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Titolare effettivo di attività estere e quadro RW

Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW per il titolare effettivo di attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Come individuare il titolare effettivo ed i suoi obblighi dichiarativi.

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Il quadro RW del Modello Redditi, oltre che per l’indicazione di attività patrimoniali e finanziarie estere deve essere compilato anche dai soggetti titolari effettivi di partecipazioni o investimenti finanziari.

La nozione di titolare effettivo, per il monitoraggio fiscale, viene fatta discendere direttamente da quella prevista dalla disciplina antiriciclaggio. In particolare, l’art. 4, co. 1, del D.L. n. 167/90, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 90/2017, richiama infatti i: “titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni“.

Si pone quindi il problema di individuare i casi nei quali la norma prevede, per i titolari effettivi di attività estere, obblighi di indicazione nel quadro RW. In particolare, per adempiere a tale obbligo si deve anche tenere in considerazione quanto comunicato dagli intermediari finanziari esteri verso l’Amministrazione italiana. Mi riferisco al contesto delle procedure di scambio automatico delle informazioni finanziarie (CRS), attività questa prevista a livello pressoché globale, con poche eccezioni.

In caso di discordanza tra i dati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate dalle corrispondenti autorità estere e quelli presenti nel quadro RW sono possibili attività di controllo. Proprio al fine di prevenire questo tipo di problematiche è opportuno conoscere obblighi e modalità di compilazione del quadro RW per titolari effettivi di attività estere.

Il titolare effettivo di attività estere deve compilare il quadro RW?

Il punto di partenza di questa analisi non può che essere la definizione che riguarda la normativa legata alla compilazione del quadro RW. Come sappiamo, si tratta del quadro dichiarativo legato al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia.

In particolare, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (…) residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento. Questo, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Chi è titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio?

L’articolo 1, comma 2, lettera pp) del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) individua il titolare effettivo, attraverso la seguente definizione:

Questo, infatti, è quanto prevede anche la Circolare n. 38/E/2013 (§ 1.1.1) quando approfondisce gli obblighi di segnalazione in capo al titolare effettivo. Inoltre, il rimando alla disciplina antiriciclaggio è ricavabile anche dal Provvedimento 18 dicembre Prot. 2013/15163. In particolare gli aspetti legati agli obblighi del titolare effettivo sono da approfondire per quanto riguarda le:

  • Partecipazioni in società;
  • I trust.

Il concetto di titolare effettivo deve essere esteso a tutti i soggetti, anche se diversi dalla persona fisica, che possono essere considerati tali.

Chi è il titolare effettivo di una società?

Partendo sempre dalla definizione contenuta nella disciplina antiriciclaggio è considerato titolare effettivo di società chi:

  • Costituisce indicazione di proprietà diretta una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;
  • Costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% del capitale posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Se, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, vi sono incertezze nell’assetto proprietario, il titolare effettivo coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) cui in ultima istanza è attribuibile il controllo della società. Il controllo si ottiene in forza della:

  • Maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria,
  • Di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o
  • Di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Quali sono gli obblighi del titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale?

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi. All’interno di esso devono essere indicate le attività patrimoniali e di natura finanziaria detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Tali attività devono essere dichiarate indipendentemente dalle modalità di loro acquisizione. Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia indicati dall’articolo 4 del D.L. n.167/90, ossia:

  • Le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
  • Gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
  • Le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero non solo i possessori formali delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici), ma anche i titolari effettivi dell’investimento ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al citato D.Lgs. n. 231/2007.

Quindi, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia sono tenute a compilare il quadro RW anche se sono “titolari effettivi” di investimenti esteri. Questo, deve avvenire anche nel caso in cui dette attività risultino intestate a:

  • Società (di qualsiasi tipo) o ad
  • Entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust)

sempre se le medesime risultano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate. Al titolare effettivo, invece, non competono gli obblighi di dichiarazione dei redditi prodotti dagli investimenti/attività, essendo questi di esclusiva competenza del titolare diretto.

