Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Pensioni estere: criteri di tassazione in Italia

Pensioni estere: criteri di tassazione in Italia

Le regole che disciplinano le modalità di tassazione in Italia dei redditi da pensioni estere. Pensioni estere pubbliche o private e le modalità di tassazione del reddito percepito da un soggetto fiscalmente residente in Italia.

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I criteri di territorialità per la tassazione delle pensioni estere corrisposte a soggetti fiscalmente residenti in Italia sono dettati:

  • Dal combinato disposto dell’art. 3, 23 e 49 del TUIR, che impongono la tassazione in Italia delle pensioni estere in quanto proventi equiparabili ai redditi da lavoro dipendente;
  • Dagli articoli 18 e 19 delle modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni che pone criteri di territorialità diversi a seconda che si tratti di pensioni private o pubbliche.

L’obiettivo di questo contenuto è quello di andare ad individuare i criteri di collegamento previsti per la tassazione dei redditi da pensione di fonte estera percepiti da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. In linea generale i redditi da pensioni estere, percepiti da parte di un soggetto residente possono essere sottoposte a tassazione sia nello Stato della fonte del reddito che, anche nello Stato di residenza fiscale. A stabilire i criteri di tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere sono il TUIR (DPR n. 917/86), e le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri.

Detto questo, prima di proseguire con l’analisi dettagliata dei criteri di collegamento previsti è opportuno ricordare che i soggetti percettori di pensioni estere che impatriano in Italia in regioni del Sud, possono godere di un’imposta sostitutiva al 7% di questi redditi. Se desideri approfondire questo aspetto: “Flat tax per i pensionati esteri impatriati in Italia“.

L’analisi della residenza fiscale del percettore

Per capire i criteri che stanno alla base della tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere è necessario fare un distinguo tra i soggetti fiscalmente residenti in Italia e quelli che non lo sono. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione in Italia in relazione a tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero. Questo principio, rappresenta uno dei punti cardine del nostro sistema tributario. Al contrario, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. In questo caso si deve fare riferimento ai criteri definiti dall’articolo 23 del TUIR.

Criteri per stabilire al residenza

Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per la verifica della residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2 TUIR. Secondo questa disposizione la residenza fiscale, viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè per più di 183 giorni all’anno, il soggetto soddisfa almeno uno sei seguenti requisiti:

  • È iscritto all’anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
  • Ha fissato in Italia il proprio domicilio (ovvero il centro vitale dei propri affari, e dei propri interessi morali, familiari o sociali), ex art. 43 c.c.;
  • Ha stabilito in Italia la propria residenza (la propria dimora stabile in un luogo, con l’intenzione di rimanervi), ex art. 43 c.c.

Tali criteri sono tra di loro alternativi, quindi anche solo la verifica di uno solo di questi determina la residenza fiscale in Italia del soggetto. Inoltre, per quanto riguarda il requisito temporale i requisiti devono verificarsi per la maggior parte del periodo d’imposta.

Accanto a questi criteri che riguardano la generalità dei soggetti vi sono disposizioni più stringenti per i soggetti che decidono di espatriare in territori non collaborativi. Tali soggetti continuano ad essere considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, anche nel caso in cui si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni).

Sotto il profilo pratico, tuttavia, deve essere evidenziato che l’identificazione della residenza fiscale per un pensionato è assai meno problematica rispetto ai soggetti in attività lavorativa. È maggiormente probabile che un pensionato che dimori stabilmente all’estero non abbia più forti legami familiari in Italia (coniuge, figli a carico, immobili, etc.) che ne comportino l’individuazione del centro degli interessi vitali, e la conseguente permanenza della residenza fiscale in Italia.

