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OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d’impresa

Fisco NazionaleBilancioOCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d'impresa

L'OCRI è un organismo composto da un Collegio di tre esperti, istituiti presso le Camere di Commercio ed a cui viene affidato il compito di gestire i procedimenti di allerta e assistere gli imprenditori nei procedimenti di composizione assistita della crisi.

La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.lgs. n. 14/2019, ha previsto l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un Organismo (OCRI), composto da un Collegio di tre esperti, che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa ed ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori.

In questo articolo abbiamo deciso di approfondire il ruolo dell’OCRI nella procedura di composizione della crisi all’interno del codice della crisi.

OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d'impresa
OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d’impresa

Presentazione della segnalazione all’OCRI

La segnalazione all’OCRI avviene da parte dei soggetti deputati all’obbligo di segnalazione al debitore di cui agli art. 14 e 15 del DLgs. n. 14/2019. Più precisamente, la segnalazione avviene da:

  • Organo di controllo, dal revisore contabile, o dalla società di revisione, in caso di omessa o inadeguata risposta alla segnalazione, ovvero di mancata adozione da parte dell’organo amministrativo nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi. Tali soggetti informano l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407 co. 1 c.c. quanto all’obbligo di segretezza (art. 14 co. 2 del DLgs. 14/2019);
  • Creditori pubblici qualificati, scaduto il termine di 90 giorni dalla segnalazione, senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La segnalazione è, inoltre, compiuta quando il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie rilevanti (art. 15 co. 4 del DLgs. 14/2019).

I creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti d’imposta o di altri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato (art. 15 co. 5 del DLgs. n. 14/2019).

La presenza di due fasi autonome e distinte nell’intervento dell’OCRI

Il procedimento dinanzi all’OCRI è composto da due fasi autonome e distinte, in quanto si può accedere anche da una delle due fasi senza che sia necessario passare dall’altra, tuttavia l’ordine seguito è quello sancito dalla norma.

La prima fase è la Fase di Allerta, la quale nasce dalla segnalazione e conduce tramite l’audizione, all’individuazione delle misure possibili per porre rimedio allo stato di crisi.

La seconda fase è la composizione assistita della crisi, caratterizzata dai tentativi di trattative con i creditori.

La fase di segnalazione è obbligata, in quanto il debitore vi accede dopo la segnalazione obbligatoria effettuata dagli organi individuati dall’art. 14 e 15 del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza, (Organi di controllo, Revisori, Creditori pubblici qualificati).

La fase di composizione assistita della crisi è eventuale, in quanto vi si accede solo con la richiesta del debitore. Quindi, il debitore può accedere alla fase di composizione assistita della crisi anche in assenza della segnalazione.

Ricapitolando, una volta effettuata la segnalazione ed una volta effettuata l’audizione, può accadere che:

  • Conclusa l’audizione il debitore presenta istanza di composizione assistita della crisi;
  • Conclusa l’audizione il debitore prestanza istanza per l’accesso ad una delle procedure indicate nell’art. 37 CCI;
  • Ad esito dell’audizione non viene presentata alcuna istanza;
  • Presentazione della segnalazione obbligatoria, ma prima dell’audizione il debitore presenta istanza di composizione assistita;
  • Assenza di segnalazione e presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita.

Attivazione dell’OCRI

Le segnalazioni sono presentate all’OCRI, presso la Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’impresa.

La diffusione delle Camere di Commercio permette di “mantenere una maggiore estensione” dei nuovi strumenti di allerta.

L’OCRI opera attraverso il Referente ed il Collegio degli esperti di volta in volta nominato, ai sensi dell’art. 17 del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza.

Una volta ricevuta la segnalazione, il referente procede “senza indugio”, a dare la comunicazione agli organi di controllo della società, se vi sono e alla nomina del Collegio degli Esperti.

Le designazioni dei membri del collegio sono compiute secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto della specificità dell’incarico.

La nomina dei componenti del collegio avviene secondo precisi criteri, che vengono riportati nella tabella che segue.

Nomina del collegio

Primo componente (estrazione legale e designazione diretta)
Viene designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale (individuato a norma dell’art. 4 del DLgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa) o da un suo delegato.
Secondo componente (estrazione contabile e designazione diretta)

Viene designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente.
Terzo componente
(estrazione aziendalistica e designazione del referente)

Viene designato fra i soggetti appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco (contenente un congruo numero di esperti) trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

La nomina dei primi due membri, devono pervenire all’organismo entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva.

La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo stesso operi e delle dimensioni dell’impresa. Il referente:

  • Cura, anche mediante l’individuazione dell’esperto appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale;
  • Nel caso riscontri la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del secondo componente.

