HomeFisco NazionaleFiscalità del lavoroNASPI 2024: la guida completa

NASPI 2024: la guida completa

La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione sociale italiana introdotta per fornire supporto economico ai lavoratori che hanno perso il loro impiego.

Naspi è l’acronimo di “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”, è un sostegno al reddito, erogato mensilmente, ed è previsto in favore dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La NASPI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Essa viene erogata su domanda dell’interessato.

Puoi richiedere la NASPI se:

  • Il tuo rapporto di lavoro subordinato è cessato involontariamente;
  • Hai almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

È possibile accedere alla misura con un sistema digitalizzato che rappresenta la modalità esclusiva di presentazione della domanda di indennità NASPI per il cittadino. Questa procedura è fruibile accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per Disoccupati – NASpI indennità mensile di disoccupazione”.

La NASPI, come spiega il sito ufficiale dell’INPS, è destinata a tutti quei lavoratori dipendenti che hanno perso in modo involontario la propria occupazione. Sono inclusi dai possibili beneficiari anche gli apprendisti, i soci di cooperative che detengono una rapporto di lavoro di tipo subordinato, e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato. Anche il personale artistico subordinato può richiedere la NASPI.

Non possono richiedere questo tipo di indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che possono accedere al pensionamento, i lavoratori che hanno un assegno ordinario di invalidità oppure i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono ricorrere alla Dis-Coll.


Naspi: quando nasce e quando e possibile usufruirne?

La Naspi è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06-03-2015. Ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli aventi diritto alla disoccupazione a partire dal 1 maggio 2015.

La Naspi viene erogata su domanda dell’interessato, pertanto occorre presentare una richiesta per poterne usufruire. In base a quanto previsto articolo 14, comma 3, Decreto-Legge n. 104 del 2020, l’indennità di disoccupazione è prevista anche nel caso di accordo collettivo aziendale che prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Possono beneficiare della prestazione di disoccupazione NASPI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

A chi è rivolta la NASPI?

La NASPI garantisce una erogazione mensile economica a favore dei soggetti che hanno perso il proprio posto di lavoro, in modo involontario. Sono stati inclusi tra i potenziali beneficiari tutti i lavoratori agricoli dipendenti, anche apprendisti, soci di lavoratori di cooperativa, e tutti i soggetti con un rapporto di tipo subordinato. Si tratta di lavoratori appartenenti al settore privato, perché sono comunque esclusi dalla possibilità di richiedere questa indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.

La modifica include nella misura tutti gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e consorzi. Sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei datori di lavoro nel settore merceologico individuato: operai che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Beneficiari della prestazione

Si tratta in ogni caso di una misura rivolta ai cittadini che hanno perso in modo involontario il proprio lavoro. Possono beneficare della NASPI:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L’accesso alla NASPI è consentito anche in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa: se le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • Dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • Licenziamento disciplinare.

Esclusioni

Sono esclusi, dunque, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Sono considerate disoccupate le persone che hanno perso l’impiego in maniera involontaria e che dichiarano la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Queste inoltre non devono:

  • Svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • Avere un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

Non possono accedere alla NASPI:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .

È possibile lavorare senza perdere lo stato di disoccupazione e quindi continuare a ricevere la NASPI, tuttavia occorre non superare le seguenti cifre:

  • 8.174 euro all’anno per il lavoro dipendente;
  • 5.500 euro annui per il lavoro autonomo.

Decorrenza

La NASPI spetta a decorrere da:

  • L’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

La NASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Quanto spetta?

La NASPI è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L’importo dell’indennità di disoccupazione NASPI 2024 è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Questo valore deve essere diviso per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato va moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile che si ottiene da questa operazione risulta inferiore a 1.352,19 euro mensili, l’importo del trattamento sarà pari al 75% della retribuzione stessa.

Se è superiore, la prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento a cui si somma il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’importo dell’indennità non può superare il limite massimo, che per il 2024 è 1.550,42 euro.

L’importo della NASPI si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Sospensione e decadenza NASPI

La prestazione è sospesa in caso di:

  • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro;
  • Nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Decadenza dal beneficio

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • Perde lo stato di disoccupazione;
  • Inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • Non comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI , il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASPI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • Inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • Raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASPI ;
  • Nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

Gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

NASPI e lavoro all’estero

In caso di lavoro all’estero:

  • Recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • Recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • Recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo n. 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatori.

Requisiti NASPI

L’accesso alla NASPI è ammesso in caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

  • Dtato di disoccupazione involontario;
  • Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Stato di disoccupazione

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La presentazione della domanda di NASPI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI , sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • Dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
  • Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • Licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. “Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali”.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Elementi non presi in considerazione

Non sono considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva:

  • Malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • Contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • Assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale, i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Quando fare domanda per NASPI?

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, decorrenti:

  • Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • Dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • Dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso:

  • In caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • In caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

Come fare domanda NASPI?

Per presentare domanda per la NASPI occorre compilare ed inviare l’apposito modulo INPS, mediante la procedura presente sul sito. Questa procedura è fruibile accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per Disoccupati – NASpI indennità mensile di disoccupazione”.

