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Le misure fiscali del DL Agosto in sintesi

I principali provvedimenti fiscali introdotti dal Governo con il D.L. n. 104/20 in sintesi.

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L’analisi dei principali provvedimenti di natura fiscale a sostegno dell’economia contenuti nel DL agosto: proroga acconti, rateazione dei versamenti sospesi, sospensione IMU, esonero versamenti contributivi per i neo assunti.

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, in vigore dal 15 agosto 2020, il Governo ha introdotto una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese.

Dopo aver analizzato gli aspetti riguardanti la materia del lavoro (“D.L. agosto: i provvedimenti in materia di lavoro“), in questo contributo andiamo ad analizzare quali sono i principali provvedimenti di natura fiscale. Di seguito proponiamo una sintesi schematica dei provvedimenti fiscali più significativi.

L’obiettivo di questi provvedimenti è quello di sostenere e rilanciare le imprese nella ripresa dalle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sostenere famiglie, lavoratori, imprese con particolare attenzione alle aree svantaggiate del Paese. Tuttavia, si assiste, come nei provvedimenti precedenti, ad una elevata complessità dei provvedimenti, che richiedono, comunque, un’attenta analisi personale per verificare di poterne beneficiare.

Vediamo, quindi, la nostra sintesi dei principali provvedimenti fiscali contenuti nel D.L. n. 104/2020.

Provvedimenti fiscali del DL agosto

I provvedimenti di natura fiscale del D.L. Agosto in sintesi

Proroga secondo acconto ISA

L’art. 98 del D.L. n. 104/20 prevede per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (attività con ricavi non superiori a € 5.164.569 annui) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, una proroga del versamento del secondo acconto imposte.

In particolare deve trattarsi di attività economiche che hanno subito un calo di almeno il 33%, nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

In questo caso il versamento del secondo acconto imposte previsto per il prossimo 30 novembre è prorogato al 30 aprile 2021. Questo sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP (relativo al periodo di imposta 2020).

Sul punto si deve evidenziare che, comunque, se un’attività economica ha registrato un calo di fatturato evidente nel 2020 molto probabilmente si troverà in una situazione di ridurre o azzerare l’importo degli acconti da versare. Per questo l’applicazione di questa disposizione appare sicuramente discutibile.

Rateazione dei versamenti sospesi

In base all’art. 97 del D.L. n. 104/2020 i versamenti sospesi in base agli art. 126 e 127 del D.L. n. 34/20 (D.L. Rilancio) devono essere versati con due scadenze:

  • Il 50% delle somme dovute deve essere versato (senza applicazione di sanzioni ed interessi) il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate, di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020;
  • Il 50% restante deve essere versato in 24 rate (senza applicazione di sanzioni ed interessi) a partire dal 16 gennaio 2021.

I versamenti sospesi riguardano:

  • Imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, Onlus etc. Per questi soggetti i versamenti sospesi riguardano il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I versamenti sospesi riguardano: ritenute su redditi da lavoro dipendente; contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria e l’Iva del mese di marzo 2020. Questa sospensione è stata allungata dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.
  • Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Per questi soggetti sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 (nel 2019). Per questi soggetti i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono stati assoggettati a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Questo, a condizione che, nel mese precedente, non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni 2020

L’art. 110 del D.L. n. 104/20 introduce una nuova possibilità di rivalutazione di beni e partecipazioni d’impresa. In particolare le società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia che non applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dalla possibilità di rivalutazione i beni immobili la cui produzione o il cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

La rivalutazione può essere effettuata per ciascun bene ed annotata nel relativo libro inventari. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con pagamento di imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive devono essere versate in massimo tre rate di pari importo:

  • La prima rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2020;
  • La seconda rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2021;
  • La terza rata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi relative al 2022.

Nel caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardano al costo del bene prima della rivalutazione.

La possibilità di rivalutare beni e partecipazioni d’impresa è norma di carattere straordinario che, ormai, vediamo applicare ogni anno dal legislatore con l’obiettivo di stimolare la rivalutazione in vista di operazioni societarie.

Esonero per TOSAP e COSAP

Le attività turistiche rimaste colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione di suolo pubblico hanno l’esonero dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 dal pagamento della TOSAP e della COSAP. Fino al 31 dicembre 2020 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di superfici concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo. Questo è quanto previsto dall’art. 109 del D.L. n. 104/20.