Criteri di collegamento per la tassazione di pensioni estere in Italia

Guardando alla normativa fiscale nazionale l’art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR prevede che rientrino nella categoria dei redditi da lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equivalenti. A chiarire questo punto è intervenuta poi la C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 1.4), la quale ha previsto che:

C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 1.4) – Pensioni estere
Con la locuzione “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati“, si è inteso ricomprendere “anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività che trovano genericamente la loro causale in un rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, come, ad esempio, le pensioni erogate ai professionisti o agli artigiani, le pensioni di invalidità eccetera, nonché quelle di reversibilità

Le pensioni estere percepite da parte di soggetti residenti in Italia sono quindi tassabili in Italia, ai sensi del citato art. 3 del TUIR.

Accanto alle disposizioni interne, per le pensioni prodotte all’estero da soggetti residenti in Italia, sono invece applicabili le disposizioni previste dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, generalmente conformi al modello OCSE. Tale normativa, che ricordiamo ha valenza superiore alla norma interna, i redditi da pensione sono disciplinati in maniera diversa a seconda che:

  • Si tratti di redditi derivanti da pensioniprivate” –> Art. 18 del modello OCSE;
  • Si tratti di redditi derivanti da pensionipubbliche” –> Art. 19 del modello OCSE.

Criteri di individuazione delle pensioni private e pubbliche estere

Il primo aspetto da indagare, dunque, è quello di determinare se la pensione estera percepita è una pensione privata o pubblica. Volendo schematizzare possiamo affermare che:

PENSIONI PRIVATESi tratta di pensioni corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario
PENSIONI PUBBLICHESi tratta di pensioni erogate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello Stato della fonte)

In linea generale me modalità di tassazione in Italia delle pensioni estere percepite da soggetti fiscalmente residenti sono queste. Tuttavia, tale disciplina è diversa a seconda di quanto previsto dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i vari Paesi esteri.

Tassazione delle pensioni private estere in Italia

L’art. 18 del modello OCSE contro le doppie imposizioni prevede che, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 in relazione allo svolgimento di funzioni pubbliche, “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato” (c.d. “pensioni private“).

Deve essere tutto in considerazione, tuttavia, che accanto alla disposizione del modello OCSE occorre andare ad indagare quanto indicato dalla specifica Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato estero. In relazione a questo, nella pratica, si riscontro casistiche diverse che, andiamo ad esaminare.

Situazione generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato

Il modello convenzionale OCSE prevede quindi la tassazione delle pensioni private solo nello Stato di residenza del percettore, con esenzione da tassazione da parte dello Stato della fonte. Come chiarito dal Commentario al Modello OCSE, il presente articolo trova applicazione non solo per le pensioni pagate agli ex lavoratori dipendenti, ma anche a quelle pagate ad altri beneficiari (ad esempio superstite coniugi, compagni o figli di dipendenti). Inoltre, quanto previsto dal Modello OCSE deve ritenersi applicabile non solo ai pagamenti periodici, ma anche ad un pagamento forfettario corrisposto in luogo della pensione periodica dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per le somme corrisposte in forma non periodica in relazione ad impieghi passati, sono previste diverse qualificazioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, considerandole in alcuni casi assimilati agli stipendi e quindi con applicazione dell’articolo 15 della Convenzione. Inoltre, devono ritenersi rientranti nell’ambito della disciplina in esame anche:

  • Le prestazioni pensionistiche integrative derivanti da forme di previdenza complementare, erogate sotto forma di rendita;
  • Le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.

Regole diverse possono però essere previste dalle singole Convenzioni bilaterali.

Situazioni particolari di tassazione concorrente tra Stato della residenza e Stato della fonte

Le specifiche Convenzioni bilaterali possono infatti stabilire che le pensioni private siano tassabili sia nello Stato della fonte che in quello di residenza del beneficiario (c.d. tassazione concorrente). È il caso, ad esempio, delle Convenzioni stipulate tra l’Italia e la Francia, la Finlandia, la Svezia e il Lussemburgo. In questi casi deve essere tenuto in considerazione il par. 2 dell’art. 18, il quale introduce una deroga al principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.