Pagamento e durata della prestazione

L’indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego viene versata direttamente dall’INPS sul conto corrente bancario o postale, oppure sul libretto postale dell’avente diritto.

In alternativa, essa può essere erogata mediante bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza dell’interessato oppure a domicilio. Il sussidio viene corrisposto con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi cioè 2 anni.

Non vengono presi in considerazione però i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad altre prestazioni di disoccupazione. Quindi, per poter calcolare la durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti negli ultimi quattro anni. Inoltre, i periodi di contribuzione riguardanti al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per il calcolo della durata di una nuova Naspi. Essi infatti non hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione, quindi possono essere prese in considerazione.

Seguendo lo schema, appena illustrato, è possibile comprendere se si ha diritto o meno alla Naspi e in che misura. In questo modo, prima di compilare la domanda si avranno le idee chiare sull’effettivo importo del beneficio e sulla durata prevista dell’erogazione.

Da quando ho diritto a percepire la NASPI?

La NASPI ti spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del tuo rapporto di lavoro, se presenti la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione, se presenti la domanda successivamente, decorre dal giorno in cui invii la domanda.

Che fare se trovo un nuovo lavoro mentre prendo la NASPI?

Occorre comunicare l’assunzione tramite il servizio NASPI -COM: invio comunicazione. In questo modo comunicherai all’INPS di cessare l’erogazione dell’emolumento.

NASPI e lavoro all’estero

Durante la percezione della NASPI si può andare all’estero alla ricerca di lavoro?

Come ha chiarito l’INPS, durante la percezione della NASPI puoi andare alla ricerca di lavoro in un altro Stato dell’UE, senza perdere il diritto all’indennità, se:

  • Prima della partenza devi essere iscritto almeno per un giorno al centro per l’impiego;
  • Devi comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarti;
  • Devi richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
  • Devi iscriverti entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ti rechi e devi presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
  • Devi sottoporti ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo;
  • La NAPI viene sospesa finché l’ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l’INPS riprenderà a pagarti la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall’Italia. Durante questo periodo non sarai soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASPI ;
  • Dal primo giorno del quarto mese, se non rientri in Italia, continuerai a percepire la prestazione ma sarai nuovamente soggetto alle regole di condizionalità previste per tutti i percettori di NASPI .

NASPI e altre prestazioni

L’INPS ha chiarito che, durante il periodo di fruizione della NASPI puoi percepire:

  • Pensione ai superstiti;
  • Pensione di invalidità;
  • Assegno di inclusione (Attenzione: la NASPI costituisce reddito imponibile e rileva ai fini ISEE).

Viceversa, non è possibile percepire:

  • Pensione di vecchiaia o anticipata;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Pensione di inabilità.

Ugualmente in caso di:

  • Indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità,
  • Indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato),
  • Indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex IPSEMA;

NASPI e gestione separata INPS

I periodi di iscrizione alla gestione separata non sono utili per il diritto, la durata e la misura dell’indennità NASPI ha chiarito L’INPS.

L’INPS ha anche chiarito che, la sola iscrizione alla Gestione Separata non è ostativa al diritto alla prestazione.

Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito presunto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare.

NASPI e nuova attività lavorativa

L’INPS ha chiarito che, qualora il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o durante il periodo di preavviso, l’indennità NASPI non spetta. Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se richiedi il “cumulo” potrai continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

Cosa posso fare in caso di decadenza della NASPI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?

In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda di NASpI . Non puoi chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.

NASPI e partita Iva

In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, spetta la NASPI?

L’INPS ha chiarito che, in caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

Come titolare di Partita IVA sono obbligato a dichiarare il reddito previsto nell’anno?

Sì. I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”. Per rendere più veloce la liquidazione della NASPI , la dichiarazione può essere resa nell’apposito campo della domanda, come indicato nella Guida all’uso del Servizio per richiedere la NASpI scaricabile dalla scheda prestazione NASpI .

In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione, accessibile dalla stessa scheda con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Codice Fiscale e PIN dispositivo. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Anticipazione NASPI

Se hai avuto già accolta la domanda di NASpI , puoi chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:

  • Avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • Avviare un’impresa individuale;
  • Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • Sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI .

Come fare domanda di NASPI anticipata?

Dopo aver ottenuto la NASPI, puoi presentare domanda online entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASPI , devi inviare la domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASPI .

I liberi professionisti non iscritti all’INPS possono richiedere la NASPI anticipata?

Sì. L’INPA ha chiarito che i liberi professionisti non iscritti a gestioni previdenziali INPS bensì a specifiche casse professionali, possono richiedere la NASPI anticipata.

Gli iscritti alla Gestione Separata possono richiedere la NASPI anticipata?

No. L’INPS ha chiarito che non possono richiedere la NASPI anticipata.

I soci accomandanti possono richiedere la NASPI anticipata?

L’INPS ha dato anche in questo caso risposta negativa.

NASPI e lavoro part time

Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda di NASPI a condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.