Maggiorazione IMU

L’art. 108 del D.L. n. 104/2020 prevede che, a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni hanno la possibilità di aumentare (tramite approvazione di apposita delibera) di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’imposta sugli immobili nella misura aggiuntiva dello 0,08%. Questo, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

L’art. 78 del D.L. n. 104/20 prevede l’esenzione dal versamento della seconda rata 2020 dell’IMU relativa a:

  • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti balneari;
  • Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni e delle case per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. Questo, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • Gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici;
  • Immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali. Questo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Questo, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

L’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla categoria D/3 (alle condizioni sopra indicate). Tuttavia, per questa previsione è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Riscossione coattiva con proroga della sospensione

L’art. 99 del D.L. n. 104/20 prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, di avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

La proroga della moratoria al 15 ottobre 2020 si applica anche alle attività di recupero dell’agente della riscossione (es. ipoteche e pignoramenti).

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Gli art. 6 e 7 del D.L. n. 104/20 prevedono che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro esclusi quelli del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione nel limite massimo di € 8.060 annui, da riparametrare su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa.

Modalità di svolgimento delle assemblee per l’approvazione del bilancio

Per quanto riguarda le assemblee societarie l’art. 71 del D.L. n. 104/20 prevede che se convocate entro il 15 ottobre 2020, possono continuare a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 106 del D.L. n. 18/20.

Sostanzialmente le Spa, le Sapa, le Srl, le Cooperative possono:

  • Approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • Tenere le assemblee integralmente in audio/video conferenza;
  • Utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto.

Agevolazioni fiscali per il settore turistico

L’art. 79 del D.L. n. 104/20 rifinanzia il credito di imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere con le medesime regole precedenti (art. 10 del D.L. n. 83/14). Si tratta del credito di imposta nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. I soggetti beneficiari del credito di imposta sono:

  • Le strutture che svolgono attività agrituristica;
  • Le strutture di cui all’art. 3 della Legge n. 323/00 (attività termali). Queste ultime possono sfruttare il credito anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • Le strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito di imposta, riconosciuto per l’anno 2020 e per il 2021, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24. L’utilizzo del credito può avvenire anche in unica soluzione.

Credito di imposta locazioni per il settore turistico

L’art. 77 del D.L. n. 104/20 prevede l’estensione, anche per il mese di luglio 2020, del credito di imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/20 (D.L. Rilancio).

Tra i beneficiari, oltre le strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, sono aggiunte anche le strutture termali. Inoltre, sono comprese anche le agenzie di viaggio e i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici.

Inoltre, per le imprese del settore turistico la moratoria straordinaria per la parte riguardante il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 viene prorogata al 31 marzo 2021. Ricordiamo che tale proroga è stata introdotta dall’art. 56, comma 2, lettera c) del D.L. n. 18/20 (D.L. Cura Italia).

Procedura amichevole transnazionale

L’art. 113 del D.L. n. 104/20 prevede che i soggetti interessati non possono presentare un’istanza di apertura di una procedura amichevole relativa ad una questione controversa all’Agenzia delle Entrate, quando sulla sentenza sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Quindi, tale istanza non può più essere presentata quando vi sia solo una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente.

Modiche ai fringe benefit aziendali

L’art. 112 del D.L. n. 104/20 prevede, per il solo periodo di imposta 2020, l’aumento da € 258,23 a € 516.46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF (ex art. 51, comma 3 del TUIR).

Le misure fiscali del D.L. Agosto: conclusioni

Una volta terminata la lettura del testo del D.L. agosto non possiamo che condividere le parole di Carlo Cottarelli (economista e già commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica), il quale in un’intervista sulla Stampa, ha affermato:

Abbiamo anche il decreto Agosto. Che ce ne fosse bisogno non c’era dubbio […] Ma che ce ne fosse davvero bisogno non significa che il nuovo decreto varato dal governo sia condivisibile in tutti i suoi aspetti”

Ancora una volta, infatti, si è scelto di privilegiare interventi temporanei ed a pioggia. Il tutto, senza prevedere stanziamenti di lungo periodo. Questo soprattutto quando a finanziarie questi provvedimenti con maggiore deficit sono le risorse del Recovery Fund o gli acquisti di titoli di stato da parte della Bce.

Attraverso ipotesi di sostegno a pioggia senza un intervento strutturale di politica economica non ci potranno essere, a nostro avviso, importanti effetti sulla crescita economica nel lungo periodo. Per questo, si auspica, che il Governo possa trovare al forza ed il coraggio di pianificare e programmare il futuro delle PMI e di tutto il tessuto produttivo italiano.

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