Deducibilità previdenza complementare: tetto massimo di 5.164,57 euro annui. Ogni anno è possibile dedurre dal reddito dichiarato ai fini IRPEF fino a 5.164,57 euro di contributi alla pensione integrativa, compresi gli eventuali contributi versati dal datore di lavoro, deducibili al pari di quelli personali.


Sono deducibili ai fini dell’IRPEF i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche complementari (sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali) ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR.

Il contribuente al fine di ridurre il proprio carico fiscale, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, dispone di una serie di agevolazioni suddivise tra oneri deducibili (abbattono l’imponibile) e oneri detraibili (abbattono l’imposta). Tra tutte le agevolazioni sicuramente sono preferibili quelle che consentono la deduzione di un onere sostenuto dal proprio reddito imponibile. Questo in quanto consentono al contribuente di beneficiare di un maggior risparmio fiscale (rispetto alle detrazioni). Tra gli oneri deducibili rientrano anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare. L’obiettivo di questo articolo è quello di andare ad approfondire gli aspetti fiscali rilevanti sulla deducibilità dei contributi o premi versati a forme pensionistiche complementari.

Quali sono le forme pensionistiche complementari?

Le forme pensionistiche complementari possono essere così individuate:

  • I fondi pensione negoziali, destinati a determinate categorie di lavoratori, sia subordinati che autonomi (c.d. fondichiusi“);
  • I fondi pensione c.d. “aperti“, costituiti da banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari, ai quali possono aderire tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi, in forma collettiva o individuale;
  • I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

E’ necessario tenere presente che le forme pensionistiche complementari si distinguono a loro volta in collettive ed individuali. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Esse sono attuate mediante:

  • Fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. “fondi chiusi”);
  • Fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
  • Fondi preesistenti.

Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno dell’attività lavorativa. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.

I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Chi sono i destinatari della previdenza complementare?

Possono aderire alla forme pensionistiche complementari:

  • I lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
  • I lavoratori assunti con contratti di somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento a progetto, occasionale;
  • I soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche le persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.

Come funziona la previdenza complementare?

Le forme pensionistiche complementari possono realizzare il loro obiettivo, che è quello di costruire una pensione integrativa a favore di chi vi aderisce, attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari. A partire dal primo versamento effettuato il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.

Per i lavoratori dipendenti il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR maturato.

Per i lavoratori autonomi il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.

La misura dei contributi da versare

La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l’entità della contribuzione lasciando ai contratti ed agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi. In generale la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.

LAVORATORI DIPENDENTIIn percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa
LAVORATORI AUTONOMIIn percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo di imposta precedente

Perché aderire ad una forma di previdenza complementare?

Ricorrere alla previdenza complementare attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, significa, sostanzialmente, fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l’integrazione della pensione ordinaria. Al fine di attirare l’attenzione verso questo settore il legislatore è intervenuto disegnando un sistema fiscale incentivante. L’obiettivo di questa disciplina fiscale è quella di garantire un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

L’attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi:

  • Dei contributi (o fase dell’accumulazione);
  • Dei rendimenti (o fase dell’investimento);
  • Delle prestazioni (o fase dell’erogazione).

La previdenza complementare: deducibilità IRPEF

I contributi versati dai soggetti a forme di previdenza complementare consentono la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per un importo massimo annuo di 5.164,57 euro. Gli strumenti di previdenza che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:

La contribuzione a una di queste forme pensionistiche può avvenire sia attraverso contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro e con il versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ognuna di queste modalità è valida al fine di ottenere la deduzione fiscale. È possibile dedurre i contributi versati direttamente. I lavoratori dipendenti privati possono dedurre anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro.

La parte dei contributi versati al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della detrazione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione. Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Dipendenti pubblici

Per i dipendenti del settore pubblico iscritti a una forma pensionistica a loro riservata valgono regole diverse. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

  • L’importo di 5.164,57 euro annui;
  • Il 12% del reddito complessivo;
  • Il doppio del TFR versato alla previdenza complementare.

Per i versamenti effettuati tramite datore di lavoro non è richiesta documentazione aggiuntiva in sede di dichiarazione dei redditi oltre al modello di Certificazione Unica.

L’entità del risparmio è variabile, dipende dall’aliquota massima che il singolo investitore paga sui propri redditi. Per rendere maggiormente l’idea di quanto la previdenza complementare possa essere vantaggiosa anche da un punto di vista fiscale, pensate che un contribuente che viene tassato ai fini IRPEF con una aliquota del 23% che effettua un versamento a forme di previdenza complementare di 1.000 euro otterrà un risparmio fiscale in termini di minori imposte da versare di 230 euro. Se poi l’aliquota di tassazione del reddito del contribuente è più elevata il risparmio fiscale sarà ancora maggiore. In definitiva, il beneficio fiscale può arrivare anche a 2.220, tenendo conto dell’aliquota IRPEF marginale massima (del 43%).

Come sfruttare la deduzione fiscale?

Affinché sia possibile ottenere la deduzione fiscale è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da corrispondere. In caso contrario, ossia nel caso in cui il soggetto non abbia potuto fruire della deduzione poiché “incapiente“, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Infatti, la quota di rendita pensionistica, o di capitale in alternativa, che deriva dai contributi non dedotti fiscalmente è esente da imposte. Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su quelle quote.