Gli adempimenti del titolare effettivo che detiene investimenti per il tramite di società

Nel caso in cui il contribuente detenga investimenti o attività estere per il tramite di società o altre entità, la compilazione del quadro RW dipende dal veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva. Qualora siano verificate le condizioni per integrare lo status di titolare effettivo:

  • Con riferimento alla partecipazione in una società estera localizzata in un Paese “collaborativo”, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera. Nonché la percentuale di partecipazione;
  • Qualora, invece, la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi. In luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società. Nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.

In tal caso, quindi, si applica il c.d. “approccio look through” e devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri “controllati” indirettamente. Attività per le quali il contribuente risulti titolare effettivo (sempre che si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati non collaborativi).

Per approfondire: “Approccio look through nel quadro RW“.

Gli adempimenti del titolare effettivo che detiene investimenti per il tramite fondazioni e trust

Se il contribuente risulta titolare effettivo di attività estere per il tramite di entità, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, egli è tenuto a dichiarare:

  • Il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate;
  • Nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.

In questo caso, rilevano sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l’approccio look through anche se il trust o la fondazione sono istituiti in Italia o in un Paese collaborativo.

Che cosa significa applicare l’approccio look through nell’indicazione delle attività estere?

Ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione, l’approccio look through consiste nell’indicazione di tutti gli investimenti esteri effettuati dalla società, dal trust, dalla fondazione o da qualunque altra entità di cui si possiede la titolarità effettiva. Tale approccio pone rilevanza principalmente alle attività patrimoniali e finanziarie situate all’estero rispetto alla partecipazione nel soggetto che ne risulta titolare di diritto. Tale approccio si applica ai casi in cui il contribuente risulti titolare effettivo di una partecipazione localizzata in un Paese non collaborativo.

Sono considerati Paesi Collaborativi quelli elencati nella White List di cui al DM 4.9.96. Si tratta di un Paese che comunque preveda un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione per evitare la doppia imposizione, uno specifico accordo internazionale (TIEA). Oppure un Paese con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. In tal modo, superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza titolare effettivo.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi non collaborativi. Sempreché risulti integrata la titolarità effettiva secondo la normativa antiriciclaggio. In altri termini, se un gruppo societario è integralmente detenuto attraverso una società italiana o una società white list l’approccio look through non opera.

Esigenze di semplificazione e prospetto riepilogativo

Per esigenze di semplificazione, la Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, applicando l’approccio look through, il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività. In particolare tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo. Pertanto, non occorre compilare un rigo del quadro RW per ogni attività estera. Tuttavia, ma è sufficiente predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria in caso di accertamento.

Esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di rapporto di amministrazione con intermediario residente

Vi è una fattispecie di esonero dal monitoraggio fiscale per le attività estere affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario residente in Italia. Solitamente un istituto bancario che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi derivanti dalle attività finanziarie o patrimoniali estere da esse derivanti. Questo esonero è previsto anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio. Sempreché la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite egli ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti.

Detenzione partecipazione in una società estera considerata interposta

La definizione di società estera interposta si riferisce a una situazione in cui una società estera è utilizzata come strumento per eludere o evadere le normative fiscali di un altro paese, in questo caso l’Italia. In generale, per determinare se una società estera sia considerata interposta ai fini fiscali, non è sufficiente basarsi solo sugli elementi formali come la struttura societaria o il rispetto degli obblighi contabili. È fondamentale analizzare l’effettiva attività svolta dalla società, i rapporti tra la società e i suoi soci, nonché i rapporti tra la società e terze parti.

Una società estera potrebbe essere considerata interposta se, per esempio, viene utilizzata principalmente per trasferire redditi o beni, eludendo le normative fiscali del paese di residenza del proprietario o dei beneficiari effettivi. Questo potrebbe comportare la trasparenza fiscale, ovvero l’attribuzione diretta dei redditi e delle attività finanziarie della società estera ai soci residenti in Italia, con le relative conseguenze fiscali.

