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Proroga cassa integrazione, chiarimenti INPS

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Proroga Cassa integrazione, istruzioni INPS su come accedere alle 9 settimane, per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Chiarimenti INPS con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020.

Il Decreto Agosto ha introdotto una serie di misure volta alla tutela di imprese e datori di lavoro.

La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre.

Sono state rideterminate il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 , ovvero, fino a 18 settimane totali, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Proroga cassa integrazione

Proroga cassa integrazione

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle principali novità previste dal Decreto Agosto, il quale ha previsto la proroga della cassa integrazione. I datori di lavoro, infatti, possono accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo nel primo semestre del 2020.

Tuttavia, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle
prime 9 settimane del nuovo periodo.

Coloro che abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere trattamenti di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso,
superare le 18 settimane complessive.

I periodi già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, ricadono automaticamente nella nuova disciplina prevista dal Decreto Agosto.

Per quanto riguarda, la dichiarazione di responsabilità per certificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, per la richieste delle ulteriori 9 settimane aggiuntive, sono in attesa alcune indicazioni da parte dell’INPS.

Proroga cassa integrazione: scadenza 30 settembre per riduzioni e sospensioni da luglio

Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal Decreto Agosto, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Durante questo periodo transitorio ed in particolar modo, per quanto riguarda le richieste di cassa integrazione che fanno riferimento a luglio, chiarisce l’INPS:

“Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

Il comma 10 dell’articolo 1 prevede, un differimento al 30 settembre 2020 della scadenza per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Le domande di trattamenti con inizio della sospensione o riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, anche se non ricomprese nella nuova disciplina della cassa integrazione, possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020.

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