Comunicazione dei contributi e premi non dedotti

Il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare la parte dei contributi versati che non hanno fruito (o che non fruiranno) della deduzione dal reddito complessivo, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare:

  • Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento;
  • Se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 8 co. 4 secondo periodo del D.Lgs. n. 252/05).

Previdenza complementare: regole di deducibilità

Al fine di ottenere la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi versati a forme di previdenza complementare è necessario rispettare alcune regole, che di seguito andiamo a riepilogare.

  • Si può dedurre al massimo 5.164,57 euro all’anno. Entro questo limite rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro;
  • Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, di impresa, etc.);
  • Non è obbligatorio versare anche il TFR. Se lo si fa, il TFR non rientra comunque nel limite massimo di deducibilità;
  • È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico“. Infatti, se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi lo ha a carico e ha effettuato il versamento.

Contributi versati a forme pensionistiche complementari estere

La lett. e-bis) dell’art. 10 co. 1 del TUIR stabilisce che, alle condizioni e nei limiti previsti per i versamenti ai fondi di previdenza complementare nazionali, la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF spetta anche in relazione ai contributi versati a forme di previdenza complementare istituite negli Stati:

  • Appartenenti all’Unione europea;
  • Aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.

Deduzione al fondo pensione nel 730 e in dichiarazione dei redditi

I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730. Oppure nel quadro RP del modello Redditi PF. Questo, al fine di beneficiare della deduzione fiscale valida ai fini IRPEF. Vediamo, di seguito, come compilare in dettaglio la dichiarazione dei redditi.

Compilazione del quando degli oneri deducibili

I contributi a forme di previdenza complementare devono essere indicati al rigo 27, oppure al rigo 28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione. In particolare, vediamo come compilare il rigo relativo ai contributi versati.

Rigo 27: Contributi a deducibilità ordinaria

Devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta dovete utilizzare i dati riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica se è indicato il codice “1” nel punto 411 della Certificazione Unica.

I dipendenti pubblici devono compilare tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico. Mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati devono compilare il rigo 31. In particolare:

  • Nella Colonna 1: deve essere indicato l’importo dei contributi che il sostituto di imposta ha dedotto dall’imponibile, di cui al punto 412 della Certificazione Unica. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 421 della Certificazione Unica compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 412 della Certificazione Unica diminuito dell’importo indicato al punto 422 della Certificazione Unica, riferito alla previdenza complementare per familiari a carico e dedotto dal reddito di lavoro dipendente;
  • In Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da 27 a 31, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
    • calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione: punto 413 della Certificazione Unica 2016 + somme versate alle forme pensionistiche individuali;
    • calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria: €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1.

Rigo 28: Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.

A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica.

Esempio di compilazione

In particolare:

  • Nella colonna 1: deve essere riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile. Importo risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica;
  • Nella colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP31, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica. Importo che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile e il risultato della seguente operazione:
  • €. 5.164,57 – l’importo di colonna 1 rigo 28;

Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di 5.164,57 euro deve essere aumentato, fino ad un massimo di 2.582 euro, del seguente importo: 25.822,85 euro – contributi versati nei primi 5 anni.

Deduzione fondo pensione nel 730

Dove si inserisce l’importo della deduzione dei contributi al fondo pensione nel 730? Il modello 730 è una dichiarazione dei redditi dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati (dotati di sostituto di imposta). Inoltre, il modello 730 garantisce il rimborso degli importi a credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (ottenuti proprio grazie a deduzioni e detrazioni inserite in dichiarazione), direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Detto questo, l’importo dei contributi deducibili va inserito nei righi che vanno da E27 a E30, e l’Agenzia delle Entrate precisa che:

“Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica.”

Nel caso in cui il contribuente scelga di presentare il modello 730 precompilato le informazioni relative alla previdenza complementare sono già inserite (solitamente) in dichiarazione. L’importo deducibile è inoltre presente sulla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, nella sezione denominata “previdenza complementare” alla casella 412.

Previdenza complementare per pensionati

A questo punto è opportuno andare a chiarire anche se è possibile aderire a forme di previdenza complementare se si è pensionati. La regola generale è che è possibile aderire ad un fondo pensione fino ad un anno antecedente la maturazione del requisito anagrafico previsto dalla previdenza obbligatoria per il trattamento pensionistico di base. Questo è quanto prevede il decreto n. 252 del 5 dicembre 2005. In particolare l’articolo 8, comma 11, del decreto prevede che:

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente. Anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. A condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione. Contribuzione a favore della forma di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione. E di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche”

In pratica per proseguire volontariamente la contribuzione ad un fondo privato dopo la pensione occorre rispettare un requisito. Ovvero, l’aderente deve aver versato almeno un anno di contribuzione. Mentre per poter fruire delle prestazioni sono richiesti almeno 5 anni di partecipazione. E non di versamento contributivo.

L’ordinamento non disciplina specificatamente la possibilità di adesione dei pensionati. Infatti, lo stesso si limita a prevedere la facoltà di continuare a contribuire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Questo purché alla data del pensionamento l’iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione.

Per raggiungimento dell’età pensionabile, si intende, il compimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Questo per il conseguimento dell’età pensionabile di vecchiaia.

Pensione di anzianità

Differente è la posizione dei pensionati titolari di pensione di anzianità. Questo per i pensionati che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Età utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Questi soggetti potranno continuare a versare al fondo secondo il requisito di cui all’articolo 8 del Decreto. Ovvero fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Le imposte sui rendimenti dei fondi pensione

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Domande frequenti

Quali sono i benefici riconosciuti agli aderenti la previdenza complementare nella fase di accumulo?

