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Le spese deducibili dei professionisti: come ottimizzare il reddito

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Le spese deducibili dal reddito di un professionista sono quelle spese che possono essere sottratte dal reddito imponibile al momento della dichiarazione dei redditi. Questo abbassa l’ammontare del reddito su cui si devono pagare le tasse, riducendo l’onere fiscale del professionista.


Il modo migliore per risparmiare sulle tasse se sei un professionista è ottimizzare il reddito imponibile. Per poterlo fare è necessario che tu sia a conoscenza di tutti quei costi che sostieni per la tua attività e che fiscalmente possono essere portati in deduzione dal reddito. Nel gergo comune si parla di costi che possono essere “scaricati” dal reddito.

La possibilità di ottimizzare il proprio reddito dovrebbe essere l’obiettivo di ogni professionista, ed è per questo che la domanda che riceviamo più spesso dai professionisti riguarda la possibilità di ridurre la tassazione dovuta. Prima di proseguire è importante evidenziare che le indicazioni che ti darò di seguito riguardano esclusivamente i professionisti che adottano il regime della contabilità semplificata. Questo articolo non riguarda i professionisti che applicano il regime forfettario in quanto tale regime non prevede una deduzione diretta dei costi sostenuti (in quanto determinati forfettariamente).

Detto questo andiamo ad individuare, schematicamente, quali sono i principali costi che un professionista può “scaricare“, ovvero dedurre dal proprio reddito professionale, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Come si determina il reddito del professionista?

Il reddito dei professionisti, che adottano il regime della contabilità semplificata, è determinato secondo il c.d. “principio di cassa“. Secondo tale criterio concorrono alla formazione del reddito i compensi incassati e ed i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta. In base a questo criterio l’articolo 54 del TUIR (DPR n. 917/86), prevede che il reddito del professionista sia determinato dalla differenza tra i compensi e le spese deducibili sostenute. Per ottenere il minimo carico fiscale possibile, è importante avere un’idea chiara di quelli che sono i principali costi deducibili dal reddito del professionista. Tali costi possono essere interamente deducibili, oppure, deducibili solo parzialmente se riferiti a beni ad uno promiscuo. Di seguito tutti i dettagli.

Costi professionali deducibili interamente dal reddito

Per il professionista sono totalmente deducibili dal reddito tutte le spese sostenute nell’esercizio della propria attività ed attinenti alla stessa, secondo il c.d. “principio di inerenza“. Per verificare se un costo sostenuto rispetta il principio di inerenza, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sfera personale o professionale del soggetto. Solo in questo secondo caso il costo diventa deducibile dal reddito e l’Iva sarà totalmente detraibile.

Esempi di costi deducibili interamente dal reddito possono essere i seguenti:

  • Attrezzatura professionale strumentale, come PC, telefono, stampate, etc;
  • Acquisto di libri e riviste professionali;
  • Acquisti di cancelleria, materiali di consumo e valori bollati;
  • Spese per lavoro dipendente e compensi occasionali corrisposti da terzi;
  • Utenze intestate allo studio professionale;
  • Premi relativi all’assicurazione professionale;
  • Utilizzo di software gestionali;
  • Acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

In ogni caso, tutte le spese sostenute devono essere documentate con fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale “parlante” (con su scritto il codice fiscale), in modo che siano correttamente intestate al soggetto che sostiene la spesa. In relazione a questo aspetto è importante evidenziare che in caso di accertamento fiscale deve esser il professionista a dimostrare la documentazione relativa agli acquisti sostenuti e la loro inerenza con l’attività concretamente svolta.

Attrezzature e beni strumentali in genere

Per il professionista l’acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della propria professione sono deducili interamente dal reddito. Anche in questo caso trova applicazione il rispetto del principio di inerenza economica del costo sostenuto. Se si tratta di beni ad utilizzo prolungato nel tempo, tali costi verranno inseriti nel libro cespiti e capitalizzati. Il loro valore verrà ripartito nel tempo attraverso l’ammortamento secondo i coefficienti ministeriali in relazione alla tipologia di bene acquistato.

Per i beni strumentali di costi inferiore alla soglia di 516,46 euro, vi è la possibilità di dedurre interamente il costo sostenuto nel periodo di imposta di sostenimento del costo, senza necessità di ripartirne il costo secondo il periodo di ammortamento. Spetterà al professionista ed al suo consulente fiscale effettuare le opportune valutazioni del caso.

Spese di viaggio e trasporto

Le spese di viaggio e trasporto (non tramite auto), come ad esempio taxi, treno, aereo, etc, sono interamente deducibili se inerenti l’attività. Naturalmente, deve trattarsi di trasferte fuori comune. Se il trasferimento avviene con l’utilizzo dell’auto del professionista si devono seguire le regole che saranno indicate di seguito per la deducibilità dei costi auto.

