Home Fisco Internazionale Monitoraggio fiscale e quadro RW Monitoraggio fiscale delle attività estere: la guida

Monitoraggio fiscale delle attività estere: la guida

Come funziona la disciplina sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. Le imposte patrimoniali ed il regime sanzionatorio.

0

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie, suscettibili di produrre reddito, detenute all’estero. Gli obblighi sono legati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ed a prescindere dalla modalità con cui il contribuente ha assunto la detenzione delle attività ed a prescindere che le stesse abbiano concretamente prodotto redditi nel corso del periodo di imposta.


Il monitoraggio fiscale è un adempimento obbligatorio a cui sono chiamati tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia. La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90. L’obiettivo del monitoraggio fiscale è quello di porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Stati diversi, che poi spesso celano dietro operazioni illecite o truffe.

Al fine di prevenire ed evitare situazioni illegali i Paesi aderenti alle UE adottano una normativa comune in termini di monitoraggio delle attività finanziarie estere. Si tratta delle attività finanziarie detenute all’estero, da parte di soggetti residenti nella UE. Oggi il Monitoraggio Fiscale rappresenta uno degli adempimenti più odiati dai contribuenti, in quanto li obbliga loro a dover dichiarare attività finanziarie detenute all’estero. Ed, inoltre, al sussistere di alcune condizioni, obbliga loro al pagamento delle imposte patrimoniali:

  • IVIE (per gli immobili) e
  • IVAFE (per le attività finanziarie).

Anche da un punto di vista fiscale il monitoraggio fiscale assume una rilevanza importante. Esso rappresenta, infatti, la risposta all’esigenza dell’Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero possibile di informazioni utili per poter svolgere la propria attività di accertamento relativamente ai patrimoni detenuti all’estero. Di seguito andrò ad analizzare gli aspetti principali della disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. Questo da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.


Soggetti obbligati a sottostare alla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie estere

Molto schematicamente sono obbligati ad adempiere alla normativa sul monitoraggio fiscale i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Si tratta di soggetti che per ogni periodo di imposta detengono investimenti patrimoniali o finanziari all’estero. Deve trattarsi di investimenti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Questo è quanto prevede il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/90. Quindi, per essere sottoposti alla disciplina sul monitoraggio fiscale è necessario prima di tutto essere residenti nel nostro Paese. In secondo luogo, è necessario detenere all’estero attività patrimoniali o finanziarie, suscettibili di produrre redditi che devono essere oggetto di tassazione in Italia.

Sono soggetti obbligati al monitoraggio fiscale:

  • Persone fisiche, sia privati che soggetti titolari di partita IVA (imprese e professionisti);
  • Enti non commerciali;
  • Società semplici;
  • Enti equiparati alle società semplici. Ad esempio associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studi professionali);
  • Enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione.

Verifica della residenza fiscale dei contribuenti

L’obbligo di monitoraggio scatta nel momento in cui uno dei soggetti sopra indicati si trova ad essere fiscalmente residente in Italia. Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche è contenuto nell’articolo 2, comma 2, del DPR n 917/86. Norma secondo cui è considerato fiscalmente residente il soggetto che, alternativamente:

  • Sia iscritto nell’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta considerato;
  • Seppur iscritto nell’anagrafe dei non residenti (AIRE). Tuttavia, abbia conservato il domicilio (inteso come centro degli affari e degli interessi) in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta considerato;
  • Seppur iscritto nell’anagrafe dei non residenti (AIRE). Tuttavia, abbia conservato la residenza (intesa come luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.

Inoltre, vi è poi una presunzione legale di residenza in Italia per tutti quei soggetti trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. I cosiddetti Paesi Black List. Per cui se ti sei trasferito in uno di questi Paesi devi fare attenzione. Potresti essere soggetto anche tu alla disciplina sul monitoraggio, in quanto vige la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia, sino a tua prova contraria (in questo caso vi è inversione dell’onere della prova). Questo è quanto è previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del DPR n. 917/86.