Le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla “sicurezza sociale” di uno Stato sono imponibili in detto Stato. Di fatto, per queste pensioni si crea un regime di tassazione concorrente. Per definire quali pensioni rientrano in questa casistica occorre fare riferimento all’art. 26, par. 2, del modello OCSE, il quale richiama un elenco di regimi pensionistici rilevanti. Per l’Italia si tratta di tutte le pensioni di invalidità, di vecchiaia e a favore dei superstiti erogate a lavoratori dipendenti e professionisti.

Tassazione delle pensioni pubbliche estere in Italia

L’art. 19 paragrafo 2 del modello OCSE contro le doppie imposizioni prevede che:

  • Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale (c.d. “pensioni pubbliche“), sono imponibili soltanto in questo Stato;
  • Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

Il modello convenzionale prevede quindi, in generale, la tassazione delle “pensioni pubbliche” solo nello Stato da cui provengono (Stato della fonte), con esenzione da tassazione da parte dello Stato di residenza. È prevista, invece, la tassazione delle “pensioni pubbliche” solo nello Stato di residenza del percettore, qualora il pensionato abbia la nazionalità di tale Stato.

Ai sensi del successivo paragrafo 3, resta ferma l’applicazione del precedente art. 18 per le pensioni derivanti da attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato o da un ente locale. Rientrano invece nell’ambito del presente art. 19 le ipotesi in cui la pensione non venga pagata direttamente dallo Stato, da una sua suddivisione politica (o amministrativa) o da un ente locale, bensì da fondi distinti, creati da un ente governativo.

Analisi di alcune Convenzioni siglate dall’Italia in relazione ai redditi da pensione

Tassazione delle pensioni della Svizzera in Italia

Secondo il principio generale sopra indicato, nel caso di erogazione di redditi da pensione dalla Svizzera devono essere tenuti distinti due fattispecie:

  • Pensioni pubbliche – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia;
  • Pensioni private – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Italia.

Questo è quanto prevedono gli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia. Questo in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Per approfondire: “Pensioni svizzere: primo e secondo pilastro con tassazione in italia al 5%“.

Tassazione delle pensioni da Germania e Belgio

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia (Stato di residenza del percettore), mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Tassazione delle pensioni da Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Tassazione delle pensioni dal Canada

La regola generale (co. 1 dell’art. 18 della Convenzione) prevede che le pensioni, sia private che pubbliche, provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente “sono imponibili in detto altro Stato“. Non essendo prevista l’imponibilità soltanto nello Stato di residenza del percettore, si applica quindi la tassazione concorrente con lo Stato della fonte. Tuttavia, il successivo co. 2 prevede che tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l’imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

  • 15% dell’ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell’anno solare di riferimento che eccede 12.000,00 dollari canadesi o l’equivalente in euro;
  • L’aliquota calcolata in funzione dell’imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.

Consulenza fiscale online

Se hai letto questo articolo molto probabilmente ti trovi a percepire una pensione da un Paese estero. Per prima cosa devi fare attenzione a verificare se si tratta di pensione pubblica o privata. Soltanto successivamente si potrà capire anche in quale Paese tale reddito è rilevante ai fini della tassazione. Se hai bisogno di un commercialista che possa analizzare la tua situazione contattami!

77 COMMENTI

  1. Buongiorno
    vorrei chiedere come funziona con la Polonia, cittadino polacco residente in Italia percipisce la pensione polacca pubblica. La persona ha 70 anni e risiede in Italia

  2. Italia e Polonia hanno una convenzione Ocse, vale la regola generale vista nell’articolo.

  3. Quale documento devo presentare in italia in riferimento alla pensione che percepisco dalla Germania? E a chi devo richiederlo visto che non mi arriva nulla in automatico?

