Home Fisco Nazionale Dichiarazione dei redditi Presentazione dichiarazione dei redditi: termini variabili

Presentazione dichiarazione dei redditi: termini variabili

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La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi è fissata allo scadere dell’undicesimo mese dal termine dell’esercizio. Per le dichiarazioni relative a periodi “interinali” il termine di presentazione è fissato allo scadere del nono mese dal termine del periodo. Presentazione dichiarazione dei redditi: tutti i termini per la presentazione telematica.

Quali sono i termini di presentazione dichiarazione dei redditi?

La presentazione del modello Redditi PF, SP e SC ha un calendario di presentazione che è scandito dalla legge.

La norma di riferimento è l’articolo 2 del DPR n 322/98. Questa disposizione prevede (con la conversione del DL n 34/19) due diverse scadenze:

  • Un termine ordinario dato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
  • Un termine legato alle dichiarazioniinterinali” (fase di liquidazione o per operazioni straordinarie) che è dato dall’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo.

Rispetto al passato, ove la scadenza di presentazione era sempre unica in tutte le casistiche, adesso occorre prestare la dovuta attenzione alla fattispecie da affrontare.

In questo articolo voglio analizzare queste due casistiche legate alla presentazione dichiarazione dei redditi per società di capitali, di persone e persone fisiche.

Si tratta di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi, quindi persone fisiche, società ed enti non commerciali.

Cominciamo!

Presentazione dichiarazione dei redditi: i termini
Presentazione dichiarazione dei redditi: i termini

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I termini legati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono definiti dall’articolo 2 del DPR n 322/98. Questa norma è stata modificata dall’articolo 4-bis, comma 2 del DL n 34/19.

A seguito della novella normativa possiamo definire i termini di presentazione del modello Redditi per persone fisiche, società di persone, di capitali ed enti non commerciali.

I termini ordinari di presentazione sono i seguenti:

  • Entro il 30 novembre dell’anno successivo, per i soggetti IRPEF;
  • Entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES.

Questi termini di presentazione del modello Redditi hanno carattere strutturale (non riguardano soltanto l’annualità 2019). Inoltre, tali termini riguardano indistintamente soggetti privati e soggetti titolari di partita IVA o società. Non ci sono differenze per chi è soggetto agli ISA.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “INFRANNUALI”

La scadenza per la presentazione dichiarazione dei redditi, tuttavia, non ha carattere generalizzato.

Infatti, la scadenza legata all’undicesimo mese è soltanto un termine ordinario.

Per quanto riguarda, invece, dichiarazioni da presentare in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni), i termini cambiano.

In questo caso, infatti, occorre fare riferimento agli articoli 5 e 5-bis del DPR n 322/98. Norma che prevede un termine di 9 mesi dal termine del periodo da dichiarare, per la presentazione della dichiarazione.

Prima del DL 34/2019 vi era un lasso temporale di nove mesi a disposizione di tutti i contribuenti, che le dichiarazioni si riferissero ad un periodo ordinario o ad un periodo interessato da un’operazione straordinaria.

Sostanzialmente, adesso la situazione è divaricata:

  • Per le dichiarazioni ordinarie, infatti, si può beneficiare del maggior termine di undici mesi;
  • Mentre per le dichiarazioni straordinarie il termine è di nove mesi.

ESEMPIO DI TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Questo doppio binario legato ai termini di presentazione impone qualche cautela supplementare per le società interessate da operazioni straordinarie.

Proviamo a fare un semplice esempio.

Ipotizziamo una società messa in liquidazione nel mese di novembre dell’anno “n”. La presentazione dichiarazione dei redditi del periodo “ante liquidazione” deve avvenire entro il 31 agosto “n+1”.

Il termine l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento. Questo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DPR n 322/98.

Per quanto riguarda, invece, il periodo post liquidazione (novembre e dicembre dell’anno “n”), il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre anno “n+1”. Si tratta del termine ordinario dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN CASO DI FUSIONE

Altre questioni coinvolgono, ad esempio, la fusione.

In termini generali, la dichiarazione del periodo d’imposta antecedente a quello in cui si perfeziona l’operazione è presentata nei termini ordinari. In questo caso è possibile contare sul maggior temine di undici mesi stabilito dal DL 34/2019.

Quando si manifestano queste situazioni:

  • Se la data di efficacia giuridica della fusione è antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione dell’incorporata è presentata dall’incorporante per contro dell’incorporata, giuridicamente estinta;
  • Diversamente, se la data di efficacia giuridica cade successivamente, la dichiarazione è presentata dall’incorporata.

Così, in presenza di una fusione con data di efficacia giuridica 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione dell’anno “n” non sarebbe presentata dalla società incorporata (estinta al 30 novembre “n+1”). L’incorporata vi avrebbe invece provveduto in assenza dell’intervento del DL 34/2019, in quanto ancora in vita al 30 settembre “n+1”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del periodo “n+1” “ante fusione”, se l’operazione non è retrodatata, valgono come detto in pieno le vecchie regole.

Riprendendo il medesimo esempio, in presenza di una operazione con efficacia stabilita nel 17 ottobre “n+1”, la dichiarazione del “n+1” “ante fusione” è presentata entro il 31 luglio “n+2” (l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dell’operazione, a norma dell’art. 5-bis comma 2 del DPR 322/98), non potendosi contare sul maggior termine di undici mesi.

ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI

Vi sono poi casi (ad esempio, lo scioglimento di una società di persone senza la procedura formale di liquidazione) in cui si applicano i termini previsti dall’articolo 2 del DPR n 322/98.

La SNC o SAS cessata senza formale liquidazione nell’ottobre dell’anno “n” può, quindi, presentare la dichiarazione riferita all’anno “n” nel maggior termine del 30 novembre “n+1”.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI: TERMINI DISOMOGENEI

Il quadro relativo ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi è disomogeneo. Attualmente non vi è un unica casistica legata ai termini di invio del modello Redditi.

Per questo motivo sarebbe sicuramente auspicabile un intervento normativo in grado di dare coordinamento a più disposizioni legislative non correttamente coordinate.

La semplificazione normativa in campo fiscale è sempre il primo rimedio contro l’applicazione delle sanzioni. Per questo motivo si auspica che vi sia un sollecito intervento.

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