HomeFisco InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWQuadro RW 2024 per le attività all'estero

Quadro RW 2024 per le attività all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale su attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e per il versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Indice degli Argomenti

Che cos’è il quadro RW?

Il quadro RW del modello Redditi (persone fisiche o ENC) è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero. Tale quadro deve essere compilato da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, in relazione a conti correnti, investimenti finanziari e beni immobili detenuti oltre i confini nazionali. Inoltre, la compilazione è necessaria per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali:

  • IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all’estero;
  • IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

L’obbligo riguarda la detenzione di investimenti patrimoniali o attività finanziarie all’estero, suscettibili di produrre reddito in Italia. In buona sostanza, si tratta di un particolare quadro della dichiarazione dei redditi di Persone fisiche ed enti non commerciali, da compilare in specifiche fattispecie. Tale quadro dichiarativo deve essere presentato nella relativa dichiarazione (modello Redditi) esclusivamente in via telematica entro il 15 ottobre 2024 (relativamente ai dati dell’anno precedente).


Chi sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW?

L’articolo 4 del D.L. n. 167/90 prevede l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi:

  • Degli investimenti all’estero, ovvero
  • Delle attività estere di natura finanziaria.

Questo tipo di indicazione deve essere effettuata nel quadro RW del modello Redditi. I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:

  • Le persone fisiche;
  • Le società semplici (e le associazioni equiparate);
  • Gli enti non commerciali.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le operazioni poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria (attraverso il bilancio). Sono escluse le società di persone commerciali e gli altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale. Soggetti che possono documentare allo stesso modo dei soggetti IRES le movimentazioni sulla base dei dati di bilancio d’esercizio. Sono, inoltre, soggetti alla dichiarazione i titolari di redditi da lavoro autonomo anche per le operazioni compiute in relazione all’attività professionale.

Disponibilità o movimentazione dell’attività estera

Il quadro RW deve essere compilato anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero. Ad esempio tutti i cointestatari di un conto corrente devono compilare il quadro, indicando l’intero ammontare del conto medesimo. Questo a condizione che ciascuno abbia la piena disponibilità delle somme. Allo stesso modo anche il soggetto non titolare del conto corrente estero, ma con possibilità di movimentazione delle somme, deve compilare il quadro.

Disponibilità di fatto dell’investimento

La Cassazione n. 9320/03 ha esteso l’obbligo di applicazione della norma anche ai soggetti che amministrano e gestiscono somme e investimenti all’estero. L’obbligo di compilazione del quadro RW non riguarda soltanto il beneficiario effettivo o l’intestatario formale. L’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche colui che all’estero abbia la disponibilità di fatto e la possibilità di movimentazione di somme non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle al beneficiario.

Per approfondire: “Titolare effettivo di attività estere nel quadro RW“.

I trust residenti in Italia

Per i motivi sopra indicati l’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche i trust residenti. Questo in quanto il trust come soggetto passivo IRES è equiparabile ad un ente non commerciale. In particolare l’obbligo riguarda il trustee, oltre che i beneficiari effettivi, se esistenti, degli investimenti all’estero. Inoltre, sono tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri siano i titolari effettivi dell’investimento. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp) e articolo 20 D.Lgs. n. 231/07.

Quali soggetti sono esonerati?

Possiamo dire che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW le seguenti categorie di enti:

  • Le società di capitali;
  • Gli enti commerciali;
  • Le società in nome collettivo;
  • Le società in accomandita semplice.

Proviamo a fare qualche esempio che può essere utile a capire.

Esempio:
Una società in accomandita semplice detiene all’estero beni. La società non è tenuta a segnalarli nel quadro RW.
Le società semplici sono tenute alla compilazione del quadro RW. Questo poiché IVIE e IVAFE sono dovuti solamente dalle Persone Fisiche il quadro RW delle Società di Persone e degli Enti non Commerciali risulta semplificato.

Il caso degli investimenti esteri tramite società italiana

È escluso dal monitoraggio fiscale l’investimento estero effettuato da società italiana per conto del socio della società. L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero. Tale obbligo, non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Esempio:
Il socio di una società italiana che detiene investimenti esteri non ha obbligo di presentare il quadro RW per questa fattispecie. Le informazioni sugli investimenti esteri della società italiana, infatti, possono essere desunti dalla dichiarazione dei redditi.

Quali modalità di presentazione? posso presentare 730 con quadro W?

Deve essere evidenziato che se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi PF il presente quadro deve essere presentato unitamente a tale modello, entro i termini di presentazione. Dalla dichiarazione 730/2024 è stato introdotto il quadro delle attività detenute all’estero anche all’interno del modello 730. Di fatto, questo significa che un contribuente che ha presentato il modello 730, se detiene anche attività all’estero potrà adempiere ai relativi obblighi sempre attraverso lo stesso modello 730.

Lo scorso anno, invece, avrebbe dovuto presentare il modello Redditi RF per compilare il quadro RW, che adesso è stato inserito anche nel modello 730 (quadro W).


Quali sono le attività patrimoniali e finanziarie estere da indicare?

Sono soggette a monitoraggio fiscale, e quindi alla compilazione del quadro, tutte le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione del reddito nel periodo di imposta. Inoltre, la compilazione del quadro è obbligatoria anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d’imposta stesso. In pratica, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro sia gli investimenti all’estero sia le attività estere di natura finanziaria, detenuti nel periodo di imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Per questo motivo, ove possibile, si consiglia sempre di far intervenire un intermediario finanziario residente, in caso di detenzione di attività di questo tipo.

Quali sono le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio?

Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali:

  • Immobili situati all’estero (ad esempio l’immobile in Francia), o i diritti reali immobiliare su di essi (comproprietà, multiproprietà);
  • Oggetti preziosi ed opere d’arte;
  • Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri.

Le attività patrimoniali devono essere dichiarate nel quadro indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta. Per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la loro capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale

Quali sono le attività finanziarie estere oggetto di monitoraggio?

Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Ad esempio, è possibile identificare le seguenti:

  • Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • Conti correnti valutari;
  • Criptovalute, Bitcoin, etc.
  • I metalli preziosi detenuti all’estero;
  • Le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi. nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo“;
  • Le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • Le obbligazioni estere o titoli similari, i titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti;
  • I diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • I contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli);
  • I contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • Le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri, escluse quelle obbligatorie per legge;
  • Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • Le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche se in cassetta di sicurezza;
  • Le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • I titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati (cosiddette “stock option“) nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.

La valorizzazione degli immobili esteri

Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto il valore dell’immobile è costituito dal costo di acquisto. Oppure, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.

La determinazione del valore per immobili situati in Paesi UE o SEE

Se l’immobile è situato in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare diverge. In questo caso, infatti, è necessario utilizzare:

  • Il valore catastale o, in mancanza,
  • Il costo di acquisto o,
  • In assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Tabella con imposte estere utili a determinare l’imponibile degli immobili esteri in paesi UE

PAESE DI UBICAZIONE IMMOBILEIMPOSTA BASE IMPONIBILE PER IVIEIMPOSTA PATRIMONIALE DETRAIBILE
AustriaGrundsteuerGrundsteuer
BelgioPrécompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BulgariaDanak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
CiproForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DanimarcaLov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
EstoniaMaamaksMaamaks
FinlandiaKiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
Francia– Tax foncière
– Impôt de Solidarité sur la Fortune
GermaniaGrundsteuerGrundsteuer
GreciaForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IrlandaThe rates
IslandaFasteignagjöldFasteignagjöld
LettoniaNekustamā īpašuma nodoklisNekustamā īpašuma nodoklis
LituaniaNekilnojamojo turto mokestisNekilnojamojo turto mokestis
LussemburgoImpôt foncierImpôt foncier
Malta
NorvegiaEiendomsskatt– Eiendomsskatt
– Formuesskatt
OlandaOnroerendzaak belastingOnroerendzaak belasting
PoloniaPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
PortogalloImposto Municipal sobre ImóveisImposto Municipal sobre Imóveis
Regno UnitoCouncil tax
Rep. CecaDaň z nemovitostíDaň z nemovitostí
RomaniaTaxa pe cladiriTaxa pe cladiri
SlovacchiaDan z nehnutelnostiDan z nehnutelnosti
SloveniaNadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje
Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje
Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
SpagnaImpuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles
SveziaFastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
Fastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
UngheriaEpítményadòEpítményadò

Tabella che riporta quando indicato nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire: “Casa in Francia: monitoraggio fiscale ed IVIE“.

La determinazione del valore delle altre attività patrimoniali estere

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare:

  • Il costo di acquisto, ovvero
  • Il valore di mercato

Valore da rilevare:

  • All’inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e
  • Al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso).

Esempi di attività patrimoniali per le quali non è dovuto il versamento dell’IVIE sono le imbarcazioni o gli aerei.

La valorizzazione delle attività finanziarie estere

I contribuenti obbligati alla presentazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali devono valorizzare le attività finanziarie estere detenute (azioni, obbligazioni, titoli, ETF, etc). I soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE devono utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Per le attività finanziarie quotate in mercati regolamentati (es. le azioni) si deve fare riferimento al valore di mercato. Tale valore deve essere rilevato al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione. Per le attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati, invece, si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

Come avviene la compilazione del quadro RW?

Il quadro RW deve rispecchiare le movimentazioni avvenute durante il periodo di imposta, sia in termini di investimenti che di disinvestimenti (patrimoniali o finanziari). Questo significa che ogni volta che avviene un investimento, questo deve trovare collocazione nel quadro. Allo stesso modo deve trovare riscontro ogni singolo disinvestimento.

Per quanto riguarda la temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le singole variazioni della composizione di quest’ultima. Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento acconti, conferimento titoli, etc), il momento di avvenuta variazione deve essere considerato come discrimine temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti la medesima relazione finanziaria, sono duplici:

  • Si deve indicare in un rigo il valore iniziale ed il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
  • Si deve indicare un nuovo rigo, il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto ed il valore finale dell’investimento.

Questa procedura deve essere seguita per ogni apporto di capitale avvenuto nell’investimento finanziario nel corso dell’anno. Circolare n. 16/E/2016 (§ 14). Sotto il profilo pratico questo si traduce in un obbligo molto complesso, soprattutto per tutte quelle attività finanziarie soggette a movimentazioni giornaliere. Vedi il caso delle operazioni nel mercato del Forex, le azioni quotate, e tutte le operazioni effettuate sulle comodities. In questi casi l’indicazione delle singole movimentazioni può essere molto complicata. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di compilazione del quadro ha previsto una semplificazione nella compilazione del quadro.

Il prospetto riassuntivo delle movimentazioni delle attività finanziarie estere omogenee

La semplificazione riguarda la possibilità di sfruttare un prospetto riassuntivo delle movimentazioni avvenute su attività finanziarie della stessa tipologia. La Circolare 12/E/2016, coerentemente alle istruzioni al modello Redditi, aggiunge che:

per consentire l’attività di controllo permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella Circolare 38/E del 2013

Questa semplificazione non riguarda il calcolo dei redditi imponibili da indicare nei quadri RM, RT ed RL della dichiarazione. Questi valori continuano ad essere calcolati analiticamente secondo le disposizioni del TUIR.

Cessione di attività finanziarie della stessa categoria e criterio LIFO

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo da adottare è il cd “LIFO“. Pertanto, si considerano ceduti per prime le attività acquisite in data più recente.

Quale tasso di cambio per il quadro RW?

Al fine di poter correttamente individuare il tasso di cambio da utilizzare nella conversione di valute estere è necessario prendere a riferimento il criterio di valutazione dell’attività estera. Ai fini della compilazione del modello RW, per il  monitoraggio fiscale e la liquidazione di IVIE ed IVAFE occorre verificare se:

  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al Costo. In questo caso la conversione di valuta estera deve essere effettuata al cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In questo caso non è necessario aggiornare di anno in anno l’importo indicato in dichiarazione;
  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al valore di Mercato. In questo caso la conversione di valute estere deve essere effettuata al cambio medio del mese di determinazione di tale valore. Ad esempio il 31 dicembre del periodo di imposta o del periodo di detenzione dell’attività estera. Pertanto è necessario aggiornare annualmente il valore all’interno del quadro.

Queste sono in linea generale le principali indicazioni a cui è opportuno rifarsi quando si deve effettuare la conversione di valute estere. Tuttavia, è possibile ritenere che vi sia una obiettiva difficoltà interpretativa nella disposizione dell’Agenzia. Per questo motivo eventuali comportamenti difformi da parte del contribuente possono non essere oggetto di contestazione. Quando siamo di fronte ad un portafoglio titoli è necessario fare riferimento:

  • Per il valore iniziale, a quello medio del mese di dicembre dell’anno precedente, o del mese di inizio del rapporto in corso d’anno e,
  • Per il valore finale, quello del mese di dicembre dell’anno o del mese di chiusura del rapporto.

Il valore da convertire è infatti quello della valutazione ai valori correnti del totale delle attività comprese nel dossier. Per quanto riguarda i movimenti di contante da investimenti al dossier titoli questi non devono essere indicati separatamente nel quadro. Questi, facendo parte di un’unica relazione finanziaria sono compresi in quell’attività considerata prevalente.

Per approfondire:Ivie: imposta sugli immobili all’estero“;
Ivafe: imposta sulle attività finanziarie estere“;
Conversione di valute estere al cambio medio nel modello RW“.

I conti correnti esteri nel quadro RW: la soglia di riferimento

Il possesso di un conto corrente estero non deve essere sempre oggetto di monitoraggio fiscale o pagamento di IVAFE. Per i conti correnti devono essere tenute in considerazione delle soglie di esenzione, come da tabella seguente.

SOGLIA LIMITEOBBLIGO
15.000 euro di saldo giornaliero del conto esteroÈ sufficiente che il conto corrente superi, anche solo per un giorno nell’anno, tale soglia affinché vi sia l’obbligo di indicazione del valore nel modello RW, ai fini del monitoraggio fiscale (Legge n. 186/2014, che ha modificato l’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014).
5.000 euro di giacenza media annuaAl superamento della soglia indicata il contribuente ha l’obbligo di indicazione del conto estero nel quadro ai fini dell’assolvimento dell’imposta IVAFE.

Di conseguenza, la compilazione del quadro RW può portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’IVAFE;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato la soglia di 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

Il conto PayPal si dichiara nel quadro RW?

Aspetto che molto spesso è fonte di incertezza è se debba essere monitorato nel quadro anche il conto Paypal. Ebbene, questo strumento è a tutti gli effetti un istituto finanziario estero. In particolare, un istituto finanziario con sede in Lussemburgo. Per questo motivo, a tutti gli effetti il conto corrente che detieni su questa piattaforma online è soggetto a monitoraggio fiscale. Questo significa che dovrai considerare il conto Paypal come un normale conto corrente estero. Dovrai quindi verificare se lo stesso nel corso dell’anno ha superato o meno i limiti indicati sopra e validi per tutti i conti correnti.

I due limiti sono il valore massimo che il conto Paypal ha raggiunto nell’anno e la giacenza media del conto Paypal raggiunta nell’anno. Se uno di questi due limiti è superato sarai chiamato alla compilazione del quadro. Attenzione, quindi, è opportuno verificare sempre come compilare il quadro seguendo un esperto o le istruzioni di compilazione del quadro stesso.