Residenza fiscale delle società semplici ed enti non commerciali

Per quanto riguarda, invece, la residenza fiscale delle società semplici e degli enti non commerciali (compresi i trust), è necessario far riferimento alla sede legale. Oppure alla sede dell’amministrazione o all’oggetto sociale. La sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto sociale devono essere presenti in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta. Questo è quanto prevede l’articolo 73, comma 3, del DPR n 917/86. 

Per approfondire: “La residenza fiscale delle persone fisiche“.

Per approfondire: “La residenza fiscale delle società“.

Soggetti esclusi dalla normativa sul monitoraggio fiscale

Sono esclusi dalla disciplina del monitoraggio fiscale i seguenti soggetti:

  • Società di persone e di capitali (ovunque abbiano fissato la sede legale);
  • Le società cooperative;
  • Gli enti commerciali;
  • Gli OICR istituiti in Italia;
  • I fondi immobiliari;
  • Le forme pensionistiche complementari. 

Il legislatore ha ritenuto che gli obblighi di contabilità a cui tali soggetti devono sottostare siano sufficienti per reperire le informazioni relative alle operazioni con l’estero. Pertanto, l’assoggettamento agli obblighi di monitoraggio fiscale avrebbe costituito un inutile aggravio.

Approccio look trough

L’unico caso in cui uno di questi enti sia soggetto a monitoraggio è quanto si deve adottare un approccio look trough, su una persona fisica. Si tratta di soggetti che detengono partecipazioni come titolari effettivi in società che sono costituite in Paesi a fiscalità privilegiata (non “white list“). In questi casi la persona fisica deve inserire nel proprio monitoraggio anche le attività detenuta all’estero dalla società cui risulta essere il titolare effettivo.

Per approfondire: “Approccio look through nel quadro RW“.

Detenzione e disponibilità dei beni all’estero: chiarimenti

Un aspetto importante della disciplina sul monitoraggio fiscale riguarda la detenzione delle attività estere. L’obbligo di monitoraggio, infatti, sussiste indipendentemente dalla modalità con cui il contribuente residente ha assunto la detenzione dell’attività finanziaria estera. Le attività possono essere assunte:

  • A titolo gratuito (ad esempio, per donazione o successione) o
  • titolo oneroso.

L’obbligo di monitoraggio nel modello Redditi degli investimenti esteri sorge quando, congiuntamente, il soggetto abbia il potere di disporre del bene e abbia il possesso del reddito che ritrae dallo stesso. Nel caso in cui sullo stesso bene vi siano più diritti reali (nuda proprietà e usufrutto) suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, ogni singolo titolare del diritto è chiamato a monitorare il patrimonio estero. Questo nei limiti del valore della quota di propria competenza (rinvenibile nell’atto costitutivo del diritto). 

Nel caso in cui, invece, l’attività finanziaria all’estero sia in comunione o cointestata a più soggetti, ognuno di questi ha l’obbligo di presentazione del quadro RW. Questo con riferimento all’intero valore del bene e con l’indicazione della percentuale di possesso. Un ulteriore precisazione in merito ai soggetti obbligati al monitoraggio è arrivata dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta del documento con il quale si afferma che sono tenuti al monitoraggio fiscale anche i soggetti che hanno:

  • La semplice disponibilità o
  • La possibilità di movimentazione dell’attività finanziaria estera  (soggetti con delega al prelievo su un conto corrente estero).

Non devono, invece, compilare il quadro RW i soggetti che hanno il solo potere di firma sul conto corrente estero. Questo ma a patto che si tratti di delega ad operare per esclusivo conto dell’intestatario (la società) e non nell’interesse proprio. Ad esempio l’amministratore che ha delega di prelievo sul conto estero della società.

