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Annullamento automatico ruoli fino a € 1.000

Legge di bilancio 2023: pace fiscale con annullamento automatico dei ruoli affidati all'Agente della riscossione fino al 2015 di importo complessivo non superiore a 1.000 euro.

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  • Annullamento automatico, al 31 marzo 2023 dei ruoli affidati agli agenti della riscossione di importo fino a 1.000 euro;
  • Carichi considerati inesigibili e relativi ad almeno 7 anni fa (notificati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015);
  • Sospensione della riscossione per i debiti oggetto di stralcio fino al loro annullamento.

La Legge di Bilancio 2023 (art. 46) prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati all’Agente per la riscossione che presentano le seguenti caratteristiche:

  • Devono essere relativi a ruoli notificati in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
  • Di importo residuo, preso singolarmente, al 1° gennaio 2023, non superiore alla soglia di 1.000 euro.

L’aspetto da sottolineare è che la soglia di 1.000 euro deve essere considerata in relazione al singolo ruolo, comprensivo di capitale, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultino non pagati alla data di entrata in vigore della norma. Si tratta di uno degli strumenti legati alla c.d. “pace fiscale” che sarà applicato nel 2023. La ratio della norma è quella di andare ad annullare automaticamente i ruoli di piccola entità considerati ormai inesigibili dall’Amministrazione finanziaria.

Come verificare se i carichi rientrano nell’annullamento automatico?

Il contribuente che intenda andare a verificare se il ruolo rientri nella procedura di annullamento automatico deve andare a verificare se:

  • La data di notifica del ruolo (anche contenuto in una cartella di pagamento) è stato notificato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (quindi vecchie di almeno 7 anni rispetto al 2023), mentre in caso di accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, è necessario verificare la data di trasmissione del flusso di carico, che è successiva alla notifica di tali atti;
  • Che l’importo dell’imposta a titolo di capitale, degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultino di importo non superiore a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della norma.

Deve essere evidenziato che l’annullamento riguarda sia i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento, sia i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010).

Quali sono gli agenti della riscossione oggetto di questa disposizione?

Per quanto riguarda gli agenti della riscossione questa procedura riguarda esclusivamente gli importi a debito detenuti in carico da:

  • Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • Riscossione Sicilia Spa, essendo questa considerata Agente della riscossione (art. 3 del D.L. n. 203/2005).

Rimangono, invece, esclusi dalla disposizione i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (ad esempio le riscossioni autonome effettuate dai Comuni) e quelli affidati a concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.

Lo stralcio per enti non statali

Per gli enti non statali, come enti territoriali (es. comuni i casse di previdenza professionale) le regole per lo stralcio differiscono. Per tali ruoli, infatti, l’annullamento riguarda gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora, mentre “non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.

Gli enti non statali hanno la possibilità di deliberare la non applicabilità delle disposizioni in commento attraverso un provvedimento da emanare entro il 31 marzo 2023.

Lo stralcio per violazioni diverse da quelle tributarie

Per i ruoli che hanno ad oggetto sanzioni amministrative diverse da quelle di natura tributaria (come ad esempio le violazioni del codice della strada o le violazioni di natura previdenziale relative a premi o contributi) l’annullamento riguarda solo gli interessi, compresi quelli dell’art. 27 comma 6 della Legge n. 689/81 e gli interessi di mora, mentre non opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

L’annullamento automatico riguarda anche i ruoli oggetto di definizioni agevolate?

L’annullamento dei ruoli può comprendere anche i carichi iscritti a ruolo e già ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter delle cartelle”), all’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, che aveva riaperto i termini per aderire alla c.d. “rottamazione-ter”, nonché all’art. 1 commi da 184 a 198 Legge n. 145/2018, c.d. “saldo e stralcio” relativo alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Naturalmente, è necessario il rispetto dei requisiti sopra indicati.

Come verificare se ci sono cartelle oggetto di annullamento automatico?

Il contribuente, in relazione a questa disposizione, è chiamato a verificare la propria situazione debitoria con Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando diversi strumenti a disposizione. Ecco alcune opzioni:

  1. Accedere al sito web dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e utilizzare il servizio “Verifica situazione debitoria“. È possibile accedere al servizio utilizzando il proprio codice fiscale o il numero di pratica della riscossione;
  2. Utilizzare il servizio “Fisconline” o “Entratel“, accessibili con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate. Una volta loggati, sarà possibile accedere alla propria situazione debitoria attraverso il servizio “Consultazione debiti e versamenti”.
  3. Contattare l’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite il numero verde 800.00.33.22 o recandosi presso uno dei punti di assistenza dell’Agenzia. In questo modo sarà possibile ottenere informazioni sulla propria situazione debitoria e sui pagamenti da effettuare.

In ogni caso, è importante tenere presente che la verifica della propria situazione debitoria è fondamentale per capire se vi sono carichi che potrebbero essere annullati. Come per le precedenti procedure di annullamento, molto probabilmente non vi sarà nessuna comunicazione dell’annullamento (o del mancato annullamento) fornita al contribuente. Tuttavia, questi ha la possibilità di verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

La sospensione della riscossione dei carichi oggetto di annullamento

Come anticipato, il perfezionamento della procedura di annullamento dei carichi avverrà al 31 marzo 2023 in modo automatico. La normativa, sul punto, prevede che vi sia una sospensione della riscossione per i debiti che rientrano nell’ambito applicativo di questa disposizione. La sospensione avverrà dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 marzo 2023, data di annullamento del ruolo. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che se il debitore dovesse pagare prima dell’annullamento automatico le somme incluse nell’ambito applicativo della norma non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Cosa fare in attesa di chiarimenti

In attesa della possibile pubblicazione nelle prossime settimane di una circolare di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere importante iniziare a valutare le proprie situazioni debitorie presso gli agenti della riscossione. In questo modo potrebbe diventare più semplice capire quali carichi possono rientrare tra quelli per cui è possibile ottenere lo stralcio automatico. Per questo può essere opportuno affidarsi a professionisti esperti, come dottori commercialisti, per analizzare le proprie situazioni. In ogni caso vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa disposizione.

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