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Operazioni estere: autofattura e integrazione

Applicazione del reverse charge nelle operazioni passive IVA con integrazione o autofattura. Emissione del documento in formato elettronico a partire da luglio 2022.

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Le operazioni estere territorialmente rilevanti in Italia per il committente comportano l’applicazione del meccanismo del reverse charge. L’applicazione dell’IVA avviene attraverso l’integrazione per le fatture ricevute da fornitore UE, o tramite l’autofattura se il fornitore è soggetto extra-UE. Obbligo di emissione del documento in formato XML in esterometro.

La disciplina IVA delle operazioni con l’estero, effettuate con controparti soggetti passivi IVA, deve essere trattata con particolare attenzione. Occorre, infatti, definire quali sono i corretti adempimenti che il cessionario o committente nazionale è chiamato a porre in essere nelle operazioni estere. L’obiettivo di queste procedure è assoggettare ad IVA gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi, che fornitori non residenti hanno fornito a soggetti passivi nazionali. In particolare, il fatto che l’acquisto del bene o del servizio dal parte del cessionario o committente nazionale sia effettuato nei confronti di altro soggetto passivo residente in Paese UE o Extra-UE determina delle differenze rilevanti. Mi riferisco agli adempimenti necessari per effettuare la corretta rilevazione contabile dell’operazione e per rispettare la disciplina Iva in termini di reverse charge. In questo contributo intendo analizzare con maggiore dettaglio le fattispecie (operazioni estere) che richiedono:

  • L’emissione di autofattura per l’integrazione dell’IVA. Si tratta di operazioni passive ricevute da prestatori residenti in Paesi extra-UE;
  • L’integrazione della fattura, necessaria per integrare l’IVA su prestazioni passive ricevute da prestatori residenti UE.

Vediamo, in dettaglio, queste due casistiche in ambito IVA.

Le regole di territorialità in ambito Iva nelle operazioni estere

Quando un soggetto passivo IVA residente effettua un’operazione con un soggetto passivo estero, sia esso residente in Stati UE o Extra-UE deve tenere presenti le regole di territorialità. Questa procedura consente di verificare se l’operazione economica effettuata risulti territorialmente rilevante ai fini IVA nel nostro Paese (o meno). Per questo motivo, può essere utile riepilogare le regole di territorialità IVA relative alle operazioni con l’estero, relativamente agli acquisti di beni e servizi:

Regole di territorialità Iva per gli acquisto di beni

Ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72 l’operazione di acquisto di beni si considera effettuata in Italia quando si verificano le seguenti condizioni:

  • Il bene è in Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72 (cioè consegna o spedizione);
  • Si tratta di un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolata al regime della temporanea importazione. Vediamo le singole categorie doganali che identificano i beni:
    • Bene nazionale – Bene prodotto in Italia;
    • Bene Comunitario – Prodotto in altri Stati membri dell’UE (ovvero prodotto Extra-UE ma ormai definitivamente importato in uno Stato UE);
    • Il Bene nazionalizzato – Bene prodotto in Paese Extra-UE ma ormai definitivamente importato in Italia;
    • Bene vincolato al regime della temporanea importazione – Bene prodotto in Paese Extra-UE ma importato temporaneamente in Italia per essere lavoratore successivamente riesportato ovvero quei prodotti destinati al traffico internazionale;

Regole di territorialità Iva per gli acquisti di servizi

Ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 le prestazioni  di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, nonché da questi a soggetti privati. In pratica tutte le prestazioni di servizi generiche, non rientranti nelle deroghe contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, sono imponibili in Italia. Condizione per l’imponibilità è che le prestazioni siano rese da soggetto passivo non residente, a un soggetto passivo IVA residente. La territorialità IVA delle prestazioni di servizi in deroga (articoli da 7-quater a 7-septies del DPR IVA) sono molto particolari. E’ consigliabile un’analisi da effettuare caso per caso.

