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Morte del socio nella società di persone: conseguenze

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La morte del socio di una società di persone può comportare il subingresso degli eredi nella società o la liquidazione della quota. Vediamo cosa c’è da sapere.


La società di persone (società semplice, Snc, Sas) è quella tipologie di società ove l’elemento prevalente è dato dalla persona dei soci. Dunque, il tratto caratteristico di questa tipologia di società è proprio la stretta relazione dei soci tra di loro. Questa relazione, invero, è tale proprio a causa della circostanza che, nella maggior parte dei casi, i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Ed è, invero, questa è la principale differenza rispetto alle società di capitali. Per questo motivo la morte di un socio può determinare lo sconvolgimento degli equilibri esistenti. Pertanto, è importante conoscere cosa prevede la normativa a riguardo.

La morte del socio nelle società di persone è disciplinata dall’art. 2284 c.c. A differenza di quanto accade in alcune tipologie di società, in questo caso la norma dispone che la quota sociale è trasferita su base ereditaria. Inoltre, l’evento morte non comporta neanche lo scioglimento della società, né comporta la liquidazione della stessa. Se la società è composta da due soci, la disciplina non varia. Anche in tali casi si deve applicare la normativa citata, dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi del socio. Si procede allo scioglimento della società solo se, trascorsi sei mesi, la pluralità dei soci non venga ricostituita.

Le società di persone: caratteristiche

La società di persone è quella tipologie di società ove l’elemento prevalente è dato dalla persona dei soci. Dunque, il tratto caratteristico di questa tipologia di società è proprio la stretta relazione dei soci tra di loro. Questa relazione, invero, è tale proprio a causa della circostanza che, nella maggior parte dei casi, i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Ed è, invero, questa è la principale differenza rispetto alle società di capitali.

Le società di persone sono connotate per la capacità giuridica. Tali imprese sono, dunque, in grado di avere proprietà e che possono essere chiamate a comparire davanti a un giudice. Tuttavia, diversamente dalle società di capitali, non posseggono personalità giuridica. Per intenderci, tale affermazione ha come principale conseguenza che la singola società di persone, da un punto di vista legale, non esiste come entità separata dai suoi soci.

Come la denominazione stessa precisa, al centro di tale società vi sono infatti le persone e per questo motivo le società non sono mai totalmente separate le une dalle altre. Questo significa che se l’attività va male, il socio che ha una casa intestata rischia di perderla. Ovviamente non si tratta solo della casa, ma anche del conto corrente, della pensione, ecc. E se il socio è in comunione dei beni con il coniuge, i creditori potranno pignorare anche il 50% dei beni di quest’ultimo.

La principale forma di società di persona è la società semplice, la quale, invero, costituisce il modello base di riferimento per le varie forme sociali.

Le società di persone si suddividono in:

  • Società semplice;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice.

La morte del socio delle società di persone

La morte del socio nelle società di persone è disciplinata dall’art. 2284 c.c. Secondo questa disposizione, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso (art. 2284 c.c., riferito alla società semplice ma applicabile a tutte le società di persone in forza dei richiami contenuti negli artt. 2293 c.c. e 2315 c.c.).

A differenza di quanto accade in alcune tipologie di società, in questo caso la norma dispone che la quota sociale è trasferita su base ereditaria. Inoltre, l’evento morte non comporta neanche lo scioglimento della società, né comporta la liquidazione della stessa. Se la società è composta da due soci, la disciplina non varia. Anche in tali casi si deve applicare la normativa citata, dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi del socio. Si procede allo scioglimento della società solo se, trascorsi sei mesi, la pluralità dei soci non venga ricostituita.

Diritto alla liquidazione della quota degli eredi

La regola generale prevista dalla norma è, quindi, quella di liquidare all’erede o agli eredi una somma corrispondente al valore delle quote societarie del defunto al momento della morte. Anche in questo caso, gli eredi parteciperanno sia di eventuali utili sia di eventuali perdite legate alle operazioni societarie in quel momento. Tale operazione sarà ratificata da uno specifico atto notarile, che andrà a delineare il nuovo assetto societario. La determinazione del valore della quota avviene attraverso una situazione patrimoniale al giorno della morte.