Se hai verificato il tuo obbligo di indicare il conto Paypal nel quadro devi porti il problema di come determinare la giacenza media del conto. Come tutti gli istituti finanziari esteri anche Paypal non fornisce la giacenza media del conto. Per questo motivo devi provvedere in autonomia al calcolo della giacenza media. Per aiutarti in questo puoi trovare al link sottostante un modello Excel per il calcolo della giacenza media sul conto corrente estero.

Dossier titoli ed indicazione nel quadro RW

Il possesso di conti correnti esteri porta spesso con se il possesso anche di dossier titoli. Questo tipo di fattispecie va a complicare la compilazione del quadro (e dei connessi quadri reddituali). Dalla mia esperienza professionale posso dire che negli ultimi anni molti istituti finanziari, soprattutto svizzeri o del Principato di Monaco, offrono ai loro clienti dei report già lavorati. Questo rende sicuramente più agevole la trasposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi. Il tutto, previa verifica di massima sui dati indicati. Quando il report non viene fornito è compito del contribuente (o del suo consulente fiscale) procedere alla lavorazione dei dati utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi, sia ai fini patrimoniali che reddituali.

Compilazione semplificata del quadro RW in presenza di dossier titoli

In merito al dossier titoli l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di compilare in modo semplificato l’RW in presenza di dossier titoli monitorando solo il relativo valore iniziale e quello finale complessivo. Questo tipo di compilazione evita, in sostanza, di rilevare acquisti e vendite di ciascun titolo detenuto all’interno del dossier. L’orientamento è stato confermato dalla Circolare n 12/E/2016 § 1.4. Tuttavia, viene richiesto al contribuente di conservare un prospetto riepilogativo redatto con i criteri analitici delineati dalla Circolare n. 38/E/2013.

La circolare n. 12/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, peraltro, precisa che nel caso in cui nel corso dell’anno vi sia un nuovo apporto di capitale (come ad esempio in caso di versamento contanti o di conferimento titoli), questo fa scattare ulteriori obblighi di monitoraggio nel senso che:

  • Si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
  • In un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

Codice 20 per l’indicazione del portafoglio titoli

Per individuare in modo univoco i dossier titoli esteri è stato istituito l’apposito codice 20 “conto deposito titoli all’estero”. L’Agenzia delle Entrate, peraltro, nella citata circolare richiama spesso il concetto di “relazione finanziaria” e dunque sembra ammettere la compilazione “unificata” sia per il dossier titoli che per i conti correnti di appoggio (per i quali ordinariamente valgono regole di compilazione diverse, dovendosi indicare la giacenza media degli stessi, anche ai fini IVAFE visto che si applica per ciascun conto l’imposta fissa di 34 euro).

Deve essere ricordato, da ultimo, che la suddetta semplificazione, in ogni caso, non riguarda gli aspetti reddituali. Ai fini delle imposte, in sostanza, è pur sempre necessario calcolare in modo analitico i redditi (dividendi, interessi, capital gain e altri redditi di natura finanziaria che possono rientrare nell’ambito dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 TUIR o dei redditi diversi di cui all’articolo 67 TUIR) prodotti dai titoli presenti nel dossier applicando le rispettive regole di determinazione.


Monitoraggio fiscale e pagamento di imposte patrimoniali: IVIE e IVAFE

Per evitare l’annoso problema del disallineamenti tra gli elementi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, e le disposizioni in materia IVIE e IVAFE, è stata inserita nel quadro la casella 20. Casella con la quale il contribuente dovrà segnalare il fatto che il quadro RW viene compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale ma non ai fini IVIE e/o IVAFE. Questo in assenza, ad esempio, dei presupposti impositivi di tali due imposte.

Uno dei casi può essere quello segnalato in relazione ai concetti di valore massimo e di giacenza media dei conti correnti ma possono essere elencate un’altra serie di casistiche nelle quali il disallineamento è totale. In base a quanto previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 78/2010, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale i contribuenti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno svolto una attività lavorativa in stati o territori limitrofi all’Italia, in relazione agli investimenti detenuti nello Stato ove prestano la predetta attività.

Esonero dal monitoraggio fiscale per immobili esteri

L’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. n. 193/2016 introduce un esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale che riguarda gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta (cambio di proprietà, modifiche di diritti reali, ampliamento o modifiche strutturali dei fabbricati, etc). Tuttavia, è fatto salvo  l’obbligo del pagamento dell’imposta sul valore dei predetti immobili. Ne consegue che il modello deve essere compilato secondo le medesime modalità degli anni precedenti.

L’unico vantaggio è che viene meno l’applicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio. In sostanza, nel caso di una persona fisica, di una società semplice o di un ente non commerciale residenti che possiedono gli immobili esteri nel corso del periodo di imposta, non vi sarà obbligo di compilare il quadro. Nonostante questo esonero, viene confermato l’obbligo di liquidazione e di versamento dell’IVIE. Pertanto, le persone fisiche residenti dovranno liquidare e versare tale imposta anche se saranno esonerati dagli adempimenti riguardanti il monitoraggio fiscale.

Il collegamento tra quadro RW ed i quadri reddituali collegati

Nel quadro RW deve essere effettuato anche un collegamento tra attività patrimoniale o finanziaria detenuta all’estero e quadro reddituale. In pratica, nella colonna 18 del quadro è necessario andare a specificare in numero per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto del monitoraggio, ovvero, si deve riportare il n. 5 se il bene è risultato infruttifero. In pratica si deve inserire un collegamento con il reddito dichiarato. Se ad esempio si tratta di affitto di fabbricati si deve indicare il numero 1 che si riferisce al quadro RL. Quadro ove a quel punto si dovrà indicare il reddito derivante dall’affitto estero dell’immobile.


La nozione di titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale

Come noto, in relazione alla applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, viene richiesta la compilazione del quadro RW mediante specifica evidenziazione, della situazione del soggetto che risulta essere titolare effettivo dell’investimento estero. In particolare, di tale situazione deve essere data contezza mediante la compilazione della colonna 2 del quadro. Questo concetto, è particolarmente incisivo nel caso in cui una persona fisica risulti essere titolare effettivo di attività estera per il tramite della partecipazione, superiore al 25% in una società localizzata in uno stato o in un territorio non collaborativo. In questo caso il contribuente deve indicare nel quadro il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera; nonché, la percentuale di partecipazione.

E’ chiaro che questa indicazione complica le indicazioni da dover fornire da un punto di vista pratico nell’ambito del quadro RW. Inoltre, il contribuente è chiamato ad indicare nel quadro, per ogni società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere titolare effettivo. Avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. In ogni caso, le indicazioni che sono necessarie ai fini della compilazione del quadro relativamente al monitoraggio fiscale, non trovano coordinamento con quanto previsto ai fini IVAFE. E’ infatti chiaro come, invece, ai fini di tale tributo l’obbligo impositivo sussista esclusivamente per gli investimenti diretti. E dunque sulla partecipazione detenuta attraverso la quale, invece, si sostanzia la nozione di titolare effettivo di investimenti esteri diversi dalla partecipazione.


La compilazione del quadro RW in caso di attività estere detenute in Paesi non White List

Le modalità di compilazione del quadro sopra esaminata non possono essere applicate qualora il contribuente detenga una attività patrimoniale o finanziaria in un territorio non White List. Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana da attuare attraverso lo scambio di informazioni.

Si tratta dei Paesi che appartengono alla White List di cui al DM 4.9.96 ma anche i Paesi che prevedono un adeguato scambio di informazioni. Si tratta dei Paesi con cui l’Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o uno specifico accordo internazionale. Riportiamo di seguito i Paesi elencati nel DM 4.9.96 aggiornati ad opera del DM 23.3.17.

ELENCO PAESI WHITE LIST

AlbaniaAlderneyAlgeriaAndorraAnguilla
Arabia SauditaArgentinaArmeniaArubaAustralia
AustriaAzerbaijan BangladeshBarbadosBelgio
BelizeBermudaBielorussiaBosnia ErzegovinaBrasile
BulgariaCamerunCanadaCileCina
CiproColombiaCongoCorea del SudCosta d’Avorio
Costa RicaCroaziaCuracaoDanimarcaEcuador
EgittoEmirati Arabi UnitiEstoniaEtiopiaFederazione Russa
FilippineFinlandiaFranciaGeorgiaGermania
GhanaGiapponeGibilterraGiordaniaGrecia
GroenlandiaGuernseyHermHong KongIndia
IndonesiaIrlandaIslandaIsola di ManIsole Cayman
Isole CookIsola FaroeIsola Turks e CaicosIsole Vergini BritannicheIsraele
JerseyKazakistanKirghizistanKuwaitLettonia
LibanoLiechtensteinLituaniaLussemburgoMacedonia
MalaysiaMaltaMaroccoMauritiusMessico
MoldovaMonacoMontenegroMontserratMozambico
NauruNigeriaNiueNorvegiaNuova Zelanda
OmanPaesi BassiPakistanPoloniaPortogallo
QatarRegno UnitoRepubblica CecaRepubblica SlovaccaRomania
Saint Kitts e Nevis Saint Vincent e Grenadine SamoaSan MarinoVaticano
SenegalSerbiaSeychelles SingaporeSint Maarten
SiriaSloveniaSpagnaSri LankaStati Uniti d’America
Sud AfricaSveziaSvizzeraTagikistanTaiwan
TanzaniaThailandiaTrinidad e TobagoTunisiaTurchia
TurkmenistanUcrainaUgandaUngheriaUruguay
UzbechistanVenezuelaVietnamZambia

La compilazione del quadro per attività detenute in Paesi non White List

Per il contribuente italiano è necessario evidenziare particolare accortezza verso alcune tipologie di investimento detenute in un Paese non considerato White List. Trattasi di partecipazioni societarie detenute in Paesi non White List e di conti correnti sempre localizzati in Stati che non scambiano informazioni con l’Italia. In relazione ai conti correnti, ad esempio, ricordo che è necessario non solo indicare nel quadro il valore iniziale e la giacenza media. Bensì in colonna 9 anche il valore più alto (detto picco) che tale conto corrente ha raggiunto nel corso del periodo di detenzione. Per quanto riguarda le partecipazioni, qualora si tratti di partecipazioni rilevanti, così come definite dalla normativa antiriciclaggio per le quali il contribuente risulta essere titolare effettivo è necessario:

  • Indicare non tanto il valore nominale della partecipazione stessa;
  • Bensì l’ammontare complessivo degli investimenti e delle attività estere evidenti nell’attivo della società stessa, applicando l’approccio look through. Questo superando lo schermo societario.

Le sanzioni per la mancata o incompleta presentazione del quadro RW

La corretta compilazione del quadro RW è elemento fondamentale anche per determinare correttamente gli importi previsti ai fini IVIE ed IVAFE. Infatti, i valori indicati nel quadro costituiscono l’elemento di riferimento per l’applicazione di eventuali sanzioni nel caso in cui venga rilevata una compilazione del quadro non corretta. Ad oggi, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella seguente misura:

Sanzione compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (articolo 5, comma 2, DL n 167/90)

Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella seguente misura:

Sanzione compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati

Applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta presentazione del quadro RW

In ogni caso, a prescindere dall’ammontare delle sanzioni previste dalla norma, si ritiene che, nel caso di informazioni che sono state comunque fornite dal contribuente in relazione ai propri investimenti esteri ma che non siano esattamente coerenti con le richieste formulate nelle istruzioni, possano soccorrere i principi contenuti nelle disposizioni della Legge n. 212/00.

Deve essere formulata una più generale osservazione sulla complessità della compilazione del quadro rispetto alle esigenze di controllo che lo stesso rappresenta. Infatti, si deve considerare come una errata compilazione del quadro sia evento del tutto ricorrente e possibile alla luce della complessità delle disposizioni di legge e delle stesse istruzioni. Pertanto, appare del tutto sostenibile la tesi in base alla quale, tranne evidentemente le ipotesi di omissione, non appare costituire violazione sanzionabile una compilazione del quadro che non risponda, esattamente, ai dettami delle indicazioni di prassi e delle istruzioni. In altri termini, andrebbe privilegiato, comunque, il comportamento del contribuente che provvede alla compilazione del quadro errando, in buona fede, sui valori riportati nello stesso.

Per approfondire: “Mancata compilazione del quadro R-W: il ravvedimento operoso“.

Il raddoppio dei termini per le sanzioni penali tributarie

Il meccanismo del raddoppio dei termini è particolarmente temuto poiché al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge, permette di effettuare un controllo sostanziale del contribuente. L’Amministrazione finanziaria in questi casi può effettuare un controllo sostanziale del contribuente sulla sua regolarità fiscale beneficiando di una notevole estensione temporale. Questo le consente di poter formalizzare la pretesa impositiva con maggiore calma. Il raddoppio dei termini di accertamento è stato introdotto dal D.L. n. 78/09 articolo 12, comma 2. Secondo il quale le attività localizzate in Paesi Black List sottostanno alla presunzione relativa di evasione e che le sanzioni irrogabili (ex D.Lgs. n. 471/98) sono raddoppiate. L’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 25/10 introduce il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi se gli assets esteri non dichiarati sono detenuti in un Paese Black List (comma 2-bis).

Per approfondire: “Termini di accertamento per imposte sui redditi e iva“.


Quadro RW e trasferimento di denaro all’estero

La compilazione del Quadro RW è molto spesso legata anche a contribuenti che effettuano trasferimenti di denaro all’estero. Molto spesso, per motivi di investimento, di tutela, o di effettivo trasferimento all’estero si spostano somme di denaro tra vari Paesi. Queste operazioni sono perfettamente legali se effettuate nel rispetto della normativa in vigore. In particolare, deve trattarsi di denaro derivante da fonte lecita. La presenza di conti correnti, o investimenti finanziari all’estero, prevede, come hai visto, l’indicazione nel quadro.

Se vuoi saperne di più sugli aspetti legati al trasferimento di denaro all’estero ecco il mio consiglio di lettura: “Trasferimento di denaro all’estero: guida“.


Caso pratico: quadro RW e partecipazioni estere

ESEMPIDESCRIZIONE
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera–> Dovrà compilare il quadro per indicare la quota di partecipazione in tale società.
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50%. Società  che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100% la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.–> In tal caso il contribuente non deve compilare il Quadro RW.
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta) e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50%. Società che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta).–> In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione nella società estera diretta e indiretta pari al 40%. Ricordo che l’IVAFE non è dovuta sul possesso di partecipazioni a quote di capitale in società estere.

Istruzioni di compilazione del quadro RW

Le istruzioni per la compilazione del quadro RW sono molto importanti per evitare di commettere errori. Seguendo le indicazioni fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate, il modulo RW deve essere compilato, in dettaglio, seguendo le indicazioni riportate di seguito. In particolare, nei righi da RW1 a RW5, deve essere indicato:

  • Nella colonna 1, il codice che contraddistingue il titolo di detenzione delle attività patrimoniali o finanziarie. Le possibilità a disposizione sono le seguenti:
    1. Proprietà;
    2. Usufrutto;
    3. Nuda proprietà;
    4. Altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.);
  • La colonna 2 deve essere compilata indicando:
    • Il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure
    • Il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
  • Nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella riportata di seguito, come da istruzioni in appendice, dell’Agenzia delle Entrate;
  • Nella colonna 4, deve essere indicato il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in appendice al fascicolo 1 del modello di istruzioni al quadro. Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
  • Nella colonna 5, deve essere indicata la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
  • Nella colonna 6, deve essere riportato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
    1. valore di mercato;
    2. valore nominale;
    3. valore di rimborso;
    4. costo d’acquisto;
    5. valore catastale;
    6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
  • Nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
  • Nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
  • Nella colonna 9, l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
  • Nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
  • Nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
    1. Applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
    2. In misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

Tabella codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria quadro RW

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO E DELL’ATTIVITA’ ESTERA DI NATURA FINANZIARIACODICE DA INDICARE NELLA COLONNA 3 QUADRO RW
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI1
PPARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO10
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI14
BENI IMMOBILI15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI17
ALTRI BENI PATRIMONIALI18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO20

Esempio di compilazione quadro RW: due conti correnti presso lo stesso intermediario

Il seguente esempio è stato ripreso dalle istruzioni di compilazione del quadro RW dell’Agenzia delle Entrate.

