Nuova procedura per la Cassa Integrazione. Possibile presentare le domande per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’INPS con anticipo del 40%.

Dal 18 giugno 2020 è possibile effettuare:

  • Nuova domanda di cassa integrazione in deroga;
  • Domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.

Le novità sono state descritte dall’INPS, con il Messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020.

Nuova procedura per la Cassa Integrazione

La domanda per ottenere il pagamento della Cassa Integrazione con anticipo del 40%, riguarda soprattutto, la Cassa integrazione in deroga, ma anche ordinaria e assegno ordinario.

Nuova procedura per la cassa integrazione e assegno ordinario

A seguito degli interventi disposti dal Decreto Rilancio e del D.L. n. 52/2020:

  • Le aziende che, nell’anno 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, a condizione che, siano state fruite per intero, le 9 settimane;
  • Le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, come inizialmente previsto.

La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Con la nuova procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, possono essere istruite tutte le tipologie di domande.

Nuova procedura per la cassa integrazione: online l’applicativo

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta ottenuta l’autorizzazione per le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, le quali non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

L’applicativo per la presentazione della domanda di Cassa integrazione in deroga all’INPS, è disponibile sul sito INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

Pagamento diretto dell’INPS

In caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza sarà presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, ovvero il 3 luglio 2020.

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