Dal 01/01/2019, data di entrata in vigore della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è stato introdotto, a carico delle imprese e degli enti non commerciali, l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni.

Chi riceve a vario titolo finanziamenti di natura pubblica ha l’onere di pubblicare annualmente online il rendiconto di tutti i contributi ricevuti nel corso dell’anno precedente se la somma totale supera i 10.000 euro, con la possibilità di utilizzare a tale scopo anche la propria pagina Facebook o il sito della rete associativa di riferimento se i soggetti interessati siano sprovvisti di un proprio sito internet o di altro assimilato portale digitale.

L’obbligo di pubblicità in questione, che rappresenta una delle diverse modalità attraverso cui viene garantito il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione, riguarda anche gli enti che non perseguono finalità lucrative. In questo articolo, dopo una breve premessa sul principio di trasparenza e sulla pubblicità dei contributi ricevuti da enti pubblici, cercheremo di analizzare quali sono gli adempimenti posti a carico degli enti non commerciali al fine di assolvere adeguatamente il relativo obbligo.

Trasparenza della Pubblica Amministrazione

Il principio della trasparenza, accanto a quello di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 C., è uno dei principi cardine su cui si fonda l’azione della Pubblica Amministrazione.

Sebbene riconosciuto da tempo nel nostro ordinamento e considerato riconducibile ai principi costituzionali indicati dall’art. 97 C., è stato espressamente codificato solo con la L.15/2005, che, modificando la L. 242/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, al comma 1 dispone che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di pubblicità e trasparenza”.

Una disciplina più compiuta sull’istituto della trasparenza si è avuta, però, solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni – c.d. Codice della trasparenza), adottato in attuazione della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), che ha raccolto in un unico corpus normativo gli obblighi di pubblicazione disseminati in diversi testi normativi e che nei primi due commi sancisce:

1. La trasparenza e’ intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Il principio della trasparenza non è però solo funzionale alla tutela dei diritti dei cittadini e alla promozione della loro partecipazione ai procedimenti amministrativi. Esso diventa uno strumento operativo anche contro l’illegalità e la corruzione. I comportamenti truffaldini possono agevolmente proliferarsi, infatti, solo se l’operato delle amministrazioni viene tenuto all’oscuro dei propri destinatari. Pertanto, rendere pubbliche le relative informazioni permette di contrastare illeciti e ed azioni corruttive.

Il principio della trasparenza diventa così uno strumento per assicurare la democrazia e garantire il corretto funzionamento della pubblica amministrazione principalmente mediante:

  • la pubblicazione di determinati dati e informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni (bilanci, affidamento di lavori, forniture e servizi nonché alla concessione ed erogazione di sussidi e sovvenzioni, personale dipendente, stipendi, organigramma e così via). I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati tempestivamente sui siti istituzionali e devono essere mantenuti aggiornati. Questa pubblicazione deve essere assicurata per un periodo almeno di 5 anni. Unico divieto imposto all’obbligo di pubblicazione riguarda i dati e tutte le informazioni sensibili e giudiziarie che si ritiene non essere utili ai fini della trasparenza.
  • l’accesso civico, inteso quale legittimazione ad accedere a dati, informazioni e documenti che riguardano l’agire amministrativo, configurandosi, quindi, come un diritto che spetta e può essere esercitato da chiunque a prescindere dalla sussistenza di un interesse reale. Anche in questo caso vige il principio secondo cui deve essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi solo se necessario a curare o difendere interessi giuridici, per cui l’accesso a documenti che contengono dati sensibili o giudiziari è consentito esclusivamente qualora sia strettamente indispensabile.

Oltre che per le ragioni appena analizzate (garanzia del principio di democraticità e garanzia contro illeciti e corruzione), rendere pubbliche le informazioni riguardanti i vantaggi economici ricevuti, in particolare dagli enti non profit, risponde anche all’esigenza di rendere trasparenti, nei confronti dello Stato e in generale verso tutti i finanziatori, sia pubblici che privati, sia esterni che interni, le modalità attraverso cui gli stessi siano stati impiegati ed assicurare che non siano stati distolti dal perseguimento degli scopi istituzionali.

Esigenza che è soddisfatta da un lato, come si vedrà in seguito, con l’imposizione, a carico degli enti percettori di somme di fonte pubblica, di pubblicare le informazioni dei vantaggi economici ricevuti, e dall’altro attraverso l’obbligo, per alcune tipologie di fondi ricevuti (ad esempio per la raccolta pubblica), di condividere la gestione dei progetti sociali, verso cui le risorse sono confluite, mediante la pubblicazione di rendiconti dei progetti finanziati.