Monitoraggio per i “titolari effettivi” di attività estere

L’obbligo di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero riguarda anche ai soggetti, fiscalmente residenti che detengono i beni per il tramite di società o di entità giuridiche diverse in qualità di “titolari effettivi“. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/90 rivestono la qualifica di titolari effettivi, le seguenti categorie di soggetti:

  • In caso di società. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica. Possesso attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore. Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Oppure la persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità giuridica;
  • In caso di fondazioni e trust che amministrano e distribuiscono fondi:
    • Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica  
    • Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica  
    • La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Attività estere detenute per interposta persona

L’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi ai fini del monitoraggio riguarda anche il possesso di investimenti esteri e di attività estere di natura finanziaria detenute per il tramite di interposta persona (art. 37, co. 3 DPR n. 600/73). Può essere il caso, ad esempio, di soggetti che detengono attività o disponibilità estere patrimoniali “formalmente” intestate d un trust (sia esso residente che non residente), come anche ad una società (ad esempio una SCI francese). In questi casi, ogni qualvolta, l’ente societario rappresenti un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, (titolari effettivi del patrimonio), l’ente deve essere considerato come meramente interposto ed il patrimonio (con i relativi redditi) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Le stesse considerazioni devono ritenersi valide anche in caso di attività che sono solo formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri soggetti fittiziamente interposti (rispetto al soggetto che realmente detiene la disponibilità dei beni detenuti all’estero).

Per questo motivo è di fondamentale importanza riuscire ad effettuare una valutazione periodica sugli investimenti esteri effettuati tramite enti o società per valutare possibili profili di detenzione per il tramite di interposta persona (o ente).

Esempio di compilazione dichiarativa per il titolare effettivo

La Circolare n 38/E/2013 ha fornito precise indicazioni riguardo le modalità dichiarative cui deve adempiere il titolare effettivo. Questo in caso di detenzione di attività estere di natura finanziaria e investimenti esteri per il tramite di società e/o di entità giuridiche diverse. Ad esempio:

Il signor Rossi, sebbene titolare effettivo della società non residente che possiede un conto corrente e un immobile all’estero, non ha alcun obbligo di monitoraggio fiscale. Questo perché l’Amministrazione finanziaria può acquisire tutti i dati e le informazioni afferenti i beni all’estero e i redditi da essi ricavabili direttamente attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi della società residente in Italia.
Se la partecipazione diretta del signor Rossi nella società non residente (15%), unitamente a quella indiretta detenuta per il tramite della società residente (50% del 50% = 25%), integra il requisito di “titolare effettivo” che detiene investimenti e attività finanziarie all’estero, il signor Rossi dovrà presentare il quadro RW. Questo indicando il valore complessivo della partecipazione nella società residente nel Paese collaborativo e la percentuale di partecipazione, diretta e indiretta (15% + 25% = 40%).

Quali sono le attività estere oggetto di monitoraggio fiscale?

L’ambito oggettivo del monitoraggio fiscale consiste nella detenzione, a titolo di proprietà o di altro diritto reale,

  • Di investimenti all’estero e
  • Di attività estere di natura finanziaria,

attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Gli investimenti da indicare nel quadro RW riguardano tutti i beni di natura non finanziaria situati all’estero e suscettibili di produrre redditi di fonte estera in Italia. Ne sono esempio, immobili o diritti reali immobiliari, opere d’arte e oggetti preziosi, beni mobili detenuti o iscritti in pubblici registri esteri, etc. L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste per tutti gli investimenti all’estero detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Questo senza limiti di consistenza e indipendentemente dall’effettiva percezione dei redditi.

Monitoraggio fiscale di immobili esteri

In caso di detenzione di un immobile all’estero, si deve individuare il corretto valore da attribuire ad esso. Le modalità di determinazione del valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale sono contenute nella Circolare 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di immobile situato in uno Stato appartenente all’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, il valore è costituito:

  • Dal valore catastale;
  • In caso di assenza, dal valore determinato dall’applicazione al reddito medio ordinario dei moltiplicatori previsti dalla legislazione del Paese dove è situato l’immobile;
  • Qualora vi sia assenza di moltiplicatori locali, dal valore determinato applicando al predetto reddito medio ordinario i coefficienti stabiliti ai fini dell’Imu;
  • In caso di assenza di valori catastali, dal costo risultante dall’atto di acquisto;
  • In assenza del costo di acquisto, dal valore di mercato rilevabile nella zona del Paese dove è situato l’immobile.