Conto Apossesso 100%365 giornivalore medio 1.000 euro
Conto Bpossesso 50%365 giornivalore medio 7.000 euro
Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro-quota) è inferiore al limite di 5.000 euro, quindi l’imposta (IVAFE) non è dovuta. In ogni caso il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del quadro ai fini dei soli obblighi di monitoraggio. Questo, qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero raggiungano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.

Conto Apossesso 50%365 giornivalore medio 5.000 euro
Conto Bpossesso 100%365 giornivalore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta (IVAFE).

In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20* 100%*(365/365));

  • Nella colonna 12, deve essere indicato il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE. Devono essere considerati i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
  • Nella colonna 13, deve essere riportata l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
    1. L’aliquota dello 0,76 per cento;
    2. L’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
  • Nella colonna 15, deve essere indicata l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
  • Nella colonna 16, è necessario riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  • nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);
  • nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
    1. Compilazione quadro RL;
    2. Compilazione quadro RM;
    3. Compilazione quadro RT;
    4. Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
    5. Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
  • Nella colonna 19, deve essere riportata la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
  • nella colonna 20, deve essere barrata la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
  • Nella colonna 21 deve essere riportato il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
  • Nelle colonne 22 e 23 devono essere indicati i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per il periodo di imposta. In particolare indicare:

  • In colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
  • In colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF;
  • In colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  • In colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per il periodo di imposta in corso, con il modello F24.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare in acconto per il periodo di imposta successivo. In particolare è necessario riportare:

  • In colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
  • In colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF;
  • In colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  • In colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati con il modello F24;

Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i versamenti in acconto delle imposte sostitutive Ivie e Ivafe sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (risoluzione n.93 del 12 novembre 2019).

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).


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266 COMMENTI

  1. Gentili Signori,
    non so se devo compilare l’ RW, o altro modulo, in quanto nel 2014 ho investito euro 2355 nel sito internet mytrafficvalue (Spagna), investimento che mi ha fruttato nello stesso anno intorno ai 1800 euro. Sempre nel 2014 ho versato 320 euro a Komercni Banka AS in Repubblica Ceca con guadagno di 0 euro. Inoltre ho un conto Paypal nel quale ho messo sui 2000 euro per spese varie; da Paypal ho successivamente rimesso nel mio conto corrente una buona parte della cifra. A quanto ne so Paypal ha una succursale in Italia, quindi non dovrebbero essere soldi inviati all’estero. Il mio patronato sostiene che la situazione è molto confusa: cosa suggerite gentilmente? Grazie.

  2. Ti suggerisco di rivolgerti ad un professionista e non ad un patronato. Comunque sotto i 10.000 € non devi fare nessuna denuncia.

  3. Buongiorno,

    in caso di omissione dalla dichiarazione nel quadro RW di un immobile sfitto, per il quale non è dovuta IVIE (valore x 0.76% < € 200 – se ho ben capito), non avendo quindi omesso dichiarazione di reddito impoinibile, quale sarebbe la sanzione da pagare?
    Cortesi saluti

  4. Si applica la sanzione fissa di €. 258, se si presenta la dichiarazione nei 90 giorni successivi alla scadenza.

  5. Sono un invalido residente in italia che però ha trasferito denaro all’estero ( diciamo sopra i 100.00 €) nell’arco di anni con l’intento di averli subito a disposizione per l’acquisto di una casa per poi trasferirsi. Nei primi due anni, quando ancora avevo un reddito da lavoro, ho dichiarato anche i soldi che avevo trasferito ma in seguito mi dissero che non avendo reddito (la pensione inail è l’unico reddito ed è al netto), non avrei più dovuto compilare la dichiarazione neppure per scaricare le spese mediche. E’ quindi chiaro che sono anni che non dichiaro nulla.. Come fa uno a compilare rigo Rw se non fa la dichiarazione ? Tutti i soldi sono stati inviati con bonifico dal mio conto italiano al mio conto estero a mio nome… proprio perchè non ho nulla da nascondere… sono solo risparmi di una vita e poi parte del risarcimento ottenuto per l’infortunio sul lavoro…niente di provenienza illegale.

  6. Salve,
    La normativa prevede che ogni soggetto fiscalmente residente in Italia, dichiari tutte le sue attività finanziarie e gli immobili che detiene all’estero. Lei, quindi, avrebbe dovuto presentare il modello Unico per dichiarare le sue attività finanziarie all’estero. Questo anche se non aveva redditi imponibili in Italia. Il quadro RW si può presentare, anche se non si hanno altri redditi da dichiarare. Fino allo scorso 30/11 era possibile regolarizzare la propria posizione aderendo alla “voluntary disclosure”, ma adesso l’unica strada per sanare la situazione è presentare comunque le dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, pagare le sanzioni e regolarizzare le annualità ancora accertabili.

  7. a questo punto cosa rischio? quanto dovrò pagare? e fino a quanti anni indietro dovrò andare?
    e se a questo punto mi trasferisco ( com’era poi previsto) all’estero? non essendo più residente in fiscalmente in Italia? dovrò cmq pagare oppure capiranno che è stato un’errore non voluto e soprattutto non in malafede?

  8. Il rischio è che in caso di accertamenti le applichino sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, oltre a sanzioni dal 120% al 240% dei redditi ottenuti all’estero ottenuti all’estero. Se lei si trasferisce all’estero e si iscrive all’AIRE sicuramente sana la situazione futura, non avendo più niente da dichiarare per il futuro, ma il rischio di accertamenti per gli anni passati rimane. Quello che posso dirle è che per sanare tutto dovrebbe presentare tutte le dichiarazioni dei redditi dal 2010 in poi e pagare le imposte evase con sanzioni ridotte.

  9. Mi perdoni ma continuo a non capire tante cose : sanzioni da 120 a 240% su redditi che non ho avuto, perchè i conti correnti non fruttano sono quasi pari a 0…. e il 3% di redditi non dichiarati significa che mi potrebbero chiedere ( su 100.000 di saldo conto corrente) da 3.000 € a 15.000 € ?? oppure se ho trasferito 10.000 euro nell’arco dell’anno dovrei pagarne da 300€ a 1.500 € ??

  10. Se dal conto corrente non ha percepito redditi, non le chiederanno alcuna sanzione dal 120% al 240%. In ogni caso, per ogni anno non dichiarato le applicheranno sanzioni dal 3% al 15%, sul valore del conto al termine di ogni anno.

  11. Io ho una situazione di questo tipo (tengo in considerazione solo i 5 anni precedenti e quello corrente):

    2011: residente in paese a regime agevolato ma non iscritto all’Aire – saldo C/C estero a 31.12: 50.000 euro – interessi 300 euro
    2012: residente in paese a regime agevolato e iscritto all’Aire x +’ di 183gg- saldo C/C estero a 31.12 50.000 euro – interessi 300 euro
    2013: residente in in paese a regime agevolato e iscritto all’Aire x +’ di 183gg- saldo C/C estero a 31.12 50.000 euro – interessi 300 euro
    2014: residente in in paese a regime agevolato e iscritto all’Aire fino a tutto aprile, poi spostato in Italia ma vivendo in altro Stato UE – saldo C/C estero 45.000 euro – interessi 100 euro
    2015: residente in altro Stato UE x +’ di 183gg, iscritto all’aire – saldo C/C estero 44.000 euro – interessi 100 euro
    2016: residente in altro Stato UE, iscritto all’aire

    In tutti questi anni non ho mai fatto una dichiarazione redditi in Italia o compiltato alcun modulo in Italia, dapprima convinto che per le regole sulla doppia tassazione fossi a posto con la dichiarazione dei redditi fatta nel paese estero, poi iscritto AIRE quando capito che solo cosi’ sarei avrei potuto non presentare dichiarazione redditi in Italia, infine ho recentemente scoperto questa nuova faccenda del modulo RW.

    L’anno che mi preoccupa e’ il 2014, perche’ non sono stato iscritto AIRE per almeno 183 giorni (ma posso dimostrare che in Italia ci sono stato in tutto 4 mesi al massimo). A leggere l’articolo, a causa di quest’anno (in cui non ho potuto registrarmi di nuovo AIRE perche’ nel frattempo infortunato e dovuto tornare in Italia per curarmi) dovrei pagare fino al 30% di quanto avevo nei conti all’estero quell’anno (=15.000 euro) piu’ il 120-240% di tutti gli interessi maturati (1100 euro x 120% = 1325, x 240% 2650).

    Cioe’, potrei pagare fino a totale 17650 euro su 45000 euro di risparmi (spostati regolarmente con bonifico, tutto alla luce del sole) semplicemente perche’ delle leggi italiane non si riesce a capire mai una mazza.
    E non ho ancora messo dentro le multe di 258 euro.

    Insomma, anche spendendo ore e giorni a cercare informazioni in tutti questi anni, confrontandomi con altri amici in situazione simile, chiedendo ad amici che lavorano nel settore, non sono mai riuscito a stare completamente al passo.

    E anche con di fronte le informazioni non riesco ancora a capire cosa succede se ci sono controlli, se e come posso sanare, quanto dovrei pagare in ciascun caso. Adesso volessi riportare i soldi in Italia per comprarmi un buco di casa (o anche comprarmela dove vivo all’estero), non avrei idea se me la portano via o cos’altro succede.

    Tutto molto bello.

  12. Salve,
    per sanare la situazione è comunque possibile presentare adesso una dichiarazione per l’anno 2014, anche se i termini sono definitivamente scaduti, pagando l’Ivafe, e le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso. Questo non eviterà possibili accertamenti, ma almeno dimostrerà una possibile buona fede. Se interessato a calcoli più precisi ci contatti pure in privato.

  13. Salve ho un piccolo deposito estero e sono residente in italia, in regola con le dichiarazioni dei redditi annuali, e lo studio al quale mi affido comunica che non è possibile compilare il modello 730 perchè solo nell’unico è presente il quadro rw. Non è possibile presentare sia il 730 e poi l’unico per il quadro rw, visto che ho effettuato di recente spese di ristrutturazione?
    Il quadro rw è dovuto anche per i soli delegati al conto bancario estero?
    Grazie.

  14. Salve,
    si, è possibile presentare il modello 730 per dichiarare i propri redditi e beneficiare delle detrazioni (come le spese di ristrutturazione), e poi presentare separatamente il modello Unico per indicarvi soltanto i dati del Quadro RW, per le attività finanziarie all’estero. Si, il quadro RW è dovuto anche dai soli delegati per un conto bancario all’estero.

  15. Salve, sono un pensionato Ex Inpdap, residente all’estero (paese NON black list), iscritto AIRE e con trasferimento del domicilio e residenza in senso civilistico (centro dei propri interessi affettivi e patrimoniali e dimora abituale); Con mio stupore, ho notato che il pensionato, anche ricevendo la pensione nello Stato di residenza, mantiene il domicilio fiscale in Italia, pur non avendo piu’ nessun legame affettivo o sociale, non possedendo nè beni mobili o immobili, conti correnti ecc….; Cosa deve dichiarare in fase di dichiarazione dei redditi?? I soli redditi prodotti in Italia o anche il quadro RW?

    Grazie.

  16. Salve,
    se lei è un soggetto iscritto all’AIRE (per oltre 183 giorni l’anno) significa che per il Fisco italiano lei residente all’estero. Questo significa che lei è tenuto a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti, come quelli da pensione. Se in Italia non percepisce altri redditi, non è tenuto a dichiarare niente in quanto le trattenute sulla pensione sono effettuate alla fonte. La cosa cambia se lei ha anche immobili o altri redditi in Italia, nel caso dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi. Il quadro RW non deve in ogni caso essere compilato, in quanto di pertinenza esclusiva dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.

  17. Gentilmente, mi potrebbe spiegare perche’ nella Certificazione Unica, il domicilio fiscale rimane in Italia anche se ho trasferito il pagamento all’estero? Serve solo per identificare l’ufficio responsabile del controllo della dichiarazione oppure ha a che fare anche col domicilio e residenza fiscale della persona fisica ? Grazie.

  18. Si, il domicilio indicato è l’ultimo domicilio in Italia conosciuto dall’Amministrazione finanziaria, per identificare poi l’Ufficio territorialmente competente per i controlli.

  19. Buon giorno,a novembre 2015 ho versato eur 10000 su 1 banca italiana con bonifico,ad 1 broker che ha sede legale a dublino.Sono a chiedere , nella dichiarazione,l’imposta ,dello 0,20 va pagata x i giorni efettivi dalla data di versamento? Devo compilare il quadro IVAFE? grazie mille

  20. Salve,
    lei è tenuto a compilare il quadro RW del modello Unico e versare, se dovuta l’Ivafe, per i giorni effettivi dalla data del versamento.

  21. Mirela. Sono una residente in italia dal 2000 e ho cominciato a fare dichiarazioni del reddito dal 2005 regolamentare tramite il 730. Adesso dall’anno scorso 2015 sono entrata in possesso come proprietaria di un alloggio in bucuresti Romania. DI questo alloggio pago delle tasse regolare lì sul posto. Allora voglio sapere se io devo compilare il quadro RW, o no, mentre che faccio 730 qui in italia anche questo anno 2016. Dei conti bancari non ho mai avuti , ho solo questo alloggio comperato a rate dallo stato rumeno.

  22. Salve, certamente anche lei deve compilare il quadro RW relativo all’immobile detenuto all’estero, e pagare l’Ivie (la relativa imposta patrimoniale). Per compilare il quadro RW oltre al modello 730 dovrà compilare anche il modello Unico.

  23. Salve volevo chiedere questo: nel 2015 ho effettuato un bonifico di € 1.800 per l’acquisizione di azioni di una società con sede a londra, la mia domanda è questa: nella dichiarazione del 730 cosa devo fare per non incorrere in sanzioni da parte del fisco, grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

  24. Salve, lei detenendo attività finanziarie all’estero deve compilare il quadro RW del modello Unico PF, in aggiunta alla presentazione del 730, ai fini del monitoraggio fiscale, ed eventualmente ai fini del pagamento dell’IVAFE.

  25. Vi ringrazio per la solerte risposta, mi avete risolto il primo problema, il secondo è questo: il 730 lo compilo congiuntamente tramite l’azienda dove lavoro (con un Caf presentiamo la documentazione e loro fanno il resto), per quanto riguarda il modello RW cosa devo fare, se potete rispondermi da qui altrimenti tramite la mail che vi ho indicato. Aspetto una Vs. risposta, e se ci fossero degli oneri da pagare, non c’è datemi indicazioni in merito, cordiali saluti, Vincenzo.

  26. Il modello 730 può compilarlo con l’ausilio della sua azienda. Per quanto riguarda il quadro RW, all’interno del modello Unico, deve chiedere al Caf se possono presentarlo loro, altrimenti deve rivolgersi ad un dottore Commercialista.