  4. Deve chiedere all’ente che le eroga la pensione una certificazione del reddito attribuito e delle imposte subite.

  5. Pensione privata da Stati Uniti d’America (personale + reversibilità) a favore di vedova ultrasettantacinquenne residente in Italia.
    L’importo lordo è di circa 13.000 euro.
    Esiste la no tax area pari a euro 8.000 come per i pensionati inps?
    Grazie

  6. Fino ad 8.000 euro ci sono delle detrazioni, ma superata questa soglia le detrazioni si azzerano.

  7. Buongiorno.
    Scusate la domanda apparentemente ovvia ma ho bisogno di essere molto pecisa la rispetto:
    PENSIONI ESTERE PUBBLICHE:
    . Si considera una pensione pubblica quella che si ottiene lavorando nel settore pubblico?
    . O puó essere una pensione pubblica quella che pur lavorando in una impresa privata ha versato i contributi regolarmente all´Istituto Pensionistico dello Stato?
    Grazie.
    Buona giornata,
    RV

  8. Salve, mia madre percepisce una pensione di vedova dall’Olanda.
    Questa pensione viene tassata direttamente in Olanda, ora mi chiedo se deve pagare le tasse su ciò che percepisco anche in Italia.
    I vari sindacati a cui ci siamo rivolti hanno sempre detto che non deve pagare nulla.
    Ma non vorremmo trovarci brutte sorprese dalle Agenzie delle entrate.
    Grazie.

  9. Quello che vi hanno indicato non è corretto. Le pensioni estere, a meno che non siano pensioni percepite per attività svolta nella PA, devono essere assoggettate a tassazione nel Paese di residenza del soggetto che le percepisce. Poi bisogna vedere cosa prevede la convenzione contro le doppie imposizioni. Per maggiori info può contattarci al nostro servizio di consulenza fiscale dedicato ai redditi esteri.

  10. cittadina svizzera pensionata che andrä a vivere stabilmente in italia, dove pagherä le tasse?pensione privata avs

  11. Salve sono cittadino inglese residente in Italia. Tra poco ricevero la pensione dal lavoro svizzero privato, cd secondo pilastro. La recente legge 50/2017 ha chiarito che la tassazione sara all alquota separata del 5%. Vorrei una conferma che l’aliquota e’ valida per tutti i residenti in Italia e no solo per coloro che risiedono entro 20 km dalla frontiera cd frontalieri. Se percepisco la pensione su conto corrente in Svizzera come devo dichiarare il reddito in Italia?

  12. La norma riguarda i frontalieri svizzeri e prevede che sulle somme corrisposte in Italia da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, si applichi la ritenuta del 5%.

  13. Come viene tassato la pensione LPP di uno che risiede in Italia ma non entro 20 km dalla frontiera svizzera?

  14. Viene tassata alla fonte in Svizzera e poi secondo le regola italiane ad Irpef, con eventuale credito di imposta.

  15. e quindi chi non è stato frontaliero, ma cittadino svizzero che prenderà la residenza in italia che aliquota pagherà? ma perchè nelle varie circolari ministeriali si parla sempre di frontalieri e non si pensa che un pazzo cittadino europeo possa venire a vivere in Italia?
    grazie

  16. La tassazione è quella ad Irpef che si paga in Italia, con credito di imposta per evitare la doppia imposizione.

  17. Cittadino italiano residente in italia, percepisce una pensione pubblica inglese già tassata alla fonte.
    Deve dichiarare la pensione inglese nel 730? ?

  18. gent dir. il mio nome berardino desidero sapere quanti euro di tassazione mi mettera il fisco a fine anno– perche da 2 mesi prendo- 750. da inps italia e 54euro dalla germania.totale 804- poiche vorrei veder se mi conviene tenermela quella della germania. visto che mi obbligano a fare il 730- grazie berardino

  19. La risposta dipende dalle ritenute che ha subito sulle due pensioni. E’ necessario fare una simulazione della dichiarazione e capire le imposte dovute, per poi ragionare di conseguenza.