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)

Se il referente dell’OCRI, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l’istanza del debitore, verifica che il debitore è un’impresa minore, lo convoca dinanzi all’OCC competente per territorio indicato dal medesimo debitore, oppure individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi (art. 17 co. 6 del DLgs. 14/2019).

Nonostante la formulazione della norma, che non contempla la prosecuzione della procedura di allerta davanti all’OCC, l’omissione, secondo parte della dottrina, risulta essere il frutto di una lacuna normativa da colmare in via interpretativa.

L’art. 12 co. 7 del DLgs. n. 14/2019, prevede che gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell’OCC anche per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli art. 14 e 15 del DLgs. n. 14/2019.

L’audizione del debitore da parte dell’OCRI

Il primo vero atto che compie il Collegio è l‘audizione del debitore e degli organi di controllo, che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Nel caso in cui il debitore non compare all’audizione, il Collegio nel caso ravvisasse dalla segnalazione elementi che rendano evidente lo stato di insolvenza del debitore, lo deve segnalare al Referente con una relazione motivata che dia notizia al Pubblico Ministero del tribunale competente.

Tale scelta non è priva di conseguenze, in quanto il P.M. se valuta la fondatezza della notizia di insolvenza, deve esercitare entro 60 giorni dalla ricezione, l’istanza di liquidazione giudiziale di cui all’art. 38.

La norma fa espresso riferimento all’assenza del debitore, pertanto, l’obbligo di dare la notizia al P.M. non sussiste qualora siano assenti gli organi di controllo.

Il Collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione e le informazioni che sono stati fornite, deve comprendere la sussistenza o meno della crisi e individuare le misure per porvi rimedio.

Una delle principali domande poste, riguarda la tipologia di informazioni che devono essere acquisite. La norma non lo precisa, sancendo soltanto che i dati e le informazioni devono essere acquisite dal Relatore, il quale deve poi riferire al Collegio.

Le informazioni dovrebbero essere costituite dall’indebitamento e dagli scaduti esistenti, risulta necessario, pertanto, capire quali scaduti rientrano nei ritardi di pagamenti reiterati e significativi anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24.

La presenza dell’organo di controllo all’audizione esclude che le informazioni siano false, tuttavia il Collegio deve effettuare tutte le verifiche necessarie.

Archiviazione della segnalazione

L’archiviazione è disposta se il Collegio:

  • Non ritiene esistente la crisi, c.d. “falsi positivi”;
  • Ritiene che la procedura di allerta non si applichi soggettivamente all’imprenditore.

Nel caso in cui il Collegio sospetti della presenza di “falsi positivi”, dovrebbe esaminare:

  • La presenza di reiterati e significativi ritardi di pagamento, chiedendo l’esibizione dell’anzianità degli scaduti, informazioni sulla reazione dei fornitori, la posizione contributiva ed erariale, informazioni sul pagamento dei dipendenti;
  • Stima del debito non operativo con scadenza nei successivi 6 mesi e delle risorse del servizio stesso.

Il collegio dispone l’archiviazione, inoltre, quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente attesti l’esistenza di crediti d’imposta o di altri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, rispetto ai quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determini il mancato superamento delle soglie ex art. 15 co. 2 lett. a), b) e c) del DLgs. 14/2019.

Con tale previsione si è voluto evitare di penalizzare eccessivamente le situazioni di apparente difficoltà per mancanza di liquidità.

Nei casi in cui è prevista l’archiviazione, il referente ne dà comunicazione al debitore ed a coloro che hanno effettuato la segnalazione.

Individuazione delle misure e dei termini

Concluse le audizioni, nel caso in cui il Collegio ritiene esistente lo stato di crisi:

  • Individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio;
  • Fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Se il debitore non assume alcuna iniziativa nel termine prefissato dal collegio, lo stesso informa il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni in vista della successiva apertura della procedura concorsuale.

La conclusione della fase di allerta

La conclusione favorevole della fase di allerta può avvenire nel caso in cui il debitore assuma le misure di superamento della crisi, nel termine fissato.

Qualora, il debitore non adempia nel termine fissato, il Collegio deve redigere, una breve relazione e trasmetterla al Referente, che ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione.

La conclusione anticipata della fase di allerta potrebbe avvenire anche quando il Collegio non ravvisi alcuna possibilità di superamento della crisi in sede di audizione.

La finalità della fase di allerta è di superamento della crisi riuscendo a preservare la continuità aziendale. Per tale motivo, ogni volta che non sia possibile, il Collegio dovrebbe invitare il debitore a presentare istanza di liquidazione giudiziale o un concordato liquidatorio.