Adempimenti del cessionario italiano in caso di territorialità Iva nazionale

Un soggetto passivo IVA nazionale quando si rende conto di aver ricevuto una fattura estera territorialmente rilevante in Italia deve porsi il problema di come procedere. In particolare, occorre capire il corretto adempimento che il cessionario o committente nazionale deve porre in essere per assoggettare ad IVA gli acquisti di beni o di servizi ricevuti dall’estero. Si tratta di tutte le operazioni passive ricevute da controparti UE o extra-UE, per le quali è stata verificata la rilevanza territoriale in Italia.

Per tali operazioni, infatti, considerando che il soggetto che pone in essere la stessa non riveste la qualifica di soggetto passivo d’imposta in Italia, si pone la questione di come applicare il tributo. In particolare, la norma di riferimento che andiamo ad analizzare è l’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. Norma modificata dall’articolo 1, comma 325, lettera b) n 1 della Legge n. 228/12. Questa norma ha modificato gli obblighi di assolvimento dell’IVA, in capo al cessionario o committente nazionale. Questo, quando siamo in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere da soggetti non residenti, e rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. Secondo l’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72, il soggetto passivo nazionale, in caso di operazione rilevante in Italia deve seguire le suddetta regole. Vediamole insieme.

Integrazione della fattura ricevuta da fornitori UE

Nelle operazioni estere la prima modalità di assolvimento dell’IVA attraverso il meccanismo del reverse charge è l’integrazione della fattura. Questo meccanismo di integrazione dell’IVA (di cui vedremo meglio il funzionamento) si applica alle seguenti fattispecie:

  • Acquisti intracomunitari di beni – La fattura deve essere integrata con l’Iva applicando il meccanismo del (reverse charge), ai sensi dell’articolo 46 del D.L. n. 331/93. In pratica alla fattura del fornitore estero viene applicata l’IVA se l’operazione è imponibile nel nostro Paese;
  • Acquisto di beni da fornitore UE identificato in Italia. La fattura da integrare con IVA italiana, in questo caso non è tanto quella emessa dalla partita IVA italiana, verso il cliente finale del bene, ma quella emessa dalla sede comunitaria verso il proprio rappresentante fiscale italiano. Vedi la Circolare n. 14/E del 2010 e Risoluzione n. 89/E del 2010. Classico caso è quello di Amazon, il quale cede prima il bene al proprio rappresentante fiscale italiano (operazione intracomunitaria rilevante in Italia), che poi emette a sua volta fattura con IVA (operazione interna), al cliente finale che acquista il bene;
  • Acquisto di servizi da fornitore UE. La tecnica da utilizzare è sempre quella dell’integrazione (articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72). Questo solo ove il prestatore sia stabilito in altro Stato UE.

Autofatturazione della fattura ricevuta

In tutti gli altri casi, ossia quando il fornitore non è situato in un Paese UE la tecnica da utilizzare è l’autofattura, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. Questa è l’unica modalità prevista per integrare l’IVA se l’operazione è rilevante IVA in Italia.

La procedura di applicazione del reverse charge nelle operazioni estere

Sino a questo momento abbiamo visto le differenze in termini di applicazione tra integrazione della fattura e autofatturazione nelle operazioni estere. Nonostante i diversi criteri di applicazione questi due metodi di applicazione del reverse charge conducono ad uno stesso risultato, ovvero l’applicazione dell’IVA in Italia. Le due procedure (integrazione ed autofattura), costituiscono di fatto due differenti strade per arrivare allo stesso punto, posto che in entrambe le ipotesi il soggetto passivo nazionale deve registrare il documento (del fornitore Ue o l’autofattura):

  • Sia nel registro delle fatture emesse;
  • Sia nel registro degli acquisti, con conseguente neutralità del tributo.

Vediamo di seguito come applicare inegrazione ed autofattura nelle operazioni estere.

