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Ravvedimento operoso frazionato: tutti i dettagli

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Utilizzo del ravvedimento operoso frazionato. Ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate per i contribuenti che non rispettano i termini stabiliti per il pagamento delle imposte. Vediamo come funziona lo strumento per mettersi in regola con i debiti fiscali e previdenziali scaduti in modo frazionato.

Lo strumento del ravvedimento operoso permette al contribuente di sanare la propria posizione per quanto riguarda:

  • Violazioni;
  • Irregolarità;
  • Omissioni tributarie.

Attraverso questo strumento è possibile versare sanzioni ridotte in modo proporzionale dal periodo di tempo trascorso dalla scadenza prevista. Questo è quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs n 472/97.

Si tratta di una possibilità concessa al contribuente per ravvedersi sino a quando non siano già state constate le violazioni, oppure sino a quando non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

Il ravvedimento operoso prevede, ordinariamente, che tutto il debito sia sanato per la sua validità. Con il DL n 34/19, è stata aperta la possibilità di effettuare un ravvedimento operoso frazionato.

Il ravvedimento operoso frazionato è una particolare forma di ravvedimento che permette al contribuente di sanare la propria situazione a poco a poco. Attraverso di esso il contribuente paga l’intera somma dovuta a più riprese. Il tutto, applicando sanzioni e interessi in maniera proporzionale.

Ravvedimento operoso parziale
Ravvedimento operoso parziale

Il ravvedimento operoso

Prima di definire cosa sia esattamente il ravvedimento operoso frazionato, è bene capire cosa sia in generale il ravvedimento operoso.

Quest’ultima espressione indica la possibilità di ridurre una sanzione dovuta al mancato pagamento di tributi. Tale riduzione avviene solo se si paga quanto omesso, entro un determinato periodo di tempo.

Proprio in base alla durata di quest’ultimo, si distinguono diversi tipi di ravvedimento operoso, tra cui quello “sprint”, “breve”, quello effettuato entro 90 giorni, quello “lungo”. A questi devono essere aggiunti quelli che avvengono entro i 2 anni e quelli invece che avvengono oltre tale periodo.

Il primo (“sprint“) viene effettuato fino a 14 giorni successivi alla data di versamento, e in tal caso la sanzione viene ridotta dello 0,1%, per ogni giorno di ritardo. La sanzione standard invece prevede una percentuale del 15%.

Quello “breve” è invece compreso in un periodo che intercorre dai 15 ai 30 giorni e la sanzione è pari a 1,5%.

A seguire, in ordine la sanzione aumenta dell’1,67%,  del 3,75% per quello “lungo”, del 4,2% se il ravvedimento avviene entro i 2 anni, e del 5% se si supera tale periodo.

Il ravvedimento operoso frazionato

Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del DLgs. n 472/97.

1. “L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Sanare con versamenti rateizzati

Attraverso il ravvedimento operoso frazionato è possibile procedere al pagamento delle somme non ancora versate, gestendole però in modo rateizzato, cioè poco alla volta.

Questo significa che è presente la possibilità di poter frazionare l’importo totale, suddividendolo nel tempo. Non si può parlare di “rate” in quanto la legge è molto fiscale nel sottolineare che tale termine si può usare solo quando esiste effettiva rateizzazione. Circostanza questa, applicabile solo in casi particolari previsti dalla normativa giuridica.

Tale tipo di ravvedimento però può essere applicato solo nei casi in cui la violazione non sia già stata riscontrata, o non abbia già scaturito ispezioni o verifiche né accertamenti da parte delle autorità competenti.

Si deve sottolineare che tale forma di pagamento già veniva usufruita da diversi contribuenti, anche se di fatto non era mai stata ufficializzata grazie alla legge. Oggi invece, l’articolo 13 bis è dedicato esclusivamente al ravvedimento operoso parziale e frazionato.

Esempio pratico di applicazione del ravvedimento operoso frazionato

Proviamo a fare un esempio pratico di ravvedimento frazionato. Ipotizziamo che un contribuente non abbia versato una somma pari a 1.000 di IRPEF e decida di ravvedersi. Può operare nel modo seguente:

  • Applicare, entro il termine dei trenta giorni, alla somma di 500 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento;
  • Applicare, entro novanta giorni dalla scadenza, alla somma di 300 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo;
  • Infine, applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Ravvedimento operoso frazionato: la validità e il perfezionamento

Il ravvedimento operoso parziale e frazionato vale solo ed esclusivamente per tutte le imposte gestite dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza non può mai essere adoperato per poter pagare sanzioni mancati versamenti di tributi locali o di diritti camerali. Se si ricorre a tale tipologia di pagamento, si deve anche sottolineare che si può parlare di “perfezionamento” solo quando tutto sarà stato saldato.