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro. E’ esclusa dalla deduzione la quota del TFR.
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

La deducibilità spetta anche per il versamento dei contributi alla previdenza complementare per i familiari a carico?

Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro. La deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

Come si scarica il fondo pensione?

La deduzione fiscale comporta una riduzione del reddito imponibile IRPEF del contribuente che ha sostenuto l’onere (anche per familiari a carico). La deduzione fiscale nei fondi pensione è tanto più vantaggiosa quanto è elevata l’aliquota IRPEF marginale del contribuente.

Cosa bisogna fare per fruire della deducibilità dei contributi versati alla previdenza integrativa?

Se si è lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.164,57 euro annui), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.

Nel caso si aderisca contemporaneamente a più forme di previdenza complementare quale è il limite di deducibilità dei contributi versati a ciascuna?

Se si aderisce contemporaneamente a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.164,57 euro annui.

Come è tassata la prestazione pensionistica di previdenza complementare liquidata in forma di rendita?

Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare. Se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

Come è tassata la prestazione pensionistica di previdenza complementare liquidata in forma di capitale?

Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

Come è tassato il riscatto della previdenza complementare?

Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), allora la tassazione è del 23%.

Come sono tassate le somme pagate a titolo di anticipazioni?

Se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.

Come è tassato il trasferimento della posizione individuale?

Il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da ogni onere fiscale. E’ fatta salva l’applicazione da parte del fondo di provenienza di spese fisse, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, come stabilito dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa del fondo stesso.

Esiste un Fondo di garanzia a tutela degli iscritti nel caso in cui l’azienda non versi i contributi dalla stessa dovuti?

Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive. 

100 COMMENTI

  1. Buongiorno Federico. ho una domanda precisa che scaturisce da un po’ di confusione nella lettura delle istruzioni per la deducibilita’ dei contributi.
    fondo pensionistico individuale nel quale il mio datore di lavoro versa la quota maturata ogni anno di TFR, io da parte mia verso una ulteriore quota mensile. ricevo quindi la certificazione dei premi da me versati, e questi sono deducibili in 730. La domanda è: la quota di TFR maturata e versata dal datore di lavoro rientra nei premi che posso portare in deduzione in 730?

  2. Salve, la quota dei contributi che lei versa volontariamente al fondo è deducibile nel limite annuo di €. 5.164,57, mentre la quota di TFR versata dal datore di lavoro è deducibile senza limitazioni.

  3. Salve Federico, mi riallaccio alla domanda precedente per un chiarimento: la quota di contributi versati dal datore di lavoro a seguito di contribuzione volontaria ed adesione ad un fondo di categoria, es: l’1,55% previsto per il contratto commercio, è anch’essa deducibile nel 730 del dipendente?

  4. La quota dei contributi versata dal datore di lavoro ai fondi di categoria è deducibile dal 730.

  5. Salve Federico, volevo sapere quali sono le tipologie di contratto che prevedono la percentuale di bonus versata dal datore di lavoro in caso di adesione ad un fondo pensionistico complementare , un PIP per la precisione. Inoltre volevo inquadrare meglio il lato della deduzione , ovvero la soglia massina dei 5164, 57 è considerata solo per i versamenti volontari, in caso di adesione anche con trasferimento di TFR, la quota annuale non è considerata nel parametro standard ? ovvero si possono portare in deduzione sia i 5164, 57 più la quota annuale di TFR versato?
    In attesa di una sua benevole risposta , colgo l’ occasione per porgere distinti saluti.

  6. Salve Matteo, nell’agevolazione fiscale in esame legata ai versamenti contributi a forme di previdenza complementare, nel limite massimo di €. 5.164,57 rientrano tutti i versamenti ai piani pensionistici individuali (Pip) e i versamenti ai fondi pensione. Nel computo si considerano tutti i contributi, sia quelli versati dal datore di lavoro, che quelli versati dal lavoratore, derivanti da redditi di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo o di impresa). Nel caso in cui venga versato anche il TFR, lo stesso non concorre nel limite massimo di deducibilità dei €. 5.164,57. Qualora la risposta sia stata esaustiva le chiederei di condividere l’articolo sui social, o di entrare a far parte della nostra pagina Facebook o Google+. Grazie

  7. Salve Federico,
    Nel caso di un dipendente pubblico sono cumulabili gli importi vesati al fondo di categoria (rigo e 31) con quelli versati ad un fondo privato (rigo e 27), nel limiti dell’importo massimo previsto ?
    Grazie

  8. Ho 71 anni e sono pensionato con pensione di vecchiaia.
    Ho sottoscritto poco fa un pip con la prospettiva di dedurre il costo, di 5100 €, dai redditi.
    Mi è stato detto che alla mia età, e in quanto pensionato, e non svolgendo nessun lavoro, non posso aderire ad un pip e quindi non posso dedurre niente.
    Vorrei il tuo parer.
    E nel caso posso annullare il pip e chiedereindietro i soldi?