Integrazione della fattura

L’integrazione della fattura territorialmente rilevante in  Italia è disciplinata dall’articolo 46 del D.L. n. 331/93. A questi fini è necessario numerare progressivamente la fattura del cedente comunitario con il protocollo vendite ed acquisti ed integrandola con l’indicazione dell’aliquota e dell’IVA dovuta. Sotto un profilo finanziario l’operazione di integrazione è neutra. Questo, in quanto l’IVA confluirà sia nel registro vendite che nel registro acquisto, non comportando alcun esborso finanziario. L’IVA a credito da inserire nel registro acquisto deve essere indicata soltanto nel caso in cui l’operazione effettuata sia tra quelle rientranti tra le operazioni imponibili IVA in Italia. Nel caso in cui, invece, l’operazione oggetto di fattura non rientri tra le operazioni imponibili la procedura di integrazione rimane identica ma andrà indicato in luogo dell’imposta la nomenclatura:

  • non imponibile” o
  • esente”.

In questo caso il soggetto cessionario o committente si troverà a dover versare all’Erario l’IVA a debito derivante dall’operazione. Nel caso in cui l’operazione esposta in fattura sia in valuta estera è necessario riportarla nella valuta corrente in base al cambio corrente al giorno in cui si considera conclusa l’operazione. Oppure, in mancanza si guarda la data di emissione (articolo 13, comma 4, DPR n. 633/72).

Autofattura

L’autofattura è costituita da un nuovo esemplare di fattura che il cessionario o committente Italiano è tenuto ad emettere nei confronti di se stesso. Tale documento deve essere datato e protocollato per l’annotazione nel registro IVA vendite e nel registri IVA acquisti e deve necessariamente possedere i sotto indicati requisiti, ai fini della sua corretta validità:

  • L’annotazione della dicitura “autofatturazione“;
  • I dati del fornitore residente in Stato Extra-UE;
  • Natura qualità e quantità dei beni acquistati;
  • L’ammontare delle operazioni esenti, non imponibili, e imponibili con l’indicazione della relativa imposta.

L’emissione dei documenti in formato elettronico

A partire dal 1° luglio 2022 la registrazione dei documenti (integrazione ed autofattura) devono passare attraverso l’emissione di un documento in formato elettronico XML. In particolare, si tratta di emettere un documento elettronico con codice:

  • TD17 per i servizi resi da soggetti UE/Extra UE;
  • TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri.

Pertanto, anche se ancora permesso non avrà molto senso, ad esempio, emettere una autofattura cartacea per un servizio da un operatore extra-UE e poi creare il formato XML da inviare allo Sdi ai fini comunicativi (dati-esterometro).

Integrazioni ed autofatture elettroniche: schema di sintesi

Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da un soggetto estero, da inviare elettronicamente con integrazione/autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o effettuazione dell’operazione. I tipi di documento da inserire nelle integrazioni/autofatture sono:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’esteroAd esempio fattura di servizi da ditta UE o extra UE
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitariFattura di merce proveniente da ditta UE o extra UE con rappresentante fiscale UE
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni da rappresentante fiscale o identificazione diretta (ex art. 17, co. 2 DPR n. 633/72) Fattura di beni o servizi da ditta extra UE con partita IVA italiana o ditta UE con partita IVA italiana

Termini di registrazione

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con l’avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, subentra l’onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall’effettuazione dell’operazione).

Per quanto riguarda l’autofattura ex articolo 17, comma 2, l’emissione del documento beneficia, per i servizi generali, degli stessi termini dell’integrazione. Quindi deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. Tale emissione differita è valida anche per l’acquisto di beni, in caso di beni accompagnati da DDT o altra idonea documentazione (articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72).

Sanzioni applicabili in caso di reverse charge nelle operazioni estere

Particolare attenzione deve essere prestata al regime sanzionatorio previsto:

  • Per il mancato assolvimento dell’integrazione della fattura di acquisto intracomunitaria o
  • Per la mancata autofatturazione di fattura Extra-Ue.