Nel caso di immobile localizzato in Paesi extra-Ue, il valore da indicare nel quadro RW è costituito dal costo di acquisto o dal valore di mercato (dal 2021 tra questi paesi vi è anche il Regno Unito).

Monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere

Qualora, invece, oggetto del monitoraggio fiscale fosse un investimento diverso dagli immobili, il valore fiscalmente rilevante è costituito dal costo di acquisto o dal valore di mercato. Le attività estere di natura finanziaria sono costituite dalle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Ne sono esempio:

  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • Finanziamenti;
  • Polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
  • Attività finanziarie italiane detenute all’estero;
  • Attività di natura finanziaria italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri interposti.

Inoltre, così come per gli investimenti, devono essere monitorate anche le attività finanziarie intestate a società localizzate in Paesi non collaborativi. Attività detenute dal soggetto residente in qualità di titolare effettivo.

Le attività finanziarie devono essere indicate ai fini del monitoraggio in ogni caso. Salvo il caso di depositi e conti correnti, relativamente ai quali l’obbligo sorge solo nel caso in cui il valore massimo complessivo nel singolo periodo d’imposto ecceda 15.000,00 euro. Il valore delle attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW è pari al:

  • Valore di mercato rilevato al termine del singolo periodo d’imposta ovvero,
  • Valore nominale. Nel caso di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati (o di attività che, seppur quotate, sono state escluse dalla negoziazione), oppure
  • Il valore di rimborso o, in mancanza,
  • Il costo di acquisto.

Per approfondire: “Stock Option estere nel quadro RW“.


Quali sono i casi di esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale?

La normativa sul Monitoraggio Fiscale di attività estere prevede una serie di esoneri:

  • Soggettivi e
  • Oggettivi

dagli obblighi di monitoraggio. Conoscere l’ambito di applicazione di questi esoneri è molto importante perché ti consente di evitare un adempimento particolare come questo. Vediamo tutte le casistiche di seguito

Esoneri soggettivi dal monitoraggio fiscale

L’articolo 38, comma 13, del D.L. n. 78/10, prevede che siano esonerati dalla disciplina in esame i soggetti la cui residenza fiscale in Italia è determinata:

  • Da disposizioni di legge o
  • In base ad accordi internazionali

Questo per soggetti che prestano in via continuativa lavoro all’estero, per tutti gli investimenti e le attività ovunque detenuti. È il caso, ad esempio, dei soggetti residenti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica e amministrativa. Oppure soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce. L’esonero dagli obblighi si estende anche al coniuge (a meno che questi presti una propria autonoma attività professionale), ai figli e ai minori a carico. Tali soggetti, sebbene residenti in Italia, non hanno obbligo di presentare il quadro RW per tutte le attività finanziarie detenute all’estero. Questo a condizione che l’attività sia svolta fuori dal territorio nazionale in via continuativa e per la maggior parte del periodo d’imposta.

Altra ipotesi di esonero contenuta nell’articolo 38 del D.L. n. 78/10 è quella che riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia che prestano in via continuativa la propria attività in zone estere di frontiera. Soggetti che detengono beni oggetto di monitoraggio fiscale nel Paese in cui prestano detta attività. L’esonero cessa quando il lavoratore termina la propria attività fuori dall’Italia e continui a mantenere le attività finanziarie all’estero. Infine, i residenti a Campione d’Italia sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale per tutti i beni detenuti in Svizzera, paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Esoneri oggettivi dal monitoraggio fiscale

La normativa prevede anche casi di esonero di natura oggettiva, legati alle modalità di detenzione dei beni all’estero. In tal senso, non sono obbligati al monitoraggio fiscale i contribuenti che hanno affidato in gestione o amministrazione a intermediari residenti gli investimenti e le attività all’estero. Questo a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti dai beni siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. L’esonero spetta a condizione che (Circolare n. 19/E/2014):

i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito. Regimi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. La tassazione deve essere avvenuta attraverso le imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n 600 del 1973 o in altre disposizioni

L’esonero spetta anche nell’ipotesi in cui i beni siano affidati a una fiduciaria residente. Questo a condizione che nel contratto sia prevista l’applicazione delle imposte da parte della stessa fiduciaria.