  20. Buongiorno,
    mio padre percepisce regolarmente una pensione dall’inps in italia, poichè ha lavorato anche per brevi periodi in Svizzera ed in Germania, giunto all’età idonea, questi due Stati gli hanno liquidato una pensione mensile che insieme non supera i 100 euro mensili accreditati direttamente sul c/c, la residenza è In Italia, quindi andrebbero tassati in Italia, ma in base a che cosa? Mio padre non riceve nessuna certificazione che attesti tali redditi.

    Grazie
    Saluti

  21. La documentazione deve chiederla agli Enti esteri che pagano la pensione. Nella certificazione saranno indicate redditi e ritenute da inserire nella dichiarazione dei redditi italiana.

  22. Sono un cittadino con doppia nazionalità (USA e Italia). Tra poco tempo ritornerò in Italia permanentemente e percepisco una pensione pubblica. Mi sembra di capire che dovro’ pagare almeno inizialmente entrambe la IRS e L’agenzia delle Entrate (l’IRS via detrazioni alla fonte, e all’Agenzia delle Entrate via pagamenti trimestrali immagino). Capisco benissimo che secondo la convenzione dovrei pagare solo le tasse in Italia.

    L’unico quesito che avrei sarebbe quello di capire come poter riscuotere le aliquote versate all’IRS. Ho fatto ricerche ma non sono riuscito a trovare il metodo…

    Ringrazio.

  23. sono cittadina lussemburghese, attualmente residente in Italia, proprietaria di un appartamento. Percepisco una pensione dal Lussemburgo, quella italiana dovrei attendere ancora minimo 8 anni ! Devo dichiarare la pensione in Italia ? Se si, non mi conviene trasferirmi a Lussemburgo mantenendo in Italia il mio appartamento “a disposizione” per visitare regolarmente i miei amici ?

  24. Buongiorno

    Una pensione di invalidita Australiana pagata ad un cittadino Italiano residente in Italia mi sembra esclusa da irpef? dato che le pensione invalidita civili italiane sono esente da irpef.

    Una pensione Australiana di vechiaia a 65 anni cioe aged pension da Centrelink una pensione minima senza contributi pagata dal governo Australiano non soggetto a tasse in australia mi sembra pero soggetto a tasse in italia? Grazie

  25. Per questiti di carattere personale c’è l’apposito servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  26. Salve,

    Sono cittadino italiano, vivo e lavoro in Germania da 4 anni per un’azienda tedesca.

    Da gennaio torno in Italia. Cosa succederà ai contributi pensionistici versati in Germania durante questo tempo?

  27. Salve, sono cittadino italiano , risiedo in svizzera e sono pensionato di vecchiaia, in più percepisco anche una pensione per un infortunio a suo tempo sul lavoro. vorrei trasferirmi in italia per sempre, ma la mia intenzione é di lasciare in una banca svizzera i miei risparmi e anche le mie due pensioni. Dove mi vengono tassati in italia o in svizzera? Grarie

  28. Nella situazione che mi descrive ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. Se vuole ne parliamo in modo approfondito attraverso il nostro servizio di consulenza dedicato a questo link: “consulenza fiscale redditi esteri“.

  29. buongiorno, vorrei capire che importo pensionistico potrebbe venirmi accreditato(pensione da lavoro dipendente non pubblico) in previsione di una residenza definitiva se fruttassi momentaneamente quella di residente in Portogallo non domiciliato ..trattasi di una pensione al netto di circa 2000 euro.
    Mi sembra di aver capito che l’accredito da parte dell’INPS verra’ fatto non prima dei 180 gg.
    E’ raccomandabile farsi seguire dal commercìalista ?
    E’ sufficiente aver contratto d’affitto per la residenza portoghese?
    GRAZIE

  30. Per quesiti personali e che richiedono un’analisi più complessa come il suo mi contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  31. Buongiorno complimenti per le spiegazioni che date,dopo aver girovagato per i vari CAF e risposte tra le piu disparate sono confuso piu di prima, le espongo il mio proplema,sono titolare di una rendita pagata da una fondazione di nome VALIDA facende parte delle ferrovie federali Svizzere ,sono residente in Italia fiscalmente con l’iscrizione al comune di residenza ,i vari CAF contattati mi hanno detto che le pensione Svizzere non si dichiararano, a me sembra assurdo che un reddito Svizzero non si deve dichiarare.Se e possibile avere un chiaririmento della ritenuta da pagare e su quale modello unico o 730 dichiararla premetto che possiedo una casa di propieta.
    Cordiali Saluti.