  27. Dunque. Premetto che QUALSIASI somma investita e che frutti qulcosa (Fossero anche 100 euro) deve essere dichiarate. Quindi se all’estero ho 100 euro in conto corrento non devo dichiararlo però se ho 100 euro in azioni o obbligazioni o quant’altro, devo dichirarli.
    Non vanno dichiarate solo le somme inferiori a 10.000 euro (ora 15.000) in conto corrente o conto di risparmio. Qualsiasi prodotto finanziario deve essere dichiarato….sebbene ai fini IVAFE vanno dichiarate le giacenze superiori a 5000 euro. Quanto a Paypal…non devi dichiarare nulla.

  28. Non capisco…l’immobile vale 200€? Comunque…PURTROPPO, a causa della legge sul rientro dei capitali che fu varata, oggi TUTTI gli immobii, anche quelli in aree geografiche che prima non erano soggette a ichiarazione, vanno dichiarati. L’omissione, purtroppo, può essere punita con una multa pari fino al DOPPIO del valore dell’immobile omesso. Lo so che sembra una follia. Anche se non c’è una evasione fiscale…questo perchè si “suppone” che il capitale omesso sia frutto di attività non dichiarate precedentemente. A mio avviso dichiaralo nel quadro RW da oggi e prega che non facciano una verifica retroattiva e non se ne rendano conto (probabile che NON se ne rendano conto e passi inosservato). Il motivo è che altrimenti se dovessi vendere l’immobile non potrai MAI regolarizzare e fare rientrare in Italia l’importo ricevuto….per non parlare che se ti beccano con un controllo incrociato sono dolori certi.

  29. Salve, Paypal è considerato un conto corrente estero. Quindi valgono le regole viste per i conti correnti: soglia di €. 15.000 nell’anno per l’indicazione in RW e se la giacenza media supera i €. 5.000 nell’anno è dovuta l’Ivafe.

  30. Gentile Fiscomania,

    ho lavorato come lavoratore dipendente in francia da fine 2010 a Ottobre 2014, e poi sono rientrato in Italia sempre come lavoratore dipendente (sono rimasto iscritto all’AIRE dal 2013 al 2014 compreso). Ho lasciato vivo in Francia un conto corrente per un totale di circa 30.000 euro (tutti guadagnati come lavoratore dipendente in Francia). Ho omesso di dichiarare questo conto corrente nel 2015 in riferimento al 2014 nel modello unico, e mi preoccuperò di farlo prima di fine Giugno 2016 per l’anno 2015. Cortesemente, sapreste dirmi,in questo caso, quali sanzioni mi devo aspettare?

  31. Salve, per il quadro RW pagherà le sanzioni con ravvedimento operoso nel momento in cui presenterà al dichiarazione integrativa per sanare la mancata compilazione del quadro. Trattandosi di un conto corrente la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW è del 3% (ridotto ad 1/8) del valore degli importi non dichiarati. A questa sanzione deve aggiungersi quella per dichiarazione infedele di €. 32,25 (1/8 della sanzione piena di €. 258). Inoltre deve essere versata l’Ivafe, per €. 34,20 oltre a sanzioni e interessi da calcolare con ravvedimento operoso.

  32. La ringrazio per la sua risposta. Non mi è chiara una cosa: cosa intende quando dice che la sanzione è del 3% (ridotto ad 1/8)? che dovrò pagare il 3% di 30.000euro il tutto ridotto a 1/8? Grazie

  33. Deve prendere la sanzione piena del 3% e dividerla per 1/8 e poi applicarla ai €. 30.000.

  34. La ringrazio di nuovo per il suo tempo.
    Ma visto che l’omissione si riferisce solo agli ultimi tre mesi del 2014 (nei restanti 9 ero residente in Francia), anche in questo caso avrei dovuto dichiarare il conto estero per quell’anno? grazie

  35. Bisogna vedere dove lei aveva la residenza fiscale per quell’anno, per capire se doveva o meno dichiarare il quadro RW, il discorso diventa più complicato.

  36. Buon giorno,
    io ho solo redditi da lavoro dipendente e nessuna spesa detraibile, quindi non sono obbligato a fare nepure il 730. Però ho una imbarcazione a vela con bandiera belga, che devo quindi dichiarare nel modulo RW di Unico.
    Posso presentare solo il modulo RW senza fare la dichiarazione dei reddit?

  37. Salve, le conviene presentare il modello Unico compilando il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente e il quadro RW.

  38. Salve, mi interessa molto la questione, quindi le chiedo per chiarezza: se ho un conto Paypal in cui faccio transitare piccole somme (pagamenti per oggetti venduti da privato su Ebay, inferiori ai 1000 euro all’anno, sempre spostati altrove nel giro di pochi giorni) non ho l’obbligo di dichiararlo nel quadro RW, giusto? Inoltre, come può Paypal essere considerato un conto corrente estero se non possiede un IBAN?
    Grazie in anticipo.

  39. Salve, non vi è dubbio che Paypal sia un conto corrente estero, anche se non funziona tramite Iban. L’Iban è solo un metodo per individuare il conto. Se la consistenza media annua del conto non supera i €. 5.000 non vi è obbligo di compilazione del quadro RW.

  40. buongiorno
    sono una persona fisica residente in italia che ha solo cud da lavoro dipendente e che chiaramente non presento,
    vorrei aprire un cc in svizzera,
    cosa devo fare poi per essere in regola?
    Grazie

  41. Salve, per essere in regola deve al verificarsi dei presupposti indicati nell’articolo, dichiarare il conto corrente nel quadro RW e versare l’Ivafe.

  42. Buonasera,
    sono a chiedervi se devo dichiarare e se cosa / come fare in modo da essere in linea le regole.
    Aperto un SOLO conto estero in euro presso una banca nell’unione europea per effettuare trading attraverso un broker che si appoggia a tale istituto di credito.

    Effettuato bonifico estero il 30/11/15 di euro 10.000.
    Il cc non è stato MAI movimentato fino alla fine dell’anno 31/12/2015.
    Il cc è infruttifero cioè non mi da interessi.

    Io penso che non devo fare l’ IVAFE in quanto la GIACENZA MEDIA ANNUA è inferiore a 5.000 , non devo fare la registrazione della movimentazione in quanto l’importo non è superiore a 15.000 euro (entrata- uscita).
    Ma non ho capito se devo dichiarare la presenza del CC all’estero e se si non so come registrarlo nel modulo RW.

  43. Salve, il ragionamento fatto è corretto, non deve dichiarare il conto corrente nel quadro RW per il 2015. Per il 2016 se niente cambia sicuramente dovrà compilare il quadro RW. Tenga presente che se ha effettuato operazioni di trading, specialmente se in valuta (Forex) si è tenuti, al verificarsi di alcuni presupposti, a dichiarare plusvalenze o minusvalenze realizzate in dichiarazione dei redditi.

  44. Non bisogna dividerla per 1/8. Bisogna dividerla per 8. (Dividere per 1/8 significa moltiplicare per 8)

  45. Buongiorno sto facendo un unico integrativo con ravvedimento ad una persona che ha omesso il quadro rw per conto corrente detenuti all’ estero. Oltre al modello rw dove andranno a confluire le giacenze medie dei c/c, o comunque i saldi iniziali e finali, devo anche compilare il quadro rm per dichiarare gli interessi percepiti (abbastanza elevati) e quindi pagare l’imposta sostitutiva del 20 % ?
    Grazie

  46. Salve, certamente gli interessi passivi sui conti correnti esteri devono essere riportati nel quadro RM di unico per essere assoggettati ad imposta sostitutiva.

  47. Grazie, quindi capitale su rw con ivafe sanzioni ed interessi, e interessi maturati su rm con imposta sostitutiva del 20 %
    Parliamo di Gibilterra, credo sia corretto procedere in questo modo
    Ancora grazie

  48. Ma un lavoratore fiscalmente residente all’estero è tenuto a presentare la dichiarazione del quadro rw in Italia? Dalla circolare 38E/2013 sembrerebbe di si: “I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece
    tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.”
    In pratica sarebbero esclusi solo i lavoratore nei paesi black-list e pochi altri.

  49. Ho moglie straniera, residente nel suo paese. Ivi possiede un conto deposito solo a lei intestato. Lo devo dichiarare al 50% in virtù della comunione legale dei beni?

  50. Se lei non ha deleghe o possibilità di accesso al conto, è non è un titolare effettivo del conto, non è tenuto a dichiararlo.

  51. La disposizione è riferita ai soggetti che lavorano per conto dello Stato italiano ma che non hanno una qualifica per la quale è stabilità ex lege la loro residenza fiscale italiana anche se lavorano continuativamente all’estero. Ad esempio, come indicato nella circolare, i lavoratori italiani di Onu e Nato si considerano comunque residenti fiscalmente in Italia, e sono esonerati dal monitoraggio fiscale. Senza questa presunzione un soggetto residente fiscalmente in Italia che lavora all’estero è tenuto al monitoraggio fiscale, a meno che non ottenga la residenza fiscale all’estero.

  52. Chiaramente se uso il bancomat di mia moglie o accedo online al conto di mia moglie non conta.
    Una curiosità mi sono letto la direttiva che riguarda lo scambio di informazioni su conti ecc. La possibilità di scambio di informazioni su deleghe non esiste. Come faranno i nostri astuti agenti delle tasse a scoprirlo?

  53. L’Agenzia delle Entrate si basa sullo scambio di informazioni esistente con i Paesi collaborativi che comunicano ogni anno i nominativi e i saldi dei vari conti correnti detenuti. Al Fisco l’unica cosa che importa è che sia pagata l’Ivie sul conto corrente e che lo stesso sia dichiarato in Unico, quanto meno dal titolare del conto.

  54. se ho un conto corrente estero…e ho avuto da questo conto 100 di interessi.. dove e se devo dichiarare questi interessi?????

  55. Salve, i redditi derivanti dagli interessi percepiti su conti correnti esteri devono essere indicati nel quadro RM del modello Unico.

  56. Buongiorno
    due domande:
    – se acquisto quote di società start-up estera (quindi non quotata in alcun mercato o borsa) come va dichiarata nel quadro RW? Come trasferimento attività non finanziarie o finanziarie?
    – se acquisto e detengo all’estero metalli rari/strategici (metalli per uso industriale che quindi non rientrano nei metalli preziosi), se e come li devo dichiarare nel quadro RW?
    Grazie

  57. Salve, le quote di partecipazioni in società estere devono essere dichiarate in RW come attività finanziarie “codice 2”. Per i metalli bisogna verificare se rientrano o meno tra i metalli “preziosi”, in caso positivo devono essere dichiarati.

  58. Grazie per la risposta, non so dove si trovi una lista dei metalli ritenuti preziosi ai fini fiscali, ma quelli rari di cui parlo sono ad esempio renio, germanio, disprosio, niobio che non mi risulta siano considerabili preziosi, in questo caso non andrebbero dichiarati affatto? E se fra i metalli ci fosse anche dell’argento (che ha comunque un uso industriale ma è un metallo prezioso), andrebbe dichiarata solo la quota relativa all’argento? Molte grazie

  59. Sicuramente l’argento va dichiarato, per gli altri metalli serve una apposita ricerca.

  60. Grazie, in ogni caso se nel dubbio si decide di dichiarare tutto dove andrebbero dichiarati? Sempre attività finanziarie (dato che mi pare di aver capito che i metalli preziosi non sono considerati strumenti finanziari e quindi non soggetti a ivafe) sia che siano prezioni o meno?

  61. Sempre nel quadro RW, solo ai fini del monitoraggio fiscale, senza applicazione dell’Ivafe.

  62. Ultima domanda poi non la disturbo più, in ogni caso sia per le partecipazioni in società estere che per i metalli preziosi nessuna imposta è dovuta finchè le società non paghino dividendi o le quote vengano vendute o i metalli vengano venduti realizzando comunque una plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto, giusto?

  63. Da un punto di vista di Ifave le partecipazioni estere devono pagarla. Per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi, quanto afferma è corretto.

  64. Salve, questi conti sono a tutti gli effetti conti correnti esteri e devono sottostare sia alla disciplina del monitoraggio fiscale che dell’eventuale pagamento dell’Ivave, secondo quanto indicato nell’articolo.

  65. Avevo telefonato alle Imposte Dirette e mi avevano detto che Paypal è un conto per fare spese e non andava dichiarato. Gli altri non li conoscevano nemmeno ma se erano come Paypal, valeva la stessa cosa.

  66. Avre bisogno di chiarimenti sul la possibilita di fare RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW per anni 2011, 2012 e 2013. Potrestri per cortesia confermare cosa si riferisce ‘ le dichiarazioni originarie ‘ nella seguent frase “Se le dichiarazioni originarie sono state omesse, NON è possibile fare il ravvedimento operoso , anche nel nuovo ravvedimento del 2015, perché NON è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell’art 13 D Lgs 472/1997, che sana l’omissione della dichiarazione solo nell’ipotesi di presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario.

  67. Non le hanno dato una risposta corretta. Spesso chi le risponde al telefono non si occupa direttamente di questi aspetti, e comunque non le avrebbero mai lasciato qualcosa di scritto su questo aspetto. Paypal è a tutti gli effetti un conto corrente estero e deve sottostare a tutte le regole dei conti correnti esteri.

  68. Salve, se la dichiarazione dei redditi è stata omessa, ovvero non presentata nel termine di 90 giorni dalla sua originaria scadenza (30 settembre di ogni anno), con riferimento all’anno di imposta precedente, la stessa non può essere oggetto di ravvedimento. In pratica se ometti di presentare una dichiarazione dei redditi non puoi ravvederti, ma devi aspettare l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel tuo caso se hai omesso le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 2012 e 2013 tutto quello che puoi fare è aspettare l’accertamento.

  69. Anche un funzionario delle Imposte della mia città mi ha detto che non devo dichiarare Paypal, vista anche la somma irrisoria che contiene. In quanto agli altri conti non li aprirò nemmeno, visto le norme liberticide che abbiamo in materia fiscale.

  70. Il quadro RW si presenta solo con il modello Unico, è quella la dichiarazione da prendere a riferimento.

  71. Paypal in generale è un conto che deve essere dichiarato. Se poi lei vi ha somme che non superano le soglie di rilevanza per essere indicato in RW è un altro conto, ma per dare un’informazione utile a tutti è bene dire che Paypal è un conto da dichiarare in RW, naturalmente se si superano le soglie di rilevanza.

  72. Le soglie di rilevanza sono: consistenza media del conto di almeno €. 5.000 per il monitoraggio fiscale e soglia massima di €. 15.000 per l’Ivafe. Paypal ha una sede operativa a Milano, ma non la sede legale, Paypal è un conto estero a tutti gli effetti.

  73. Non capisco perché chi ha più di 15000 euro deve pagare l’Ivafe (che non so cosa sia) se non ha guadagni ma solo denaro depositato per spese varie. E’ come dire che deve diventare povero.

  74. La regola è questa. L’Ivafe non è un imposta sul reddito ma una imposta patrimoniale, colpisce la consistenza del patrimonio, in questo caso il conto corrente estero, esattamente come l’imposta di bollo che colpisce i conti correnti nazionali.

  75. Salve, volevo un informazione. E’ necessari opresentare il quadro RW per un bonifico fatto all’estero su un conto di un altro soggetto? Ovvero è stato aperto un deposito sul conto di qst soggetto residente all’estero.

    Attendo un riscontro.

  76. Salve, se si tratta soltanto di un movimento finanziario verso il conto corrente di un altro soggetto non si deve indicare niente nel quadro RW.

  77. Grazie mille per la risposta. Potrebbe spiegarmi per quale motivo non si dichiara?
    E se il bonifico fosse stato effettuato verso un deposito aperto su un c/c estero intestato ad un soggetto ivi residente? Come funzionerebbe?