Il diritto alla liquidazione della quota sociale rappresenta un credito ereditario che l’erede acquista al momento dell’accettazione dell’eredità del socio defunto, per cui le vicende relative a tale credito andranno regolate in base alle norme proprie sulla successione mortis causa. L’erede del socio che accetta con beneficio d’inventario può far sì che l’inventario rifletta gli elementi, reali o documentali, idonei e necessari a stabilire, con la maggiore precisione possibile, quale fosse la situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio. Il diritto degli eredi alla liquidazione della quota é soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946.

Il pagamento della quota dovuta agli eredi deve essere effettuata nel termine di sei mesi dalla morte del socio. In caso di scioglimento della società gli eredi parteciperanno alla ripartizione del patrimonio della società risultante al termine della liquidazione. In alternativa, i soci superstiti hanno la possibilità di offrire agli eredi del socio la possibilità di entrare a far parte della società. Tuttavia, affinché questo possa avvenire è necessario il consenso degli eredi. La necessità del consenso espresso degli eredi è necessaria in quanto questi andranno, eventualmente, ad acquisire la responsabilità illimitata per le obbligazioni societarie. Nulla vieta che un erede decida di proseguire e diventare socio, mentre un altro decida per la liquidazione della propria parte.

Morte del socio nelle società di persone
– Secondo il codice civile (articolo 2284), in caso di morte di un socio, la società non si scioglie per i soci superstiti. Tuttavia, gli eredi del socio defunto non diventano automaticamente soci della società. Hanno diritto solo alla quota di capitale e agli utili accumulati dal socio defunto.
– Se gli eredi desiderano diventare soci, devono essere accettati dagli altri soci. Questo è generalmente stabilito nel contratto sociale. Se il contratto sociale non prevede nulla, gli eredi possono richiedere l’ammissione alla società, ma l’ammissione deve essere approvata da tutti i soci.
– Se gli eredi non desiderano o non possono diventare soci, possono richiedere la liquidazione della quota del socio defunto. In questo caso, la società deve pagare agli eredi il valore della quota del socio defunto.

Morte del socio di SAS

Rispetto a quanto indicato sino a questo momento vi sono delle eccezioni per quanto riguarda la quota di partecipazione del socio accomandante di società in accomandita semplice (SAS). In questo caso, la quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte (ex art. 2322 c.c.). Questo, in relazione al fatto che il socio accomandante, infatti, risponde delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota oggetto di conferimento. La scelta dei soci superstiti in relazione alla liquidazione della quota agli eredi, lo scioglimento della società oppure il subentro degli eredi (con il loro consenso) deve essere indicato in atto notarile soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese.

Morte di uno dei due soci

Alla morte di uno dei due soci di una società di persone deve essere tenuto in considerazione che in tale evenienza non necessariamente si ha come conseguenza una modifica o trasformazione della società, laddove non ricostruita in sei mesi. Inoltre, può essere domandata anche la liquidazione della quota agli eredi. Questa domanda dovrà essere presentata in rappresentanza della società.

Morte presunta e scomparsa

Anche in caso di morte presunta dovrebbe applicarsi l’art. 2284. In caso di scomparsa o di assenza, trattandosi di società personale e di impossibilità del socio di adempiere ai propri obblighi, si avrà una causa di esclusione ex art. 2286, a meno di dover provvedere allo scioglimento della società, in conseguenza della rilevanza del socio scomparso o assente.

Le clausole di continuazione

I soci possono, in via pattizia, regolare la disciplina della morte del socio mediante le clausole di continuazione. Si tratta di clausole statutarie che, di fatto, derogano alla disciplina convenzionale legata alla liquidazione della quota agli eredi del socio defunto. Attraverso tali clausole si permette la possibilità di continuare la società con gli eredi che prestino il loro consenso in modo esplicito. In questo caso gli eredi hanno la possibilità di entrare in società e non l’obbligo (si parla in questo caso di clausola di continuazione “facoltativa“).

Queste clausole di continuazione, invero, non costituiscono patti successori perché non hanno natura di atto mortis causa. Invece, sono convenzioni con effetti immediati, anche se sospensivamente condizionate alla premorienza del socio. Il decesso di uno dei soci è proprio uno dei campi in cui viene messa alla prova la bontà dello statuto. Quindi tramite suddetti strumenti è possibile prevedere un regime derogatorio per il caso di morte di uno dei soci. Esigenze fondamentali sono:

  • I soci superstiti non debbono trovarsi in società soci senza il loro consenso;
  • Gli eredi non debbono essere esposti ad una responsabilità illimitata senza una autonoma manifestazione di volontà .