Costi deducibili parzialmente

Accanto a spese completamente deducibili, che rispettano i principi di cassa e inerenza vi sono altre categorie di costi che i professionisti sostengono ma che il legislatore fiscale consente di dedurre soltanto in maniera parziale. Vediamo i casi principali:

Beni immobili (studio professionale)

Per i beni immobili è necessario fare una distinzione. Se l’immobile ha categoria catastale A/10 ed è acquistato uso studio la relativa deduzione, avverrà per il tramite delle quote di ammortamento annuali, se viene acquistato, mentre  con i canoni di affitto, se condotto in locazione. In ogni caso sarà deducibile tutto il reddito.

Sede del professionista nella propria abitazione

Sempre più spesso oggi il professionista decide di utilizzare la propria abitazione anche ai fini professionali. Anche in questo caso vi sono aspetti da tenere in considerazione. Per casa di abitazione si fa riferimento ad immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso l’A/10. In questo caso, si parla di utilizzo promiscuo dell’immobile, nel quale verrà svolta l’attività professionale (di medico, commercialista, avvocato, geometra, ecc). Pertanto, parte dei costi sostenuti per quell’immobile hanno incidenza parziale anche per la sfera professionale. In particolare:

  • I costi di gestione dell’immobile, come ad esempio l’utenza telefonica e l’utenza per il servizio elettrico sono deducibili al 50%, senza alcun onere dimostrativo. Tuttavia, l’utenza deve essere intestata al professionista (con l’indicazione della partita Iva del professionista). L’Iva eventualmente sostenuta in relazione a questi costi sostenuti promiscuamente è totalmente indetraibile. In pratica, per potersi detrarre l’Iva dagli oneri sostenuti è necessario individuare in modo oggettivo l’utilizzo dell’utenza per l’attività professionale.
  • Per quanto riguarda l’affitto dell’abitazione utilizzata promiscuamente il costo è deducibile al 50%. Particolare attenzione deve essere prestata per i contratti a cedolare secca, che dovrebbero essere stipulati tra privati. Infatti, per la deduzione del costo nel contratto deve trovare spazio l’indicazione che l’abitazione verrà utilizzata anche per l’esercizio della professione.

Autovetture

Le spese per l’autovettura che riguardano i costi di manutenzione e la spesa per acquisto di carburanti (documentata con mezzi tracciabili), sono deducibili al 20%. L’Iva, invece è detraibile al 40%. La quota annuale di ammortamento è sempre deducibile al 20% nei limiti del costo del bene nel limite di 18.075,99 euro.

Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata in leasing la deducibilità dei canoni è subordinata al fatto che la durata del leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni). Se, infine, l’auto viene acquisita tramite locazione i relativi canoni sono deducibili al 20% e fino al limite di 3.615,20 euro annui.

Telefoni cellulari

I costi legati ai telefoni cellulari sono deducibili all’80% sia che riguardino l’affitto, la locazione o il leasing di telefonia mobile e fissa. Per questi costi il legislatore fiscale, in un certo senso forfettizza il costo, anche se il bene viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio della professione. Naturalmente, i costi deducibili legati al contratto telefonico riguardano soltanto i contratti appositamente sottoscritti con partita Iva. Da un punto di vista Iva, la stessa è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso.

Alberghi e ristoranti

Sono costi deducibili anche quelli che riguardano le spese di vitto e alloggio ma al 75% del loro ammontare, sempreché il totale delle spese sostenute nell’anno non sia maggiore del 2% dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Tali spese se sono documentate da fattura, l’Iva è totalmente detraibile, se documentate da ricevuta fiscale, ovviamente l’Iva è indetraibile. Attenzione: per essere considerate come spese di vitto e alloggio le spese devono essere totalmente riferite al professionista, e non anche ad altri soggetti. Nel caso in cui ci siano anche altri soggetti si parla di spese di rappresentanza.

Oneri rimborsati dal committente

Nel caso in cui le spese di vitto ed alloggio necessarie all’espletamento dell’incarico professionale, vengano addebitate al committente, è necessario tenere distinte due casistiche:

  • Le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande sono intestate al professionista e da lui sostenute, con la ricezione della fattura a lui intestata. In questo caso il professionista ha la possibilità di chiedere il rimborso dell’onere sostenuto rifatturandolo al committente. In questo modo il professionista avrà un ricavo ed un onere di pari importo nella sua contabilità;
  • Le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande sono sostenute in nome e per conto del committente. In questo caso la fattura ricevuta (emessa da alberghi o ristorante) deve essere intestata al committente (e non al professionista). Il professionista, in questo caso, non può dedurre alcun costo in quanto la fattura non è a lui intestata. Tuttavia, questi ha la possibilità di farsi rimborsare l’onere sostenuto nella fattura che lui emetterà al committente per il suo compenso. Per questo il professionista deve conservare e consegnare al suo committente tutte le fatture ricevute e pagate per suo conto (ed a questi intestate). Sotto il profilo operativo la fattura che il professionista deve emettere al committente per ottenere il rimborso prevede una voce di rimborso in esenzione Iva ex art. 15 del DPR n. 633/72, con in allegato le fatture anticipate per conto del committente. Questa opzione non comporta aspetti contabili in quanto si tratta si soli oneri anticipati dal professionista e poi rimborsati dal suo committente. A livello economico solo il committente registrerà le fatture a lui intestate come costi della sua contabilità.