  78. Nel quadro RW i soggetti fiscalmente residenti in Italia devono indicare la consistenza media delle proprie attività finanziarie. Se lei effettua un trasferimento di denaro da un suo conto italiano a quello di un soggetto estero, la fattispecie non rientra tra quelle da indicare nel quadro. Se lei non ha attività finanziarie estere non deve compilare il quadro RW, i trasferimenti di denaro non rilevano.

  79. Sono sposato con una sig.ra rumena dal 2002:Nel 2006 mia moglie e’ diventata cittadina italiana,mantenendo anche la cittadinanza rumena.In Italia faccio il 730,dichiaro il mio reddito da pensione e un appartamento.Mia moglie possiede un appartamento in Romania.Desidero sapere se nel 730 che io compilo ogni anno debbo dichiarare anche l’appartamento in Romania.Faccio presente che mia moglie e’a mio carico.Grazie

  80. Salve, sua moglie deve presentare autonomamente il modello Unico per compilare il quadro RW e dichiarare l’immobile detenuto all’estero con conseguente versamento dell’Ivie.

  81. Ma per le violazioni del quadro rw, con omessa dichiarazione unico, in sede di accertamento ci si può avvalere dell’adesione, o quanto meno dell’acquiescenza?

  82. Sugli avvisi di accertamento, anche quelli relativi al quadro RW è sempre possibile effettuare l’adesione o l’acquiescenza.

  83. Sono residente in Italia dove faccio annualmente il 730. Mia moglie e’ straniera e risiede all’estero. Devo dichiarare i bonifici che regolarmente le invio. Grazie

  84. Se lei non ha attività patrimoniali o finanziarie intestate all’estero non deve dichiarare niente. Ad esempio se il conto estero dove invia i soldi è cointestato con sua moglie o lei ha la firma allora è tenuto a compilare il quadro RW.

  85. Salve, recupero questo interessante discussione per richiedere alcuni chiarimenti.

    Per alcuni mesi nel 2016 ho operato con 3 broker esteri (Cipro) per fare trading con opzioni binarie e forex.
    la giacenza massima sommando i 3 conti è stata dii 2.000 euro. C

    Vengo alle domande:

    Come vengono considerati questi “conti” ai fine del calcolo IVAFE?

    1)Sono conti correnti esteri a tutti gli effetti per cui, visti gli importi, risultano esenti IVAFE

    2)Sono considerati prodotti derivati per cui va comunque calcolato il 2 per mille (per sicurezza tenendo in
    considerazione il picco massimo di giacenza x 365 giorni)

    Nel calcolo delle plusvalenze de delle minusvalenze devo conteggiare anche i bonus ricevuti e le commissioni pagate?

    Grazie!

  86. salve io sono registrato su alcuni siti di besines come affiliato sulla pubblicita e se un giorno avro dei guadagni devo dichiararli?se sono sotto i 5000 mila euro non serve dichiararli?grazie

  87. Se lei ha dei banner pubblicitari sul proprio sito internet sta svolgendo un’attività commerciale da esercitare con partita Iva. Questo a prescindere dal volume dei suoi compensi annui.

  88. C’è una metodologia particolare per calcolare le plusvalenze/minusvalenze derivanti da contratti nel mercato del Forex e delle opzioni binarie. Prima di tutto occorre verificare se vi sono stata plusvalenze o minusvalenze nell’anno e poi andare a vedere la giacenza media dei conti correnti ove queste operazioni si sono sviluppate. Porti tutta la documentazione al Commercialista che dovrà presentare per suo conto la sua prossima dichiarazione dei redditi.

  89. Non credo che i conti dei broker siano definiti “conti correnti” o sbaglio? Da quello che so si dichiara solo quello che si ha un conto “vero”, quindi la giacenza su conti correnti effettivi. Con soldi “virtuali” su un conto del broker non ci fa niente nessuno e mi sembrerebbe un assurdità dichiarare cifre “virtuali”. Poi mi posso anche sbagliare.

  90. Il conto del broker è un conto virtuale ma che contiene giacenze effettive di denaro, versate dal suo conto personale. Tali conti non si dichiarano per la tassazione, ma in quanto conti correnti esteri, sui quale vige la normativa del monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero.

  91. Grazie per il chiarimento. Ma per calcolare la giacenza uno come fa? Nel mio caso non investo in forex/opzioni binarie ma bensí in altri tipi di investimenti esteri dove ogni tot giorni si riceve una percentuale di guadagno. Fra vari reinvestimenti etc nel corso dell’ anno c’é un va e vieni sul conti virtuale, uno come fa a tenerne traccia per capire la giacenza?

  92. Ci sono apposite formule per il calcolo della giacenza media. Solitamente sono calcoli che fanno i broker per conto degli investitori.

  93. Nel mio caso però non é un broker ma un’ azienda che fa investimenti. Nel senso che io affido i miei soldi a questa azienda e loro investono dando a me poi una percentuale di guadagno. Simile al concetto dei HYIP con la differenza che si tratta di aziende vere registrate. Quindi non é un broker in quanto io stesso non devo fare assolutamente nulla. Praticamente invece di fare investimenti in banca li faccio con questa azienda.

  94. Questa società, sia che sia italiana o estera, è tenuta a rilasciarle documenti che certificano plusvalenze o minusvalenze maturate nell’anno per la tassazione e il valore medio delle giacenze su conti correnti. Questi dati le serviranno per la sua dichiarazione dei redditi. Se vuole maggiori info mi contatti in privato.

  95. Salve, il conto corrente intestato solo a mia figlia in Spagna ha ricevuto da me un bonifico di euro 100.000, subito utilizzati per l’acquisto di una casa nell’aprile 2016. Da allora la giacenza media mensile non supera euro 3.000. Nel calcolare la giacenza media ai fini dell’imposta, deve tenere conto dei 100.000 rimasti pochi giorni sul conto?

  96. Si chiama giacenza media proprio per tenere conto di tutti i movimenti dell’anno, per i giorni di giacenza. Si, tutti i movimenti dell’anno si devono prendere a riferimento.

  97. Grazie, vorrei sapere anche se un residente in Italia deve dichiarare nel quadro RW una automobile acquistata in Spagna e tenuta a disposizione a Madrid.

  98. Grazie per la risposta…in realtà volevo provare a fare la dichiarazione da solo considerato che uno dei 3 conti è rimasto aperto solo 3 giorni e l’esperimento in totale è durato tre mesi con una plusvalenza di 20 euro. Per il calcolo della plusvalenza da inserire nel quadro RW utilizzerei gli estratti conto dei broker, per l’iVAFE da inserire nel quadro RT (non ho ancora capito se devo pagarla) metterei il picco di giacenza per stare sicuro. Viste le cifre irrisorie secondo Lei posso procedere in tal modo?

  99. Mettere il picco è un valore prudenziale rispetto alla consistenza media, in questo comunque inserisce una valore non corretto.

  100. Ok…sicuramene usero’ il valore “prudenziale”, ma, visto il picco massimo di 2000 euro, mi chiedevo se dovesi effettivamente pagare 4 euro o se esiste una soglia minima!

  101. Buongiorno,

    La mia situazione, trasferito in CH (AIRE da 25/06/2016) comunque devo fare Unico per redditi prodotti in Italia fin alla data di trasferimento, (la convenzione ITA/CH prevede lo spit dell’anno fiscale alla data effettiva di domicilio) Domanda: devo compilare RW per conti esteri aperti da domiciliato in CH dal 20/06/2016? ci sono circa 5 giorni di conti aperti prima di AIRE ma senza movimenti da ITA prima del 25/06 (poi ho spostato tutti i miei averi e chiuso i conti in Italia.

    Scusate la complessità della domanda!

    Grazie.

  102. Il quadro RW deve essere compilato anche se lei è già domiciliato in CH, se ma la residenza fiscale è ancora in Italia, c’è comunque l’obbligo di compilazione. La compilazione riguarda tutto l’anno solare, visto che per il 2016 lei è residente fiscalmente in Italia.

  103. Grazie per la risposta dal 25 / 6/16 la mia residenza fiscale e’ in CH data dalla quale ho aperto i conti in ch oggetto di eventuale quadro Rw ecco o mie dubbi.

  104. La sua residenza fiscale non cambia dall’iscrizione all’AIRE, ma l’iscrizione all’AIRE deve essere valida per almeno 183 giorni l’anno per portare ad un cambio di residenza fiscale. Se ha bisogno di info più dettagliate mi contatti in privato.

  105. Grazie ancora la mia AIRE per il 2016 conta 185 giorni (ho il certificato dell’ultimo comune Italiano con la data esatta) Inutile dire che da quella data ho cessato tutto in Italia e mi sono trasferito con tutta la famiglia. Rimane il dubbio del quadro RW visto che si è tenuti a compilarlo se residenti fiscalmente in Italia nell’anno interessato da quanto ho capito, come la contatto in privato? Grazie.

  106. Se l’AIRE è valida per 185 giorni per tutto l’anno lei è considerato fiscalmente residente all’estero e non deve compilare il quadro RW.

  107. Salve, ho acquistato oro fisico a dicembre 2016, che detengo all’estero e che non ho intenzione di vendere per il momento.
    Se ho capito bene, l’unica cosa che dovrei fare, è dichiarare il possedimento del metallo compilando il modulo RW a settembre di quest’anno?
    Si tratta di una dichiarazione per il solo monitoraggio fiscale, quindi niente Ivafe e nessuna imposta, corretto?

  108. Corretto, dovrà compilare il modello Redditi Persone Fisiche, con il solo quadro RW.

  109. Ho un conto corrente presso le poste svizzere, con saldo al 31/12/2016 di CHF 5.414 e con una giacenza media nell’anno 2016 di CHF 5310,27 ( con cambio al 30/12/2016 0,93267 per un controvalore di euro 4.952,73 ). Devo dichiarare questa situazione nel quadro RW del mod. 730??? Devo pagare l’IVAFE per il 2016. Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

  110. Mia figlia, che fa parte del mio nucleo familiare, ma abita con i figli ed il suo compagno (non è iscritta all’aire) in Francia ed ha completato il suo percorso di studi in medicina a Parigi svolgendo i due semestri previsti dal piano di studi universitario francese in ospedale, e ricevendo l’indennità di formazione e pagando le tasse come previsto dalla normativa francese. Nel mio mod. 730 che farò ad aprile devo continuare a dichiarare mia figlia a mio carico?? Lei deve dichiarare gli importi percepiti in Italia ?? L ringrazio per la sua cortese risposta.

  111. Se sua figlia ha percepito oltre €. 2.840,52 di reddito non è più a suo carico. Sua figlia, risulta ancora fiscalmente residente in Italia quindi è tenuta a dichiarare qui i suoi redditi esteri. La cosa migliore sarebbe quella di trasferire la sua residenza fiscale all’estero.

  112. Salve, ho uno conto corrente negli Stati Uniti che mi frutta degli interessi (gross income) riportati in un riepilogo annuale in USD.

    Ai fini della compilazione del quadro RW nel modello F24, gradirei sapere quale tasso di cambio va utilizzato per calcolare la conversione da USD a EUR.

    Supponiamo che debba pagare le imposte per 100 USD di interesse ottenuti nel 2016:

    Calcolo il 26% dell’interesse in USD e poi applico il cambio USD/EUR medio del mese di Dicembre 2016 fornito dal sito dell’agenzia delle entrate, sul codice tributo 1242 (IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA). O devo considerare il cambio di qualche altro mese?

    Inoltre pagherò 34 euro sul codice 4048 per il pagamento dell’IVAFE (ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE)

    Mille grazie in anticipo per ogni chiarimento.

  113. Il cambio da utilizzare è il cambio medio mensile, per ciascun mese di riferimento. Tuttavia, se il conto è stato aperto tutto l’anno, si può utilizzare il cambio medio annuale.

  114. Salve, pongo una domanda circa la mia situazione. Nel 2016 ho iniziato l’attivita di trading aprendo un conto con broker estero (cipro) e tradando forex ho generato 4500 € di perdite (minusvalenze). A fine 2016 ho poi aperto un conto con Broker americano (USA) depositando 3000€, ma con quest’ultimo non ho fatto alcuna operazione nel 2016. Quindi cosa è corretto fare?
    Se ho capito bene dovrei rientrare nel regime dichiarativo, dichiarare le minusvalenze appoggiandomi ad un commercialista (quadro RW) e per via dell’ammontare dei capitali movimentati non dovrei pagare l’Ivafe, giusto? è poi necessario dichiarare tramite un commercialista al fisco il fatto che ho due conti esteri?
    in attesa di gentile riscontro ringrazio per quanto fate.

  115. Lei è tenuto a compilare il quadro RW se rispetta i relativi requisiti per l’iscrizione. Deve fare verificare questo da un commercialista, dichiarare le perdite non è obbligatorio, ma le è sicuramente utile se i prossimi anni dovesse avere guadagni, perché diventeranno deducibili. Se vuole che analizzi la sua situazione mi faccia sapere, ma la consulenza sarà a pagamento.

  116. Buon Giorno
    Vorrei un consiglio …
    Sono sposato con una donna rumena e vivo da anni in Romania ( non sono iscritto all AIRE ) torno in italia solo per previ periodi o vacanza .
    Ho comperato nel corso di anni tre appartamenti (.complessivamente mi sono costati circa 75.000 euro ) con i miei risparmi di lavoratore in italia e di pensionato , approfittando che qui in romania viviamo con lo stipendio di mia moglie ho un piccolo conto corrente mio che non supera i 1.500 euro annuali ed ho un appartamento affittato a 150 euro mensili, il tutto a me intestato. E tutto denunciato e impositato in Romania .mah in italia compilo solo il 730 on line .
    Non ho mai avuto modo di seguire le leggi italiane .
    Ora, con la legge Monti ho saputo che devo dichiarare tutti i miei avere e che dovro anche pagaretasse e multe salatissime per la mancata denuncia alle autorita fiscali in Italia .
    Io vorrei sanare questa mia sutuazione ma non so in che modo e a che cosa vodo incontro …mi potreste indicare la strada giusta da seguire
    Grazie mille
    Ferrari

  117. La soluzione è quella di presentare ora le dichiarazioni omesse, versando imposte sanzioni e interessi. Non vi sono alternative, altrimenti dovrà aspettare l’arrivo degli avvisi di accertamento.

  118. Salve, sono residente in Italia, ma lavoro in Svizzera come frontaliere. Lo stipendio, mi viene accreditato in banca Svizzera. Prelevo quasi tutto per affitto, luce, gas ecc. quindi spendo in Italia. La giacenza a fine anno 2016 era di circa 4.500 franchi. Sono tenuto a presentare il RW? Grazie

  119. Grazie per la risposta. C’è una qualche legge in proposito?. Le chiedo questo perchè al CAF mi avevano detto che dovevo falo. Grazie

  120. Buongiorno Fiscomania.
    La mia situazione è questa: sono nata e cresciuta in BELGIO e nel luglio 2014 mi sono trasferita in Italia a seguito di una proposta di lavoro (con COCOPRO). Da luglio 2014 a Dicembre 2015 ho lasciato la mia residenza in Belgio e quindi anche il conto corrente sul quale mi pagavano lo stipendio.
    Ho avuto poi 3 mesi dove sono stata disoccupata (ed ho beneficiato della disoccupazione – ho dovuto per questo aprirmi un conto qui in Italia poiché era una delle condizioni per poterne beneficiare – ma lo ho chiuso visto i costi che ci sono qui Italia). Nell’Aprile 2016 sono stata assunta con contratto da dipendente. Il conto corrente sul quale mi versano regolarmente lo stipendio è ancora quello che ho in Belgio.
    Visto che ricevo solo ed esclusivamente lo stipendio su quel conto, e pago le tasse regolarmente qui in Italia, devo comunque dichiararlo?
    Grazie in anticipo per il vostro gentile riscontro.