Esempi di obblighi o esoneri dal monitoraggio

Vediamo di seguito alcune casistiche di investimenti esteri detenuti ed i relativi obblighi o esoneri dal monitoraggio fiscale.

Monitoraggio obbligazioni estere

Un contribuente detiene titoli obbligazionari emessi da società residenti in altri Paesi europei per un controvalore di 40.000 euro collegati ad un conto corrente presso una banca in Belgio nel quale vengono incassati gli interessi. Ipotizzando che la persona fisica abbia deciso di investire senza anonimato facendo figurare la banca belga soltanto come contenitore di titoli sottoscritti direttamente, il detentore titoli italiano comunica all’operatore economico, agente pagatore (ad esempio, francese), che effettua il pagamento degli interessi le sue generalità quale beneficiario effettivo ed ottiene la non applicazione della ritenuta alla fonte.

L’agente pagatore comunicherà all’autorità competente del proprio Paese le generalità e gli interessi erogati assolvendo così agli obblighi informativi. La persona fisica residente in Italia dichiarerà nel Modello Redditi, quadro RW, la consistenza degli investimenti e assoggetterà a tassazione gli interessi percepiti con le aliquote previste dall’articolo 26 del DPR n. 600/73, così come disposto dall’articolo 18 del DPR n. 917/86.

Monitoraggio dossier titoli

Un contribuente detiene un dossier titoli emessi da soggetti residenti in altri Stati membri tramite un intermediario finanziario italiano che gestisce gli aspetti fiscali del dossier. Si chiede se debba compilare il quadro RW del Modello Redditi PF ai fini del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. In questo caso non trova applicazione la disposizione comunitaria sullo scambio d’informazioni in quanto il dossier è gestito da una persona giuridica residente nello stesso Paese del beneficiario.

Di conseguenza il percettore finale degli interessi non dovrà dichiarare i redditi percepiti, nel quadro RW del Modello Redditi PF. In presenza di un dossier titoli (“relazione finanziaria”) intrattenuto con un intermediario estero, gli adempimenti dichiarativi dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Non si devono pertanto calcolare i giorni di possesso titolo per titolo.

Monitoraggio partecipazioni estere

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera, dovrà compilare il quadro RW per indicare la quota di partecipazione in tale società.

Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100% la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente non deve compilare il Quadro RW.

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta) e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta). In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione nella società estera diretta e indiretta pari al 40%.

Monitoraggio usufrutto immobiliare

Un contribuente detiene il 50% della nuda proprietà su un immobile in Francia, il cui usufrutto spettava in parti uguali ai genitori, ed il restante 50% della nuda proprietà al fratello. Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 45/E del 2010, in caso di usufrutto, sono assoggettati a monitoraggio fiscale, con conseguente compilazione del quadro RW, sia l’usufruttuario che il nudo proprietario.

Nel caso specifico, poiché ciascun usufruttuario (ed anche ciascun nudo proprietario) può disporre del proprio diritto liberamente, ciascun soggetto dovrà indicare nel quadro RW il valore del proprio diritto, come risultante dall’atto costitutivo del diritto medesimo, moltiplicato per la percentuale di propria spettanza (nel caso di specie 50%). Ai fini del calcolo, dovrà essere considerato il costo storico del diritto, così come risulta dalla documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori (spese notarili, oneri di intermediazione), con l’espressa esclusione degli interessi passivi. Tale valore rimarrà costante nel tempo, senza che vi sia la necessità di provvedere ad aggiornamenti di alcun tipo.