Sanzioni applicabili per omessa applicazione del reverse charge

COMPORTAMENTOSANZIONI
Omessa esecuzione adempimenti da parte del cessionario/committenteDal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di mille euro se l’operazione non risulta dalla contabilità, articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Da 500 euro a 20 mila euro in tutti gli altri casi, articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97.
Applicazione del regime ordinario al posto del reverse chargeDal 90 al 180% dell’IVA, con un minimo di 500 euro se vi è frode o intento di evasione da parte del cessionario/committente, articolo 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97.
Da 250 euro a 10 mila euro in tutti gli altri casi, articolo 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97.
Applicazione del reverse charge al posto del regime ordinarioDal 90 al 180% dell’IVA, con un minimo di 500 euro se vi è frode o intento di evasione da parte del cedente o prestatore, art. 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. n. 471/97.
Da 250 euro a 10 mila euro in tutti gli altri casi, articolo 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. n. 471/97.
Applicazione del reverse charge da parte del cessionario/committente per operazioni esenti, non imponibili o non soggetteDal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo di mille euro in caso di operazioni inesistenti, art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/97.
Ricalcolo dell’IVA senza sanzione in tutti gli altri casi, art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/97.

Se vuoi affrontare questi aspetti in dettaglio ti rimando a questo contributo, dove ho affrontato direttamente la questione: “Sanzioni per omesso o ritardato reverse charge“.

Conclusioni e consulenza fiscale

Se sei una delle controparti di un’operazione di acquisto di beni o servizi con soggetto passivo estero devi essere a conoscenza delle regole che disciplinano l’integrazione della fattura o l’emissione di un’autofattura.

Come hai avuto modo di vedere si tratta di procedure diverse da applicare in condizioni diverse, a seconda del luogo ove è situato il fornitore. Il tutto è reso ancora più complicato dal fatto che entrambe queste procedure esulano dal fatto che vi è obbligo di emissione della fattura elettronica. Infatti sia l’integrazione che l’autofatturazione devono essere gestite ancora in modalità cartacea, creando un apposito sezionale dedicato.

Se hai dubbi in relazione alla corretta modalità di assolvimento dell’Iva su una fattura ricevuta dall’estero, contattaci. Segui il link sottostante per metterti in contatto con noi e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata in materia di IVA. Ti risponderemo nel più breve tempo e potrai chiarire i tuoi dubbi in modo semplice e veloce.

Domande frequenti:

Come emettere fattura elettronica in reverse charge?

Il contribuente che intende integrare la fattura soggetta a reverse charge in modalità elettronica dovrà compilare il documento in formato xml da inviare a SDI (esattamente come avviene per l’emissione delle fatture) utilizzando uno specifico “TipoDocumento” individuato dai codici: TD16, TD17, TD18 e TD19.

Che differenza c’è tra reverse charge e autofattura?

Nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura vera e propria (i.e. omaggi), il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

Chi può emettere fatture in reverse charge?

È il cedente/prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l’Iva, ma tanto non avviene nelle speciali ipotesi di reverse charge ove è il cessionario/utilizzatore del servizio a dover emettere un’autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.

Cosa scrivere su autofattura in reverse charge?

“Prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17 comma 6 D.P.R. 633/1972 – l’applicazione dell’IVA é a carico del destinatario della fattura”.

Chi paga l’IVA con il reverse charge?

Il reverse charge (inversione contabile) determina l’inversione contabile dell’IVA, che, contrariamente a quanto accade normalmente, va assolta dal destinatario dei beni e servizi oggetto di fattura, che sia soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Quali sono i vantaggi del reverse charge?

Lo scopo principale del reverse charge è quello di impedire le frodi così da evitare che chi effettua la cessione di un bene e chi lo acquista decida di non versare l’imposta sul valore aggiunto o presenti una richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Che cosa succede se non si applica il reverse charge?