    Grazie

    Paolo Pilozzi

  9. Salve Paolo, anche se può sembrare strano che un pensionato possa aderire ad un fondo pensione per costituirsi una pensione integrativa godendo delle agevolazioni di natura fiscale che il legislatore mette a disposizione ma in alcuni casi è possibile.
    I soggetti titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l’adesione alle forme di previdenza complementare non è possibile. È solo ammessa la possibilità di continuare la contribuzione per adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.
    Invece, per i soggetti titolari di pensioni di anzianità, che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (di vecchiaia), l’adesione alle forme di previdenza complementare è ammissibile purché l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza. Per eventualmente annullare il Pip deve verificare nel contratto le clausole che riguardano questi aspetti.

  10. buona sera,

    avendo lo stesso problema ed avendo sentito campane diverse ho fatto la mail sotto indicata ed ho ricevuto la seguente risposta

    che ve ne pare?

    saluti Vincenzo

    Testo richiesta informazioni:
    buon giorno,….sono nato il 20/3/1950….vorrei fare una pensione complementare deducibile dalle tassa fino al limite previsto….posso farlo entro il 31/12/2016?….grazie

    Testo risposta:
    Gentile Contribuente,
    la risposta al Suo quesito è positiva.

    Ai sensi dell’art. 10 lett. e-bis DPR 917/86, sono deducibili i contributi versati a fondi e forme pensionistiche complementari entro il limite di 5.164,57 annuo.
    Non sono previsti limiti temporali per la stipula del contratto di contribuzione complementare.

    Rif. Circ. AE n. 70/2007.

    Cordiali saluti.

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario, ai sensi dell’art. 11 legge 212/2000, bensì a titolo di mera assistenza al contribuente, ai sensi della Circ. Min. 18/5/2000 n. 99/E, priva, pertanto, di effetti vincolanti per l’Amministrazione.

    Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale di Torino
    Contact Center
    IL DIRETTORE

  11. quindi la strada per dormire sereni (sempre che sia possibile quando si ha a che fare con l’agenzia delle entrate) potrebbe essere quella di fare un interpello?

    grazie

    Vincenzo

  12. Buongiorno Federico,

    desidero sottoporle la seguente situazione: il sottoscritto e’ iscritto a partire da meta’ di quest’anno al fondo di previdenza complementare Fonte e riceve il contributo dell’azienda (1,55%), mentre a me viene prelevato lo 0,55%.
    Se ho compreso correttamente il contenuto dell’articolo, per arrivare a sfruttare l’intero ammontare di deducibilita’ annuo (5.165), io potrei versare (ad integrazione) la differenza tra 5.165 e quanto gia’ versato dal datore di lavori (ossia l’1,55% della retribuzione) sommato a quanto da me gia’ versato (ossia lo 0,55%).
    Poiche’, come indicato sopra, per quest’anno non ho aderito fin dall’inizio, per fare i conti precisi potrei prendere le somme versate da datore di lavoro e quelle versate da me direttamente dal cedolino di ogni mese e sommarle. E’ corretto?

    Sempre con riferimento al punto precedente, se decidessi di fare il versamente aggiuntivo sempre al fondo Fonte, quest’ultimo seguirebbe il principio di cassa e dovrebbe quindi sempre essere effettuato entro il 31.12?

    La ringrazio in anticipo

  13. Grazie
    Intende i versamenti una tantum giusto?
    Perché mi sembrava di aver letto che per quelli del datore di lavoro fa fede quanto riportato sul cedolino (in altre parole ad esempio la contribuzione dovuta dal datore di lavoro a dicembre può anche venire fisicamente pagata a gennaio, ma ai fini dei calcoli illustrati sopra rientra sempre nell’anno solare del cedolino)

  14. Intendo versamenti una tantum, i versamenti fatti dal datore di lavoro seguono principio diverso (c.d. “cassa allargata”).

  15. Buongiorno
    Gradirei una risposta al seguente quesito:
    ho versato il 30/12/2016 un importo tramite bonifico urgente,al mio fondo di previdenza complementare.
    i mio fondo lo contabilizza il 10/01/2017
    orbene in fase di dichiarazione dei redditi,seguendo il principio di cassa,posso dedurre l’importo nel 2016 avendo la contabile del bonifico?
    grazie per la risposta

  16. Quello che conta è come viene contabilizzato il versamento dal fondo di previdenza, in quanto la deduzione è legata alla certificazione fornita dal fondo. Se per il fondo il versamento è del 2017, allora la detrazione potrà essere effettuata solo nel 2017.

  17. salve Federico,
    ho aderito ad un fondo di categoria, tutti gli anni faccio versamenti volontari per me e mia figlia a carico mio al 100% . Supero quindi la soglia di deducibilità, devo quindi comunicare al fondo la differenza non dedotta anche cumulando il versato di mia figlia, ed anche la parte di contribuzione versata dall’azienda?
    Usufruiro’ di tale deduzione al momento del riscatto del fondo?
    Molte grazie
    Franca

  18. Salve Franca, lei deve comunicare la quota di deduzione non sfruttata in dichiarazione dei redditi per incapienza. In questo modo, per tale importo non subirà tassazione al momento della liquidazione del fondo.

  19. BUONGIORNO,

    SE IL MIO REDDITO ANNUALE è DI 12.000,00 EURO ANNUO E NEL FONDO HO VERSATO EURO 5.159,00. COME FACCIO A CALCOLARE QUANTO PORTARE IN DEDUZIONE?