Con il termine “perfezionamento” infatti si indica il pagamento sia delle sanzioni sia delle vecchie somme omesse.

La legge prevede che non si possa considerare “perfezionato” un ravvedimento operoso parziale e frazionato, nel momento in cui è stata versata solo la prima rata. Il perfezionamento sarà ultimato solo quando tutte le somme dovute, saranno state saldate.

Ravvedimento operoso frazionato e le riduzioni delle sanzioni

Per quanto riguarda gli ambiti temporali, la legge prevede che se si attua un ravvedimento operoso frazionato entro 30 giorni dalla violazione,la sanzione sarà ridotta di 1/10 del minimo. In questo caso, l’ambito applicativo riguarda solo violazioni sui tardivi versamenti.

Se invece fossero già passati 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della relativa dichiarazione, la riduzione della sanzione sarebbe di 1/9 rispetto al minimo. Ciò varrebbe per i tributi dovuti a tutte le violazioni, tranne per l’omessa dichiarazione.

Se invece si presenta richiesta di ravvedimento frazionato entro l’anno dell’avvenuta violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, si parla di una riduzione della sanzione pari ad 1/8 del minimo. Tale discorso ha lo stesso ambito di applicazione del precedente caso.

La riduzione sarà invece pari a 1/7 del minimo, nel caso in cui il ravvedimento iniziasse entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. L’ambito di applicazione però in questo caso riguarda solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate eccetto l’omessa dichiarazione.

Lo stesso ambito si applica anche nel caso si superasse il periodo di 2 anni dall’avvenuta violazione. In tal caso, la riduzione della sanzione sarebbe pari a 1/6 del minimo. Si raggiungerebbe invece la frazione di 1/5 se la sanatoria avvenisse dopo la formazione del “PVC”. Tale caso riguarda solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate per tutte le violazioni, tranne alcune commesse sugli scontrini fiscali e l’omessa dichiarazione.

La riduzione della sanzione equivale a 1/10 del minimo quando l’ambito temporale è comprensivo dei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Tale frazione vale solo per l’omessa dichiarazione.

Tabella di riepilogo delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Termine effettuazione del ravvedimentoRiduzione sanzioniSanzione applicata
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento0,10% giornaliero
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento1/10 del 15%1,5%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento1/9 del 15%1,67%
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento1/8 del 30%3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento1/6 del 30%5%
Se la sanatoria avviene dopo la formazione del “PVC1/5 del minimo
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione1/10 del minimo

Ravvedimento operoso frazionato: altre informazioni sulle sanzioni

Quando si sceglie di fare un ravvedimento operoso frazionato, si deve tener conto anche di altre caratteristiche. Prima di tutto, se l’imposta dovuta venisse versata in ritardo, e il ravvedimento intervenisse successivamente, la sanzione che si andrebbe ad applicare corrisponderebbe a quella riferita al totale tardivo versamento.

Oltre a questo fattore, c’è anche il fatto che gli interessi sono sempre dovuti per l’intero periodo dell’avvenuto ritardo. La riduzione che invece è prevista dal ravvedimento, è sempre riferita al momento del perfezionamento.

Ravvedimento operoso frazionato e le sanzioni da omesso pagamento

Se il pagamento è stato omesso e la tardività non supera ancora il periodo di 14 giorni, la sanzione sarà del 15% ridotto a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Se invece il periodo fosse compreso tra i 15 giorni ed i 90, allora la sanzione sarebbe pari al 15%, mentre la percentuale salirebbe al 30% se si superassero i 90 giorni.

Ravvedimento operoso frazionato e avviso bonario

Se il contribuente versasse in ritardo le imposte dovute e prima del versamento delle somme previste dal ravvedimento, arrivasse la notifica dell’avviso bonario, allora il ravvedimento è da ritenersi non perfezionato.