Fino a quando risultano esperibili, soluzioni che consentono di superare lo stato d’insolvenza, mantenendo la continuità, l’intervento dell’OCRI è perseguibile.

Istanza di composizione assistita della crisi

Il debitore, all’esito dell’audizione, può presentare l’istanza di composizione assistita della crisi.

L’art. 19 è molto chiaro nello stabilire che l’unico soggetto che può attivare la composizione assistita della crisi è il debitore, il quale può rivolgere all’OCRI istanza di intervento all’esito dell’audizione, ma anche prima o a prescindere da essa.

In tal caso, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli art. 14 e 15 del DLgs. n. 14/2019 che non hanno effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

Con la composizione assistita vengono coinvolti i creditori, o una parte di essi, quali le banche, i fornitori strategici, per pervenire ad un accordo all’esito di una trattativa favorita dall’intervento del Collegio, che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.

Gli strumenti a disposizione del Collegio degli OCRI per il superamento della crisi

Una volta determinati i flussi di cassa liberi che possono essere posti al servizio del debito, il Collegio deve individuare quali accordi può proporre ai diversi creditori.

Rapporti con gli istituti di credito

Primariamente, il Collegio deve coinvolgere gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari.

La “manovra finanziaria” viene presentata alle banche e riepiloga la proposta di accordo. La deliberazione da parte della banca avviene nel rispetto delle regole deliberative interne quali la banca è dotata per rispondere ai principi di sana e corretta gestione del credito.

La manovra finanziaria è una proposta che risponde a logiche di costruzione affinché vi sia l’adesione della banca.

Nella negoziazione con la banca può essere previsto il mantenimento degli affidamenti sia su base annuale con rinnovo automatico, di anno in anno, per tutto l’orizzonte di piano, subordinatamente al rispetto dei parametri finanziari.

Rapporti con i fornitori

Ai fornitori può essere proposto di effettuare un riscadenziamento del debito e nuove condizioni, potranno essere previsti, inoltre, contratti estimatori.

Tutto dipende dalla tempestività del tentativo di composizione della crisi e non si esclude, che, in casi più gravi, si renda necessario un piano di rientro del debito.

Rapporti con i fornitori strategici

Sono considerati fornitori strategici quelli essenziali nella conduzione aziendale, ossia quelli di filiera che trovano nell’impresa lo sbocco principale dei loro prodotti.

Ad essi potrebbe essere proposto, un rafforzamento patrimoniale del debitore tramite un aumento del capitale sociale in denaro, al quale associare il controllo sul debitore.

Alcuni fornitori strategici, saranno indifferenti al volume delle forniture nei confronti del debitore, in questi casi il Collegio dovrà prospettare la reale situazione del debitore.

Rapporti con i clienti

I clienti sono anch’essi interessati alla continuità aziendale del loro debitore. Il Collegio può proporgli pagamenti più veloci delle forniture e la modifica del rapporto contrattuale da fornitura di beni.

Potranno, inoltre, essere modificate alcune clausole contrattuali che impediscono la cessione del credito o l’anticipazione dei crediti.

Rapporto con gli Enti previdenziali o l’Erario

Con gli Enti previdenziali e con l’Erario sono esercitabili gli strumenti ordinari, aventi l’obbiettivo di rateazione del debito.

Compenso spettante all’OCRI

Il compenso dell’OCRI, se non viene concordato con l’imprenditore, viene liquidato ad opera del Presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del Tribunale territorialmente competente, tenendo conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Ciò significa che le due fasi di intervento dell’OCRI comportano compensi distinti.

L’art. 351 prevede difatti che debbono essere riconosciuti all’OCRI i costi amministrativi ed i compensi per i componenti del collegio.

I costi amministrativi ed i compensi per i componenti del collegio debbono essere concordati con il debitore.

Nel caso in cui non vi sia un’accordo con il debitore, gli importi sono liquidati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato, tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

L’art. 351 determina il compenso in relazione alle singole fasi del procedimento:

  • In caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al 50%, di cui la metà all’ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; 
  • Per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui 1/3 all’ufficio del referente e 2/3 da suddividere tra i componenti del collegio; 
  • Per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal DM n. 202 del 2014,(art. 14, 15 e 16), in quanto compatibili, avuto riguardo all’attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti.

Il legislatore ha così garantito le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, essendo stata effettuata una differenziazione tra costi amministrativi (variabili) e costi fissi (di segreteria), al fine di assicurare una copertura minima del servizio sul territorio.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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