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Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva 2024

In questo articolo, l'elenco dei contribuenti esonerati della presentazione della dichiarazione Iva 2024.

La dichiarazione annuale Iva 2024 deve essere presentata dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo. Per avere maggiori informazioni sulla dichiarazione annuale Iva, clicca sul link seguente: Dichiarazione iva: novità e modello. Tuttavia, deve essere tenuto che vi sono alcuni contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Vediamo, in questo articolo, quali sono i contribuenti obbligati e dove sussiste l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Quali sono i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione Iva?

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, i soggetti in possesso della partita Iva, in quanto esercenti:

  • Attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica);
  • Attività artistiche o professionali (anche in forma associata);
  • Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge n. 398/91.

La dichiarazione deve essere comunque presentata, anche qualora i soggetti passivi indicati sopra, nel periodo di imposta:

  • Non hanno effettuato operazioni in regime Iva;
  • Non sono tenuti al versamento dell’imposta;
  • Hanno effettuato operazioni non imponibili;
  • Hanno effettuato operazioni non soggette.
  • Infine, che non abbiano svolto alcuna attività.

Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale Iva:

  • I soggetti, che abbiano optato, in precedenza per l’applicazione dell’Iva in modo ordinario;
  • Gli eredi;
  • Il curatore fallimentare;
  • Le società incorporanti;
  • Le società beneficiarie in caso di scissione.

Restano, invece, esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva, determinati soggetti, che ancorché titolari di partita Iva, non sono tenuti per disposizione normativa, all’adempimento, ad esempio i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfettari e minimi.

Quali sono i soggetti con esonero dalla presentazione dichiarazione annuale Iva?

I soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, sono:

  • I soggetti che durante l’anno d’imposta hanno effettuato, esclusivamente, operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72. L’esonero non trova applicazione qualora il contribuente, effettui alcune operazioni che sono imponibili (es. il medico che effettua un convegno, o una consulenza), oppure ha effettuato operazioni intracomunitarie, o deve procedere alla rettifica della detrazione Iva, o ha effettuato acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. oro, argento puro, etc.);
  • I contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario;
  • I contribuenti che si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • I Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perché con volume di affari inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del DPR n. 633/72;
  • Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
  • Soggetti passivi d’imposta non residenti, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta,
  • Enti non commerciali, società sportive;
  • Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato;
  • Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.

Giornalai – Tabaccai

I giornalai ed i tabaccai, effettuando esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Esercenti attività di intrattenimento

Restano esonerati, gli esercenti attività di intrattenimento, che assolvono l’Iva forfettariamente, sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti. Le attività di intrattenimento, soggette ad imposta sugli intrattenimenti, che scontano l’Iva in modo forfettario, sono elencate nel DPR n. 640/72 e sono:

  • Esecuzioni musicali, di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale dal ballo, quando l’esclusione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico;
  • Utilizzo di biliardi, elettrogrammofoni, biliardini, apparecchio o congegno a gettone, moneta, o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualsiasi specie; utilizzo ludico di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio di go-kart;
  • Ingresso nelle sale da gioco, o nei luoghi riservati all’esercizio delle commesse;
  • Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Soggetti che hanno effettuato operazioni esenti

Tale esclusione, interessa, gli esercenti attività medica, assicurativa, etc… che hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 e trova applicazione anche per i soggetti che hanno optato, ai sensi dell’art. 36-bis, per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Tuttavia, restano, obbligai alla presentazione della dichiarazione annuale coloro che:

  • Devono eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili;
  • Abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
  • Abbiano effettuato operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate;
  • Hanno effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge),
    • compravendita di rottami ed altri materiali di recupero;
    • compravendita di oro e argento;
    • prestazioni nell’ambito di contratti di subappalto nel settore civile;
    • compravendita di fabbricati strumentali;
    • cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, ed unità centrali di elaborazione, nonchè console da gioco, tablet e laptop;
    • prestazioni di servizi, relative ad edifici, pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
    • trasferimento di quote di emissioni di gas ad effetto serra.

Impresa individuale con unica azienda in locazione

L’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, riguarda il soggetto che non esercita alcuna attività rilevante ai fini Iva, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa.

Residenti in altri stati membri UE

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato soltanto operazioni imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta.

Soggetti Extra UE non identificati in ambito UE

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE, che si sono identificati ai fini Iva in Italia, per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.

L’operatore extra-UE deve identificarsi nello Stato UE in cui le stesse sono eseguite, salvo che non disponga di una stabile organizzazione al fine di assolvere l’Iva in tale Stato. Al fine di, evitare che, i soggetti debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, è stata introdotta un’agevolazione, per eseguire i versamenti d’imposta, relativi a tutte le operazioni realizzate nell’UE nei confronti di privati.

Regimi fiscali agevolati

I contribuenti minimi ed i forfettari sono esonerati agli effetti Iva:

  • Dall’obbligo di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta;
  • Dal versamento dell’imposta periodica ed annuale;
  • Dalla presentazione della dichiarazione Iva;
  • Dagli obblighi di tenuta dei registri Iva.

Quando deve essere presentata la dichiarazione Iva 2024?

La dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno avendo riferimento all’anno d’imposta precedente. Tuttavia, non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Profili sanzionatori

Le dichiarazioni Iva presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da euro 250,00 a euro 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Qualora dalla dichiarazione Iva risulti un’imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l’omesso versamento (30% dell’imposta non versata). Conoscere in quali casi è obbligo presentare la dichiarazione Iva è necessario per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni.

Le dichiarazioni Iva presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. In tal caso, si applica la sanzione:

  • Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta;
  • Da 250,00 euro a 2.000,00 euro, se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta.

Domande frequenti

In quali casi è possibile l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva?

L’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva è previsto per diverse tipologie di soggetti, in base al loro regime fiscale e alle loro attività. I casi principali sono:
Contribuenti con operazioni esenti: Sono esonerati i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, come ad esempio le prestazioni di servizi educativi, sanitari, culturali e ricreativi.
Contribuenti in regime di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione: I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72, a condizione che abbiano effettuato solo operazioni esenti.
Piccoli contribuenti in regime forfettario: I piccoli contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva;
Altri casi di esonero: Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva: i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno;
i contribuenti in liquidazione coatta amministrativa;
i contribuenti che hanno aderito al regime di “imprenditoria giovanile” e “lavoratori in mobilità”;
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva;
i soggetti passivi d’imposta residenti in altri Stati membri dell’UE che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.

Cosa si intende per “operazioni esenti”?

Le operazioni esenti sono quelle che non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (Iva). L’elenco completo delle operazioni esenti è contenuto nell’articolo 10 del DPR n. 633/72.

Come posso sapere se il mio regime fiscale prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva?

Per sapere se il tuo regime fiscale prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, puoi consultare le istruzioni ministeriali o rivolgerti ad un commercialista.

Cosa devo fare se sono esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva?

Se sei esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva, non sei comunque esonerato dagli altri obblighi Iva, come ad esempio la liquidazione periodica dell’imposta.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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