Clausole facoltative

Tale clausole vincolano i soci superstiti imponendogli di continuare la società con gli eredi del socio defunto, i quali conservano la facoltà di aderire o no al contratto sociale e chiedere quindi la liquidazione della quota. La clausola attribuisce ai soci un diritto potestativo di entrare in società. Tuttavia, anche queste clausole sono soggette a limitazioni. Ad esempio, nelle società in accomandita semplice, essa è invalida ove preveda l’automatica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario anche delle competenze amministrative.

Perché gli eredi assumano la qualità di soci non é sufficiente che abbiano accettato l’eredità ma é necessaria una positiva manifestazione di volontà di subentrare nella società. La dottrina ha poi elaborato due tesi circa la qualificazione giuridica delle clausole in questione.
Secondo un primo orientamento, tale clausola darebbe luogo ad una proposta irrevocabile che gli eredi avrebbero facoltà di accettare per cui il fenomeno si dovrebbe ricondurre all’ipotesi di opzione ex art. 1331. Mentre per un secondo orientamento, tale clausola ha natura di contratto a favore di terzo.

Clausole obbligatorie e continuazione automatica

È possibile che tali clausole prevedano l’obbligo in capo agli eredi, e non solo ai soci, l’obbligo di continuare la società. La giurisprudenza si ritiene che siano valide, così come le clausole di continuazione automatica. La dottrina invece é divisa. Secondo un indirizzo tali clausole sono valide, giacché si tratta di un obbligo che fa parte del patrimonio ereditario e che necessariamente fa carico a chi subentra in universum jus.

Altro indirizzo ha invece escluso che tale obbligo sia suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, per cui se gli eredi non aderiscono i soci superstiti avranno diritto solo al risarcimento dei danni. Secondo dottrina prevalente la clausola può essere considerata come promessa del fatto del terzo: se l’erede, quale terzo del quale il socio defunto aveva promesso l’adesione alla società, non vi aderisce, sarà tenuto al risarcimento del danno quale erede del promittente. Mentre le clausole di continuazione automatica differiscono da quelle di continuazione obbligatoria. In tal caso, l’accettazione dell’eredità comporta l’assunzione automatica della qualità di socio, senza alcuna necessità di un’esplicita adesione al contratto sociale .

La giurisprudenza ha affermato la piena validità sia della clausola di continuazione obbligatoria sia della clausola di continuazione automatica poiché l’erede può sempre rifiutare l’ingresso nella società rifiutando l’eredità, nella quale sono comprese le quote sociali che costituiscono un bene patrimoniale del socio defunto.

Conclusioni

La morte di un socio in una società di persone può avere un impatto significativo sulla struttura e sul funzionamento della società. In Italia, la legge prevede che la società non si scioglie per i soci superstiti e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla quota di capitale e agli utili accumulati. Tuttavia, per diventare soci, gli eredi devono essere accettati dagli altri soci, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto sociale. In caso contrario, possono richiedere la liquidazione della quota del socio defunto. Queste regole possono variare in base a quanto stabilito nel contratto sociale, pertanto è sempre consigliabile consultare un esperto in diritto societario per ottenere consigli specifici.

Domande frequenti

Cosa succede alla società di persone in caso di morte di un socio?

La società non si scioglie per i soci superstiti. Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla quota di capitale e agli utili accumulati.

Gli eredi del socio defunto diventano automaticamente soci?

No, gli eredi non diventano automaticamente soci. Devono essere accettati dagli altri soci, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto sociale.

Cosa succede se gli eredi non vogliono o non possono diventare soci?

Possono richiedere la liquidazione della quota del socio defunto.

Cosa significa “liquidazione della quota”?

Significa che la società deve pagare agli eredi il valore della quota del socio defunto.

Il contratto sociale può prevedere regole diverse?

Sì, il contratto sociale può prevedere disposizioni diverse rispetto alle regole generali.

Cosa succede se il contratto sociale non prevede nulla sulla morte di un socio?

In questo caso, si applicano le regole generali previste dal codice civile.

Chi decide se gli eredi possono diventare soci?

Questa decisione spetta generalmente agli altri soci, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto sociale.

Cosa succede se gli altri soci non accettano gli eredi come soci?

Gli eredi possono richiedere la liquidazione della quota del socio defunto.

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