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Monetizzazione delle ferie non godute: come funziona

Il diritto del lavoratore italiano a quattro settimane di ferie annuali retribuite è sancito dalla legge, con un divieto di monetizzazione volto a preservare il benessere dei dipendenti.

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Il diritto del lavoratore italiano a quattro settimane di ferie annuali retribuite è sancito dalla legge, con un divieto di monetizzazione volto a preservare il benessere dei dipendenti. Tuttavia, deroghe consentono il pagamento delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come nei contratti a tempo determinato o indeterminato. La normativa, sebbene chiara, presenta deroghe che devono essere considerate dalle imprese per evitare sanzioni e assicurare il rispetto dei diritti dei dipendenti.


Il diritto del lavoratore a godere di almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite è sancito dalla legge italiana, con un chiaro divieto di monetizzazione, che impedisce al datore di lavoro di offrire compensi in cambio di rinunce alle ferie. Questa regolamentazione è finalizzata a garantire il benessere dei dipendenti. Le aziende che trasgrediscono a questo divieto sono passibili di sanzioni e multe.

In alcuni casi il datore di lavoro può scegliere di concedere ferie non godute al dipendente. Tuttavia, vi è anche il caso in cui è possibile, in determinati casi, monetizzare le ferie non godute. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le regole della legge italiana intorno a questo particolare argomento, nello specifico vediamo come è possibile per il lavoratore dipendente ricevere un compenso o un’indennità in sostituzione al periodo di ferie.

Come vengono stabilite le ferie?

Bisogna fare prima di tutto una premessa, che riguarda le ferie per lavoratori dipendenti. Per chi lavora come dipendente di un’azienda è il datore di lavoro a decidere quando è possibile accedere al periodo di ferie. Generalmente questo periodo prevede la fruizione di almeno quattro settimane, durante l’estate oppure nel periodo invernale, in concomitanza con il periodo natalizio. Secondo il contratto collettivo nazionale infatti i lavoratori dipendenti accumulano il diritto di accedere alle ferie durante i mesi lavorati. Questo significa che nella busta paga ogni mese il lavoratore accumula circa 2 giornate di ferie, individuate intorno ad un numero di ore corrispondente a 14,44.

Tuttavia, ci sono delle particolari eccezioni, per cui l’azienda può decidere di mandare in ferie forzate il proprio dipendente, nel momento in cui quest’ultimo si trova a dover recuperare dei periodi non goduti, oppure per particolari necessità di riorganizzazione dell’attività dell’azienda.

Monetizzazione delle ferie non godute: quando è possibile

La legge stabilisce che il dipendente ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite (D.Lgs. n. 66/2023), di cui due devono essere usufruite nell’anno di maturazione e le altre due entro 18 mesi. Il divieto di monetizzazione si applica su queste quattro settimane obbligatorie, vietando qualsiasi liquidazione in busta paga. Tuttavia, esistono deroghe che permettono il pagamento delle ferie non godute in determinate circostanze.

Ci sono quindi delle particolari situazioni in cui è possibile procedere ad una monetizzazione delle ferie non godute. Si tratta di tutti quei casi, sia per i contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato, in cui il lavoratore presenta delle ferie non godute al momento dello scioglimento del contratto di lavoro:

  • Nel caso di contratto tempo determinato, e quando il contratto prevede una linea temporale minore di un anno, il lavoratore può decidere di non andare in ferie, chiedendo l’indennità al momento della scadenza del contratto;
  • Nel caso di contratto a tempo indeterminato e di scioglimento del contratto, è prevista un’indennità per le ferie accumulate durante il lavoro.

Inoltre è stabilito che quando un contratto collettivo nazionale prevede un periodo di ferie che supera le quattro settimane canoniche stabilite per legge, il dipendente può chiedere su questi periodi aggiuntivi non goduti un’indennità sostitutiva.

Monetizzazione ferie nella cessione del rapporto di lavoro

Le deroghe si applicano nel caso in cui avvenga la cessazione del rapporto di lavoro in essere, e questo può verificarsi con un contratto di lavoro a tempo determinato o con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Alla cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie entro la scadenza, si pensi ad esempio ad un contratto di lavoro stagionale, risulta molto difficile per un lavoratore in pieno Agosto prendersi due settimane di ferie, per cui quelle che non vengono godute, verranno monetizzate al termine del contratto stesso. 

Monetizzazione ferie accumulate nel tempo

La solita fattispecie può succedere nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, può capitare che nel corso dell’anno il lavoratore, usufruisca solo di alcune giornate di ferie accumulando nel tempo molte ore di ferie residue che possono portarsi avanti per più anni. 