  20. E’ il fondo che fa i calcoli e le rilascia la certificazione. Sulla base di questo documento può detrarsi l’importo.

  21. buongiorno,avendo ritirato nel 2016 in forma capitale per pensionamento dal fondo,complementare lavoratori addetti al trasporto pubblico di categoria,e avendo ricevuto il C.U.và dichiarato sul 740come tfr, e se si dove ?

  22. quello che mi suona strano è che lo abbiano messo sul rigo: 481-482 /redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta,e non come trattamento di fine rapporto a tassazione separata.

  23. Se hanno applicato ritenuta a titolo di imposta non va indicato in dichiarazione dei redditi, ma ripeto, bisogna vedere la certificazione per dare una risposta.

  24. Buongiorno
    Militare in servizio 52 enne ,38.000 euro lordi di reddito .. ho un fondo PIP assicurativo privato di 5164 euro e da 4 annie ogni anni ricevo un rimborso a luglio.
    Vorrei sapere se ai fini ISEE mi si abbatte il reddito e se ho deducibilita” o minore fiscalità sul reddito.grazie; Fernando

  25. I contributi del fondo abbattono il reddito imponibile Irpef. Ai fini Isee, invece, tali importi sono conteggiati ai fini del patrimonio.

  26. Buongiorno,
    mia figlia dallo scorso luglio 2016 ha aperto una partita iva e lavora come professionista presso un’assicurazione.
    Per la contabilità ha scelto il nuovo regime forfettario. Da anni aveva iniziato a versare contributi a un fondo pensione complementare (FOPEN) pari a 600 euro l’anno.
    Domanda: col regime forfettario che ha scelto può dedurre i contributi versati al fondo complementare?
    E le spese mediche possono essere detratte?
    Grazie
    Raffaele

  27. Non può dedurre niente se non i contributi che verserà all’Inps gestione separata.

  28. Salve, ho fatto un piano PIP nel 2016 per i miei figli 8 e 15 anni a carico mio e di mia moglie, versando 2.300 euro cadauno, vanno in detrazione ?
    Grazie

  29. Sono un ex dipendente comunale in pensione . Tutti gli anni verso dei soldi in un fondo di pensione delle Generali.Fino a che età posso continuare a dedurli nel 730? Grazie

  30. Non c’è un età massima, fino a quando versa può continuare a dedurre il contributo.

  31. Qualcuno dice che non si può superare l’età della pensione di vecchiaia. Altri dicono che basta che il contratto sia stipulato prima di quella età e allora si può detrarre per 5 anni, ecc.. Sembra che non ci sia chiarezza. Comunque mi fido di lei.Grazie

  32. Il presupposto è che ancora non si sia raggiunta la pensione di vecchiaia al momento della sottoscrizione del fondo, ma si può continuare a versare tranquillamente rispettando il vincolo minimo di cinque anni.

  33. volendo fare il mio esempio invece:
    militare in servizio,26000 euro lordi di reddito.
    Se io verso 2500 euro in un fondo PIP,riesco a prendere anche il bonus renzi di 80 euro?

  34. Buongiorno, se un lavoratore dipendente ha oneri deducibili derivanti da contributi versati a forma di previdenza complementare, ma ha anche detrazioni fiscali (x ristrutturazione edilizia) che arrivano a fargli detrarre il totale dell’IRPEF dovuta nell’anno, può ottenere il rimborso dei contributi versati x previdenza nella percentuale massima di IRPEF dovuta? (ma detratta dalle spese di ristrutturazione).
    Oppure l’unica alternativa è comunicare alla società titolare della previdenza complementare che non ha potuto detrarre la somma annuale versata? (per evitare la tassazione al momento del pagamento).
    Ringrazio e saluto.
    Pier

  35. Se le detrazioni coprono l’imposta, l’eccedenza viene perduta. Nel suo caso la cosa migliore è comunicare che non ha potuto detrarre il contributo versato alla società che le ha fatto sottoscrivere la previdenza complementare.

  36. Il mio caf nella dichiarazione dei redditi fatta nel 2016 relativa ai redditi 2015 non mi ha inserito il contributo di previdenza complementare volontaria da me effettuata , quest’ultima adesso la posso portare in detrazione quest’anno? Daniele

  37. Mi dispiace, non è possibile, può presentare una dichiarazione integrativa dell’anno precedente.

  38. Buongiorno, nell’articolo è scritto che: “È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico“. Infatti, se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi lo ha a carico e ha effettuato il versamento”

    Se io, avendo aderito ad un fondo di categoria, con i miei versamenti raggiungo già la soglia limite di 5,164€ e volessi fare una previdenza complementare anche per mia figlia minorenne (100% a mio carico) di ulteriori 5,164€ posso portare in deduzione entrambe le somme? E si si, come?
    Cambierebbe qualcosa nel caso mia figlia fosse a carico al 50%?

    Grazie mille,
    Vittorio

  39. Salve Vittorio, il limite per la detrazione fiscale non può essere superato, anche se si versa per un familiare.

  40. se un dipendente pubblico non versa il tfr in alcun fondo, ma vuole separatamente aprire piano pensione, quanto può dedurre?

  41. Buonasera, a novembre ho aperto con intesa san paolo il fondo pensione integrativo il mio domani. Ho versato al 31.12.16 un importo di 3050 euro. Compilando il 730 ,rigo e27 mi risulta di essere a credito d i 1022 euro (di cui 137 sono per altre spese) E’possibile? ritengo un pò alta la cifra, in quanto mi era stato detto che l’aliquota deducibile era pari al 19% dell’importo versato. Non vorrei avere brutte sorprese l’anno venturo. Se può essere d’aiuto ho 26 anni e sono una dipendente di un’azienda privata
    Grazie
    Alessia

  42. Per rispondere alla sua domanda bisogna vedere il 730. Così è impossibile. Comunque il fondo pensione è deducibile e non detraibile.