  121. Buongiorno, sono un lavoratore dipendente e non avendo nessun altro reddito oltre al mio stipendio, non ho mai fatto la dichiarazione dei redditi.
    Come vi scrissi qualche tempo fa, ho acquistato nel 2016 dell’oro fisico detenuto all’estero e che, come indicato da voi, dovrà essere dichiarato con quadro RW entro il 30 settembre 2017.
    La domanda è: è sufficiente compilare solo questo quadro senza fare nessun altra dichiarazione (ad esempio sul 730)? In altre parole, compilando tale modulo, posso continuare a non fare la dichiarazione dei redditi “classica”?
    Seconda domanda: ho acquistato tot nel 2016 e tot a inizio 2017. Devo dichiarare il totale che ho in questo momento o il totale del 2016?

  122. Deve compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini Ivafe. Il quadro RW è all’interno della dichiarazione dei redditi che dovrà compilare. Quello che deve dichiarare è indicato nella due normativa, monitoraggio fiscale e Ivafe.

  123. Gentile Fiscomania, dal 26 maggio 2015 sino al 30 novembre 2016 sono stato iscritto all’AIRE senza famiglia né redditi prodotti in Italia. In questo periodo risiedevo e lavoravo come dipendente in Svizzera. Dal 1 dicembre 2016 sono di nuovo iscritto all’anagrafe residenti in Italia. Ho mantenuto il mio conto svizzero che è diventato appunto dal 1/12/2016 un conto svizzero per residenti all’estero, per questa conversione la banca svizzera mi ha fatto firmare la liberatoria dal segreto bancario altrimenti avrei dovuto chiudere il conto. La Svizzera invierà quindi le informazioni sul mio conto al governo italiano. Ho chiesto già consulenza alla agenzia delle entrate e i redditi percepiti non vanno dichiarati poiché per il 2016 non risultavo fiscalmente residente in Italia. Per il conto invece non mi sanno dare risposta … Devo dichiararlo nonostante sia stato fiscalmente non residente in Italia per il 2016 ma iscritto un mese (dicembre) all’anagrafe residenti di un comune italiano? Grazie infinite in anticipo per il Vostro contributo.

  124. Per questioni personali, le chiedo di utilizzare il servizio di consulenza online. La sua risposta richiede l’analisi della disciplina legata al monitoraggio fiscale e all’Ivafe.

  125. Buongiorno,
    al 31.12.2015 saldo cc estero in Spagna pari ad Euro 65k.
    A giugno 2016 bonifico bancario da Spagna ad Italia per 65k.
    Cancellazione da aire a luglio 2016.
    Redditi percecipiti in Italia da luglio 2016 a dicembre 2016 pari ad euro 7.000k (lav.dip.+prest.occasionali).

    Prima domanda: Dovevo presentare modelo Unico 2017 quadro rw a settembre 2016 per il saldo di cc pari ad euro 65k? A mio parere no, in quanto nel 2015 risiedevo fiscalmente in spagna e regularmente iscritto all’aire (si chiede conferma).

    Seconda domanda: Nel 2016 essendo fiscalmente residente in spagna (+183 in spagna e cancellazione aire a luglio 2016), devo dicharare a settembre 2017 quadro rw il saldo a cc sino a giugno 2016 ed i relativi bonifici da spagna ad Italia? A mio parere no in quanto residente fiacalmente in spagna.

    Terza domanda: nel 2016 (periodo luglio-dicembre) ho percepito redditi in Italia per quasi 7.000 euro, possa presentare modelo 730/2017 in Italia anche se risiedevo fiscalmente in spagna? oppure devo dichiarare tali redditi in spagna ed poi rifarmi presentanto modello único in Italia (anzichè mod.730?)? dico modello único per recuperare le imposte eventualmente a debito in spagna a causa di diversa tasssazione.
    In Italia risluto a crédito pari ad euro 1200 euro in quanto recupero da spese mediche/affitto/detrazione reddito a causa delle rit.operate prestazioni occasionali).

    importante: sottolineo che i soldi a cc in spagna non derivano da redditi prodotti ma da vendita quote srl società spagnola, senza plusvalenze.

    Grazie, per un parere vostro sulla mia situazione compliacata.

  126. Per approfondire questioni personali c’è l’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato a questi aspetti, anche perché mancano alcune informazioni, come da data effettiva di cancellazione dall’AIRE, per poter rispondere.

  127. Buongiorno,
    Aperto un SOLO conto estero monointestato in euro per effettuare trading attraverso un broker (inglese) che si appoggia a un istituto di credito (inglese) attraverso un conto secretato.

    Nel 2016 ho avuto una giacenza media di 9900 superiore a 5.000.
    Il cc è infruttifero cioè non mi da interessi.
    Al 31/12/2016 tra tutte le operazioni di trading ho avuto una minusvalenza di 50 euro (comprendendo anche gli swap tassi di interessi differenti tra valute ecc).

    Pertanto queste le domande:
    1) Chiedo conferma che risiedendo in Italia devo pagare le tasse solo in Italia in quanto Il regno unito e l’italia hanno stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni.
    2) Visto che devo dichiarare IVAFE devo considerarlo come conto corrente e pertanto pagare 34,20 del bollo come penso o 0,20% come investimento finanziario.
    3) Compilazione quadro RW :
    colonna 7 : posso non valorizzare il campo altrimenti che valore metto.
    colonna 8 : valore medio di giacenza pertanto per sicurezza 10.000.
    colonna 11: importo ivafe 35.00 euro ( arrotondamento per eccesso)
    4) Devo compilare il quadro RT per la minusvalenza.
    5) La data entro cui devo effettuare pagamento delle tasse è il 16/07 giusto ?

    Vi ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di una vs risposta.

  128. Per analizzare e rispondere compiutamente a quesiti personali e complessi c’è l’apposito servizio a cui le lascio il link: consulenza fiscale online redditi esteri. Rispondo nei commenti a piccoli dubbi ma per analizzare situazioni personali e complesse c’è il servizio di consulenza dedicato.

  129. BUONGIORNO. SONO UNA LAVORATRICE FRONTALIERE . NEL 2016 HO CHIESTO PRELIEVO ANTICIPATO PER ACQUISTO PRIMA CASA CHE MI E’ STATO CORRISPOSTO. HO CHIESTO ED OTTENUTO IL RIMBORSO DELLA TRATTENUTA ALLA FONTE PER PAGARE POI LA RELATIVA TASSA IN ITALIA CON UNICO 2017 CHE REDIGO OGNI ANNO (QUADRI RM E RW). DAL CENTRO DI CONTATTO DELL’AGENZIA ENTRATE HO AVUTO A INIZIO ANNO QUESTA INFORMAZIONE: “NEL MODELLO UNICO 2017 INDICHI L’INTERESSE PERCEPITO AL QUADRO RW SEZ. II SUL QUALE PAGHERA’ IL5% ASSIMILABILE ALLA VOLUNTARY”. HO CHIESTO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE EROGATRICE LA QUANTIFICAZIONE DELL’INTERESSE CORRISPOSTOMI AVENDO PERO’ NOTIZIA SCRITTQ CHE NESSUN INTERESSE E’ COMPRESO NEL VERSAMENTO. COSA FACCIO?. GRAZIE

  130. nel 2016 ho versato allo stato francese, la tassa di successione per aver ereditato da una zia residente in francia.
    devo dichiararlo nel modello rw ? o devo solo dichiarare il 33.33% della casa , in quanto l’abbiamo ereditata in tre?

  131. Buongiorno,

    mia nonna ha un contro di risparmio per la terza età in uno stato estero, deve compilare il quadro Rw nel suo 730?

  132. Sua nonna deve presentare il quadro RW del modello Redditi se ne ricorrono i requisiti. Il quadro RW non c’è nel modello 730. Deve rivolgersi ad un Commercialista. Se vuole siamo a disposizione.

  133. Buongiorno,
    scrivo per conto di una conoscente.
    Questa ha circa 400 euro in un fondo obbligatorio di categoria di previdenza spagnolo (la cassa degli avvocati spagnoli, in cui tanti anni fa era iscritta, obbligatoria per legge in quel Paese).
    Non può movimentare né tirare fuori questi soldi, che si stanno riducendo di anno in anno in quanto rendono poco ed il costo di gestione è superiore.
    La cassa in questione copre in caso di morte o invalidità. Inoltre le darebbe una pensione al raggiungimento dei requisiti di età in Spagna (cosa che non avverrà mai in quanto tra circa 4 anni i 400 euro attuali presenti nella cassa si azzereranno a causa dei costi di gestione).
    Gli interessi che dà il fondo (e che restano nel fondo non potendo lei toccarli) sono circa infatti 15 euro l’anno, i costi di gestione di circa 100 euro l’anno.
    Preciso infine che non fa da molti anni versamenti (sempre in quanto obbligatori, e mai volontari) al fondo.
    Deve dichiarare qualcosa nel quadro rw o in altro riquadro?
    Grazie

  134. Deve dichiarare la consistenza annua dell’attività assicurativa detenuta in Spagna.

  135. Se io cittadino italiano decido di acquistare una partecipazione del 20% in una società SL (società a responsabilità limitata) residente nelle Canarie e alla fine dell’anno il valore della partecipazione risulta accresciuto, il quadro RM lo presento solo in caso di dividendi eventualmente percepiti nell’anno, giusto? E solo in caso di distribuzione utili andrò a pagare le tasse in Italia al 26%, scomputandomi quelle pagate in Spagna, corretto? E su che aliquota si pagano i redditi di capitale in Spagna? Ringrazio anticipatamente per le informazioni che saprete fornirmi

  136. Prima di tutto dovrà indicare il valore nel quadro RW, e poi eventualmente dovrà pagare le imposte sui dividendi percepiti e/o sulle plusvalenze da cessione. Se vuole che verifichiamo la correttezza della sua dichiarazione ci faccia sapere.

  137. Mi aggancio al discorso…
    In Spagna che tassazione è prevista sui dividendi percepiti da una persona fisica con una quota non qualificata?

  138. La domanda non è attinente all’articolo. In ogni caso per rispondere sono necessarie ulteriori informazioni. Se vuole c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online dedicata ai redditi esteri.

  139. Buongiorno, ho due figlie:
    – una ha lavorato in Svizzera come ricercatrice con dottorato dal 1/09/2013 al 31/08/2015 ed in questo periodo era iscritta all’aire. Dal 1/09/2015 risiede in Italia.
    – l’altra ha svolto in Svizzera il dottorato di ricerca e quindi considerata studente dal 1/08/2012 al 30/09/2013 con iscrizione all’aire. Dal 1/10/2016 risiede in Italia anche se attualmente sta lavorando per 6 mesi in USA.
    Entrambe hanno depositato il loro stipendio in un conto di risparmio tutto ra aperto in Svizzera.
    Cosa devono fare per essere in regola con il fisco? Mi sono recata parecchie volte e in diverse sedi dell’agenzia delle entrate ma nessuno ha saputo darmi una risposta chiara ed esaustiva. Devono compilare il modello RW? Devono dichiarare l’ammontare dei loro guadagni?
    La ringrazio in anticipo e le pogo distinyi saluti

  140. Se entrambe sono residenti fiscalmente in Italia, devono adempiere, al rispetto dei requisiti, alla normativa sul monitoraggio fiscale e sul pagamento dell’Ivafe. Per una risposta dettagliata c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online dedicata a questi aspetti.

  141. Buonasera,
    sono uno studente e nel 2016 ho depositato 500 euro sul broker plus500 che mi hanno fruttato circa 200 euro, poi sempre nel 2016 ho depositato 1000 euro sul broker etoro che ho ritirato nel febbraio 2017 che ho ritirato con una perdita di 5 euro.
    Che cosa devo dichiarare?
    Grazie

  142. Per queste domande specifiche può rivolgersi al nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato ai redditi esteri.

  143. Salve,

    Anno 2016 fiscalmente residente in Italia (per effetto trattato doppia imposizione, fiscalmente residente solo in Italia). Trasferito estero (Area EU) e AIRE da ottobre 2016. Qui ho aperto un conto corrente cointestato ed ho trasferito una somma da conto italiano a quello estero per pagare le utenze etc.

    Leggendo l’articolo e visti gli importi non ho obbligo di compilazione quadro RW.

    1) Devo comunque compilare il quadro RM (o altri quadri) solo per
    aver un conto corrente? Se ho già fatto il 730 posso fare un Unico per questo e la scadenza?

    2) Non mi risultano interessi percepiti (cosi mi fu detto all’apertura conto e cosi ho avuto modo di vederlo nel conto corrente). Qualora ci fossero devo essere dichiarati?

    Cordiali saluti

  144. Gli interessi devono essere dichiarati. Dovrà presentare il quadro RW. Se vuole maggiori info o ha bisogno di consulenza per la presentazione del modello Redditi siamo a disposizione.

  145. Grazie per la risposta.

    Solo una conferma, in assenza di interessi, non devo presentare nulla? Può gentilmente confermare?
    Grazie.

  146. In assenza di interessi non dovrà indicare niente nel quadro RM del modello Redditi PF.

  147. Mi ricollego alla domanda.
    Il soggetto era fiscalmente residente all’estero nel 2014. Doveva nel 2015 (redditi 2014) dichiarare i conti e i beni posseduti all’estero nell’anno in cui in Italia non era residente.
    Io ho lo stesso problema, sono rientrato in Italia alla fine del 2016, ed ho anche un immobile all’estero. Mi sembra un po’ anomalo che debba pagare anche l’ivie per il 2016, quando non ero fiscalmente residente in Italia.
    E comunque compilando il quadro RW relativamente al periodo d’imposta 2016, mi esporrei a contestazione della residenza fiscale estera (la compilazione del quadro RW diventerebbe una sorta di prova contro, che avendo il carattere autodichiarativo, sarebbe determinante ai fini del giudizio).

  148. Per le annualità in cui si è fiscalmente residenti all’estero non si è tenuti ad adempiere alla normativa sul monitoraggio fiscale, che riguarda solo i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Stessa cosa per il pagamento di Ivie e Ivafe.

  149. Salve ho aperto un conto corrente estero quest’anno il mese scorso. Sono più di 15000 euro quindi debbo dichiararli.
    Nel modello rw oltre al valore finale mi chiede anche quello iniziale ma io il conto l’ho aperto da pochissimo quindi che metto stessa cifra?
    Quando ai giorni cosa inserisco? Il conteggio dei giorni dall’apertura conto a fine anno?

  150. I valori da inserire sono il valore iniziale (il valore del versamento di apertura del conto) e la consistenza media del conto, assieme al numero dei giorni di apertura del conto nell’anno di imposta. Se non ha a disposizione la giacenza media del conto, dovrà fare i conti direttamente lei, oppure rivolgersi ad un Commercialista. Nel caso siamo a disposizione.

  151. Capito. Il modulo comunque, visto che il conto è stato aperto quest’anno, va compilato già da ora oppure dovrò attendere il 2018 per la dichiarazione 2017?
    L’anno di imposta del modello PF termina il 31 dicembre?

  152. Dovrà compilare il quadro nella dichiarazione relativa all’anno di imposta ove ha aperto il conto corrente. L’anno fiscale termina il 31 dicembre.