  32. La risposta alla sua domanda è indicata nell’articolo. Bisogna verificare il tipo di pensione che percepisce.

  33. Buongiorno, sono una cittadina italiana, residente in italia che ha lavorato in germania e attualmente percepisco la pensione dall’Inps e una dalla germania dalla Deutsche Rentenversicherung Schwaben. Vorrei sapere se sono obbligata a presentare il modello 730, se nello stesso devo dichiarare la pensione tedesca e quali sono gli importi che devo dichiarare? Basta indicare gli importi rilevabili dal bonifico bancario che ricevo mensilmente?

  34. Deve dichiarare la pensione tedesca nella dichiarazione italiana, tramite la certificazione del reddito che deve ricevere dall’ente estero. Avrà diritto poi ad un credito di imposta. Per maggiori info mi contatti in privato.

  35. Buongiorno! Grazie per le info così chiare e dettagliate.
    Avrei una domanda, per pensioni private dall’Olanda, con cui l’Italia ha il trattato per evitare la doppia imposizione, io come residente fiscal in Italia, devo pagare le tasse obbligatoriamente in Italia, oppure ho la facoltà di decider se pagarle in Olanda? Di fatto l’enete olandese ha già trattenuto le tasse alla fonte ed io ho ricevuto solo il netto. La ringrazio in anticipo.

  36. Bisogna verificare una serie di cose prima di poter dire se come deve tassare la pensione estera in Italia. Se vuole mi contatti per una consulenza personalizzata.

  37. Il modello OCSE art 19 dice che le pensioni pubbliche sono tassate solo nel paese che le eroga. Ma allora un soggetto residente in Italia che percepisce una pensione di vecchiaia dallo Stato australiano non dovrebbe dichiararla nella 730 . è corretta questa affermazione o invece va dichiarata in Italia?

  38. Attenzione! Pensione pubblica non significa erogata dallo Stato, ma significa una pensione che deriva da attività lavorativa svolta nel pubblico impiego.

  39. percepisco una pensione per invalidida al lavoro dalla germania dopo aver lavorato e vissuto in germania per oltre 44 anni sono andato in pensione all’ eta di 63 anni come invalito al lavoro, adesso risiedo in italia ed il mio commercialista mi fa pagare sulla mia pensione di invalidita il 23/% di irpef e una cosa gliusta, come potrei evitare questo restando in italia?

  40. Salve Otello, per capire se quello che sta facendo il suo commercialista è corretto occorre prendere in considerazione alcune variabili, come la sua nazionalità, quella della nazione che eroga la pensione e capire se trattasi di pensione pubblica o privata. Assieme a questi elementi occorre analizzare l’eventuale normativa convenzionale presente. Per questo se vuole mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  41. PERCEPISCO UNA PENSIONE ESTERA DALLA GERMANIA PER LAVORO DIPENDENTE DI CIRCA 70 EURO MENSILI ED HO UNA PENSIONE CONTRIBUTIVA ITALIANA , DEVO FARE IL 730 E DICHIARARE LA PENSIONE ESTERA? GRAZIE

  42. Deve dichiarare il reddito in Italia facendo attenzione che sia considerato anche il credito per imposte pagate all’estero.

  43. Buongiorno, ma il reddito derivante da una pensione privata ricevuta dalla Germania dove lo trovo nel CU2018?

  44. Se la pensione è straniera non la troverà in una CU italiana. La pensione estera è certificata da modelli esteri rilasciati in questo caso dallo stato tedesco.