Il contatore delle ferie è formato dalle ferie maturate e da quelle godute, ogni anno che il lavoratore ha delle ferie residue queste vengono riportate all’anno successivo e confluiscono nel montante delle ferie maturate e non ancora godute. 

Come nel precedente esempio, qualora sopravvenga la cessazione del rapporto di lavoro anche nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a monetizzare le ore di ferie al lavoratore. 

Per cui il divieto di monetizzazione può essere superato in queste situazioni, dove il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie residue. Inoltre, ferie eccedenti il minimo legale, definite da accordi contrattuali, consentono il pagamento in busta paga, poiché vanno oltre le quattro settimane obbligatorie.

Calcolo del pagamento delle ferie non godute

Il calcolo delle ferie non godute avviene attraverso un processo piuttosto diretto. Il pagamento delle ferie non godute viene calcolato moltiplicando i giorni residue per la retribuzione giornaliera o oraria del dipendente. Questo calcolo è generalmente utilizzato nel contesto di una cessazione del rapporto di lavoro, come licenziamento o dimissioni. In questo caso, le ferie annuali non godute possono essere liquidate in denaro al dipendente​.

Conseguenze per l’aziende e come evitarle

Se un dipendente non usufruisce delle ferie nei tempi previsti, l’azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali all’INPS e rischia multe proporzionate alla gravità dell’infrazione. Affinché ciò sia evitato, è fondamentale pianificare le ferie dei dipendenti. Questo, ad esempio, può avvenire attraverso la programmazione di chiusure aziendali in periodi di bassa produttività o richiedendo ai dipendenti di pianificare le ferie con preavviso.

La programmazione delle ferie è un concetto che molti datori di lavoro dovrebbero iniziare a prendere in considerazione, molto spesso le ferie vengono viste come un periodo scomodo per l’azienda, perché il lavoratore si assenta dall’azienda, non presta il proprio servizio, ma mantiene il diritto alla retribuzione. 

Il lavoratore che può decidere, insieme al comparto aziendale e al datore di lavoro, di poter pianificare le proprie ferie, sarà un lavoratore più contento, che avrà maggiore motivazione a lavorare durante il periodo di lavoro, tenendo presente che gli sarà garantito il suo riposo spettante. 

Il malcontento tra i lavoratori genera sempre situazioni spiacevoli all’interno dell’organizzazione aziendale, per questo è importante rispettarne i diritti e garantire loro un ambiente di lavoro consono, non scordiamoci che il posto di lavoro rappresenta il luogo dove un lavoratore, passa la maggior parte della sua giornata!

Le ferie non godute si possono perdere?

Un’altra domanda che spesso viene posta dai lavoratori dipendenti riguarda la scadenza delle ferie non godute, o l’eventualità di perderle oltre ad un certo limite di tempo. Generalmente è raro perdere le proprie ferie arretrate e maturate in busta paga, perché si possono ricevere sotto forma di indennità, che verrà corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Tuttavia, è possibile, se sono state maturate a sufficienza, godere delle ferie ancora non fruite, anche successivamente ai 18 mesi. Generalmente è difficile perdere del tutto le ferie maturate, anche se non sono state godute. Sia che si tratti di una indennità presentata a fine rapporto lavorativo, sia che venga poi applicato il periodo di ferie successivamente, è raro che il lavoratore dipendente si trovi in una situazione in cui perde del tutto le ferie maturate.

La monetizzazione delle ferie non godute tuttavia non si può concretizzare in un pagamento fine a sé stesso. L’azienda quindi non può procedere al pagamento di una somma in denaro diretta a compensare l’avvenuta mancanza dell’applicazione delle ferie. Si può unicamente procedere garantendo un’indennità al termine del contratto lavorativo, o proponendo uno slittamento temporale delle ferie, in modo da farle recuperare al dipendente in un momento successivo.

L’azienda può obbligare il dipendente a fruire delle ferie?

Anche se la monetizzazione delle ferie non godute non è legalmente consentita, tuttavia l’azienda può in qualche modo imporre la fruizione delle ferie ai propri dipendenti subordinati nel momento in cui questi le abbiano accumulate ma mai utilizzate.

Per esempio un’azienda potrebbe decidere di offrire dei periodi di ferie ai dipendenti che hanno lavorato per un numero di ore superiori a causa degli straordinari, oppure consentire l’accesso a un periodo maggiorato di ferie, nel caso in cui siano state accumulate, se il dipendente ha rinunciato ad alcuni giorni di ferie per continuare a lavorare.