Immaginiamo il caso di un soggetto che decide di aprire una società SCI francese, per la detenzione di un bene immobile. Ipotizziamo che, tale società, verifichi i requisiti per essere considerata come interposta rispetto al titolare effettivo residente. In questo caso, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, il titolare effettivo residente è tenuto ad indicare direttamente l’immobile nel quadro RW, ed assoggettare lo stesso ad IVIE, secondo l’approccio “look through“. Lo stesso scenario si verifica anche nel caso in cui, tale società possa essere considerata come “esterovestita” (ex art. 5 del TUIR). Si tratta, del caso in cui la società sia di fatto gestita dal titolare effettivo italiano (vedasi la Circolare n. 27/E/2015, in relazione ad una SCI monegasca).

Titolare effettivo e scambio automatico dei dati dei conti finanziari in ambito internazionale

Le indicazioni contenute nel quadro RW devono essere confrontate con quelle che l’Agenzia delle Entrate riceve, con cadenza annuale, dalle Amministrazioni estere. Si tratta di informazioni che riguardano i conti finanziari dei soggetti residenti in Italia nel contesto delle procedure di scambio di informazioni su base mondiale che avvengono mediante l’utilizzo dello strumento tecnico del Common Reporting Standard (CRS).

Si tratta di uno strumento a regime dal 2017 per il quale l’Italia riceve i dati delle attività finanziarie estere dei propri residenti. Con questi dati l’Agenzia delle Entrate invia poi le apposite comunicazioni (c.d. “lettere di compliance“) a questi soggetti al fine di promuovere la regolarizzazione delle violazioni reddituali e in materia di monitoraggio fiscale attraverso il ravvedimento. È, quindi, di tutto interesse avere contezza delle segnalazioni che gli intermediari esteri effettuano per le attività detenute all’estero sia dai possessori diretti, sia dai titolari effettivi. Le eventuali discrasie, infatti, possono attivare le procedure di controllo in caso di difformità rispetto ai dati contenuti nel quadro RW.

Altre potenziali incongruenze possono derivare dalla non coincidenza delle informazioni contenute nel quadro RW con le segnalazioni che gli intermediari residenti sono tenuti ad inviare all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 1 co. 1 del D.L. n. 167/90. La norma prescrive che gli intermediari finanziari residenti sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di cui all’art. 31 co. 2 del D.Lgs. n. 231/07. Questo relativamente ai trasferimenti da/verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro che abbiano interessato i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW. Ai fini dell’individuazione di quest’ultimo importo, devono essere considerate anche “più operazioni che appaiano tra loro collegate”.

Stati e territori interessati dalle procedure di scambio di informazioni

Le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari trovano origine:

  • A livello comunitario, nella direttiva 2011/16/UE;
  • A livello sovranazionale, nella Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali e, limitatamente agli Stati Uniti d’America, nell’accordo FATCA.

Procedure di due diligence e di reporting

Il Common Reporting Standard, strumento tecnico utilizzato per la raccolta e lo scambio dei dati sopra richiamati, prevede un approccio “a fasi” così sintetizzato:

  • Individuazione delle istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
  • Individuazione dei Conti Finanziari (Financial Accounts) e, al loro interno, dei conti che devono essere monitorati (Reportable Accounts);
  • Attivazione delle procedure di due diligence;
  • Comunicazione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, la quale provvederà alloro scambio con le Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.

Casi pratici di compilazione del quadro RW legati ad investimenti esteri tramite una società italiana

Di seguito vediamo alcuni esempi di compilazione del quadro RW legato ad investimenti esteri detenuti per il tramite di società italiana. Si tratta di esempi ricavati dalla Circolare n. 38/E/2013.