Monitoraggio immobili all’estero

Una persona fisica detiene un immobile all’estero del valore di 500.000 euro in comproprietà con altri quattro soggetti persone fisiche. In tal caso ciascun comproprietario deve indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi l’intero valore dell’immobile (500.000) riportando la percentuale di possesso.

Monitoraggio operazioni in valuta

Nel caso in cui le operazioni da riportare nel quadro RW siano state eseguite in valuta estera, il soggetto interessato deve indicare il controvalore in euro utilizzando, il cambio riportato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del DPR n. 917/86.

Monitoraggio titoli esenti

Nel caso in cui una persona fisica abbia acquistato all’estero titoli esenti, per il tramite di una banca non residente, che cura l’incasso alla scadenza e accredita presso una banca italiana le somme, non deve essere compilato il quadro RW (art. 4 del D.L. n. 167/1990).


Regime sanzionatorio legato al monitoraggio di attività estere

La misura delle sanzioni relative alle violazioni del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 5 del D.L. n. 167/90, come rinnovato dall’articolo 9 della Legge n. 97/2013. Per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

SANZIONI DISCIPLINA MONITORAGGIO FISCALE
La sanzione per le violazioni sul monitoraggio fiscale è applicabile nella misura compresa tra il 3% e il 15% dell’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Tuttavia, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato le sanzioni raddoppiano. In questo caso la sanzione si applica nella misura che va dal 6% al 30% degli importi non monitorati. Questo per ciascun anno di violazione riscontrata.

Sanzioni dovute in misura fissa

Vi può essere un unico caso in cui le sanzioni dovute sono applicate in misura fissa. Si tratta del caso di presentazione del quadro RW con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Soltanto in questo caso la sanzione è dovuta nella misura fissa di 250,00, riducibile ad 1/10 con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/97.

Disciplina del favor rei sul monitoraggio estero

Le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale hanno natura tributaria. In quanto tali, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/97. Mi riferisco al principio del favor rei, il principio di legalità e l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. In applicazione del principio del favor rei previsto al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997, l’omessa o infedele compilazione del quadro RW, nel caso in cui la violazione sia stata commessa e non sia ancora definitiva alla data del 4 settembre 2013, è sanzionata nella misura compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati (ovvero tra il 6% e il 30%, nel caso di detenzione in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato). Inoltre, ai sensi del comma 2, le violazioni attinenti l’infedele o omessa compilazione delle sezioni I e III del quadro RW, non sono più punibili e l’eventuale debito residuo per atti di irrogazione sanzioni non ancora definitivi è da considerarsi estinto.

Società fiduciarie italiane e monitoraggio fiscale

Un aspetto importante da sottolineare è che quando si detengono attività patrimoniali o finanziarie estere per il tramite di una società fiduciaria residente, vengono meno gli obblighi di monitoraggio. In questo caso, infatti, è la stessa società fiduciaria che ha il dovere di segnalare le attività finanziarie estere per le quali ha ricevuto incarico di operare. Questa è sicuramente una semplificazione di non poco conto per il contribuente.

Ipotizziamo un investitore nazionale che detiene diversi conti di trading in vari Paesi del mondo. Questo soggetto ha obblighi di monitoraggio fiscale a cui deve adempiere in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, qualora lo stesso soggetto decida di operare sugli stessi conti, per il tramite di una fiduciaria italiana, vengono meno gli obblighi legati al monitoraggio. Inoltre, l’intervento di una società fiduciaria può essere opportuno anche per quanto riguarda le movimentazioni di denaro da e verso l’estero.

