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Proroga contratti a termine e di apprendistato

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Durante la conversione del Decreto Rilancio, è stato aggiunto il co. 1-bis, il quale prevede la proroga contratti a termine, anche in somministrazione e dei rapporti di apprendistato, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19.

Il testo della legge di conversione del Decreto Rilancio, introduce il co.1-bis il quale prevede una proroga dei contratti a termine e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Ad esempio, nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato sospeso per due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, il rinnovo sarà pari di due mesi.

Proroga contratti a termine

Proroga contratti a termine e di apprendistato

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato, sono intesi quelli di cui all’art. 43 del DLgs 81/2015, ossia quelli per la qualifica e il diploma professionalizzante, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, (apprendistato di primo livello), ed anche per quelli di alta formazione e ricerca, (apprendistato di terzo livello).

La disposizione, non trova applicazione, invece, per l’apprendistato professionalizzante.

Sono ricompresi nell’ambito applicativo della disposizione, tutti i contratti a termine, anche quelli in somministrazione.

Sospensione attività lavorativa

La proroga verrà disposta per un periodo corrispondente a quello in cui è stata sospesa l’attività lavorativa.

La norma non effettua nessun tipo di riferimento alla necessità di un eventuale fruizione degli ammortizzatore sociale per la proroga, tuttavia, richiede un periodo di inattività del lavoratore.

La proroga, inoltre, sembra non richiedere il consenso di entrambe le parti.

Esclusioni

Inoltre, tale disposizione troverà applicazione solo per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono esclusi i rapporti di lavoro già cessati, per scadenza del termine.

In caso contrario, la conseguenza porterebbe a ripristinare il rapporto di lavoro.

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