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Mini IRES al 15% per gli utili reinvestiti

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Possibile agevolazione con applicazione dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) ridotta di 9 punti. L’agevolazione (Mini IRES) è applicabile sul reddito agevolabile legato ad autofinanziamento aziendale. Aspetti operativi legati ad una concreta possibilità di effettuare una Pianificazione Fiscale.

Il risparmio fiscale non si ottiene mai per caso. Ogni scelta deve essere sempre ben ponderata e valutata con congruo anticipo.

Questo è quello che ripeto sempre ai miei clienti. La pianificazione fiscale si fa in anticipo valutando soprattutto possibili scenari alternativi a quelli ordinari.

In questo senso una possibilità è quella offerta dalla riduzione dell’aliquota di imposizione diretta sul reddito di impresa.

In particolare, al ricorrere di particolari requisiti, che ti indicherò di seguito, il legislatore permette di tassare, in luogo dell’aliquota ordinaria una aliquota ridotta.

Insomma, dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 gli imprenditori si troveranno di fronte ad una Dual Tax. Infatti, il reddito di impresa potrà essere tassato:

  • Con aliquota ordinaria (IRES o IRPEF);
  • Con un’aliquota ridotta di nove punti percentuali (in caso di rispetto di alcuni requisiti). Si tratta della c.d. “Mini IRES al 15%”.

In questa guida voglio mostrarti gli aspetti utili per permetterti di comprendere il meccanismo applicativo di questa agevolazione.

Si tratta di un caso da sfruttare per la tua pianificazione fiscale. Non perderlo.

Cominciamo!


MINI IRES 2019: L’AGEVOLAZIONE

Per le imprese soggette ad IRES (società di capitali ed enti commerciali) l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’aliquota ridotta del 15% (24% – 9%).

Il presupposto da verificare per l’applicazione dell’agevolazione consiste nella presenza contestuale di:

  • Accantonamento dell’utile d’esercizio a riserva indisponibile. L’agevolazione ha come primo reddito interessato il 2019, quindi in prima applicazione si tratta dell’utile d’esercizio 2018);
  • Investimenti che possono consistere in:
    • Realizzazione di investimenti in beni strumentali nuovi (oppure realizzazione di nuovi impianti, completamento opere sospese, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti);
    • Incremento dell’occupazione riferita a lavoratori dipendenti a termo determinato ed indeterminato.

La base imponibile su cui applicare l’aliquota di imposta ridotta (mini IRES) è la seguente:

  • E’ pari al valore degli ammortamenti riferiti ai nuovi investimenti in beni rilevanti per l’impresa. Non si guarda al valore dell’investimento ma all’ammortamento annuo;
  • E’ pari all’incremento del costo del lavoro riferito ai nuovi assunti.

Si tratta, quindi, di una agevolazione di portata limitata, ma che può essere utile per arrivare ad abbattere parte della base imponibile del reddito di impresa.

Vediamo adesso alcuni chiarimenti operativi di applicazione di questa norma.

ACCANTONAMENTO DELL’UTILE A RISERVA

Per l’ottenimento della mini IRES è necessario rispettare alcuni requisiti. Il primo è l’accantonamento dell’utile a riserva indisponibile.

Il primo utile accantonato a riserva indisponibile rilevante a fini agevolativi è quello dell’esercizio 2018.

In pratica, si tratta dell’utile il cui bilancio verrà approvato entro il 30 aprile 2019. Ai fini dell’agevolazione rileva esclusivamente l’utile realizzato (e non quello frutto di mere valutazioni).

Volendo essere quanto più pratici possibile, ai fini dell’agevolazione, non rileva l’utile accantonato a:

  • Riserva da “equity method“;
  • Riserva da “differenza su cambi“;
  • Infine, Riserva da “rivalutazione monetaria“.

Si tratta di tre esempi di accantonamenti a riserva di utili frutto di valutazioni e non effettivamente realizzati.

Sul punto, l’utile accantonamento a riserva legale risulta agevolabile. Questo poiché detta riserva non sia distribuibile resta comunque utilizzabile per copertura di perdite ed in ogni caso si tratta di utile effettivamente realizzato.