  153. Buongiorno,
    scusate se domande simili sono già stata poste:
    fino a qualche anno fa ho lavorato in Svizzera come frontaliere, aprendo un conto deposito postale svizzero per lo stipendio, non c’è nessun movimento di prelievo o deposito da allora e il saldo è intorno ai 16.000 franchi, come devo muovermi per la dichiarazione in Italia? Ho già ricevuto e inviato l’autocertificazione in merito alla residenza dalla posta svizzera.
    Grazie mille

  154. Deve dichiarare in conto corrente nel quadro Rw e dichiarare gli eventuali interessi nel quadro RM del modello Redditi PF.

  155. Mio figlio vive e lavora in UK, ed è diventato cittadino inglese. Ora io vorrei vendere un appartamento di mia proprietà a Milano e inviargli i soldi affinché si compri una casa dove lui vive. Parliamo di circa 300.000 euro da trasferire e convertire in sterline. Al di là della convenienza economica (TransferWise piuttosto che Fineco, di quest’ultimo sono peraltro cliente), come dovrò regolarmi con il Fisco? Dovrò compilare il quadro Rw?

  156. Ho inviato in ritardo il quadro RW con Unico Pf 2016 (anno di riferimento 2015) dichiarando una casa nel valore di 64.316 euro dei quali solo 1/3 in mio possesso quindi 21.439 euro (per 12 mesi). Da notare che non ci sono imposta da pagare perché il credito di imposta eccedeva il valore da pagare IVIE.
    Faccio un po’ fatica a calcolare le sanzioni da pagare… mi potete dare una mano? C’è la sanzione per la compilazione tardiva + il ravvedimento operoso?

  157. Scusate vorrei porre una domanda molto diretta perché credo di avere la risposta ma visto che ci sono sempre tanti se e tanti ma nelle risposte non vorrei aver male interpretato.
    Mi riferisco al conto N26 con IBAN DE. Sono intenzionato a provarlo e, come prova, nell’arco di 1 anno non prevedo di avvicinarmi ai 5000 euro nemmeno sommando tutte le entrate e le uscite.
    Visto che non compilo il 730 per quest’anno, non vorrei dovermi ritrovare a farlo solo per compilare un quadro RW di un conto estero che sto testando.
    Nel mio caso, a quanto ho capito, non c’è l’obbligo di dichiarazione? Perché invece in una risposta ho letto che, anche se non rientri nelle casistiche di monitoraggio e non superi i limiti comunque ogni prodotto finanziario detenuto all’estero va dichiarato.

  158. Le attività finanziarie, al di fuori dei conto correnti, se detenute all’estero vanno sempre dichiarate nel quadro RW, a meno che non siano detenute tramite intermediari finanziari residenti. Regole diverse, invece, ci sono per i conti correnti.

  159. Con un quadro RW regolarmente compilato e con più di 50.000 Eur in attività finanziarie all’estero, come ci si comporta nel caso di compravendita di criptovalute (sia a livello patrimoniale che a livello di capital gain)? Grazie

  160. Si deve aggiornare il quadro RW per l’indicazione della quantità di valuta detenuta, e se vi sono state plusvalenza devono essere dichiarate, e assoggettate ad imposta.

  161. Buongiorno,
    Sono residente in italia ma lavoratore frontaliere svizzero. Ho un conto corrente obbligatorio in Svizzera per accredito stipendio in CHF. Di recente una società di cambio svizzera ti consente di cambiare franco su euro on line con bonifico in chf e accredito in eur su conto italiano da banca eu. In questo caso devo dichiarare qualcosa secondo il disclosure volantary 2 e sono soggetto a monitoraggio? Grazie

  162. Il conto corrente svizzero rimane aperto, quindi l’obbligo di monitoraggio esiste, se si rispettano le condizioni indicate nell’articolo.

  163. Buongiorno,
    sono detentore di una polizza di diritto irlandese dal 2015.
    La compagnia è bioptata e quindi non devo assolvere a versamenti di imposte connessi all’investimento estero; scopro solo ora che dovevo comunque compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, attività che quindi non ho assolto nel 2015 e 2016.
    A che sanzioni vado incontro?
    Ho la possibilità di rimediare?

    Grazie

  164. Per capire cosa è possibile fare bisogna analizzare la situazione con maggiore dettaglio. Per quanto rigaurda le sanzioni può consultare questoa articolo: “Mancata compilazione del quadro RW: sanzioni

  165. Buongiorno,
    l’acquisto di metalli preziosi nel 2015, dichiarato in Unico/2016 nel quadro RW ai soli fini del monitoraggio, deve essere sempre dichiarato nei modelli degli anni successivi anche se non vi sono state variazioni?

  166. L’indicazione va fatta ogni anno, anche se non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente.

  167. Gentili, signori, mi sono oggi iscritto alla Vostra newsletter. Sono un ex-consulente finanziario in pensione che è stato costretto da amici e parenti vari ad approfondire il mondo cryptocurrencies per eventuali investimenti in questo settore. Ho perso molti giorni per istruirmi e mi pare di essere riuscito a capire i prodotti, con i loro pro e contro. Ho scelto anche gli intermediari attrezzati per le negoziazioni delle cryptos: SWISS QUOTE in Svizzera e AVATRADE con filiale in Italia ma residenza in Irlanda, tutte due, quindi, con obbligo eventuale monitoraggio fiscale (oltre € 15.000) e dichiarazione ai fini Ivafe (oltre € 5.000). Vi faccio questa domanda: sopra i 5.000 euro devo pagare lo 0,2% ma il capital gain? Grazie.
    Nota: posso indirizzare a Voi questi miei futuri compagni di cryptoventura? E quali sarebbero gli eventuali costi?

  168. Bisogna fare una distinzione fra monitoraggio fiscale e tassazione delle plsuvalenze. Sono due cose diverse e devono entrambe essere individuate e dichiarate nel modello redditi. Se vuole possiamo occuparci di questi aspetti. Per avere maggiori info e costi della consulenza, se vuole la ricontatto in prviato.

  169. Salve, se devo comprare una casa al estero mese prossimo-05/2018 devo compilare subito quando RW con 730/2018 , o anno prossimo con 730/2019 redditi 2018

  170. Dovrà compilare il quadro RW relativo all’anno di imposta in cui l’immobile è stato acquistato.

  171. buongiorno se si è acquistato un immobile all’estero (in Europa) nel 2017 entro quando và compilato il quadro RW? Il quadro RW si trova all’interno del 730 /2018?
    grazie per le risposte

  172. L’indicazione va fatta nella dichiarazione relativa all’anno di acquisto, quindi nella dichiarazione del 2017.

  173. Il quadro rw può essere compilato e inviato on line dal soggetto fiscale direttamente o si deve passare da un commercialista?

  174. Il quadro fa parte della dichiarazione dei redditi. Può presentarla da solo oppure tramite un commercialista la dichiarazione. Nel primo caso attenzione a non commettere errori.

  175. buongiorno,
    ho letto il vostro articolo ed è davvero ben fatto, quindi grazie innanzitutto per il contributo.
    Per quanto riguarda il mio caso, non ho trovato purtroppo risposta (oppure ho guardato male e in caso mi scuso).
    Ho effettuato bonifici per un totale di 2000 € verso un exchange con IBAN europeo, banca tedesca se non sbaglio, al fine di acquistare criptovalute. Al momento non hanno fruttato un reddito, né ho mai fatto bonifici sul mio conto per ritirare le somme.
    Cosa dovrei fare? c’è una % da pagare all’agenzia delle entrate? basta effettuare una dichiarazione?
    resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
    Saluti

  176. Bisogna analizzare meglio la situazione per capire il valore delle criptovalute da dichiarare. Per quanto riguarda il conto corrente non mi sembra che ci siano sengalazioni da fare, da quanto scrive. Se vuole sono a disposizione per una consulenza.

  177. Salve.
    ho ereditato nel 2017 una quota societaria appartenente ad un parente residente – in vita – negli Stati Uniti. Tale quota consisteva in un lotto immobiliare (poi venduto da me e dai miei due fratelli) alla stessa società gestrice del lotto immobiliare con realizzo del corrispettivo in euro nello scorso mese di dicembre 2017, al netto di tutte le spese e gli oneri fiscali statali e federali americani. Chiedo se e dove vanno indicati tali importi (lordo della vendita e netto realizzato) nel modello 730/2018. Grazie

  178. Bisogna vedere se c’è stata una plsuvalenza o meno dalla cessione per prima cosa. Poi si dovrà compilare il quadro RW per il possesso della partecipazione. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  179. Salve, ho un conto corrente all’estero con la giacenza media del 2017 meno di 5000 euro e valore massimo complessivo meno di 15000 euro ( e’ addirittura meno di 5000 euro). Il quadro RW va compilato? Grazie mille!

  180. Salve,
    Nel corso del 2018 ho acquistato criptovalute su un Exchange con sede legale Britannica ma con banca Estone, tramite bonifico bancario da C.c per un ammontare inferiore ai 1.000 euro.Nel corso dei successivi mesi ho continuato a investire su Exchange estero piccole somme volta per volta tramite carta ricaricabile per un ulteriore ammontare di circa 1.400 euro.Il totale investito finora non supera i 2.500 euro e non ha generato alcuna plusvalenza,anzi il contrario,ne tantomeno ho prelevato i fondi rimanenti sui wallet elettronici degli exchange tramite bonifici a mio favore.Volevo sapere cortesemente se tutto ciò va dichiarato obbligatoriamente nel quadro RW della dichiarazione 2019 e in quali modalità o se devo soprassedere data l esiguità Delle somme investite e l’ assenza di una normativa definitiva.Grazie

  181. Giovanni la normativa esiste ed è definitiva per quanto riguarda il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. Per prima cosa dovrà verificare se vi è obbligo nel suo caso di dichiarare questi importi ai fini del monitoraggio. Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze, se non vi sono state, non si deve preoccupare di questo aspetto.

  182. La ringrazio per la gentile risposta, purtroppo è proprio questo aspetto della normativa che mi appare poco chiaro e mi lascia ancora perplesso,ovvero come capire se esiste e quale sia il minimo importo a partire dal quale sussisterebbe un obbligo dichiarativo di queste valute “estere” ai fini del monitoraggio ,oppure se, come nel caso dei conti correnti esteri, vanno dichiarati solo se superano giacenza media annuale di 5.000 euro e il valore massimo complessivo di 15.000 euro?grazie ancora per il vs gentile riscontro,Saluti

  183. In questo aspetto la normativa è chiara. Per il monitoraggio fiscale questo tipo di attività estere devono essere sempre dichiarate.

  184. Buongiorno, ho un conto di risparmio svizzero aperto nel 2013 sul quale ho versato 7000 euro ad ottobre 2013. Successivamente non ci sono stati altri movimenti. In questi anni ho maturato interessi complessivi per circa 40 euro. Il conto non è mai stato indicato in dichiarazione dei redditi, a causa di una consulenza non corretta. Da quello che ho letto mi sembra di capire che non è soggetto all’obbligo di monitoraggio ma deve essere comunque indicato in RW ai fini Ivafe. Vorrei sanare questa situazione…indicativamente qual è l’entità delle sanzioni alle quali andrei incontro? Grazie, saluti

  185. Le sanzioni vanno dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato. In alcuni casi è possibile presentare dichiarazioni integrative e beneficiare della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso. Se vuole ne parliamo in dettaglio in consulenza.

  186. salve, nel caso aprissi un conto estero e questo non mi corrispondesse interessi sulle somme ma un bonus di benvenuto una tantum (10 euro) per aperura conto, devo dichiarare qualcosa anche se giacenza media e valore massimo non arrivano nemmeno a 5 mila euro?

  187. Se il bonus ha i requisiti di interesse attivo percepito o di plusvalenza allora dovrebbe essere dichiarato.

  188. Buonasera, se aprissi un conto corrente svizzero per un importo di € 50.000, (non faro’ bonifici aggiuntivi nel corso dell’anno) dovro’ dichiararlo nel riquadro RW e pagare l’IVAFE pari a € 34,20 oppure il 2 x mille di € 50.000?

  189. Buongiorno, se nella colonna 7 (Valore iniziale) del quadro RW non metto nessuna cifra (lascio quindi in bianco la colonna 7) posso incorrere in qualche sanzione?

    E se nella colonna 4 (Codice Stato estero) del quadro RW non metto niente (lascio quindi in bianco la colonna 4) posso incorrere in qualche sanzione?

    Le attività finanziarie in questione sono criptovalute.

    Grazie.

  190. Ovviamente se omette questi dati la dichiarazione non può proprio essere inviata. Il modello sarebbe compilato in modo non conforme.

  191. se aprissi un conto corrente in euro a 0 interessi i svizzera di importo superiore a 5000 euro (quindi pagando 34.20 euro di ivafe.) in quali riquadri devo dichiararli?

  192. Salve Roberto, se vuole mi scriva a questa mail per una consulenza personalizzata. Ci sono più quadri da compilare e dipendono da una serie di variabili.

  193. Salve, vorrei farvi questa domanda: se sul mio conto PayPal verso 1000€ o 2000€ non ho nessun obbligo di dichiarare nulla ?
    Grazie.

  194. Questa info da sola non è sufficiente per indicarle se ha o meno obblighi di monitoraggio o tassazione. Se vuole ne parliamo in privato.

  195. Salve, per quanto riguarda il monitoraggio fiscale dei conti correnti esteri, considerando il limite oltre il quale scatta l obbligo, cioè 15000 euro, e Considerando comunque l obbligo se la giacenza media supera i 5000 euro (per il pagamento Dell’ ivafe) questo si riferisce alla somma posseduta totale presso un singolo intermediario? Se avessi 4 conti in differenti istituti esteri (e magari 4 paesi diversi) da 5000 euro l’uno, raggiungerei i 20000 ma non supererei la soglia in nessun Conto. In questo caso vanno dichiarati tutti e 4 o nessuno dei 4?

  196. Buongiorno,
    mi trovo davanti ad un dubbio;
    nel corso del 2018 ho acquistato delle azioni da una società degli Stati Uniti non ancora quotata in Borsa,
    le stesse non superano l’importo di 5000 euro, occorre comunque indicarle nel quadro RW con la spunta della casella 20? come potrei indicarle?
    Grazie mille per l’attenzione

  197. Salve Matteo, le azioni si dichiarano sempre in quadro RW. I € 5.000 vale solo per i conti correnti. Per info sulla compilazione del quadro, se non trova le info nell’articolo, mi contatti in privato per una consulenza.

  198. Salve, volevo chiedere se il denaro versato presso un broker forex estero, che poi ho perso in buona parte, circa 20.000 euro, va dichiarato e se mi consente di avere un credito d’imposta per l’anno successivo. Grazie

  199. Salve Giovanni, il quadro riguarda il monitoraggio e non la tassazione, se non per le imposte patrimoniali. La invito a contattarmi per una consulenza se non ha chiaro, dopo aver letto l’articolo, la sua situazione personale.

  200. Salve,
    mi confermate che che non e’ prevista la compilazione del quadro RW in fase dichiarazione redditi, per la tenuta di un c/c all’estero (riferito ai soli proventi derivanti da stipendio statale) per il personale appartenente a corpi diplomatici o militari all’estero impiegati in organizzazioni internazionali, per il solo periodo di permanenza all’estero per motivi lavorativi?