Utilizzo di buoni pasto

Nel caso in cui il professionista decida di utilizzare i buoni pasto, la fattura rilasciata dall’azienda che emette i buoni può essere considerata deducibile nel 75% dell’ammontare, sempre nel limite del 2% dei compensi annui. L’Iva presente sulla fattura è completamente detraibile. Di fatto, quindi, non vi sono differenze rispetto al trattamento di un’ordinaria fattura per spese di vitto o alloggio intestata e fruita dal solo professionista.

Spese di rappresentanza

Rientrano in questa categoria le spese per viaggi turistici, per attività promozionali, spese per feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere, etc. Ai sensi del TUIR, si tratta di costi deducibili soltanto se sono inerenti all’attività svolta dal professionista e nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per le spese di rappresentanza l’Iva è totalmente indetraibile.

Gli omaggi a clienti

Anche gli omaggi a clienti sono oneri deducibili per il professionista. Tali spese possono essere dedotte come spese di rappresentanza. Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, la nozione di spese di rappresentanza di cui al DM 19.11.2008 rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.

Convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale

Tutti i costi legati all’aggiornamento professionale (facoltativo ed obbligatorio) del professionista, come ad esempio la partecipazioni a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, sono deducibili dal reddito professionale nel limite del 50% del costo sostenuto (articolo, 54, comma 5, ultimo periodo del TUIR). L’Iva è detraibile al 100%.

Deve essere tenuto in considerazione che vi è un limite di deducibilità di 10.000 euro per le spese di viaggio e trasporto che sono legate alla partecipazione agli eventi formativi del professionista.

Iva indetraibile

Un ultimo aspetto che abbiamo ritenuto utile approfondire è quello legato all’Iva indetraibile, che il professionista sostiene, nel momento in cui effettua spese che, secondo le disposizioni di legge, non consentono la detrazione totale dell’imposta. Come abbiamo visto può essere il caso delle auto utilizzate promiscuamente o nel caso delle spese di rappresentanza. Ebbene, da un punto di vista delle imposte dirette i professionisti possono dedurre completamente dal reddito l’Iva indetraibile.

Come ottimizzare il reddito dei professionisti: conclusioni

Un professionista può ridurre il proprio carico fiscale in diversi modi, ad esempio:

  1. Deducendo le spese sostenute per l’esercizio della propria attività dal reddito imponibile. Ad esempio, se un avvocato ha pagato l’affitto per il suo studio legale e l’acquisto di libri giuridici per la sua attività, può dedurre queste spese dal reddito imponibile e quindi pagare meno tasse. Nell’articolo abbiamo visto tutte le possibilità di deduzione dei costi (in modo integrale o parziale);
  2. Usando le detrazioni fiscali previste dalla legge. Ad esempio, un architetto può beneficiare di detrazioni fiscali sugli interessi passivi del mutuo per l’acquisto della prima casa, sulle spese sanitarie e sui premi pagati per l’assicurazione sulla vita, etc;
  3. Scegliendo la forma giuridica più conveniente per la propria attività. Ad esempio, un medico può aprire una partita Iva come libero professionista o come società tra professionisti (ad esempio una SRL), a seconda della situazione specifica. È importante valutare la propria situazione ed effettuare le simulazioni con il proprio commercialista di fiducia;
  4. Pianificando il proprio reddito in modo da sfruttare la deducibilità dei versamenti legati ai contributi previdenziali. Questo sia per i contributi legati alla cassa professionale di appartenenza (o all’INPS), ed anche per i contributi ad una eventuale previdenza complementare;
  5. Investendo in strumenti finanziari che offrono agevolazioni fiscali, come ad esempio i fondi comuni d’investimento aperti, i Piani individuali di risparmio (PIR) o i contratti di assicurazione sulla vita. Questi strumenti possono offrire una detrazione fiscale sugli importi investiti o sui redditi generati, a seconda del caso.

In generale, è importante che un professionista si informi sulle varie opzioni disponibili per ridurre le tasse e scegliere quelle più adatte alla propria situazione specifica. È inoltre consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale per avere una consulenza personalizzata e ottenere il massimo risparmio possibile. Segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza fiscale personalizzata.

5 COMMENTI

  1. Buongiorno
    Riguardo la deduciblità al 100% dal 2016 delle spese inerenti la formazione professionale, chiedo cortesemente il riferimento normativo: seguo infatti la questione da qualche tempo a seguito di vari annunci ma non sono riuscita a trovare il disposto che rende definitiva la variazione. Ringrazio anticipatamente qualora volesse rispondermi.

  2. Ha ragione, il fatto è che non c’è mai stata finora l’approvazione di quel disegno di legge, quindi la normativa rimane quella previgente (articolo aggiornato).

  3. Buonasera.
    Quindi se ho capito bene, sia nel caso di professionista che di impresa la quota del 60% di iva che non posso detrarre la posso invece dedurre al 100% dall’imponibile irpef (e non al 20% come ho visto fare) ?
    La ringrazio per la importante precisazione.

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