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici

Gli obblighi di pubblicità a garanzia del rispetto del principio della trasparenza, originariamente gravanti in capo alla sola Pubblica Amministrazione, sono stati estesi dalla L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) anche ai seguenti soggetti:

  • imprese;
  • cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (D.Lgs. 286/1998);
  • associazioni, Onlus, fondazioni.

Il legislatore aveva originariamente previsto per questi soggetti un obbligo generalizzato di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), la portata dell’obbligo è stata ridimensionata ed è stato disposto che entro il 30 giugno di ogni anno devono essere rese note le informazioni relative a sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Dall’obbligo di pubblicazione, quindi, sono esclusi tutti i benefici che hanno portata generale, di cui cioè possono usufruire tutti i contribuenti, e gli importi incassati a titolo di risarcimento o a fronte di servizi e beni ceduti alla Pubblica Amministrazione.

Ambito soggettivo

I soggetti su cui grava l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti sono nello specifico:

  • le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni, individuate con decreto del Ministero della Transizione ecologica;
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • le associazioni e le fondazioni;
  • le Onlus;
  • le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (D. 286/1998);
  • tutti i soggetti che svolgono attività di impresa: Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); Società di persone (Snc, Sas); Ditte individuali (a prescindere dal regime contabile adottato, per cui sono inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); Società cooperative. Sono esclusi, invece, gli esercenti arti e professioni in quanto la loro attività non è qualificata come attività d’impresa.

Riguardo al non profit, la legge fa riferimento solo ad associazioni, fondazioni e Onlus omettendo tutti gli enti qualificati dal D. Lgs. 117/2017(c.d. Codice del Terzo Settore) come Enti del Terzo Settore che di diritto hanno accesso al relativo registro (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), vale a dire le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). Si ritiene comunque che l’obbligo sia da estendersi anche a tali enti nonostante per essi siano già stati prescritti dalla citata legge di riforma importanti obblighi in tema di trasparenza.

Fra le pubbliche amministrazioni eroganti sono invece ricomprese:

  • quelle di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui:
  • Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”;
  • quelle di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, fra cui rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti privati con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo siano dalle stesse designati.

Tipologie di contributi da pubblicare

Con la circolare n. 6 del 25/06/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto chiarezza su alcuni punti rispetto ai quali erano sorti dubbi interpretativi, come il “carattere generale” delle somme a vario titolo ricevute dalla Pubblica Amministrazione, che giustificherebbero la non assoggettabilità all’obbligo di pubblicazione, e il termine “vantaggio economico”.

In merito al primo punto, è stato chiarito che l’obbligo non sussiste quando ci si riferisce ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Ad esempio, non sono soggette a pubblicazione tutte le somme corrisposte per l’acquisto di beni o servizi, per gli incarichi professionali ricevuti o per i risarcimenti dei danni subiti.

In relazione al secondo punto, è stato precisato che il vantaggio può avere ad oggetto non solo risorse finanziarie ma anche risorse strumentali. Sono quindi soggetti all’obbligo i trasferimenti di denaro o di beni effettuati a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali. È il caso, ad esempio, di un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla Pubblica Amministrazione. In tale circostanza si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene oggetto di pubblicazione. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, dovrà farsi riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

La circolare ha poi espressamente escluso dall’obbligo le somme incassate mediante l’istituto del 5 per mille, che sono assimilabili a donazioni private e non a vantaggi economici concessi dalla Pubblica Amministrazione.

Nonostante non sia espressamente previsto dalla circolare, si ritiene che anche i contributi a fondo perduto relativi ai decreti emanati a seguito dell’emergenza da COVID-19 e ricevuti nel corso del 2020 e 2021 possono essere ricompresi fra le somme non oggetto di rendicontazione in quanto considerati a carattere generale.

Quando scatta l’obbligo

L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. A tal proposito, la circolare ministeriale ha chiarito che tale limite deve essere inteso cumulativamente, ovvero facendo riferimento al totale dei vantaggi economici ricevuti e non alla singola erogazione, e indipendentemente dalla Pubblica Amministrazione erogante. Ciò in pratica vuol dire che l’ente che ha ricevuto durante l’anno tre contributi di 3.000, 5.000 e 2.100 euro rispettivamente dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune per la partecipazione a tre distinti bandi, avendo superato complessivamente il limite dei 10.000 euro sarà obbligato a pubblicare il totale delle somme riscosse, che nel caso dell’esempio ammontano a 10.100 euro.