Quindi, il primo elemento necessario al fine di ottenere l’agevolazione è l’utile accantonato a riserva non disponibile. Comunque, ove l’importo degli investimenti realizzati nel 2019 dovesse essere:

  • Superiore all’utile accantonato. Il reddito 2019 potenzialmente agevolabile non può superare la quota di utile accantonato;
  • Inferiore all’utile accantonato. Il reddito 2019 potenzialmente agevolabile non può essere superiore agli investimenti realizzati.

CHE COSA SI INTENDE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI?

Il secondo presupposto dell’agevolazione (mini IRES) è l’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi.

Ma, che cosa si intende per beni strumentali nuovi?

A questi fini rilevano:

  • L’acquisto di beni strumentali materiali nuovi;
  • La realizzazione di nuovi impianti;
  • Completamento di opere sospese;
  • Ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti.

Al contrario, non rilevano ai fini dell’agevolazione:

  • L’acquisto di beni immobili (terreni e fabbricati);
  • L’acquisto di autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

Il secondo elemento da tenere in considerazione per la mini IRES è l’investimento per l’incremento dell’occupazione.

Anche questo aspetto concorre, insieme alla realizzazione di investimenti in beni strumentali materiali, all’individuazione della quota di reddito agevolata, è l’incremento medio dei lavoratori.

Si tratta dell’aumento medio dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in ognuno degli anni successivi al 2018.

Da questo aspetto si può dedurre che non rilevano per questa agevolazione i rapporti di collaborazione.

Ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’agevolazione rileva:

  • L’incremento del costo del lavoro dell’anno 2019 rispetto al
  • Costo del lavoro dell’anno 2018 (voce B9 e B14 del conto economico).

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DUAL TAX: ESEMPIO

Dunque, gli investimenti rilevanti realizzati a decorrere dal 01/01/2019 – beni strumentali e occupazione distintamente conteggiati, ma cumulati tra loro – devono essere raffrontati con l’utile dell’esercizio precedente (2018) accantonato a riserva non indivisibile.

Proviamo a questo punto ad effettuare un esempio numerico pratico.

  • Beni strumentali € 100.000;
  • Incremento del costo del lavoro € 30.000;
  • Utile 2018 accantonato a riserva non indisponibile € 50.000;
  • Reddito 2019 € 200.000.

A fini agevolativi rileva, nell’esempio, il minore tra utile accantonato (€ 50.000) e gli investimenti realizzati (100.000 + 30.000 = € 130.000).

Dunque rileva € 50.000.

Il reddito del periodo d’imposta 2019 (ad esempio, € 200.000) è, dunque, potenzialmente agevolabile solo per € 50.000.

Attenzione!

L’importo di € 50.000 misura semplicemente la “capienza
dell’agevolazione. In concreto, l’agevolazione deve essere calcolata sulla base (decisamente minore):

  • Degli ammortamenti degli investimenti in beni strumentali nuovi e
  • Dell’incremento del costo del lavoro riferito ai nuovi assunti,
  • come sopra definiti.

MINI IRES AL 15% DAL 2019: CONCLUSIONI

Quello che possiamo ricavare dalla lettura di questo articolo è che l’agevolazione in esame è molto più teorica che pratica.

Ancora una volta siamo di fronte ad una norma che pare essere stata scritta da soggetti “non addetti ai lavori“.

I calcoli da fare non sono per niente intuitivi. Occorre prima stimare una base imponibile teorica e poi verificare se l’incremento di investimenti o di finanziatori è capiente o meno.

Oltre a questo, almeno per i soggetti IRES, occorre prestare attenzione alla natura dell’operazione. L’investimento o l’incremento dell’occupazione sono due elementi non semplici da dimostrare.

In concreto, quindi, per la maggior parte dei casi la quota di reddito da assoggettare a mini IRES è sicuramente marginale.

Le uniche imprese che davvero possono pensare di trarre un concreto vantaggio dalla mini IRES sono le imprese di più grandi dimensioni. Imprese che hanno la possibilità di destinare a riserva indisponibile una quota maggiore di reddito. In questo la base imponibile teorica si amplia e lascia spazio ad ampi margini di manovra per eventuali investimenti.

La critica che ancora una volta sorge è che si cerca di introdurre nuove semplificazioni “teoriche” al sistema tributario, che invece finiscono per complicarlo ulteriormente.

Quello che davvero occorre per rilanciare le PMI italiane non sono agevolazioni “teoriche” di questo tipo, ma una vera semplificazione del sistema tributario nel suo complesso.

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