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Operazioni intracomunitarie ed estere in dichiarazione Iva

Che impatto hanno e come devono essere indicate in dichiarazione IVA le operazioni Intracomunitarie ed estere? Vediamo di chiarire i possibili dubbi in questa guida.

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Uno degli aspetti che maggiormente caratterizza la compilazione della dichiarazione Iva annuale riguarda la corretta indicazione delle operazioni intracomunitarie ed estere.

In relazione a questo aspetto, il recepimento della direttiva n. 2010/45/UE ha avuto, come sappiamo, un impatto significativo per la compilazione della dichiarazione Iva annuale. Con maggiore dettaglio, infatti, le operazioni extraterritoriali comportano l’applicazione di particolari disposizioni per il contribuente che riguardano, ad esempio, la fatturazione, la determinazione del volume d’affari, lo status di esportatore abituale e l’effettuazione del calcolo del plafond Iva.

In generale, le operazioni intracomunitarie ed estere devono essere indicate in specifici quadri della dichiarazione Iva. In particolare, i seguenti, indicati nella sottostante tabella.

QUADRODESCRIZIONE
Quadro VEIndicazione delle operazioni extraterritoriali attive
Quadro VFIndicazione delle operazioni extraterritoriali passive
Quadro VJIndicazione delle operazioni soggette a doppia registrazione (in applicazione del reverse charge). Vedi, il caso dell’integrazione di fatture intracomunitarie per acquisto di beni e di servizi o il caso dell’autofattura per acquisto di servizi da soggetti extra-comunitari.

Andiamo ad analizzare, quindi, di seguito come indicare correttamente negli specifici quadri le operazioni intracomunitarie ed estere in dichiarazione Iva. Di seguito puoi trovare le principali indicazioni che ti occorrono per l’indicazione in dichiarazione Iva annuale delle operazioni intracomunitarie ed estere. Indicazioni operative su fatturazione ed indicazione in dichiarazione.

Il presupposto territoriale nell’applicazione dell’Iva

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Il presupposti per l’applicazione dell’Iva sono i seguenti (art. 1 del DPR n. 633/72):

Oggettivo

Sono imponibili le:
– Cessioni di beni (art. 2)
– Prestazioni di servizi (art. 3)

Soggettivo

Sono imponibili se effettuate nel:
– Esercizio di impresa (art. 4)
– Esercizio di arte o professione (art. 5)

Territoriale

Sono imponibili se effettuate nel:
– Territorio dello Stato (art. 7 a 7-septies)

Il requisito della territorialità non è una condizione “presupposto” dell’imposta, ma condiziona l’imponibilità dell’operazione, chiarendo se questa è imponibile in Italia o in un altro Stato UE. Infatti, in presenza del presupposto oggettivo e soggettivo un’operazione è sicuramente imponibile Iva, il criterio della territorialità ci fa capire quale sia il luogo di imponibilità dell’operazione. Infatti, le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti di applicazione dell’Iva sono soggette a tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione.

Queste operazioni influenzano il volume d’affari del contribuente e, in generale, consentono la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Queste disposizioni legate ai presupposti di applicazione dell’Iva si rendono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:

Queste categorie di soggetti quando effettuano operazioni con l’estero devono adempiere alla corretta compilazione della propria dichiarazione Iva annuale (assieme agli altri obblighi legati alla fatturazione, liquidazione, registrazione e versamento).

Le operazioni intracomunitarie in dichiarazione Iva

Le operazioni intracomunitarie sono quelle operazioni che un soggetto passivo Iva residente in Italia effettua con un soggetto passivo residente in un Paese UE.

Può trattarsi sia di operazioni attive, oppure di operazioni passive, riguardanti beni o servizi. Andiamo ad osservare le singole casistiche che si possono riscontrare nella pratica quotidiana delle imprese.

Le operazioni intracomunitarie attive

Le operazioni intracomunitarie attive trovano collocazione in dichiarazione Iva nella seguente modalità. Questo sia che si tratti di cessione di beni che di prestazione di servizi.

Rigo VE30

Nel rigo VE30 si deve indicare l’ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond, di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 28/97. Per l’individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo vedi gli esempi di esportazioni ed altre operazioni non imponibili, operazioni intracomunitarie ed importazioni e beni usati. Per la compilazione del rigo occorre ripartire l’importo di campo 1 nei seguenti campi:

  • Campo 2 l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), b) e b-bis), tra le quali sono ricomprese anche:
    • Le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
    • Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), del D.L. n. 331/93);
  • Campo 3 l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24);
  • Campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
  • Campo 5 l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

Rigo VE32

Nel rigo VE32, le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.