  43. Buongiorno,
    nel 2016 ho effettuato un versamento volontario al mio fondo pensione aziendale tramite bonifico, in modo da ridurre il mio imponibile IRPEF da 25000 a 24000, e poter avere diritto a tutto il bonus cosiddetto Renzi.
    Il mio CAF asserisce che, pur abbassandosi l’imponibile IRPEF a 24000, questo non valga ai fini dell’ottenimento del bonus. Come mai? Dopo posso trovare il riferimento normativo a questa affermazione?
    Grazie mille.
    Antonio

  44. Conta il reddito percepito in busta paga, non il reddito imponibile al netto delle deduzioni.

  45. Buongiorno mi chiamo sergio e vorrei sapere se versando un contributo volontario di 3000 euro a un fondo pensione ho la possibilità di abbattere il mio reddito imponibile da lavoratore dipendente e portarlo da 27000 euro a 24000 in modo da poter ottenere per intero il bonus renzi. Per la dichiarazione dei redditi presento il modello UNICO

  46. salve, il mio quesito : avendo effettuato versamento diretto a un fondo di previdenza complementare di categoria in fase di compilazione del 730 questo mi abbassa il reddito imponibile con relativo credito fiscale a mio favore, ma perche non genera anche il relativo bonus fiscale (80 €RENZI) avendo di fatto un reddito inferiore a quello iniziale ?
    E se il versamento fosse effettuato tramite datore di lavoro sostituto di imposta cambierebbe qualcosa ?
    grazie x risposta e complimenti x il sito.

  47. Il bonus Renzi si calcola sul reddito lordo, non sul reddito imponibile, quindi anche se avesse la deduzione per il fondo pensione il bonus non le spetterebbe comunque.

  48. Il bonus Renzi è dovuto se il reddito lordo inferiore a certe soglie. Quello di cui lei sta parlando è, invece, il reddito imponibile.

  49. Salve vorrei porre un quesito: sono una lavoratrice dipendente settore privato e nel 2016 ho aderito, congiuntamente ai miei colleghi secondo la modalità dell’adesione collettiva, ad un fondo pensione previdenza.
    Il suddetto versamento al fondo (relativo al TFR maturato in 13 anni di lavoro) è deducibile dal reddito complessivo? E se si in quale misura?
    Grazie mille
    Gianna

  50. Il versamento al fondo è deducibile dal reddito per cassa, per ogni anno di versamento, nei limiti indicati nell’articolo.

  51. Le chiedo scusa ma la risposta non mi ha chiarito i dubbi.
    Mediante l’adesione collettiva al Fondo di Previdenza l’intero importo del mio TFR maturato nel corso dei 13 anni di lavoro è stato versato in una unica soluzione al Fondo pensione a me intestato. E’ possibile quindi dedurre per il primo anno di adesione, il limite massimo di 5164,57?
    grazie ancora per la disponibilità

  52. Certamente, la risposta intendeva dire quello che lei ha affermato, può dedurre sino al limite massimo consentito.

  53. Buona sera, vorrei porle questo quesito. Sono dipendente di una impresa con più di 50 dipendenti ed il datore di lavoro ha versato il TFR al Fondo Speciale Inps. È possibile chiedere che quel TFR venga conferito ad un Fondo Pensione?

  54. Salve, alla fine dell anno volevo iniziare a versare 2.000 euro nel fondo chiuso di categoria Azienda privata(marito) o è meglio versarli nel fondo chiuso di categoria dei dipendenti pubblici(moglie)?? L articolo parla di trattamento diverso per i dipendenti pubblici … Aliquota Irpef sempre del 23%…
    Inoltre il versamento nel fondo pensione viene calcolato ai fini della giacenza media o ISEE? O lo dimuisce?giuseppe

  55. Considerato che versare al fondo di dipendenti privati consente una deducibilità con limiti più ampi verserei al fondo privato. La tassazione è la stessa. Ai fini Isee la previdenza complementare è considerata attività finanziaria da dichiarare che aumenta il valore Isee.

  56. Buongiorno vorrei sapere se, un lavoratore iscritto da più di di un anno a forme di previdenza complementare e che al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia decide di proseguire nei versamenti dei contributi (posticipa in pratica la prestazione previdenziale complementare), continua a beneficiare della deducibilita fiscale dei contributi versati fino a 5.164,57€.
    Grazie mille.
    Alfonso

  57. I soggetti titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l’adesione alle forme di previdenza complementare non è possibile. È solo ammessa la possibilità di continuare la contribuzione per adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.
    Invece, per i soggetti titolari di pensioni di anzianità, che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (di vecchiaia), l’adesione alle forme di previdenza complementare è ammissibile purché l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza. Per eventualmente annullare il Pip deve verificare nel contratto le clausole che riguardano questi aspetti.