NASPI e soggiorno all’estero

In caso di soggiorno all’estero, si continua a percepire la NASPI?

Sì, ma solo per brevi periodi dovuti a matrimonio, malattia propria o del congiunto, lutto o ad altri motivi familiari. Il beneficiario deve produrre, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione, idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).

Cosa succede se il beneficiario espatria in via definitiva durante la fruizione della NASPI?

In caso di espatrio in via definitiva per rientro nel paese di origine o per accettazione di un lavoro all’estero, la prestazione decade dalla data di espatrio.

Titolarità di cariche sociali

Ho un ruolo in una società di persone/capitali. Devo dichiarare il reddito presunto per l’anno in corso?

Sì. La dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a “zero”, per chi riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore) è prevista a pena di decadenza della NASPI . La dichiarazione non è prevista per la sola partecipazione agli utili societari.

Per rendere più veloce la liquidazione della NASPI , la dichiarazione può essere resa nella domanda, anche qualora sia pari a “zero”, come indicato nella Guida all’uso del servizio per richiedere la NASPI , scaricabile dalla scheda prestazione dedicata. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’inizio dell’attività, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione reperibile sul sito INPS accedendo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con Codice Fiscale e PIN Dispositivo nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando ” NASpI ” nel campo “Testo libero” e cliccando su NASpI -COM: invio comunicazione. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti

Sono iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti. Devo dichiarare il reddito previsto per l’anno in corso?

L’INPS ha chiarito che, gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono dichiarare, a pena di decadenza, il reddito previsto per l’anno in corso anche se pari a “zero”. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

14 COMMENTI

  1. Gentile Elisa,
    in seguito alla lettura dell’articolo, vorrei, gentilmente, chiederLe alcune informazioni. Io, ad oggi, percepisco la Naspi (fino Maggio 2022) e con l’inizio dell’anno 2022 vorrei avviare qualche collaborazione con la formula “Ritenuta d’acconto”. Quello che non mi è chiaro è:
    – devo dare comunicazione all’Inps se inizio a collaborare con qualche azienda?
    – è corretto che fino a 3000€ lordi non ho una decurtazione della Naspi?
    – la potenziale azienda cliente deve esser informata che percepisco Naspi?

    Attendo Sue gentili delucidazioni in merito,
    RingraziandoLa anticipatamente,
    Saluti,
    Francesca Marangoni

  2. Il consiglio che diamo sempre in questi casi è di contattare l’Inps ed approfondire con loro gli obblighi di comunicazione, in quanto solo loro possono darle risposte certe sulla sua situazione.

  3. Buonasera,
    desidero sottoporle un quesito relativo alla mia situazione.
    Per i primi cinque mesi del 2021 ho percepito la naspi ordinaria, poi interrotta in seguito a nuovo rapporto di lavoro dipendente nel settore agricolo cessato al 31 dicembre, con reddito inferiore a 8.000 euro e con 60 giornate effettive lavorate, ma non avendo 102 giornate nel biennio non ho diritto alla disoccupazione agricola.
    Al momento dell’interruzione della naspi rimanevano 32 giorni di disoccupazione non goduti. Non ho comunicato all’inps il reddito presunto dal nuovo rapporto dipendente agricolo: è possibile chiedere ad inps la riattivazione della naspi per le giornate residue?

  4. Buongiorno
    mi sono iscritta alla naspi 8 gennaio 2022 ma non capisco perché mi hanno considerato solo 14 mesi di naspi e non 2 anni .
    io sono stata licenziata il 31 dicembre 2021 dopo 25 anni di lavoro a tempo indeterminato e subordinato.
    solo negli ultimi 2 anni causa covid ho percepito la cigo ovvero sono stata in cassa integrazione x alcuni periodi .
    grazie
    cordiali saluti

  5. Buona sera,
    Percepisco la naspi da due mesi, e vorrei aprire una società srl o srls, posso richiedere la naspi anticipata?
    Perché leggendo le varie circolari INPS non mi è chiara la questione e chiamando l INPS ricevo risposte differenti in base all’ operatore che risponde.
    Grazie mille.

  6. Buonasera
    Sono stata licenziata a metà gennaio ma ho già la partita Iva per altra attività da anni, posso chiedere la Nasi e poi l’anticipo?
    Con la nuova legge di bilancio mi dicono che non si può più.
    Grazie

  7. Se ho lavorato per 2 mesi (Dicembre 2021 – Gennaio 2022) posso ricevere la naspi?..ho già percepito la naspi per 6 mesi dopo aver lavorato 1 anno tra il 2019 e il 2020.

  8. Attualmente sono percettore di Naspi. Mi hanno offerto un contratto di lavoro part time durata 3 mesi.
    € 500 al mese.
    Nel caso accettassi ho diritto a percepire ancora la NASpI?

  9. Nel caso in cui si abbia un part time da un’ora al giorno a tempo indeterminato e contestualmente si instaura un lavoro stagionale a tempo pieno, alla scadenza di quest’ultimo si può chiedere la NASPI conservando il part time da un’ora?

Lascia una Risposta