A partire dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la prima parte di un’ampia riforma dell’IVA sugli scambi intra comunitari, le c.d. “Quick Fixes”.

Gli operatori nazionali che effettuano operazioni commerciali con operatori presenti in altri Stati UE, sono chiamati ad effettuare una valutazione oculata sulla nuova normativa europea. Si tratta di una normativa che può comportare un concreto impatto dal punto di vista fiscale e gestionale sul business degli operatori italiani.

Tali nuove regole, discusse dal VAT committee ed introdotte dalla Commissione Europea, riguardano i seguenti temi:

  • 1. Call-off stock/Consignment stock
  • 2. Numero partita IVA (VIES)
  • 3. Prova delle cessioni intra-comunitarie
  • 4. Operazioni a catena

Vediamo con maggiore dettaglio in questo articolo.

QUICK FIXES

Call-off stock/Consignment stock

Il Call-off stock/Consignmet stock è un accordo commerciale sulla base del quale un soggetto UE trasferisce beni ad un soggetto passivo situato in altro Stato UE con l’intenzione di effettuarne la vendita. Tuttavia, il trasferimento della proprietà avviene in un momento successivo.

Tale sistema è adoperato dagli operatori economici che, non avendo certezza in merito alla quantità di beni che saranno in grado di vendere o di produrre, decidono di acquistare i beni di volta in volta.

Ad esempio, un soggetto tedesco che produce automobili, il quale compra dei componenti frenanti da un soggetto italiano, chiederà a quest’ultimo di inviare i beni presso i propri magazzini in Germania per un periodo limitato (i.e., 1 anno), e di impegnarsi ad acquistarli solo nel momento in cui tali beni saranno necessari per il ciclo produttivo. Come emerge dall’esempio, un simile accordo comporta un vantaggio economico per il soggetto tedesco ed un’opportunità commerciale per il soggetto italiano.

La normativa IVA europea, prima dell’entrata in vigore delle Quick Fixes, prevedeva che il trasferente (fornitore) dovesse dotarsi di un numero di partita IVA (identificazione diretta) nello Stato membro del ricevente (cliente).

E’ bene sottolineare che l’Italia prevedeva già una semplificazione per la quale il fornitore UE non era comunque tenuto a registrarsi ai fini IVA in Italia.

Con la modifica dunque dell’art. 17-bis della Direttiva IVA 2006/112, a partire dal 1 gennaio 2020, il trasferimento di beni da uno stato membro ad un altro, effettuato in esecuzione di un contratto di call-off stock/consignment stock, non è considerata una cessione di beni a titolo oneroso.

Dunque, la cessione intracomunitaria si realizzerà solo quando il cliente ritirerà i beni dal magazzino per utilizzarli nel proprio processo produttivo o commercializzazione diretta.

Requisiti del regime:

  • Contratto di consigment stock sottoscritto dal fornitore e dal cliente prima della partenza dei beni;
  • I beni devono essere prelevati dal cliente entro 12 mesi dalla consegna in magazzino;
  • Fornitore e cliente devono essere entrambi soggetti passivi di imposta;
  • Il cliente ha una partita IVA nel paese in cui i beni vengono messi a disposizione;
  • Fornitore e cliente devono tenere un apposito registro di carico/scarico della merce;
  • Il fornitore/acquirente deve presentare i relativi modelli intrastat quando viene realizzata la cessione.

Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non dovessero verificarsi, il fornitore potrebbe anche decidere di recuperare i propri beni, rivendere i beni ad un altro cliente (nel rispetto di precise disposizioni) o finanche essere obbligato a registrarsi ai fini IVA nel paese del cliente.

E’ pertanto necessario che il contratto di call-off stock/consignment stock sia sottoscritto nel rispetto delle nuove regole e che si adottino delle procedure di gestione della supply chain al fine di mitigare rischi logistici, economici e fiscali.

Numero partita IVA (VIES).

L’iscrizione della partite IVA comunitarie nel database VIES, se prima era un requisito di valenza formale, a partire dal 1 gennaio 2020 ha rilevanza sostanziale.

Pertanto, nel caso in cui si effettuassero operazioni intracomunitarie con un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro, la cui partita IVA non risulta essere iscritta al VIES, l’operazione potrebbe essere assoggettata ad IVA in caso di controllo da parte delle Autorità, con l’applicazione delle relative sanzioni.

Al fine di evitare spiacevoli contestazioni, sarebbe dunque consigliato monitorare periodicamente le partite IVA dei propri partner commerciali UE.

Per approfondire: “Il codice identificativo IVA nelle operazioni intracomunitarie“.

Prova delle cessioni intra-comunitarie

Le disposizioni introdotte dalla Quick Fixes hanno previsto delle nuove regole in merito alla documentazione di supporto alle operazioni intracomunitarie, in assenza della quale l’operazione potrebbe essere assoggettata ad imposta con l’applicazione delle relative sanzioni e con conseguenze economiche fiscali (ad esempio contestazione/riduzione di un eventuale credito IVA).

Dal 1 gennaio 2020, al fine di considerare un’operazione quale cessione intracomunitaria, sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione, a seconda di chi curi il trasporto.

Cessione curata dal cedente o per suo conto:

  • almeno due dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da soggetti diversi dal venditore e dall’acquirente:
  1. documento di trasporto/CMR firmato dal cedente, dal cessionario e dal vettore;
  2. polizza di carico;
  3. fattura del trasporto aereo;
  4. fattura emessa dallo spedizioniere;

In alternativa, almeno una delle prove di cui sopra in presenza di uno degli elementi di cui sotto:

  1. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  2. documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
  3. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  4. ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione;

Cessione curata dal cessionario o per suo conto:

  1. CMR o dichiarazione sottoscritta dal cessionario attestante il trasporto e ricezione della merce; tale CMR/dichiarazione deve pervenire al cedente entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.
  2. Almeno due dei seguenti documenti rilasciati da un soggetto diverso da cedente e cessionario:
    1. documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni
    2. una fattura di trasporto aereo,
    3. una fattura emessa dallo spedizioniere
    4. una polizza di carico

oppure:

Uno dei documenti di cui sopra in combinazione con almeno uno dei seguenti documenti rilasciati da soggetti diversi dal cedente e cessionario:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
    • documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
    • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione;

Operazioni a catena

Le “operazioni a catena” sono una serie di cessioni di beni effettuate da diversi soggetti (A, B, C, D) che vengono però realizzate attraverso un unico trasporto dallo Stato UE del primo cedente allo Stato UE del cessionario finale (i.e., colui che riceve fisicamente i beni).

La Direttiva IVA, fino al 1 gennaio 2020, non specificava quale delle cessioni fosse fa intendersi non imponibile IVA in quanto cessione intracomunitaria, qualora il trasporto fosse curato dal soggetto intermedio.

Le nuove regole previste dalle Quick Fixes possono essere così sintetizzate:

  1. La non imponibilità propria delle cessioni intracomunitarie è concessa solo all’operazione di cessione cui il trasporto dei beni si riferisce;
  2. Il regime di non imponibilità si applica alla cessione nei confronti dell’operatore intermedio che effettua il trasporto;
  3. E’ bene ricordare che, se l’operatore intermedio comunica al fornitore la propria partita IVA nello Stato di partenza dei beni, il trasporto intracomunitario deve essere attribuito alla cessione tra l’operatore intermedio ed il suo cliente (con la conseguenza che la prima cessione diventa domestica nello Stato UE di partenza dei beni e la seconda una cessione intracomunitaria).

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