Per la determinazione dell’importo complessivo da pubblicare occorre applicare il criterio contabile di cassa, ovvero bisogna tener conto dei soli contributi effettivamente erogati e quindi effettivamente incassati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento e indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Di conseguenza, l’applicazione di questo criterio non permetterà che vengano conteggiati contributi solo stanziati (concessi) e non ancora erogati. Andranno pertanto considerati, ad esempio, per l’anno 2021:

  • i contributi stanziati in anni precedenti e incassati nel 2021;
  • i contributi stanziati e incassati nel 2021.

L’esercizio finanziario cui bisogna fare riferimento ai fini della rendicontazione delle somme è quello precedente rispetto alla data di pubblicazione. Gli enti dovranno considerare l’intero anno solare (01/01 – 31/12), anche nel caso in cui abbiano un periodo amministrativo a cavallo d’anno. Pertanto, l’ente con esercizio amministrativo 01/07/2021 – 30/06/2022, entro il 30 giugno 2022 sarà tenuto a pubblicare le informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/ 2021.

Informazioni da pubblicare

Le informazioni necessarie da pubblicare sono le seguenti:

  • la denominazione e codice fiscale del soggetto destinatario del vantaggio economico;
  • la denominazione del soggetto che lo ha erogato;
  • le somme incassate indicate in modo distinto per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
  • la data o le date di effettivo incasso;
  • la causale d’incasso, ovvero il motivo per il quale tali somme sono state erogate.

Modalità e termini per la pubblicazione

La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile.

Per gli enti che esercitano attività di impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c., l’obbligo di pubblicazione è assolto riportando le relative informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio.

Gli enti che redigono il bilancio in forma abbreviata o quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa, nonché le associazioni, le fondazioni e le ONLUS, assolvono all’obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet o su analoghi portali digitali. In mancanza del sito internet, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sulla pagina facebook dell’ente. Nel caso in cui questo ne sia privo, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le cooperative sociali, inoltre, sono tenute a pubblicare trimestralmente sui propri siti internet o portali digitali anche l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

La normativa non fa menzione del termine entro cui le informazioni debbano essere mantenute sui siti internet dell’ente, sugli altri portali digitali, sulla propria pagina facebook o sui siti internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce. Il consiglio, pertanto, è di lasciare la pubblicazione delle informazioni anche relative agli anni precedenti, magari creando delle specifiche sezioni, una per ogni anno, in modo che le stesse siano ordinate temporalmente e risultino di facile accesso agli utenti.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un possibile schema che potrebbe essere idoneo ai fini della pubblicazione delle informazioni sui vantaggi economici ricevuti nel 2022 (termine pubblicazione 30/06/2022):

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOSOFIA VIVA – c.f. 12345678910
SOGETTO EROGANTESOMMA INCASSATADATA INCASSOCAUSALE
Agenzia delle Entrate2.000,00 euro10/07/2021Contributo a fondo perduto
CCIAA di Firenze3.000,00 euro21/09/2021Contributo per acquisto libri
Ministero della Cultura10.000,00 euro20/12/2021Concessione in comodato d’uso locale

15.000,00 euro

Sanzioni

Per l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, se l’ente non avrà provveduto all’obbligo di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, verrà comminata la ben più grave sanzione della restituzione integrale ai soggetti eroganti dei benefici ricevuti.

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

A seguito della crisi pandemica, il D.L. 52/2021(c.d. Decreto Riaperture) ha disposto, in relazione al 2021, la sospensione fino al 31/12/2021 delle sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni relative ai vantaggi economici ricevuti, differendone l’applicabilità a decorrere dal 01/01/2022

Il D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, per il 2021 ha previsto un’ulteriore proroga al 31/07/2022 per l’applicabilità delle sanzioni, statuendo, inoltre, che per il 2022 le sanzioni troveranno applicazione a decorrere dal 01/01/2023.

Più semplicemente:

ANNO IN CUI L’OBBLIGO NON E’ STATO RISPETTATODATA DALLA QUALE DECORRONO LE SANZIONI
202131/07/2022
202201/01/2023

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