Il quadro LC del modello Redditi P.F. accoglie la liquidazione unitaria della cedolare secca complessivamente dovuta dal contribuente per il periodo dichiarativo. Questo in quanto la cedolare può essere applicata sia a redditi dichiarati nel quadro RB (redditi fondiari), che nel quadro RL (redditi diversi).

Il modello Redditi P.F. accoglie nel quadro LC la liquidazione dell’imposta sostitutiva sulle locazioni di beni immobili, ovvero la cedolare secca. Infatti, al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca complessivamente dovuta per il periodo d’imposta è stato introdotto il quadro LC. Si tratta di un quadro riassuntivo che recepisce le risultanze dei redditi di locazione dichiarati nel quadro RB e dei redditi diversi indicati nel quadro RL per cui si sia optato, ricorrendone i presupposti, per l’istituto della cedolare secca. In questo contributo andremo ad identificare le modalità di compilazione del quadro LC del modello Redditi P.F.

Normativa sulle locazioni brevi

Il D.L. n 50/17 ha disciplinato, con decorrenza dal 1º giugno 2017, il settore delle locazioni brevi, introducendo una definizione delle stesse. Con essa è stato effettuato anche un ampliamento dell’ambito applicativo della cedolare secca. Nonché nuovi adempimenti in capo agli intermediari immobiliari che intervengano nella stipula del contratto di locazione e/o nella riscossione del relativo corrispettivo. Vengono considerati di locazione breve:

Locazione breve
I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

Tassazione delle locazioni brevi

I redditi di locazione ritratti dal contratto di locazione breve, possono fruire, ai sensi della disposizione normativa citata, dell’istituto della cedolare secca. Questo tramite l’applicazione della sola aliquota del 21%. Sempre che il contribuente decida di esercitare l’apposita opzione in sede di compilazione del quadro RB della dichiarazione dei redditi. In caso contrario, i redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione progressiva IRPEF. Il medesimo trattamento fiscale viene esteso, dalla disposizione normativa richiamata, anche ai redditi diversi percepiti dal contribuente a seguito della sublocazione dell’immobile dallo stesso condotto in affitto. Oppure dalla locazione da parte del comodatario dell’immobile concessogli in uso. Questo a condizione che la locazione o sublocazione rispettino le condizioni delle locazioni brevi. Anche per tali redditi, pertanto, il contribuente ha la facoltà di esercitare, al momento della compilazione del quadro RL della dichiarazione dei redditi, l’opzione per l’applicazione della cedolare secca. Oppure decidere di farli concorrere alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare all’imposizione progressiva Irpef.

La ritenuta degli intermediari

Unitamente alle citate novità, l’articolo 4 ha introdotto un sistema volto a contrastare il fenomeno di evasione dei redditi derivanti dalle locazioni brevi. Nello specifico ha previsto l’obbligo in capo agli intermediari immobiliari o ai gestori dei siti on line che consentono di mettere in contatto l’offerta e la domanda di immobili alcuni obblighi. Faccio riferimento, in particolare, all’obbligo di comunicare i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite a decorrere dal 1º giugno 2017.

Nel caso in cui tali soggetti intervengano anche nella riscossione del corrispettivo viene, inoltre, previsto l’obbligo di effettuare, all’atto della corresponsione al beneficiario, una ritenuta del 21% del corrispettivo lordo della locazione. Con conseguente obbligo di rilasciare al beneficiario la relativa certificazione del reddito allo stesso erogato e della ritenuta effettuata. La ritenuta subita può essere imputata a riduzione dell’importo della cedolare secca dovuta, oppure considerata quale versamento a titolo di acconto Irpef. Questo a seconda dell’effettuazione o meno da parte del contribuente dell’opzione per la cedolare secca per tali fattispecie reddituali.

Quadro LC del modello Redditi P.F.

Il contribuente ha diritto di applicare l’istituto della cedolare secca:

  • Sia ai redditi fondiari di locazione di immobili abitativi indicati nel quadro RB;
  • Sia alle ipotesi di sublocazione di immobili abitativi indicate nel quadro RL dei redditi diversi.