  201. Salve, non ho mai capito una cosa (non solamente nel suo articolo ma in tantissimi articoli che trattano il quadro RW), per il monitoraggio nel caso delle criptovalute:
    quando si fa un investimento si trasferiscono dei fondi ad un exchanger, per esempio mettiamo che gli si fa un bonifico di 2000 euro, e questi non vengono convertiti tutti in bitcoin ma finiscono in un deposito (in euro). Poi mettiamo che si decide di convertire 500 euro (presi da quel deposito) in bitcoin.
    Sul quadro RW come valore iniziale dovranno essere messi tutti i 2000 euro (ovvero 1500 euro + il valore di mercato dei bitcoin acquistati, 500 euro) oppure dovrà essere riportato il solo valore di mercato dei bitcoin (500 euro).
    Dall’articolo sembra essere il primo caso, ma non è chiarissimo.

  202. Salve sulla mia precompilata 2019 mi esce effettivamente cio che avete scritto riguardo all IVIE:

    Risulta compilato il quadro RW relativo all’IVIE per l’anno d’imposta 2017 oppure risultano versamenti con F24 relativi all’IVIE effettuati per gli anni d’imposta 2017 e/o 2018. Si ricorda che per gli immobili situati all’estero qualora non siano intervenute variazioni nel periodo d’imposta non è obbligatorio compilare il quadro RW, ma se l’imposta è dovuta va comunque versata con modello di pagamento F24.

    Che si intende per variazioni (premetto che l’immobile e’ sempre mio come lo era l’anno scorso), l’unica cosa e che il valore e salito perche indicizzato al reale valore di mercato ogni anno) tipo l anno scorso era 185000 quest’anno 250000.

    Vuol dire che nel campo valore posso rimanere 185000 ?

    Grazie Sergio

  203. Salve Sergio, le variazioni riguardano sia il periodo di possesso sia l’eventuale valore di mercato, se è questo il valore utilizzato per l’indicazione dell’immobile estero. Se ci sono variazioni nell’anno si deve compilare il rigo RW, altrimenti non è obbligatorio.

  204. Salve Andrea, in RW deve essere indicato il valore, nel periodo di possesso, del denaro detenuto nel conto deposito e separatamente l’indicazione delle eventuali criptovalute detenute al 31.12.

  205. Buonasera, nel 2018 mi sono state assegnate 50 performance shares che sono state tassate IRPEF facendole passare dal cedolino paga. Il 50% delle shares sono state vendute 5 giorni dopo l’assegnazione creando una plusvalenza e il restante 50% è vincolato per tre anni.
    Mi chiedevo se : per le shares vincolate devo compilare il quadro RW e pagare l’ivafe
    E per la plusvalenza realizzata dalla vendita compilare il quadro RT e tassarla al 26%. Visto che hanno già subito una tassazione IRPEF più alta.
    Grazie molte

  206. Salve Ornella, i suoi obblighi riguardano sia il quadro RT per la plusvalenza che il quadro RW. Per capire come devono essere compilati i quadri, se vuole mi contatti per una consulenza.

  207. Salve Federico, vorrei porre alla sua cortese attenzione le seguenti domande:
    Avendo due c/c presso un istituto bancario estero (white list) di cui uno operativo e l’altro deposito (ognuno con più di 5000 euro di giacenza media) devo compilare 2 righi del quadro RW e quindi pagare doppia imposta IVAFE?
    Inoltre per ognuno dei conti devo inserire valore iniziale e finale nelle colonne 7 e 8 oppure solamente il valore medio di giacenza (iniziale+finale/2) nella colonna 8?
    Le chiedo poi alcune conferme riguardo al conto deposito che ha fruttato interessi nel corso del 2018:
    Devo inserire il codice 2 (quadro RM) nella colonna 18?
    L’ammontare del reddito va inserito nella colonna 3 Sez. V del quadro RM?
    In caso affermativo qual è l’aliquota da inserire nella colonna 4?
    Grazie in anticipo per la cortese disponibilità.

  208. Premesso che:
    1. nel 2018 ho riscattato una polizza vita stipulata da oltre 8 anni in Francia con la Società “GIE AFER “ ;
    2. mi hanno liquidato una somma maggiore rispetto a quella versata (plusvalenza) tassata in Francia al 7,50%.
    Chiedo di sapere:
    1) La plusvalenza è tassabile in Italia?
    In caso affermativo:
    2) quale quadro e righi si compilano nel modello UNICO 2019?
    3) La trattenuta operata in Francia del 7,50% sulla plusvalenza va recuperata nel modello UNICO 2019? Eventualmente in quale quadro e rigo?

    Grazie per la collaborazione

  209. Salve Angelo, per questi aspetti, se vuole, mi scriva in privato per una consulenza. Le informazioni generiche le può trovare tutte nell’articolo. Per l’analisi di una posizione personale e compilazione del quadro RW sono a disposizione tramite consulenza.

  210. Buongiorno Sig. Federico, ho un dubbio; sono stato all’estero (Brasile) iscritto all’ AIRE dal 98 al 2017 ,lavorando come dipendente, e tutti i miei risparmi attualmente sono ancora lá. Sono residente in Italia dal 07/2017. Devo compilare il quadro rw 2018 dei miei risparmi maturati come residente all’estero? Attualmente non ho reddito in Italia.

  211. Salve Marco, da quello che scrive vi sono elementi che portano a pensare che lei debba compilare il quadro RW. Per poterle rispondere occorre analizzare con dettaglio la sua situazione. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  212. GentileDott. Migliorini

    Sul presente articolo leggo che:
    “Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

    Per questo motivo, ove possibile, si consiglia sempre di far intervenire un intermediario finanziario residente, in caso di detenzione di attività di questo tipo.”

    Ora nel caso di investimento estero su piattaforma peer to peer lending, in questo caso Housers, io non sono titolare di nessun conto corrente estero e ogni operazione avviene tramite intermediario. Il quadro RW non va quindi compilato nè per monitaroggio nè per IVAFE?

    I redditi prodotti li ho dichiarati sul 730.

    Grazie in anticipo di un suo riscontro in merito.

  213. Salve, lei è titolare di attività finanziarie, ovvero finanziamenti concessi per il tramite di un intermediario estero. Per questo motivo vi è obbligo di compilazione del quadro RW.

  214. Gentile Dott. Migliorini,
    sono un lavoratore dipendente in Belgio e sono residente fiscalmente in Italia. In Belgio ho un conto corrente e un conto risparmio. Inoltre il mio datore di lavoro paga contributi pensionistici ad un fondo di pensione integrativo. Tutte queste attivita vanno incluse nel modello RW?
    Grazie in anticipo

  215. Buongiorno dottor Migliorini,

    una domanda in merito a Paypal: vorrei fare un acquisto/abbonamento online ma il venditore accetta solamente pagamenti tramite Paypal direttamente oppure tramite una carta di credito agganciata a Paypal. Se creo un conto Paypal e ci aggancio la mia carta di credito (per esempio Postepay o comunque una carta di un istituto italiano) devo preoccuparmi del monitoraggio fiscale? Lo userei solamente per i pagamenti e Paypal farebbe solamente da tramite. I pagamenti comunque verrebbero fatti tramite carta italiana. Quindi il saldo Paypal stesso rimarebbe sempre a zero. Spero mi può aiutare. Grazie.

  216. Buongiorno Federico,
    una domanda,ho effettuato nel 2011 un versamento importante(40k) in una società estera(Brasile)costituita da un gruppo di persone.
    Non ho mai percepito nessun provento.
    Il primo anno ho compilato il quadro Rw 11 con la quota posseduta,successivamente nn ho più dichiarato nulla.
    Sono in difetto? devo dichiararla?devo fare un ravvedimento per il pregresso?avrò delle sanzioni per l’omisione.
    Grazie

  217. Salve Antonio, da qualche anno i trasferimenti di denaro non devono essere dichiarati. Tuttavia se la società brasiliana è anche di sua proprietà avrebbe dovuto dichiararne il possesso. Adesso occorre effettuare delle dichiarazioni integrative agendo con ravvedimento operoso.

  218. Salve Federico, 2 domande: 1) attualmente il codice identificativo di nuove società in Cina è di 18 cifre, mentre il quadro RW colonna 21 può contenere al massimo 16 cifre, come comportarsi in questo caso? 2) Il valore nominale iniziale è da ritenersi il capitale sociale versato al primo giorno di detenzione, da notare che un valore iniziale pari a zero non viene accettato, ovvero al giorno del primo versamento? Il cambio iniziale è sempre quello medio mensile finale al 31.12 oppure è il cambio del mese a cui è riferito il valore iniziale? Grazie.

  219. Il problema del codice identificativo non è risolvibile al momento. Il valore nominale per una società è il capitale versato alla costituzione al cambio medio mensile di riferimento.

  220. Buongiorno, avrei una domanda: con leggerezza ho aperto due conti esteri, Monese e Revolut, a ottobre 2019 e li ho chiusi a gennaio 2020. Su entrambi ho depositato solo pochi euro e poi li ho svuotati. Cosa devo fare?

  221. Deve verificare se supera i limiti legati al monitoraggio fiscale. Può trovare nell’articolo tutte le info che le occorrono per capire cosa deve fare. Altrimenti ci scriva in privato per una consulenza.

  222. Buonasera dott. Migliorini, complimenti per le informazioni contenute nella pagina. Volevo comunque chiederle se e come vanno dichiarate le somme che sono state bonificate dall’Italia a favore di società estere LLC con fini di investimento immobiliare, di cui si è titolari, e che sono servite per l’acquisto di immobili sempre all’estero. In questo caso bisogna indicare nel quadro RW la quota di partecipazione e il valore della quota societaria oppure bisogna indicare le somme innanzi dette che sono state inviate con bonifico dall’Italia per permettere alla società di acquisire gli immobili? E se sì, in quale colonna del quadro RW vanno indicate?

  223. Articolo che non isegna nulla.
    Tutto teorico, grandi paroloni.
    Pratica zero e alla fine ti rimane che non sai come compilare il quadro RW.

  224. Buongiorno Federico,

    Prima di tutto mi complimento con il suo lavoro e la sua professsionalità, il sito fiscomania è veramente scritto bene ed un servizio che spero potrei utilizzare in futuro una volta risolte questioni localmente.

    Avrei una domanda sopra al quadro RW, se una persona fisica, risiede in Italia, possiede azioni (50%) in una azienda non quotata con sede all’estero che svolge la propria attività immobiliare all’estero, ma non percepisce ne reddito, ne dividendi (quindi tutti i profitti aziendali sono mantenuti nell’azienda estera che svolge attività all’estero), vi è una base imponibile ai fini dell’IVAFE?

    Da quello che comprendo vi sarebbe solamente la necessità di segnalare al fisco la detenzione delle azioni, ma se le azioni hanno valore nominale di 50 centesemi, e il resto del valore dell’impresa è incorporato in “growth shares” separate da passare alle prossime generazioni, non vi dovrebbe essere alcuna base imponibile ne per IVIE ne per IVAFE.

    Cosa ne pensa?

  225. Grazie per le sue parole. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  226. Buongiorno e complimenti per l’articolo. Ho ancora un dubbio, gli etn con quale codice identificativo del bene vanno dichiarati?

  227. Buongiorno e grazie per la sua disponibilità.
    Ho inteso che per un conto in valuta estera detenuto in Italia che superi la soglia di 51.645 € ogni plusvalenza è sottoposta a tassazione da dichiarare a cura del contribuente.
    Ciò che non mi è chiaro è se anche in assenza di operazioni nel corso di tutto l’ anno è obbligatorio dichiarare anche la sola esistenza del conto tramite il modulo RW.
    Grazie mille

  228. Grazie per l’articolo, molto utile!

    Posso condividere il link su fb in gruppo “Expats in Italy”, forse qualcuno dal UK e interresato in consulenza?

    Unica cosa non chiare e il esonero per immobili al estero:
    “In sostanza, nel caso di una persona fisica, di una società semplice o di un ente non commerciale residenti che possiedono gli immobili esteri nel corso del periodo di imposta, non vi sarà obbligo di compilare il quadro RW. Nonostante questo esonero, viene confermato l’obbligo di liquidazione e di versamento dell’IVIE.”
    Esempio:
    Quindi se Richard (residente in Italia dal 2019) e proprietario (dal 2017) di un immobile in UK di valore 15 000 EU, sotto il limite del 26 000 (IVIE 200 EU). Richard deve compilare il RW, e in caso di omissione vengono sanzioni?

  229. Salve, i conti trading esteri aperti ma mai usati ne movimentati (degiro crypto.com) vanno dichiarati? Grazie

  230. Buongiorno Dott. Migliorini, ipotizzi che un cliente abbia in una banca svizzera un conto corrente regolarmente dichiarato in US$ (ed anche un c/c in euro) ed approfittando dei tassi sia pur di poco superiori allo zero, abbia sottoscritto nell’anno 2020 un deposito fiduciario (durata tre mesi ed interesse predeterminato) addebitando il conto nella stessa valuta US$, con un obiettivo non certo speculativo ma semplicemente per pagarsi le spese del conto a fine anno. Il quesito è: se il cambio contro Euro (teorico in quanto non viene fatta alcuna negoziazione) dovesse apprezzarsi tra l’apertura e la chiusura del deposito fiduciario, a suo parere si genererebbe plusvalenza (sia pure teorica in quanto la divisa rimane tale non venendo negoziata né venduta), e quindi occorre pagare l’imposta sostitutiva del 26% su questa (fittizia) plusvalenza, dichiarandola al rigo RT29?

  231. Sicuramente gli investimenti finanziari esteri suscettibili di produrre reddito in Italia devono essere inseriti nel quadro RW. Se vuole approfondire la situazione ci contatti per una consulenza.

  232. Grazie dott. Migliorini per la completa guida!
    Avrei una domanda, io devo compilare il solo quadro RW e presento il 730 tramite CAF.
    In alternativa alla presentazione del quadro RW tramite il CAF (che mi ha chiesto 80 euro per la presentazione, con compilazione a mia cura) posso presentare telematicamente dalla piattaforma dell’AdE il solo quadro RW dal modello Redditi 2021?
    Oppure, in alternativa, posso inviarlo cartaceo tramite la posta, insieme al forntespizio del modello Redditi, in quanto come da istruzioni …. Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

    pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)?
    Insomma, c’è un’alternativa nel mio caso a presentarlo non tramite il CAF con cui presento il 730? Grazie mille!

  233. Buonasera.
    Compilazione quadro RW colonna 18.
    Ho compilato il predetto quadro. Ho un dubbio cosa mettere nella colonna 18. Mi spiego: valore iniziale 150 euro e valore finale 200 euro bitcoin. Non ho capito cosa mettere appunto in colonna 18 e se devo compilare
    altri quadri.Preciso che il modello rw dlo trasmetto come correzione/integrativo al mod. 730.
    La ringrazio (capisco che dato le somme in gioco è una domanda che fa ridere).

  234. Nella colonna 18 deve indicare se l’investimento finanziario ha prodotto redditi e nel caso in quale quadro dichiarativo sono stati dichiarati. Se è in assenza di redditi indica la scelta corrispondente.

  235. Buon giorno dottor Migliorini. Quello che non riesco a capire:
    Valore iniziale bitcoin100 euro, valore finale 150 euro, per me il reddito prodotto è 50euro, se il reddito è quest’ultimo che scelta devo mettere nella colonna 18? Se 50 euro è un reddito, devo compilare il quadro T oppure sempre altro quadro o addirittura lasciare in bianco la suddetta colonna? Voglia scusare la mia ignoranza e perdoni il fastidio. Le sarei davvero grato se mi aiuta a comprendere questo punto.
    La ringrazio e auguro una buona giornata e buon lavoro.

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