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Controlled Foreign Companies (CFC): la normativa

Disciplina sulle Controlled Foreign Company per evitare l'allocazione di controllate estere situate in Paesi a fiscalità privilegiata che percepisco per oltre 1/3 del reddito passive income. Disposizioni aggiornate con la Circolare interpretativa n. 18/2021.

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I soggetti fiscalmente residenti che detengono partecipazioni in enti esteri devono verificare l'articolo 167 del TUIR. Si tratta della normativa sulle Controlled Foreign Company (cd "normativa CFC") che prevede la tassazione per trasparenza del reddito societario in capo al soggetto controllante italiano.

La disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies) rappresenta lo strumento utilizzato dagli ordinamenti fiscali UE per evitare possibili fattispecie di elusione fiscale. Mi riferisco ad una disciplina fiscale nata per per contrastare la localizzazione fittizia di redditi significativi in società partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Si tratta, in particolare, società che non procedono alla sistematica distribuzione dei dividendi.

Se la società estera posta in Paese a fiscalità privilegiata consegue oltre 1/3 di "income" derivanti da detenzione o investimento di azioni titoli o crediti vi sono delle conseguenze. Il soggetto controllante è chiamato a tassare in Italia, per trasparenza, il reddito a lui imputabile della società controllata estera. Questo, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi. Andiamo ad analizzare, in questo contributo, i principali aspetti che riguardano la normativa CFC in Italia anche ai sensi della Circolare interpretativa n. 18/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Cominciamo!

Cos'è la normativa sulle Controlled Foreign Company (CFC)?

La normativa sulle Controlled Foreign Company (CFC) è disciplinata dall'articolo 167 del TUIR. Questa normativa nasce con l'intento di disincentivare la costituzione di società estere in Paesi che offrono livelli di tassazione vantaggiosi. La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente le operazioni potenzialmente elusive, ovvero costituzioni di società controllate estere con l'unico scopo di sottrarre a tassazione redditi non redistribuiti attraverso la politica di dividendi nei confronti del socio residente. Affinché si possa ravvisare, quindi, l'applicazione della normativa CFC occorre che la fattispecie verifichi alcuni requisiti.

Requisiti soggettivi di applicazione

Il primo aspetto da indagare riguarda chi sono i soggetti a cui può essere applicata questa disciplina fiscale. Infatti, la disciplina CFC si applica in caso di possesso di redditi in Stati con regime fiscale privilegiato da:

Persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa (privati);

Soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. Si tratta di società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;

Soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), b) e c) del TUIR. Si tratta dei soggetti passivi IRES.

Enti pubblici e privati diversi dalle società. Questo, a prescindere se hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Deve trattarsi di soggetti ed enti aventi residenza fiscale in Italia (anche qualora la residenza fiscale italiana venga individuata tramite accertamento). Non trova applicazione, invece...

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