Su questo punto la legislazione è flessibile, in quanto le ferie sono un diritto dei lavoratori irrinunciabile, e le aziende possono essere penalizzate o sanzionate nel caso in cui non garantiscano l’accesso al periodo minimo per la sospensione del lavoro del dipendente durante l’anno.

Caso giuridico: monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha sollevato la questione della monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. La decisione sottolinea che il divieto di monetizzazione non si applica se il dipendente non può godere delle ferie per cause oggettive, come la malattia.

Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato l’indisponibilità del diritto alle ferie dei lavoratori e la sua violazione in caso di impossibilità oggettiva.

La Corte europea ha specificato che un dipendente che non può usufruire di tutte le ferie retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro ha diritto a una compensazione finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Questo diritto sussiste indipendentemente dal motivo per cui il rapporto di lavoro si conclude. Pertanto, una normativa nazionale che neghi al lavoratore il diritto a una compensazione finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, quando il rapporto di lavoro termina su richiesta di pensionamento e il dipendente non ha potuto usufruire delle ferie prima della fine del rapporto, è in contrasto con il diritto europeo.

Seguendo questa linea di pensiero, anche il Consiglio di Stato (Sezione I, parere n. 154 del 20 gennaio 2020) ha notato che, alla luce dell’evoluzione interpretativa e dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto al congedo ordinario accumulato durante il periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto a una compensazione sostitutiva. Ciò vale anche se il dipendente ha terminato il servizio “su richiesta“.

Consiglio di Stato

Infine, con la sentenza n. 982/2023, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in conformità con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19), è consolidato l’orientamento secondo il quale il diritto a una compensazione sostitutiva per le ferie non godute spetta quando è certo che la loro mancata fruizione non è stata determinata dalla volontà del lavoratore e non è imputabile ad esso in alcun modo (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione quarta, sentenza 13 marzo 2018, n. 1580, sezione terza, sentenze 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138).

Il Consiglio di Stato ha stabilito in varie occasioni che “il dipendente ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito, di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo rappresenta un evento di fatto non imputabile al dipendente che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che persisteva lo stato di malattia” (Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2021, n. 797; vedi anche, sulla stessa linea, Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2023, n. 6362; Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati, sez. III, 30 dicembre 2021, n. 8733).

Conclusioni

Il calcolo delle ferie non godute si basi sulla moltiplicazione del numero di giorni di ferie non utilizzati per il valore giornaliero del salario. Questo è particolarmente rilevante in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come licenziamento o dimissioni.

La normativa sulle ferie in Italia è chiara, ma presenta deroghe che consentono il pagamento delle ferie non godute in determinate circostanze. Per evitare sanzioni aziendali, è cruciale per le imprese pianificare attentamente le ferie dei dipendenti e rispettare i diritti garantiti dalla legge.

Domande frequenti

Qual è il diritto del lavoratore in Italia riguardo alle ferie annuali retribuite?

Il lavoratore ha diritto a godere di almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, secondo la legge italiana.

Cosa stabilisce la legge riguardo alla monetizzazione delle ferie?

La legge italiana proibisce la monetizzazione delle ferie. Non è possibile per i datori di lavoro di offrire compensi in cambio di rinunce alle ferie. Questo, per garantire il benessere dei dipendenti.

Esistono eccezioni al divieto di monetizzazione delle ferie obbligatorie?

Sì, ci sono eccezioni. Ad esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia in contratti a tempo determinato che indeterminato.

Come vengono calcolate e pagate le ferie non godute?

Il pagamento delle ferie non godute viene calcolato moltiplicando i giorni residue per la retribuzione giornaliera o oraria del dipendente. Questo con l’applicazione di contributi INPS e tassazione IRPEF.

Quali sono le conseguenze per l’azienda se un dipendente non usufruisce delle ferie nei tempi previsti?

L’azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali all’INPS e rischia multe proporzionate alla gravità dell’infrazione. Per evitarle, è essenziale pianificare le ferie dei dipendenti in anticipo.

1 COMMENTO

  1. Buongiorno, ho un contratto a tempo indeterminato CCNL Edile e a giugno scorso ho trovato in busta paga la monetizzazione di gran parte delle mie ferie non fruite, senza alcuna condivisione fra me e l’azienda. E’ legale tutto ciò?
    Premetto che al 30/06/2021 le mie ferie accumulate non erano più vecchie di 18 mesi.

    Ringrazio in anticipo per il chiarimento.

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