Le violazioni sulla fatturazione/registrazione delle operazioni in reverse charge (emissione di fattura con un corrispettivo inferiore oppure mancata emissione della fattura) prevedono una sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo non indicato, con un minimo di 500,00 euro.

38 COMMENTI

  1. Per le AUTOFATTURE di servizi acquistati da fornitori extraue, sarebbe possibile creare un TIMBRO completo di tutti i dati richiesti da un’autofattura, ed applicarlo, ovviamente COMPLETANDOLO sul documento (debit note) del fornitore?

  2. Deve essere emesso un nuovo documento, fattura, su cui può applicare i timbri che vuole. Se, invece, fa tutto sul documento che le è arrivato, è sbagliato.

  3. Buongiorno,

    una domanda…qualora non vi fosse bolla doganale e spese di trasporto perchè il bene acquistato è inferiore ai 22 euro di valore? Come si dichiara tale acquisto?

    Grazie

  4. Le registrazioni da fare sono sempre le stesse, con autofattura, ma non si terrà però conto di Iva e dazi doganali che non ci sono.

  5. BUONGIORNO
    IL RAPPRESENTANTE FISCALE DI UN SOGGETTO EXTRA UE
    PUO’ EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORT E EXPORT E DISTRIOBUZIONE UE
    COME SE AVESSE UNA SUA P.IVA IN ITALIA?

  6. Il rappresentante fiscale di un soggetto estero deve essere un soggetto con partita Iva italiana che possa operare per conto dell’azienda estera.

  7. Salve, sono una professionista italiana in regime dei minimi che cede servizi di consulenza per una ditta che risiede nel principato di monaco. é possibile sapere quali sono i miei obblighi? Grazie

  8. Salve , se io compro sui siti aziendali ditte estere UE , come faccio come azienda ad evitare che mi applichino la loro IVA in fattura?
    Grazie

  9. Al momento dell’acquisto dovrà indicare di essere un azienda, identificandosi come tale e fornendo il numero di partita Iva italiano. Naturalmente dovrà essere un numero di partita Iva iscritto al VIES.

  10. Buongiorno

    Soggetto passivo italiano riceve fattura acquisti servizi da fornitore extraue (Svizzera). Si procede con l’emissione di autofattura ma questa a chi deve essere intestata? Deve riportare i dati del soggetto passivo italiano (denominazione soc. ind. p.iva..) annotata nei registri acquisti e vendite con i dati del soggetto passivo italiano e la fatture del fornitore extra ue viene annotata solo in contabilità (costo a fornitore) oppure deve riportare i dati del fornitore extraue e annotata nei registri acquisti e vendite con i dati del fornitore (p.iva ch…)?. Faccio questa puntualizzazione per via dei dati da comunicare con il nuovo spesometro. Grazie

  11. Buongiorno

    Soggetto passivo italiano (un’azienda) riceve fattura acquisti merce con iva esposta al 22% da fornitore svizzero: come devo procedere alla registrazione della fattura?
    Grazie

  12. La fattura così come la descrive è sicuramente errata, non può essere registrata in modo corretto. Deve essere riemessa dal fornitore svizzero nella giusta modalità.

  13. BUONASERA,
    UNA DOMANDA : UN SERVIZIO RESO IN GERMANIA A UN SOGGETTO PASSIVO ITALIANO, PERCHE’ HA DATO IN USO UNO SPAZIO DI UNA FIERA IN GERMANIA, LA FATTURA CHE HA EMESSO IL SOGGETTO PASSIVO TEDESCO RISULTA ESSERE SENZA IVA E PERTANTO PENSO CHE VADA FATTA INTEGRAZIONE DELLA FATTURA.
    L’INDICAZIONE CORRETTA NEL QUADRO VJ E’ IL RIGO VJ3 O VJ9?
    GRAZIE MILLE

  14. Buongiorno, il soggetto passivo italiano che ha acquistato su eBay dei beni da soggetto UE comunicandogli la propria p. Iva, riceve da quest’ultimo fattura con p. Iva italiana (identificazione diretta in Italia) e con iva italiana esposta. Come si deve comportare? Registra tale fattura detraendo l’IVA? Dalla documentazione nn si è a conoscenza da dove parte la merce.