Investimenti esteri detenuti tramite società italiana

Un soggetto detiene il 100% di una società italiana che a sua volta detiene investimenti esteri. Il soggetto non è tenuto ad indicare tali investimenti nel quadro RW pur essendone titolare poiché l’Amministrazione finanziaria troverà le informazioni di cui necessita delle dichiarazioni delle società partecipate.

Società estera in paese white list che detiene investimenti esteri

Un soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in paese white list in misura pari al 80% la quale detiene investimenti esteri. In tale ipotesi il soggetto deve compilare il quadro RW solo per indicare il valore delle partecipazione societaria. Gli investimenti societari non devono essere indicati, in quanto la società è collocata in paese white list e pertanto non trova applicazione l’approccio look through.

Società italiana che detiene partecipazione in società estera white list

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale di una società italiana in misura pari al 100%. Questa detiene una partecipazione al capitale di una società estera white list in misura pari al 50%, la quale detiene investimenti esteri di natura finanziaria. In questo caso non deve essere compilato il quadro RW in quanto l’investimento estero è mediato da una società italiana. Le informazioni sulle attività estere possono essere desunte dalla contabilità e dal bilancio di quest’ultima.

Partecipazione in società non white list che detiene investimenti esteri

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in paese non white list pari al 60%. Questa detiene investimenti finanziari esteri. In questo caso si devono indicare nel quadro RW gli investimenti sottostanti la società seguendo l’approccio look through. Questo in quanto la persona fisica è il titolare effettivo di tali investimenti.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Se rientri nella definizione di titolare effettivo quasi sicuramente hai degli obblighi legati al monitoraggio fiscale a cui devi sottostare. Come ho cercato di indicarti, non comunicare questi dati può essere rischioso in quanto ogni anno all’Agenzia delle Entrate arrivano i dati delle attività finanziarie estere segnalate negli accordi di scambio automatico di informazioni.

Per questo motivo, potresti incorrere nella segnalazione e quindi nell’invio di una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Cosa sicuramente non piacevole, anche se è comunque possibile rimediare facendo ricorso alla procedura di ravvedimento operoso con contestuale presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa.

Per questo motivo, se hai dubbi che riguardano la tua situazione non esitare a contattarmi. Insieme valuteremo la tua situazione in consulenza e potrai risolvere i tuoi dubbi ed eventualmente segnalare tutte le attività estere di cui sei titolare effettivo.

Domande frequenti

Chi è considerato “titolare effettivo” ai fini del quadro RW?

Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla un’entità o su cui grava il beneficio economico finale delle attività o delle transazioni finanziarie. Questo include coloro che detengono il controllo effettivo di società, trust o altre strutture estere.

Cosa deve dichiarare un titolare effettivo nel quadro RW?

Il titolare effettivo deve dichiarare nel quadro RW tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Questo include conti correnti, investimenti, immobili e altri beni finanziari di cui ha il controllo effettivo o il beneficio economico.

Quando è obbligatorio compilare il quadro RW?

La compilazione del quadro RW è obbligatoria per i residenti fiscali italiani che possiedono o controllano attività finanziarie o patrimoniali all’estero che possono generare redditi imponibili in Italia.

Cosa succede se non dichiaro le attività estere nel quadro RW?

La mancata dichiarazione delle attività estere può comportare sanzioni significative, dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate. Sanzioni raddoppiate in caso di attività detenute in paesi black list, con conseguenti presunzioni pro fisco.

Cosa accade in caso di detenzione di immobili all’estero?

Gli immobili detenuti all’estero devono essere dichiarati nel quadro RW. Bisogna fornire informazioni sul valore di acquisto o sul valore di mercato dell’immobile e pagare l’IVIE, l’imposta sugli immobili situati all’estero.

Il titolare effettivo di una società estera interposta ha obblighi?

Si. Il titolare effettivo residente in Italia di una società estera (es. SCI francese o monegasca, LLC USA, etc), è tenuto a dichiarare il valore delle attività detenute per il tramite della società con l’approccio “look through“.

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