Misure a sostegno delle imprese nel Decreto Rilancio. Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, ha previsto una serie di misure volte a rispondere alle esigenze di molte imprese colpite dalla crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19.

Il Decreto Rilancio recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha stanziato 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Il pacchetto di misure, previsto dal Decreto Rilancio, hanno l’obiettivo di rispondere a molte esigenze delle imprese e di lavoratori colpiti dalla crisi economica causata da Covid-19.

Misure a sostegno delle imprese

Vediamo quali sono le principali misure introdotte dal Decreto Rilancio a sostegno delle imprese.

Riduzione IRAP

L’art. 24 del Decreto Rilancio, prevede l’esonero, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata (pari al 40%), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Resto fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dall’imposta da versare a saldo per il 2020.

Misure a sostegno delle imprese: contributi a fondo perduto

L’art. 25 del Decreto Rilancio istituisce un contributo a fondo perduto.

Il contributo spetta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario e di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Non spetta:

  • A coloro la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • Agli enti pubblici;
  • Intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
  • Soggetti che hanno diritto alle indennità previste per i liberi professionisti;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che la perdita di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 sia superiore a 1/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Possono beneficiare del seguente contributo, (anche in assenza di tale soglia minima di perdita) i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che abbiano avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi.

Ammontare

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nelle seguenti misure:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli importi minimi sono 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica e anche attraverso un intermediario, una apposita istanza all’Agenzia delle entrate, certificando la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Il contributo a fondo perduto sarà poi corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sanzioni

L’eventuale falsità nelle dichiarazioni e attestazioni richieste è assoggettata alla sanzione di cui all’art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.

Misure a sostegno delle imprese: capitalizzazione

L’art. 26 del Decreto Rilancio stabilisce che per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati e integralmente versati dopo l’entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, a favore di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, spetti un credito di imposta pari al 20%.

L’investimento massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà eccedere euro 2.000.000.

Condizioni

La società deve avere:

Ammontare di ricavi compreso fra 5 milioni di euro (10 per godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo);
Riduzione di ricavi, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, non inferiore al 33%;
Non rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, ossia:
– Per le società a responsabilità limitata, non avesse perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
– Per le società di persone con soci a responsabilità illimitata, non avesse perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate;
– Non fosse assoggettata a procedura concorsuale o non si trovasse in condizioni di insolvenza.
Situazione di regolarità contributiva e fiscale;
In regola con le vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
In regola con eventuali rimborsi di aiuti UE ritenuti illegali;
Sia in regola con le disposizioni antimafia;
Non si sia macchiata, negli ultimi 5 anni, di condanne definitive per reati di evasione fiscale;
Abbia un numero di occupati inferiore a 250 se intende godere anche dell’intervento del Fondo Patrimonio PMI di cui subito in appresso.
Che la partecipazione riveniente dal conferimento venga posseduta sino al 31 dicembre 2023.

Cause di esclusione

Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:

  • La dismissione della partecipazione riveniente dal conferimento prima del 31 dicembre 2023;
  • La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, che intervenga prima del 31 dicembre 2023 da parte della società oggetto del conferimento, con obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali;
  • Le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o siano collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal 10 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.

Alle società che possono beneficiarie di tale incentivazione è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dello stesso aumento di capitale beneficiato.

Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi potranno inoltre essere ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

Misure a sostegno delle imprese: fondo Patrimonio PMI

L’art. 27 istituisce il Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia Spa, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che possono beneficiare anche degli incentivi alla ricapitalizzazione di cui al paragrafo precedente, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui alla misura precedente e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019.

Gli strumenti finanziari dovranno venire rimborsati nel termine di 6 anni dalla sottoscrizione.

La società emittente potrà in ogni caso rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione, mentre il rimborso dovrà essere immediato in caso di informazione antimafia interdittiva.

Nel caso in cui la società emittente venga assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi saranno soddisfatti dopo ogni altro credito, ma prima dei finanziamenti spettanti a soci, che rimangono postergati ex art. 2467 cod. civ..

La società emittente dovrà:

Non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
Destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
Fornire al gestore del fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Credito d’imposta per i canoni di locazione, affitto d’azienda

L’art. 28 del Decreto Rilancio, prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Alle strutture alberghiere, il credito d’imposta, spetta indipendentemente dal volume di affari registrato, ugualmente per gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Possono beneficiarne i soggetti locatari esercenti attività economica a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

E’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’intervenuto pagamento dei canoni.

Il credito di imposta potrà anche essere ceduto.

Lascia una Risposta