Prestiti fino a 25.000 euro: per ottenere il finanziamento, l’impresa deve presentare in banca un’autocertificazione sui danni subiti per l’emergenza Covid-19.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione del Fondo sul soggetto beneficiario, e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti.

Tuttavia, la procedura è ancora molto lunga, molti istituti di credito richiedono documentazioni aggiuntive, bilancini ad hoc e valutazioni di merito, allungando cosi i tempi di concessione dei prestiti.

Prestiti fino a 25.000 euro

Prestiti fino a 25.000 euro

Le imprese possono beneficiare dei finanziamenti fino a un importo pari al 25% dei ricavi dell’impresa risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata oppure, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, da idonea documentazione e sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI.

L’impresa deve presentare alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. La banca si dovrebbe limitare alla valutazione del merito creditizio.

Il rimborso dovrebbe avvenire, non prima di 24 mesi e hanno una durata fino a massimo 6 anni, mentre il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo.

Tuttavia, molti istituti di credito richiedono appesantimenti istruttori, chiedendo documentazioni aggiuntivebilancini ad hoc e valutazioni di merito che stanno dilatando molto i tempi per ottenere il finanziamento.

Il Modulo di richiesta del prestito

In caso di errori nella compilazione del Modello Allegato 4-bis, potrebbe impedire e portare ad una revoca dei prestiti. Alcune banche, tuttavia, stanno chiedendo di correggere il punto 2 della Scheda.

Alla revoca del prestito conseguirà anche l’obbligo di riversamento al Fondo di garanzia di un importo pari all’aiuto ottenuto, nonché del pagamento delle sanzioni previste.

Nel modulo, peraltro, nel punto 17 occorre indicare se si è già beneficiato, o meno, di aiuti “sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)”.

Devono essere indicati eventuali aiuti, legati all’emergenza Coronavirus, già ricevuti.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali si riferiscono alle sospensioni temporanee dei pagamenti di imposte e contributi, oppure ad attribuzione di crediti di imposta (ad esempio, credito di imposta per le locazioni di immobili C/1, o quello per le spese di sanificazione degli ambienti e/o acquisto di DPI per i lavoratori).

Tuttavia, tali misure sono riconosciute alla generalità delle imprese che rientrano in determinati requisiti, non ricorrono quei requisiti di specificità che devono contraddistinguere un regime di aiuto per essere annoverati come aiuti di Stato da segnalare e, pertanto, anche queste misure non vanno indicate nel punto 17 del modulo.

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