Rigo VE34

Nel rigo VE34 le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità, ai sensi degli art. da 7 a 7-septies DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari (confronta circolare n. 12 del 2013).

Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente che l’art. 19, comma 3, lett. b), riconosce la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione.

Quali operazioni formano plafond Iva?

Le operazioni che formano il plafond Iva sono:

  • Esportazioni dirette a cura del cedente;
  • Esportazioni triangolari a cura del cedente;
  • Cessioni di beni a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna;
  • Cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dall’Ue;
  • Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa;
  • Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa;
  • Cessioni e prestazioni di servizi a residenti della Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali;
  • Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, ivi incluse le operazioni triangolari;
  • Cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro;
  • Triangolazione Ue promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro;
  • Triangolazione nazionale non soggetta ad Iva;
  • Cessione intracomunitaria di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione in altro Stato membro;
  • Margini delle operazioni non imponibili relativi a beni usati che vanno a formare il plafond;
  • Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli, anche se i beni non sono compresi nella Tabella A del DPR n. 633/72, prima parte.

Quali operazioni non formano plafond Iva?

Casi classici di operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Iva sono:

  • Le cessioni ad esportatori abituali;
  • Le cessioni a viaggiatori extracomunitari;
  • Le cessioni di beni in transito doganale;
  • Le cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva;
  • Le prestazioni di servizi connesse allo spostamento di beni tra depositi Iva;
  • Cessioni di beni effettuate ad amministrazioni dello Stato ed organizzazioni non governative;
  • Prestazioni di servizi fornite fuori dalla UE da agenzie di viaggi;
  • Margine negativo dei beni rientranti nel regime dei beni usati.

Le operazioni intracomunitarie passive

Situazione sicuramente più complicata è quella che riguarda le operazioni intracomunitarie passive. Gli acquisti intracomunitari di beni devono essere indicati nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva, in corrispondenza della relativa aliquota.

Ad esempio in caso di Iva al 22% occorre compilare il rigo VF13 della dichiarazione annuale Iva. Inoltre, sempre nel quadro VF occorre indicare gli acquisti intracomunitari di beni nel rigo VF28 casella 1 (imponibile) e casella 2 (IVA integrata). Tale rigo è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino.

In particolare, occorre indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni. Questo tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26, annotati sia nel registro di cui all’articolo 23 o all’articolo 24 che nel registro degli acquisti (articolo 25). Il tutto riportando nel campo 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari (compresi quelli non imponibili o esenti di cui all’articolo 42, comma 1, del D.L. n. 331/93). Mentre nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni.

Indicazione degli acquisti intracomunitari in dichiarazione Iva

Nel rigo VF28, campi 1 e 2 relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

  • I corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall’articolo 42 comma 1 del D.L. n. 331/1993;
  • I corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
  • Corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all’imposta, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DL n 90 del 27 aprile 1990. I corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, richiamato dall’articolo 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

Registrazione contabile degli acquisti intracomunitari di beni

L’acquisto intracomunitario di beni segue la regola della doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite. Tuttavia, l’operazione con IVA a debito del lato vendite, non va riportata nel quadro VE, il quale è dedicato alle operazioni attive che determinano il volume d’affari.

Tale deve essere va indicato nel quadro VJ. In particolare, al Rigo VJ3 occorre indicare gli acquisti di beni (territorialmente rilevanti in Italia) e servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’articolo 17, comma 2.

Operazioni intracomunitarie ed estere: integrazione o autofattura?

Deve essere evidenziato che nel rigo VJ3 devono essere indicati:

  • Sia gli acquisti per i quali l’assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l’emissione di autofattura;
  • Sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.

In questo rigo occorre indicare gli acquisti di beni da fornitore UE con rappresentante fiscale italiano (o identificazione diretta) e gli acquisti di servizi generici da fornitori UE ed extra-UE.

Al rigo VJ9 occorre indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di rottami e altri materiali di recupero.

Per approfondire: Operazioni estere: autofattura o integrazione.


Le operazioni estere in dichiarazione Iva

A differenza delle operazioni intracomunitarie le operazioni estere sono quelle che vedono come parti un soggetto passivo Iva italiano ed un soggetto residente extra-UE. Indicazioni operative su fatturazione ed indicazione in dichiarazione.

