Il tribunale di Siracusa ha recentemente risolto un interessante quesito circa la pretesa contributiva dell’INPS, all’adempimento di un credito previdenziale, accertato dall’Agenzia delle entrate, ma ancora non definitivo, in quanto pendente dinnanzi alla Commissione tributaria. La pendenza di detta impugnativa, ad avviso dell’interprete di merito, integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, che come tale non comporta la sospensione necessaria del processo, ma implica che il giudice proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.

Nel caso di specie, l’INPS (attore in senso sostanziale) non è stato in grado di fornire una autonoma ed adeguata prova della propria pretesa contributiva, non essendo sufficiente un richiamo generico all’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate.

Vediamo la questione nel dettaglio.


La pretesa contributiva dell’INPS al vaglio del Tribunale di Siracusa

L’oggetto del giudizio proposto al Tribunale di Siracusa, è la pretesa contributiva INPS. In particolare è stato chiesto al giudice se la stessa possa trovare prova sulla base del mero accertamento condotto dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, il titolare di partita IVA propone opposizione giudiziale avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi omessi, sul presunto maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Istituto previdenziale, trattandosi di una duplicazione rispetto a quanto già richiestogli dall’Agenzia delle Entrate con l’accertamento presupposto, già oggetto di impugnazione dinnanzi alla Commissione provinciale tributaria.

Le questioni esaminate dal Tribunale

Il tribunale di Siracusa, in tema di pretesa contributiva INPS, si pronuncia su alcune importanti questioni. In particolare esse sono tre:

  • preclusa l’iscrizione a ruolo di somme che trovino origine in un atto presupposto già oggetto di autonoma impugnativa dinnanzi alla Commissione Tributaria;
  • la pendenza di detta impugnativa integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, che come tale non comporta la sospensione necessaria del processo, ma implica che il giudice proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
  • l’INPS (attore in senso sostanziale) deve fornire una autonoma ed adeguata prova della propria pretesa contributiva, non essendo sufficiente un richiamo generico all’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate.

Iscrizione a ruolo

Una prima questione, concerne, infatti, l’iscrizione al ruolo di somme derivanti da un atto presupposto oggetto di autonoma impugnazione. A tal proposito, ivi, è richiamato un passaggio essenziale della sentenza della Corte di Cassazione n. 8379/2014.

In tale passaggio si evidenzia che prevede la non trascrivibilità a ruolo dei crediti previdenziali, fino a quando non vi è un provvedimento definitivo del giudice.

Si richiama, infatti, la disciplina del D.Lgs 46 del 1999.

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio e’ impugnato davanti all’ autorita’ giudiziaria, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne l’iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”.

Quindi, è preclusa l’iscrizione al ruolo del credito tributario in pendenza dell’impugnativa innanzi alla Commissione tributaria.

Esame nel merito

Il tribunale di Siracusa, tuttavia, non ritiene di dover escludere l’esame del merito. A tal proposito è richiamata ulteriore sentenza della Corte di Cassazione n. 14149/2012.

La corte, ivi, afferma che, valendo gli stessi principi che operano in tema di decreto ingiuntivo.

Il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale, la cui iscrizione a ruolo è illegittima, per difetto del provvedimento giudiziale esecutivo, non può limitarsi a dichiarare l’illegittimità, ma deve anche esaminare il merito.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, il Tribunale di Siracusa sostiene che la pendenza di detta impugnativa integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, che come tale non comporta la sospensione necessaria del processo, ma implica che il giudice proceda al vaglio nel merito della pretesa creditoria, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c..

Principi in tema di onere della prova

L’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova afferma:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

In specie, pr quanto attiene alla disciplina dell’onere della prova del creditore si richiamano ormai i principi consolidati. Del tema si è occupata la sentenza 13533 del 2001 delle Sezioni Unite.

Il creditore è tenuto a provare il diritto di credito e allegare l’inadempimento, ciò in quanto egli deve provare il fatto costitutivo della sua pretesa. A questo punto l’inadempimento è un fatto estintivo del credito, quindi l’onere della prova grava sul debitore.

L’esistenza del diritto di credito, una volta accertato, si presume esistente fino a quando, in base al principio di persistenza del diritto, se è sorto e non ci sono prove contrarie, si presume che esso continua ad esiste.

Le Sezioni Unite sostengono che questa regola vale per tutti i rimedio correlati all’inadempimento: esatto adempimento e risoluzione, più risarcimento del danno.

Il debitore è chiamato a provare l’inadempimento sia in caso di inadempimento totale che inesatto.

La pretesa contributiva dell’INPS

Alla luce di questi principi generali, il Tribunale di Siracusa conclude sostenendo che la pretesa contributiva dell’INPS non è stata provata con assoluta certezza.

Non risulta sufficiente, infatti, il mero accertamento dell’Agenzia delle Entrate per provare l’esistenza del credito vantato. A sostegno, il Tribunale evidenzia che la prestazione previdenziale è anche sottoposta ad un giudizio pendente di fronte alla Commissione tributaria.

Proprio per tale ragione, il Tribunale di Siracusa conclude escludendo che sia stata offerto l’onere della prova sull’esistenza del credito vantato.

Lascia una Risposta