  15. Se Amazon emette fattura a soggetto passivo italiano con Iva italiana ed in fattura è esposto la partita Iva italiana, l’Iva è detraibile. Questo perché la prestazione è stata effettuata dall’identificazione diretta italiana.

  16. Salve,
    come soggetto passivo italiano ho fatto un acquisto da un fornitore di ANDORRA LA VELLA ricevendo una fattura con la ragione sociale del fornitore di Andorra e partita IVA Italiana – non imponibile ai sensi dell’art. 17 c. 2 DPR 633/72.
    Da quanto ho letto finora dovrei emettere autofattura e registrarla sia tra gli acquisti che tra le vendite ma devo cmq rilevare l’IVA al 22% o applicare la non imponibilità?
    E sulla autofattura devo inserire anche i dati del fornitore di Andorra o solo i miei?
    E’ giusto procedere così?

  17. Buongiorno.
    Le fatture di servizi per le commissioni dovute per vendite su eBay, che ha sede in Lussemburgo, deve essere integrata o soggetta ad autofatturazione?
    Grazie

  18. Buongiorno,
    volevo chiarimenti in merito alla registrazione di una fattura emessa da società svizzera per un corso di inglese naturalmente senza IVA.
    Assodato che si deve procedere con autofattura, la stessa deve riportare come dati di fornore e cliente quelli della ditta italiana, con l’indicazione del servizio e l’aggiunta dell’IVA?
    Registrandola sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti l’operazione sarà a zero e quindi come rilevare il costo in contabilità semplificata?
    Nella comunicazione periodiche IVA così come nella dichiarazione IVA, viene inserita solo tra le operazioni passive senza indicazione dell’IVA o in entrambe le sezioni e quindi indicando l’IVA in modo da renderla neutrale?
    Ai fini dello spesometro quale fattura comunicare, quella estera o l’autofattura italiana ed eventualmente non quale codice esenzione (N2 – N6)
    Questo perchè gli italiani devono complicare le cose sempre più.
    La ringrazio

  19. Salve Giuseppe, posso rispondere alle sue domanda, ma non posso farlo in questa sede, ci sono troppi elementi da analizzare. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  20. Buongiorno,
    Sono un privato residente in ITALIA, che si diletta con un Sito Web,. Il Sito e il Nome è servito da un Hosting negli USA. Le fatture che loro emettono devo essere con IVA o sono esenti IVA?. Grazie .

  21. salve,
    sono un professionista che ha ricevuto una fattura dagli USA. Tra i dati del fornitore manca la P.iva estera. Come devo procedere per esterometro? Pur facendo l’autofattura i dati sono incompleti.
    Come posso risolvere?
    grazie

  22. Per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti le tecniche applicative in materia di IVA sono l’ autofattura o l’ integrazione della fattura ricevuta ( reverse charge ).

  23. Un hotel in Italia che deve pagare una commissione ad agenzia UE o americana, riceverà fattura senza IVA? E hotel dovrà pagare IVA con integrazione (UE) o autofattura (extra UE)?

    Grazie

  24. Buongiorno,

    Azienda italiana acquista merci dalla Cina (ExtraUE). La merce è accompagnata da Bolla Doganale e quindi l’IVA è pagata con essa. Bisogna Emettere comunque l’autofattura?? Secondo la Legge non è obbligatoria, ma se volessi emetterla ugualmente, cosa comporta???
    Grazie

  25. In caso di importazione il documento rilevante ai fini IVA è la bolletta doganale. Se poi non dovesse arrivare nei termini la fattura del fornitore estero, a quel punto si emette una autofattura (legata a questa casistica). Consiglio di confrontarsi bene con il proprio commercialista.

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