Il quadro LC è stato introdotto al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca dovuta dal contribuente. Questo in relazione a tutti i redditi per cui lo stesso possa validamente beneficiarne. Sia per i redditi inclusi nel quadro RL che per quelli inclusi nel quadro RB. Questi costituisce, quindi, il quadro di liquidazione in cui confluisce l’imposta sostitutiva da cedolare secca determinata nel quadro RB. Sia quella determinata sui redditi diversi da sublocazione o da locazione dell’immobile detenuto in comodato di cui al rigo RL10.

Quadro LC: soggetti interessati

Sono tenuti alla compilazione del quadro LC del modello Redditi P.F. i contribuenti che hanno validamente esercitato l’opzione per l’istituto della cedolare secca in riferimento a redditi di locazione maturati nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione, oppure a redditi diversi agevolabili incassati sempre nel periodo di imposta. Il quadro deve essere, pertanto, compilato sia dai contribuenti che risultano integrare entrambe le fattispecie reddituali, locazione da RB e redditi diversi da RL, sia da quelli che ne integrano solamente una.

Compilazione del quadro LC

Il quadro LC deve essere compilato nel modo seguente.

Rigo LC1 (Cedolare secca sulle locazioni): Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva al 21 per cento dovuta sui contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni).

Colonna 1 (Imposta cedolare secca): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11.
Colonna 2 (Imposta su redditi diversi): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21 per cento dell’importo indicato nella colonna 6 del rigo RL10 (Fascicolo 2)
Colonna 3 (Totale imposta complessiva): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.
Colonna 4 (Ritenute da CU per locazioni brevi): indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale nella casella del punto 4 è indicato l’anno “2022”. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella casella del punto 4 è indicato l’anno “2022”) indicare la somma delle ritenute. Se nella CU 2023 nella relativa casella del punto 4 è indicato l’anno 2021, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021. Se nella CU 2023 nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2023, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2023. Se in possesso di una CU 2023 in cui nella casella del punto 4 è indicato l’anno 2022, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro RB.
Colonna 5 (Differenza): indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4.
Colonna 6 (Eccedenza dichiarazione precedente): riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2022. Se nel 2022 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 94 della Certificazione unica 2023. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2023 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2022 (214 per il coniuge).
Colonna 7 (Eccedenza compensata modello F24): indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.
Colonna 8 (Acconti versati): indicare l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l’anno 2022. Riportare in questa colonna:
– l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l’anno 2022;
– l’importo indicato nei punti 126 e 127 (326 e 327 per il coniuge) della Certificazione unica 2023 (acconto trattenuto con il modello 730/2022). In questa colonna va compreso anche l’importo indicato nella colonna 9.

Casi particolari

  • Se nell’anno 2022 è stato presentato un modello 730/2022 senza sostituto: riportare l’importo indicato nel rigo 143 del modello 7303/2022 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2022. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.
  • Se il rimborso risultante dal modello 730/2022 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2022.

Colonna 9 (Acconti sospesi): indicare l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Colonna 10 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2023.
Colonna 11 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto): riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2023. Nel caso in cui il modello 730/2023 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 7303/2023.

Per determinare l’imposta sostitutiva a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11 Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 12.
(Imposta a debito). Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’Irpef (vedi paragrafo 6 Parte I, Modalità e termini di versamento). Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX4. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 13 (Imposta a credito). Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX4.

Rigo LC2 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2023: Nel modello REDDITI va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2023 occorre controllare l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza”. Se questo importo:

  • Non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • Supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • In unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

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La compilazione della dichiarazione dei redditi è sicuramente un adempimento importante. Se stai effettuando attività di locazione breve con i tuoi immobili è importante che tu ti affidi ad un esperto in questo ambito per la tua dichiarazione dei redditi. Questo sia per identificare il migliore regime fiscale applicabile ai tuoi redditi da locazione: Irpef o cedolare secca. Ma anche e soprattutto per la corretta compilazione della dichiarazione in riferimento anche alle possibili certificazioni che possono arrivarti se utilizzi intermediari nell’attività di locazione. Se vuoi ricevere una consulenza su questo argomento, non aspettare, contattami!

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