Fatturazione delle operazioni extraterritoriali

Le operazioni intracomunitarie ed estere presentano delle differenze per quanto riguarda la fatturazione. L’articolo 21 del DPR n. 633/72 prevede ai commi 6 e 6-bis, l’obbligo di fatturazione di alcune operazioni per le quali non è previsto l’addebito di IVA per il committente.

Si tratta delle operazioni non soggette, non imponibili (escluse le cessioni intracomunitarie ex articolo 41 del D.L. n. 331/93 per le quali è prevista una specifica disciplina) ed esenti. In particolare tali operazioni possono essere così schematizzate:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONEDICITURA DA RIPORTARE IN FATTURARIGO DELLA DICHIARAZIONE IVACONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND IVA
Operazioni non imponibili ex art. 8 (cessioni all’esportazione lett. A) e B)Operazione non imponibileVE 30 casella 1 e casella 2SI
Operazioni non imponibili ex art.8-bis (assimilate alle cessioni all’esportazione) Operazione non imponibileVE 30 casella 1 SI
Operazioni non imponibili ex art. 9 (servizi interazionali) Operazione non imponibile VE 30 casella 2 SI
Operazioni non imponibili ex art. 38-quater (cessioni a viaggiatori extra UE senza addebito IVA) Operazione non imponibile VE 32NO
Operazioni esenti ex art. 10Operazione esenteVE 33NO
Operazioni soggette al regime del margine DL 41/95regime del margineVE 30 casella 1SI
Cessioni relative a beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7-bis co.1)Operazione non soggettaVE 32NO
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette a regime del margine ex art. 74-terRegime del margine agenzie di viaggioVE 32NO

La tabella riguarda sia operazioni intracomunitarie ed estere. Dalla tabella sopra esposta risulta evidente come la suddivisione in differenti righi delle suddette operazioni sia volta al fine di distinguere le operazioni che concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale.

Determinazione del volume d’affari con operazioni Extra-UE

Il primo effetto che si viene a creare a seguito della previsione dell’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali è l’incidenza di queste nella determinazione del volume d’affari. Tale novità determina una serie di effetti negativi per il contribuente per il quale si allontana la possibilità di accedere a semplificazioni o regimi la cui applicazione è legata a tale grandezza, ad esempio:

  • Accesso alla liquidazione trimestrale;
  • Accesso alla disciplina del cash accounting.

Tuttavia, nessun effetto peggiorativo nasce dall’allargamento del volume d’affari in materia di verifica dello status di esportatore abituale. Mi riferisco a quei soggetti che effettuano esportazioni ed operazioni assimilate per più del 10% del volume d’affari e che hanno diritto ad acquistare in sospensione d’imposta. Il tutto nei limiti del plafond disponibile. Trattasi di operazione non imponibile ex art. 8 comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72.

Operazioni extra-UE e status di esportatore abituale

L’articolo 1 del D.L. n. 746/83 è stato, infatti, modificato precisando che oltre a non tener conto delle cessioni di beni in transito o depositato nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, non si tiene conto delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis. Per questo motivo ai fini della verifica dello status di esportatore abituale si viene a determinare un volume d’affari “rettificato“. In particolare, la frazione che deve essere impostata per verificare detto status prevede l’indicazione:

  • Al numeratore le operazioni che concorrono alla formazione del plafond (rigo VE 30);
  • Al denominatore il volume d’affari “rettificato” dato dal volume d’affari di cui al rigo VE 40 decurtato dalle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/72 e nemmeno di tutte le operazioni extraterritoriali.

Se il risultato è superiore al 10% allora il contribuente si considera esportatore abituale.

Operazioni con l’estero nel quadro VF

Il quadro VF della dichiarazione IVA accoglie, tra le altre, anche le importazioni di beni, le quali possono essere suddivise in 3 categorie:

  1. Importazioni con Iva assolta in dogana – Caso classico è la bolletta doganale, per gli acquisti extra Ue, che reca l’addebito dell’imposta;
  2. Importazioni con utilizzo del plafond – Se l’importazione è effettuata da un esportatore abituale che ha presentato lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, al pari degli acquisti presso italiani con utilizzo del plafond, va indicata al rigo VF13.
  3. Le importazioni non soggette ex articolo 68 del DPR n. 633/72  – Devono essere indicate al rigo VF15, unicamente agli acquisti esenti.