Si ricorda che con “avviso bonario” si indica un avviso inviato al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, che avvisa che è stato effettuato un controllo sulla sua dichiarazione dei redditi ed evidenzia gli eventuali pagamenti non ancora saldati.

In tal caso, se arrivasse tale avviso e le somme del ravvedimento fossero state versate in ritardo, ci sarà una sanzione del 15% o del 30%, che dipenderà dall’effettivo periodo di tardività, a cui si dovrà aggiungere la percentuale del 4% riguardante gli interessi.

Ravvedimento operoso frazionato e versamento in ritardo delle rate

Sempre nel caso in cui non si riuscisse a tener fronte alla somma prevista dal ravvedimento frazionato, la legge consente al contribuente di rateizzare ulteriormente le cifre. Tali rate però dovranno essere di pari importo e le rate successive alla prima avranno un interesse pari al 4% annuo, quindi mensilmente sono dello 0,33%.

Sia per i titolari di partita IVA, sia per coloro che non la possiedono, la prima rata scadrà il giorno stabilito di versamento in un’unica soluzione. Per i primi però, la seconda rata ed anche quelle successive alla prima scadranno il giorno 16 di ogni mese. Per coloro che non sono in possesso di partita IVA invece, le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese.

In ogni caso, tutti gli importi dovuti dovranno essere versati entro il mese di novembre, quindi questo permette anche di gestire la suddivisione delle varie rate.

Ravvedimento operoso: errore nelle somme e pagamenti

Nel caso il contribuente facesse un errore nel calcolo dovuto alle somme da versare previste dal ravvedimento, se queste risultassero insufficienti, non si può ritenere totalmente “perfezionato” il ravvedimento.

La legge però prevede di riconoscere come perfezionate tutte quelle porzioni di pagamento avvenute nella giusta misura. Ciò significa che vengono evidenziate come erronee, solamente quelle giudicate come insufficienti o sbagliate. Per non incorrere in errori consiglio sempre di affidare i calcoli ad un commercialista, in modo da non dover poi avere problemi.

Il modello F24

Per quanto riguarda il pagamento del ravvedimento frazionato invece, si deve parlare di “modello F24”, cioè un documento che presenta diversi campi da compilare, che serve per effettuare diversi pagamenti. Tra questi, anche quello relativo alle somme del ravvedimento.

Il modello F24 può essere compilato grazie all’aiuto delle diverse guide presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia in modo autonomo, sia con l’aiuto di un esperto, come un commercialista. Si deve fare attenzione al tipo di codice tributo da dover inserire, ovvero un codice di diverse cifre che equivale ad un ambito preciso di pagamento.

Per la consultazione della lista di tali codici si può fare riferimento sempre al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Per fare un esempio, il codice 9948 e quello 1984 sono relativi al ravvedimento per addizionale comunale IRPEF, ma il 9946 riguarda tributi erariali, e così via.

Quando si compila un F24 per il ravvedimento, si deve tener conto di tasse, sanzioni ed interessi. La sanzione ovviamente dovrà essere calcolata sempre in base ai periodi di tempo già descritti nei paragrafi precedenti, con le relative percentuali che aumentano a seconda dell’effettivo ritardo di pagamento.

Ravvedimento operoso: consulenza

Se hai dubbi riguardanti la corretta applicazione del ravvedimento operoso, non esitare contattaci.

Se hai un dubbio sull’applicazione del ravvedimento operoso lasciaci un commento. Riceverai una risposta in breve tempo.

2 COMMENTI

  1. Sono un professionista con partita IVA. Nella dichiarazione PF2017 relativa all’anno 2016, presentata nel 2017, ho omesso di dichiarare compensi per euro 100.000.
    Ho ricevuto nei giorni scorsi un avviso bonario con il quale mi si invita a regolarizzare la mia posizione presentando la dichiarazione integrativa.
    Vorrei sapere se posso utilizzare il ravvedimento operoso o se devo presentare necessariamente la dichiarazione integrativa, se posso pagare in modo frazionato le maggiori imposte e le relative sanzioni e le modalità per calcolare gli importi corretti.
    Vi ringrazio

  2. Deve passare necessariamente da dichiarazione integrativa, effettuando poi i maggiori versamenti delle imposte con ravvedimento operoso. Le consiglio di affidarsi ad un Commercialista esperto.

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