Il nuovo Disegno di Legge 2023 in tema di lavoro, ha apportato oltre a significative riforme sotto aspetti previdenziali e contrattuali, anche una importante novità sul tema dei licenziamenti per assenza ingiustificata, oppure come sono note essere chiamate le “dimissioni truccate”.
Facciamo un passo indietro e spieghiamo che cosa s’intende per assenza ingiustificata e quando il lavoratore può essere licenziato per una tale condotta disciplinare.
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L’assenza ingiustificata sul posto di lavoro
Il lavoratore che si assenta dal posto di lavoro, senza una giustificazione, per un perdurare di più giorni commette un illecito civile, e come tale esso rappresenta una violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 2104 del Codice Civile, di diligenza e fedeltà e delle regole di correttezza e buona fede, disciplinate dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte del lavoratore, viene considerata come tale “assenza ingiustificata”.
Chi si assenta dal lavoro senza comunicare al datore le motivazioni di tale assenza, non si vedrà retribuite le ore di assenza ed inoltre non matureranno gli elementi differiti in busta paga, quali ferie, permessi, Rol, Tfr, tredicesima e quattordicesima.
Le azioni disciplinari del datore di lavoro
Il datore di lavoro di fronte ad uno o più giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, ha la possibilità di poter decidere quali strumenti disciplinari applicare in capo allo stesso.
Solitamente possono essere applicate le sanzioni seguenti:
- ammonizione scritta;
- sospensione;
- trasferimento;
- richiamo verbale.
Tutto questo è a libera scelta del datore di lavoro, il quale sicuramente è pronto ad adottare uno degli strumenti sopra indicati, per mettere a regime il comportamento indisciplinato del lavoratore.
Si pensi ad un’azienda che in piena fase di produzione abbia problemi con un soggetto che si assenta, senza apparenti cause giustificative, dal posto di lavoro. Questo comporta una produzione minore e una prospettiva di mancato guadagno in termini economici.
L’imprenditore adotterà una forma più consona alla sua realtà aziendale, tanto è che la normativa aveva stabilito una sorta di limite entro cui “l’assenza ingiustificata” potesse essere tollerata dall’azienda stessa; e per tollerata intendiamo che l’azienda ha avuto da sempre la possibilità di applicare sanzioni disciplinari meno gravi e la possibilità oltre il sesto giorno di assenza ingiustificata, di procedere con un licenziamento per giusta causa.
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare che dovrebbe incombere su tutti i lavoratori, è la forma di massimo rispetto nell’ambito di un rapporto lavorativo, tra il datore di lavoro e il lavoratore.
L’assenza ingiustificata, oltre ad essere una forma di mancato rispetto in termini umani nei confronti dell’azienda, risulta essere una grave forma di responsabilità disciplinare, che riveste i panni del lavoratore, per tal motivo la normativa ha previsto la possibilità di condannare questa condotta.
Se da una parte però ha condannato la condotta grave del lavoratore, garantendo la possibilità al datore di lavoro di poter licenziare il proprio lavoratore per giusta causa, dall’altra ha comunque garantito una sorta di “protezione” per il lavoratore disoccupato che avesse perso il posto di lavoro.
Ricordiamo come i diritti del lavoratore debbano essere estremamente tutelati sotto ogni forma di licenziamento, ma tuttavia, negli ultimi anni si era creato un fenomeno tale, per cui molti lavoratori fingevano delle dimissioni truccate.
Cosa intendiamo per dimissioni truccate?
Se da una parte potrebbe esserci un lavoratore che in buona fede si è dovuto assentare per più giorni senza dare preavviso o comunicazione al datore, successivamente licenziato, dall’altra parte potrebbe esserci un lavoratore che abbia premeditato le sue assenze ingiustificate, in modo tale da poter percepire in qualunque caso la Naspi, una volta ottenuto il licenziamento per giusta causa.
Licenziamento e Naspi
Comprendiamo bene, come questo fenomeno sempre più frequente sui posti di lavoro, abbia portato delle complicazioni sul piano dell’erogazione delle indennità, che gravano e necessitano di continui finanziamenti per il sostenimento di questa forma di sostegno al reddito.
Ricordiamo come il lavoratore venga accompagnato nella fase di ricerca del lavoro anche grazie all’indennità di disoccupazione Naspi, erogata in qualsivoglia situazione.
Il finanziamento alla Naspi rappresenta un costo, che il datore di lavoro in parte sostiene al momento del licenziamento del lavoratore, sotto forma di “ticket del licenziamento”
Nella circolare 14/2023 l’Inps ha fornito il massimale valido per l’anno 2023 pari a 1.470,99 euro, da cui il ticket annuo risulta pari a 603,11 euro.
Novità previste dal DDL 2023
Con il Disegno di Legge 2023 in ambito lavorativo, il Governo ha introdotto un cambiamento radicale sotto l’aspetto legato alle modalità di licenziamento del lavoratore per le “assenze ingiustificate”.
Al sesto giorno di continue assenza ingiustificate, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore. Il datore di lavoro non sarà più obbligato, come accade oggi, a dover pagare il ticket per il licenziamento.
Licenziamento per assenze ingiustificate comparato alle dimissioni
E’ questo quello che il Governo ha cercato di istituire, una forma di licenziamento, dovuto per volontà del lavoratore stesso; un licenziamento che a tutti gli effetti viene trattato come delle normali dimissioni.
Una scelta, sotto alcuni aspetti che potrebbe destare criticità nei confronti di alcune categorie di lavoratori, ma che dall’altra contribuisce a dare una protezione maggiore ai datori di lavoro, molto spesso dimenticati nell’oblio di un sistema poco chiaro sui quali gravano spesso gli oneri maggiori.
Ticket sul licenziamento
Qualche anno fa il tribunale di Udine nella sentenza 106/2020, fece emergere l’importante problema che gravava sulle spalle di molti imprenditori, ovvero il pagamento del ticket sul licenziamento. In questa sentenza il tribunale ha affermato che l’azienda indotta a licenziare il proprio dipendente a seguito di continue assenze ingiustificate, aveva diritto al rimborso dell’importo pagato all’INPS a titolo di ticket di licenziamento.
Ricordiamo come il ticket sia dovuto solo in caso di licenziamento, non viene pagato in caso di dimissioni del lavoratore, così come lo stesso non ha diritto alla Naspi una volta dimesso.
Per concludere quindi il disegno di legge, prevede, in caso di licenziamento per “assenza ingiustificata” per un periodo consecutivo di almeno 6 giorni, da parte del lavoratore, un licenziamento, che non prevede l’erogazione del ticket sul licenziamento all’INPS e non da diritto alla Naspi in capo al lavoratore licenziato.