  45. Ok perfetto. Quindi mi dovrò attendere una certificazione dallo stato estero che mi attesti il reddito da pensione percepito nell’anno 2017. Se ciò non avviene come si fa? Grazie ancora

  46. Sono residente in Italia, ma percepisco la pensione polacca. Dove inserisco questa pensione nel Redditi2018? Quale riga?
    Come devo dichiarare (se devo) l’esistenza del conto corrente polacco?

  47. Il problema non è come indicare il reddito ma come evitare la doppia tassazione. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  48. salve sono cittadino australiano con residenza in italia, con casa di mia proprieta io percepisco la pensione dall australia €1000 al mese e una pensione dall italia di e 145 , nessuno mi sa dire se devo pagare tasse oppure niente potete aiutarmi grazie

  49. sono cittadino israeliano e cittadino italiano ,attualmente risiedo in Israele e ricevo una pensione israeliana,in futuro vorrei prendere la residenza in Italia,cosa succede con la tassazione della pensione?

  50. Probabilmente vi sarà una doppia tassazione del reddito da pensione come indicato nell’articolo.

  51. Ho le nazionalità greca e italiana e residenza fiscale in Italia. La mia pensione privata(c.a. 21000€ annui) erogata dalla Grecia è stata finora dichiarata solo in Grecia e in Grecia sono state pagate le relative imposte. In Italia invece ho versato solo le tasse relative ad affitti percepiti in Italia(c.a. 8000 € annui). La dichiarazione di tutti i miei redditi in Italia come previsto dalle norme comporterebbe per me una tassa in più di c.a. 1000€ e per tutto il periodo 2013-2017. Per trasferire la tassazione della mia pensione in Italia, dalla Grecia mi richiedono la compilazione di un modulo stampato in greco ed inglese autenticato dalla Agenzia delle Entrate italiana.
    Volendo regolarizzare questa situazione cosa dovrei fare? Quali sono le sanzioni previste? Potrei avere un vs preventivo ed eventualmente il no di un vs c.c.bancario?

  52. ho letto che le pensioni estere non devono essere tassata in Italia. Me lo ha anche riferito un funzionario INPS. Come mai al signor OTELLO AVETE DETTO che il suo commercialista fa bene a tassare del 23 % la sua pensione invalidità tedesca al 23%. grazie

  53. La tassazione di una pensione in Italia dipende da una serie di variabili, come la nazionalità del percettore, la nazione che eroga la pensione e la presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni. In generale le pensioni devono essere tassate in Italia, ma per avere una risposta precisa occorrono tutte queste informazioni. Per questo motivo per avere una risposta completa consigliamo sempre di contattarci per una consulenza personalizzata. Non ci sono mai risposte generiche e valide sempre quando si parla di fiscalità internazionale.

  54. Sono italiano, con residenza attuale in Italia ma ho anche il passaporto/cittadinanza americana, avendo vissuto li’ per 30 anni. Prendo il Social Security (pensione pubblica) dagli Stati Uniti. Sono tenuto a pagarci tasse in Italia o anche a solo dichiararla in italia? Grazie

  55. Buongiorno.
    Mia madre percepisce una piccola somma come reversibilità della pensione tedesca di mio padre. Vorrei, cortesemente, sapere se dalla Germania arriva una certificazione unica come per quella italiana. Nel caso contrario, quale cifra considerare? La somma delle mensilità percepite?

  56. La Germania deve inviarle una certificazione del reddito e delle ritenute fiscali subite sulla pensione. Quel documento è quello utile per la dichiarazione dei redditi italiana.

