L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, ha ampliato le attività per le quali è stata prevista la proroga dei versamenti fiscali e contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.

Infatti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, i codici Ateco delle attività individuati con la Risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, sono da considerarsi a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dei soggetti ai quali si applica la sospensione delle scadenze fiscali a causa del Coronavirus.

Con la Risoluzione n.12/E, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su alcuni aspetti del decreto Cura Italia, specificando che la proroga disposta dall’articolo 60 del D.L. n. 18/2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria riguarda ogni tipologia di contribuente.

Il documento di prassi, ha inoltre, offerto primi chiarimenti in tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus ed elenca le attività economiche, individuate dai codici Ateco, che possono usufruire del rinvio.

Con la Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un aggiornamento del primo elenco pubblicato, specificando che anche in tal caso è necessario considerare la lista puramente a titolo esemplificativo.

Proroga versamenti fiscali e contributivi: i beneficiari

Con la Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato l’elenco delle attività che beneficiano della proroga dei versamenti fiscali e contributivi.

La Risoluzione n. 14/E, ha incluso all’elenco dei beneficiari della proroga dei versamenti fiscali e contributivi i seguenti codici Ateco:

  • 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
  • 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
  • 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
  • 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
  • 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
  • 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
  • 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
  • 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
  • 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
  • 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
  • 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
  • 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
  • 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Queste, sono alcune delle imprese maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria ed economica causata dal coronavirus, che beneficiano della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.

Questo elenco si aggiunge a quello già disposto dall’Agenzia delle Entrate in data 18 marzo 2020. Il quale resta in ogni caso esemplificativo e non esaustivo.

La sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli elenchi pubblicato prima con la risoluzione n. 12/E e poi con la n. 14/E del 21 marzo 2020 non comprendono tutte le attività maggiormente colpite dall’emergenza dal Covid-19 e alle quali si applicano la sospensione dei versamenti.

L’elenco è quindi da considerarsi esclusivamente come esempio delle imprese alle quali si applica la sospensione dei versamenti.

Nello specifico, si fa riferimento alle misure introdotte con l’articolo 8, comma 1, del DL n. 9/2020 e successivamente estese con il DL Cura Italia (decreto legge n. 18/2020, articolo 61, comma 2, lettere da a a q).

Quindi, restano sospesi fino al 30 aprile 2020:

  • Versamenti elle ritenute alla fonte (articolo 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973) operate come sostituti d’imposta (versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato);
  • Termini relativi ad adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (adempimenti e versamenti INPS e INAIL).

La sospensione opera fino al 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche). Essa è la data entro devono esere effettuati gli adempimenti e i versamenti, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione, ovvero mediante massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

A decorrere dal mese di giugno 2020 per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

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