  58. Buongiorno,
    sto versando il TFR presso un Fondo Complementare e vorrei aggiungere un importo mensile per trovarmi in età di pensione un capitale maggiore. Posso capire che il TFR venga tassato, ma mi sembra di capire anche che il capitale versato lo sia. Per quale motivo? Potrei sapere l’aliquota? Io se i soldi li tengo sul c/c pago le tasse solo sugli interessi e non sul capitale. Grazie anticipatamente

  59. Se il contributo versato non è stato dedotto in dichiarazione dei redditi, il premio non è soggetto a tassazione al momento del percepimento. In pratica, il ragionamento di fondo è: se decido di avere un beneficio con la detrazione, il premio percepito deve essere tassato. La quota di contributi non dedotti deve sempre essere comunicata al fondo previdenziale, in quanto sarà esente da tassazione, al momento per percepimento. L’aliquota di tassazione è il 12,5%

  60. Buonasera. Nel 2016 il mio datore di lavoro ha versato ad un fondo pensionisto €3.500 di TFR. Questa quota è deducibile. Nel 730 di quest’anno il caf non lo ha inserito poichè sosteneva che solo i contribuiti volontari siano deducibili. E’ vero ? nel caso posso ancora dedurre questa cifra ?
    grazie

  61. No, il Tfr non rientra nel plafond di deducibilità. L’unica differenza sul piano fiscale è che se il Tfr viene versato al fondo pensione gode della tassazione prevista per le prestazioni del fondo, ossia al momento della maturazione finale il 15% riducubile al 9% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, altrimenti subisce la “tassazione separata” propria del Tfr (all’incirca l’aliquota media Irpef).

  62. Buongiorno , sono un impiegato pubblico e giorni fa ho aperto con Poste Italiane 2 fondi pensione integrativi ( uno per me ed uno per mia moglie ). Il mio dubbio e’……….sara’ deducibile in sede di 730 la quota annua versata per la mia consorte dato che e’ disoccupata e completamente a mio carico? E il limite massimo di deducibilità fiscale di 5164,57 è cumulativo o pro capite? Grazie. Mario

  63. Può dedurre anche la quota versata da sua moglie se a suo carico, ma il limite resta quello di €. 5.164,57.

  64. Buongiorno.
    Mio marito è lavoratore autonomo ma non ha mai pagato contributi previd. in quanto non obbligatori (cessione diritti d’autore non iscritto ad alcuna cassa). Potrebbe aderire ad un PIP volontario pur essendo questa l’unica forma di iscrizione ad un ente previdenziale (cioè gli unici contributi pagati)? La deducibilità è sempre 5164 euro?

    Grazie e saluti. Cristiana

  65. Certamente, suo marito può fare un Pip, e dedursi i contributi versati nel limite di €. 5.164 annui.

  66. Insegno in un Istituto Superiore. Nel 2009 ho sottoscritto un PIP (Piano Individuale Pensionistico) e ho versato un premio di € 5.164 ogni anno, deducendolo per intero nel Mod 730 dell’anno successivo. Nel 2018, a 64 anni compiuti, andro’ in pensione (anticipata, di anzianita’): vorrei sapere se potro’ continuare a versare il premio di € 5.164, deducendolo per intero nel Mod 730 dell’anno successivo e, se si’, fino a quando.

  67. Chi aderisce da almeno un anno a un fondo pensione (PIP) ha la facoltà di proseguire nella contribuzione oltre la data di raggiungimento dell’età pensionabile.

  68. Buonasera, la deduzione totale come viene calcolata. Ad esempio se un contribuente ha un reddito imponibile di 35000€ e verso in un fondo pensione 5000€ allora, rientrando nella fase le fra 28000€ e 55000€ porta in deduzione il 38% del versato nel fondo pensione, quindi ottiene 1900€ come rimborso. A queste cifre vanno aggiunte le addizionali regionali e comunali?

  69. Buongiorno,
    Ho versato autonomamente (non tramite datore di lavoro), contributi al fondo di previdenza di categoria. Ho comunque diritto al bonus IRPEF ?, se si come lo dichiaro in 730?
    Grazie infinite
    Michele Longo

  70. Dovrà avere la certificazione dei versamenti fatti rilasciata dal fondo. Sulla base del dato dei versamenti dovrà compilare il quadro RP nella sezione dedicata ai contributi previdenziali versati.

  71. vorrei saper qualcosa in piu’ sulla deducibilita’ per i pensionati, tipo: ho 58 anni, verso contributi volontari in previdenza integrativa sfruttando la deducibilita’ fiscale. tra tre anni andro’ in pensione per raggiunta anzianita’ di lavoro…potrò continuare a versare nella polizza di previdenza e continuare a dedurre fiscalmente i versamenti?

  72. Può proseguire i versamenti anche successivamente alla pensione di vecchiaia. A patto che l’inizio del versamento al fondo di previdenza complementare sia iniziato almeno un anno prima del raggiungimento dell’età pensionabile utile per la pensione di vecchiaia.

