Il Decreto Rilancio è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. n. 34/2020, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19. Vediamo quali sono le principali novità previste in materia lavoro dal Decreto Rilancio.

Il Senato, ieri, 16 luglio 2020, ha approvato in via definitiva il D.L. n. 34/2020, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19.

Le principali novità previste in materia lavoro dal Decreto Rilancio.

Novità

Proroga contratti a termine

E’ stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle “causali” previste per legge.

Inoltre, è prevista la proroga dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato (non per i contratti di apprendistato professionalizzante), per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

Sospensione attività lavorativa

La proroga verrà disposta per un periodo corrispondente a quello in cui è stata sospesa l’attività lavorativa.

La norma non effettua nessun tipo di riferimento alla necessità di un eventuale fruizione degli ammortizzatore sociale per la proroga, tuttavia, richiede un periodo di inattività del lavoratore.

La proroga, inoltre, sembra non richiedere il consenso di entrambe le parti.

Esclusioni

Inoltre, tale disposizione troverà applicazione solo per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono esclusi i rapporti di lavoro già cessati, per scadenza del termine.

In caso contrario, la conseguenza porterebbe a ripristinare il rapporto di lavoro.

Congedi parentali

E’ stata innalzata da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 agosto 2020.

ono stati, pertanto, aumentati, da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decretolegge n. 18/2020.

E’ possibile beneficiare del congedo parentale COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche riguardano:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l’assistenza di familiari disabili.

Licenziamenti

E’ stata prevista l’estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi e la sospensione delle procedure in corso.

Cassa Integrazione

Per quanto riguarda le novità previste sulla Cassa Integrazione, è stato disposto l’aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria ed in deroga e dell’assegno ordinario da 9 a 18 settimane, di cui 14 fruibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Coloro che abbiano fruito integralmente delle prime 14 possono chiedere le ulteriori 4 settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario, la reintroduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Inoltre, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime 9 già riconosciute.

Infine, tra le novità, è stata prevista la proroga di 2 mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

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