Fiduciarie e trasferimenti di denaro da e verso l’estero

Ai fini del monitoraggio fiscale dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, l’art. 1 del D.L. n. 167/1990 prevede l’obbligo a carico degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari e di quelli non finanziari di cui all’art. 3, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. s) del D.Lgs. n. 231/2007 (ad esempio denaro contante, assegni, ordini di pagamento), di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, qualora di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Le modalità e i termini per la trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati sui movimenti transfrontalieri sono stati stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014 n. 58231. Nel caso dei conti esteri fiduciari, allorché la società fiduciaria diviene intestataria di un conto estero per conto del fiduciante e detto conto è l’oggetto stesso del mandato fiduciario, il fiduciante, titolare effettivo di conti esteri, è esonerato dagli obblighi di Monitoraggio Fiscale. Questo, in virtù degli stringenti adempimenti posti in capo alla società fiduciaria che garantiscono la correttezza della condotta del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 61/E/2011 ha chiarito che:

RISOLUZIONE N. 61/E/2011
“l’esistenza dello stabile rapporto di amministrazione con la fiduciaria residente, nonché il conferimento a quest’ultima dell’incarico di riscossione dei proventi, esonerano l’intermediario dagli obblighi di monitoraggio. Questo, relativamente a tutti i movimenti che avvengono all’interno del rapporto amministrato (incassi di cedole, compravendite di strumenti finanziari, ecc.) laddove i redditi siano assoggettati a tassazione a titolo definitivo ovvero siano oggetto di comunicazione nel modello 770”

Il beneficiario percettore è a sua volta esonerato dall’indicazione dei beni detenuti all’estero nel quadro RW. Questo, a condizione che i relativi redditi siano assoggettati a tassazione mediante applicazione dell’imposta sostitutiva, per effetto del regime opzionale di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. n. 461/1997, dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di acconto o di imposta, per effetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 600/73.

Prelievo del fiduciante dal conto corrente estero: adempimenti della fiduciaria

Proviamo a fare un esempio pratico per capire meglio quando descritto sinora. Pensa al caso in cui il fiduciante effettui prelevi a titolo definitivo dal conto corrente estero intestato fiduciariamente a favore di una banca italiana. La società fiduciaria segnala il prelievo a titolo definitivo nel quadro SO del modello 770 e ai fini dell’antiriciclaggio registra l’operazione con la causale:

“26/48 Deflusso/afflusso disponibilità: tale causale comprende, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l’«impiego» delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l’aumento di capitale – e/o le operazioni societarie”

Pertanto, non occorre segnalare l’operazione nel monitoraggio fiscale. Dall’altro lato la Banca italiana, quando riceve un flusso di denaro, adotta la causale 44 per segnalare la disposizione di bonifico dall’estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa. In tal caso, pur avendo adottato una causale prevista dal Provvedimento del 16 luglio 2015, si ritiene che la provenienza della disponibilità dal conto estero amministrato da una fiduciaria italiana con opzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 461 dovrebbe essere “censita” come bonifico da un dossier italiano, senza comportare la segnalazione del bonifico in entrata ai fini del monitoraggio fiscale della banca.


Conclusioni e consulenza

In questo articolo ho cercato di fornirti un quadro quanto più completo possibile sulla disciplina legata al monitoraggio fiscale. Si tratta di una disciplina particolare, che non tutti conoscono in dettaglio, ma che ha dei riflessi importanti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche fiscale.

Prima di effettuare un qualsiasi investimento di natura patrimoniale o finanziaria all’estero ti consiglio di prestare la dovuta attenzione. Molto spesso i broker esteri o le società di investimento non conoscono gli obblighi fiscali italiani. Il risultato è che spesso l’investitore non adempie al Monitoraggio Fiscale in Italia, con conseguenze pesanti.

Il consiglio che posso darti, quindi, è quello di rivolgersi sempre ad un dottore Commercialista esperto prima di effettuare investimenti finanziari all’estero. Tutto questo ti servirà per conoscere i tuoi obblighi fiscali ed adempiervi in modo corretto, ma soprattutto tempestivo.

Ogni anno aiutiamo moltissimi investitori ad effettuare correttamente i loro adempimenti legati al Monitoraggio Fiscale. Per questo, se hai bisogno di una consulenza oppure vuoi espormi la tua situazione personale contattami.

Segui il link sottostante per metterti direttamente in contatto con me e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata per risolvere i tuoi problemi.

Infografica riassuntiva

Monitoraggio Fiscale

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version