Proroga INPS e INAIL, è stata prevista una ulteriore proroga per i versamenti INPS e INAIL sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.
Sono stati allungati i tempi per la ripresa dei versamenti INPS e INAIL, sospesi per via dell’emergenza Coronavirus.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stati differiti i termini dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia.
In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
A darne notizia, è la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020.
Indice degli Argomenti
Proroga INPS: gli organismi sportivi
La proroga dei versamenti contributivi ha riguardato anche gli organismi sportivi, ossia:
- Le federazioni sportive nazionali;
- Gli enti di promozione sportiva;
- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
L’art. 127 del Decreto Rilancio, ha previsto l’estensione della sospensione contributiva in trattazione fino al 30 giugno 2020.
Gli organismi sportivi beneficiano della sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
Gli adempimenti e versamenti contributivi sospesi verranno, quindi, effettuati:
- In unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
Sospensione dei contributi a carico dipendente
La sospensione contributiva è riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.
Nella sospensione deve intendersi sospeso anche il termine di 3 mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione, notificati prima dell’inizio dell’emergenza.
Alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Sospensione dei termini di prescrizione e degli avvisi di addebito
Sono stati sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di:
- Sospendere il decorso della prescrizione;
- Rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Proroga INAIL
L’INAIL, con la Circolare n. 23 del 27 maggio 2020, ha comunicato che il Decreto Rilancio ha disposto la sospensione anche che dei premi INAIL, da effettuarsi:
- In un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- Rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione opera in caso di:
- Ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- Ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.