  73. BUONGIORNO
    SONO NATO IL 01/08/1950 ,SONO TITOLARE DI PENSIONE DI ANZIANITA’ DA DIECI ANNI E SONO ISCRITTO AD UN FONDO DI PENSIONE APERTO DA 13 ANNI A CUI CONTINUO TUTTORA A VERSARE 5165,00 EURO/ANNO.
    DESIDERO AVERE CONFERMA DELLA DEDUCIBILITA’ DEGLI IMPORTI VERSATI PER GLI ANNI 2017 IN POI.
    GRAZIE

  74. I suoi versamenti al fondo sono inziati prima del periodo di pensione, quindi sono sicuramente deducibili.

  75. Salve.
    Desidererei sapere se i sacerdoti possono sottoscrivere un piano pensionistico individuale
    e se possono dedurre i relativi versamenti nel proprio 730.
    Grazie. Cordiali saluti

  76. I sacerdoti hanno le stesse possibilità degli altri contribuenti da questo punto di vista.

  77. Ho stipulato un Piano Individuale Pensionistico per i tre figli a carico (il piano è intestato a loro nome) versando per loro un importo annuo di 700 €.
    Posso riportare in deduzione nella dichiarazione dei redditi questi versamenti?
    Se tutto ciò è possibile in quale quadro e rigo riportarli? (nel quadro E rigo E30 seconda colonna)
    Grazie tanto per la risposta

  78. Buongiorno..ho stipulato un Pip nel 2011 senza avere nessun contratto di lavoro né come autonomo né come dipendente. Nel 2012 ho aperto partita iva come autonomo, ma non ho mai portato in deduzione i contributi deducibili in quanto ero titolare di partita iva nel regime dei minimi (quindi non potevo scaricarli ma non ho mai comunicato alla compagnia tale mia volontà).
    Nel 2017 ho chiuso partita iva e ho avuto il primo contratto di assunzione a tempo indeterminato.
    Ora vi chiedo; nel 2018 con il modello unico in fase di dichiarazione dei redditi, posso ancora portarmi in deduzione i 5000 euro pagati dal 2011 al 2017 del Pip.
    E in che misura o percentuale.?

  79. Ma per i lavoratori di prima occupazione non c’era la possibilità di ottenere di una maggiore deduzione fino ai 20 anni successivi (ho trovato delle note al rigo 28).

  80. Sono un dipendente pubblico nato il 01.02.1953 e ho un PIP dal 2010 versando una quota annuale di euro 5150. Al primo settembre 2019 maturerò la pensione contributiva ( non di anzianità). Vorrei, gentilmente, sapere se potrò continuare a versare nel fondo per gli anni successivi e se avrò diritto alla deducibilità fiscale.
    Grazie mille
    Angelo Plaitano

  81. Nel suo caso essendosi iscritto al fondo prima di un anno dal raggiungimento della pensione di vecchiaia, può continuare a versare al fondo pensione anche dopo dal raggiungimento dell’età pensionabile.

  82. Salve! Vorrei sapere se un aderente al piano individuale pensionistico cd. “PIP” diverso quindi dal fondo pensione “FIP”, seppure trattasi di una forma pensionistica complementare ad adesione esclusivamente individuale, rientra il “PIP” tra quei prodotti da indicare con il codice 23 (prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) relativi a quei prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index- linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione, oppure non deve essere considerato ai fini della sua indicazione per il rilascio di un’Attestazione ISEE ai fini universitari come per altri fini comunque. Dato che i fondi, cd “FIP”, sia aperti che chiusi, vengono esclusi dalla loro indicazione per il rilascio dell’ISEE (universitario), si chiede di conoscere, possibilmente citandone i riferimenti normativi/dispositivi, che esplicitamente dispone in merito ai “PIP”, considerato che le assicurazioni unit-linked possono essere usate per la formulazione e la stipula di un contratto di un piano pensionistico individuale e tenuto conto che i “PIP” sono realizzati mediante contratti assicurativi di ramo I – ovvero assicurazioni sulla vita – dove la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate o attraverso contratti assicurativi di ramo III – polizze di tipo unit-linked – con ala rivalutazione della posizione collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote doi fondi comuni di investimento. Infine si segnala che interpellati alcuni “CAF” che non sono stati in grado di dare alcuna risposta certa e definitiva, in un senso o in altro, a tale quesito. Le disposizioni normative disposte anche attraverso le istruzioni per la compilazione dell’ISEE, che non cita mai il cd. “PIP” non consente di individuare alcuna risposta. Così come dalla consultazione informativa dell’INPS e del Ministero delle Politiche Sociali. Spero nel Vostro aiuto. Anticipatamente si ringrazia. Cordiali saluti.

  83. Il discrimine è questo. Se la polizza che ha sottoscritto può essere rimborsata a lei a seguito di sua richiesta, è una polizza da inserire nella compilazione della DSU per l’ottenimento dell’attestazione ISEE. Se, invece, trattasi di polizza che può essere riscossa solo da eventuali eredi, allora non essendo nella disponibilità del disponente non deve rientrare nel calcolo ISEE.

  84. Sono aderente al fondo pensione Cariplo dal 09/09/1975. Ora essendo andato in pensione anticipata 42 anni e 10 mesi al 01/07/2018, ho dovuto farmi liquidare l’intero importo della quota. Volevo solo sapere se la tassazione prevista dal 01/2008 al 15% a decrescere dopo il 15 anno di permanenza si calcola dall’anno della mia iscrizione o dall’anno di entrata in vigore della norma. Attendo riscontro, grazie

  85. Salve, vorrei partecipare ad una forma di pensione integrativa (Posta Previdenza) pur abitando all’estero.
    Sono cittadina italiana e pago le tasse in un paese straniero EU, ma conto di rientrare tra uno-due anni nel mio paese.
    Non posso fare la pensione integrativa all’estero perchè se volessi poi trasferire tutto in Italia al mio rientro, pagherei quello che durrei dal fisco. A cosa vado incontro se cominciassi una forma previdenziale privata qui con la resisdenza estera?
    Grazie in anticipo.

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