Il Decreto Cura Italia n. 18/2020, ha disposto la proroga dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e le proroghe premi INAIL.

La Circolare INAIL n. 11/2020 è dedicata alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva, oltre a dettagliare le modalità per il prolungamento della valenza del DURC dal 15 aprile al 15 giugno.

Proroghe premi INAIL

Proroghe premi INAIL: sospensione dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi

La circolare ha precisato che sono sospesi i termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi fino al 30 giugno 2020.

Sono sospese da marzo, tutte le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento e, soprattutto, è stata sospesa la notifica alle aziende delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 che avrebbe riguardato sia i pagamenti in unica soluzione sia la 1°, 2°, 3° e 4° rata (richiesta 902019).

L’INAIL, aveva inoltre, previsto la proroga dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche dei premi assicurativi) in scadenza al 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020.

Essa riguarda, anche la richiesta di pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, che scadeva il 16 marzo 2020.

Proroghe premi INAIL: sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INAIL, richiama l’art. 61 del Decreto Cura Italia che sancisce la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento ad un lungo elenco di soggetti riportato nella Circolare.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. Questi soggetti potranno beneficiare di un periodo di sospensione più lungo e i premi saranno pagati senza alcun interesse entro il 30 giugno 2020 o rateizzati in cinque rate.

Proroghe premi INAIL: sospensione dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione

La Circolare INAIL sancisce, anche, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

La norma prevede che:

“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 giugno 2020.

Crediti INAIL

I crediti dell’INAIL, sono stati differiti al 31 maggio 2020,  inclusi nella cosiddetta rottamazione-ter, che era stato già disposto dall’art. 1, co. 1 del D.L. n. 9/2020 per le persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020:

  • Avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020;
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

La nota INAIL contiene infine un utile rimando alle FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con riferimento in particolare alle cartelle di pagamento con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio già notificate e alla sospensione della notifica con riferimento alle altre.

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