Il reverse charge

Con le modifiche introdotte, a partire dal 2013 tutte le operazioni (servizi) territorialmente rilevanti in Italia ricevuti da non residenti devono essere oggetto di integrazione (reverse charge) piuttosto che di autofatturazione. Questo, facendo riferimento esclusivamente al luogo di stabilimento della controparte. Riepilogando schematicamente possiamo avere le seguenti situazioni:

  1. Prestazione di servizi (territoriali in Italia) ricevuti da non residenti – se arrivano da prestatore UE vige l’obbligo di integrazione della fattura (reverse charge), mentre se il prestatore è un soggetto extracomunitario deve essere effettuata l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/72);
  2. Acquisto di beni – si parlerà di integrazione della fattura se l’acquisto avviene da un soggetto UE (art. 46 D.L. n. 331/93), mentre di registrazione della bolletta doganale se l’acquisto avviene da un soggetto residente fuori UE.

Le operazioni per le quali l’assolvimento dell’imposta avviene attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (intendendo sia le operazioni da integrare che da autofatturare) scontano una particolare forma di indicazione nel modello di dichiarazione IVA.

Registrazione contabile delle operazioni in reverse charge

La registrazione che transita sul registro Iva acquisti confluisce nel quadro VF, unitamente alle altre operazioni per le quali non si applica l’inversione contabile. Mentre la registrazione che transita sul registro vendite deve essere indicata nel quadro VJ.

Quindi, l’IVA in detrazione da portare nel quadro VL scaturisce direttamente dal quadro VF. Mentre l’Iva a debito proviene dai quadri VE e VJ. In particolare, nel quadro VJ3 devono essere indicati gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’articolo 17, comma 2. Nella sostanza, andranno inseriti i servizi forniti da non residenti territorialmente rilevanti in Italia (per i quali si era autofatturato in caso di prestatore extra UE, o si era integrato in caso di prestatore UE) e gli acquisti da non residenti territoriali in Italia. Infine, devono essere indicati separatamente, al rigo VJ9, gli acquisti intracomunitari di beni per i quali era stata effettuata l’integrazione.


Operazioni intracomunitarie ed estere in dichiarazione Iva: conclusioni

In questo contributo ho cercato di riepilogarti l’esposizione in dichiarazione Iva e le particolarità di registrazione contabile e fatturazione delle operazioni intracomunitarie ed estere.

Per le operazioni intracomunitarie ed estere vi sono molti elementi in comune. Tuttavia, deve essere sempre tenuto presente che si tratta di operazioni rilevanti in modo diverso da un punto di vista Iva.

Le operazioni intracomunitarie sono comunque operazioni effettuate tra due controparti residenti in UE, che quindi sono tenute all’applicazione dell’Iva. Al contrario le operazioni estere, non vedono come soggetto esterno un soggetto passivo Iva. Per questo motivo vi sono delle differenze fondamentali di fatturazione. Differenze che si ripresentano inevitabilmente in dichiarazione Iva. Si tratta di aspetti delicati che devono essere analizzati assieme ad un esperto.

Se hai dubbi nella predisposizione e gestione di queste operazioni nella tua azienda, affidati ad un dottore Commercialista esperto. Eviterai di commettere errori, e potrai gestire serenamente gli adempimenti Iva obbligatori.

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    4 COMMENTI

    1. Grazie Federico.

      Una domanda se una dita Italiana ha uno stabilamento all’estero, le transazioni realizzati per questo stabilimento devono essere aggiunte nella dichiarazione IVA in Italia, o solo nel paese dove è situato lo stabilimento.

    2. Salve Rossana, lo stabilimento estero presuppone l’identificazione ai fini IVA (se Paese UE), quindi vi è obbligo di presentazione degli elenchi intrastat in entrambi i Paesi.

    3. Grazie Federico,

      La mia azienda presta servizi a e-commerce esteri (gestione di campagne pubblicitarie), la prestazione si svolge quindi tra due soggetti (la mia azienda italiana e l’azienda partner americana) entrambi aziende con partita iva, in questo caso dovrò emettere la fattura in inversione contabile oppure come operazione non soggetta ad IVA “fuori campo iva”?

      Grazie mille

    4. Si deve analizzare meglio le prestazioni effettuate per capire la corretta applicazione dell’Iva. Se ha dei dubbi sulla corretta modalità di applicazione nel suo caso specifico ci contatti in privato per una consulenza, la aiuteremo.

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