  57. avrei una domanda sono un italiano che vivo in germania da 50 anni sono in penzione avendo lavorato in una fabrica e percepisco una penzione da1500 euro e una da 650 che sono vedovo se rientro in italia la mia domanda é devo fare la domanda di renditi e diciararla
    e quando dovrei pagare (vivo da solo )
    grazie

  58. Sono di nazionalità tedesca, residente dal 1987 in Italia. Percepisco una pensione (pubblica) dalla Germania che viene regolarmente tassata in Germania. L’Agenzia delle Entrate mi contesta di non aver dichiarato tale pensione nel mio 730 e mi prospetta di dover pagare la differenza (oltre alla penale) tra tassazione tedesca e quella italiana.
    A me sembra in contraddizione con quello che leggo sul vostro sito:
    Pensione da germania e belgio
    Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
    Mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera.
    Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

  59. Percepisco una pensione francese depositata su un conto bancario in francia.
    Mai dichiarata la pensione in italia.
    Ho la resodenza in italia.
    Grazie

  60. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  61. Secondo il suo articolo, lei ha scritto questo:

    Pensioni pubbliche – Si tratta di pensioni erogate da uno stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un ente locale. In generale, queste pensioni sono tassabili solo nello stato da cui provengono (tassazione del reddito nello stato di origine);
    Pensioni private – Si tratta di pensioni pagate da istituzioni, istituti o enti di previdenza sociale in paesi stranieri responsabili dell’erogazione di prestazioni pensionistiche. Generalmente, queste pensioni sono tassabili solo nel paese di residenza del beneficiario.

    Lei menziona la previdenza sociale in ENTRAMBE le PENSIONI. Come è possibile? Io e mia moglie vogliamo ritirarci in Italia. Mia moglie americana (100% americana) riceve zero pensione PRIVATA. In America la pensione privata è la pensione che si riceve dalle istituzioni e dalle aziende da cui si è stati impiegati.
    Ma mia moglie riceve 1900 dollari di pensione sociale ogni mese. In America, la pensione sociale è il denaro che il governo ti paga per aver lavorato tutta la vita. Questo sarebbe chiamato pubblico, perché sono fondi pubblici nazionali che pagano per questa sicurezza sociale. Quindi quello che hai scritto è molto confuso per noi americani. Ora non sappiamo se la pensione di mia moglie è pubblica o privata per gli standard italiani, visto che hai le parole … Social Security … in entrambi i tuoi esempi precedenti.
    (Non parlo la lingua italiana, usando deepl per scrivere questo).

  62. Se qualcuno pensa davvero di pagare solo il 7% trasferendosi al meridione si sbaglia e di grosso.

    Molti redditi sono anche tassati dal governo di emissione. Un esempio? La mia pensione Americana verrebbe tassata al 7% nel mezzogiorno. E tra 20 ed il 30% negli USA. Per carità’ grazie al credito di imposta il 7% pagato in Italia mi viene abbuonato negli Stati Uniti. Ma sono comunque obbligato a pagare la differenza in America – un addizionale 13-23% nel mio caso.

    Il vero vantaggio risiede nel differenziale prezzi e prestazioni previdenziali. Negli Stati Uniti la vita è cara e sanità ed istruzione carissime. Venire in Europa taglia questi costi.

    Vivendo come expat si finisce col pagare le aliquote del paese più caro nella situazione specifica.

    Ricordate che quando vi trasferite avrete a che fare con due sistemi tributari anziché uno. Pensare che il sistema tributario del paese di adozione sostituisca quello di origine e’ uno sbaglio grossolano

  63. Buongiorno Sig. Federico Migliore,
    Potrebbe farmi sapere come vengono tassate le pensioni pagate dall’INSS Brasiliano ricevute in Italia?
    Esiste un plafone di isensione?
    Ringrazio per il chiarimento.
    Cordiali saluti,

  64. Le regole generali di tassazione delle pensioni estere in Italia sono quelle indicate nell’articolo, poi occorre andare ad analizzare la singola convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia (ove esistente) per vedere se vi sono particolarità. Per l’analisi di una situazione personale, se vuole, ci può contattare in privato.

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