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Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020

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Mascherine e DPI esenti IVA fino al 31 dicembre 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto l’esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

In particolare, il Decreto Rilancio sancisce esenzione IVA per la vendita di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale, fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

Inoltre, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia Covid-19, viene prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, un’aliquota zero per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.

Mascherine e DPI esenti IVA

Il Decreto Rilancio, oltre a eliminare in via definitiva la clausola di salvaguardia, con il conseguente mantenimento delle attuali aliquote IVA del 10 e del 22%, ha previsto specifiche misure in materia di aliquote IVA per contrastare l’emergenza Covid-19.

Per avere maggiori informazioni, sull’eliminazione delle clausole di salvaguardia:

Mascherine e DPI esenti IVA

Il Decreto Rilancio, sancisce, in via transitoria, che le cessioni di mascherine e DPI avranno un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.

Viene quindi, riconosciuta l’applicazione di un’aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020.

L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.

Il Decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche.

Prezzo unico per le mascherine

Indossare la mascherina è obbligatorio, come ha chiarito anche l’INAIL, in tutti quei contesti di lavoro in cui è impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro.

Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici così come resterà obbligatorio indossarla nei supermercati e all’interno dei negozi.

E’ stato, così, stabilito un prezzo unico di vendita al consumo per le mascherine, pari a 50 centesimi ciascuna.

Il prezzo unico riguarda però soltanto le mascherine chirurgiche, utili per proteggere gli altri dal contagio in quanto bloccano la fuoriuscita di saliva. Nessun prezzo massimo, ad oggi, per le mascherine FFP2 ed FFP3.

In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato, non superiore al 50% del costo d’importazione.

Applica aliquota IVA del 5%

Il Decreto Rilancio, come abbiamo visto, ha ampliato la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione dell’esenzione dell’aliquota IVA, ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, le cessioni dei beni indicati sopra, saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

È il caso di osservare che, per effetto degli articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota del 5% è applicabile anche, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati.

Mascherine e DPI esenti iva: in sede di fatturazione

E’ necessario individuare, la data in cui si è concretizzata il momento impositivo, per le cessioni dei beni mobili coincide con la consegna o la spedizione.

Ai fini IVA, per le consegne o per le spedizioni di mascherine chirurgiche poste in essere:

  • Fino al 18 maggio 2020, l’operazione rientra tra quelle imponibili con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%;
  • Dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l’operazione è esente Iva, tenendo presente che, se risulta di entità superiore a € 77,47, deve necessariamente essere assolta l’imposta di bollo nella misura pari a € 2,00;
  • Dal 1° gennaio 2021, l’operazione rientrerà tra quelle imponibile con applicazione dell’aliquota Iva ridotta nella misura del 5%.

Mascherine e DPI: fatturazione delle operazioni

Ai fini operativi è opportuno valutare con particolare attenzione le regole dettate dall’art. 21 del decreto Iva in materia di fatturazione delle operazioni.

In sede di emissione:

  • Fattura immediata, si rende operativo il regime vigente in quello specifico momento individuabile nella precedente schematizzazione;
  • Della fattura differita per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta attestata da un ddt-documento di trasporto o da altro documento analogo, nel qual caso sussiste la possibilità di procedere alla fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o di spedizione dei beni, tenendo in considerazione che il differimento del termine di emissione dell’addebito non cambia il momento impositivo di effettuazione dell’operazione di cessione del bene.

Esempio

Cessione di n. 100 mascherine Ffp2 con marcio “CE” al prezzo unitario di € 5,00 la cui consegna è avvenuta in data 09 maggio 2020 per n. 60 unità ed il 12 maggio 2020 per le ulteriori 40 unità, la cui fattura differita risulta emessa nei primi 15 giorni del mese di giugno 2020.

Soluzionele n. 100 mascherine ffp2 dovranno essere fatturate con addebito dell’Iva del 22%, in quanto la consegna si è verificata prima del 19 maggio 2020.

Mascherine e DPI: commercianti al dettaglio

Per i commercianti al dettaglio e soggetti assimilati che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e che, quindi, certificano i corrispettivi con documento commerciale tramite un registratore telematico o mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale con il vecchio registratore di cassa ai sensi dell’art. 22 del decreto Iva, per la corretta individuazione dell’IVA devono procedere allo scorporo della medesima dagli incassi, suddivisi in relazione all’aliquota, mediante utilizzo del cosiddetto metodo matematico.

E’ necessario effettuare l’aggiornamento del registratore telematico, in modo da pervenire alla corretta e abilitazione della gestione del nuovo particolare regime Iva.

16 COMMENTI

  1. l’esenzione dell’iva sulle mascheriche chirurgiche vale solo per il consumatore finale o anche per la vendita all’ingrosso?

  2. Il camice dpi di 1 categoria rientra nei beni esenti? Non è impermeabile come indicato, ma idrorepellente, e non è chiurgico. La lista indicata è da prendere come esempio di prodotti esenti o è l’elenco dettagliato ed i prodotti non elencati non rientrano nell’esenzione?

  3. Salve, l’esenzione IVA sui termometri vale per tutti o solo per quelli con certificazione ministeriale?
    grz

  4. Ma se l’acquisto di guanti è da parte di un fornaio, considerato che non è utilizzato per finalità sanitarie, deve essere esente iva oppure no?

  5. Le mascherine di “tipo chirurgico” prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio in coerenza con quanto stabilito dall’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e pertanto non certificate CE, sono ugualmente esenti IVA?

  6. Le mascherine KN95 con equivalenza a FFP2 secondo la normativa Europea EN 149:2001+A1:2009 e certificata secondo lo standard GB2626, che di fatto però non sono mascherine FFP2, sono esenti IVA?

  7. Buongiorno, leggendo e interpretando alla lettera il Decreto in questione si evince che l’esenzione riguarderebbe SOLO i DPI, per cui tutti quei “DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE” classificati tali in quanto riportanti una certificazione da parte del Ministero della Sanita o di un ente preposto. Per quanto riguarda le mascherine, quindi, parrebbe che tutte quelle (chirurgiche, FFP2, FFP3) aventi certificazione valida non siano gravate di IVA, mentre tutte le altre che sono state prodotte in Deroga al Decreto “Cura Italia”, con qualità magari anche paragonabili alle DPI, ma non certificate, l’IVA si applica ancora come fin’ora fatto. Stesso discorso per i GEL MANI: la legge prevede che un Gel Detergente sia dichiarabile “disinfettante” solo se presidio medico. Lo stesso Gel al 70% di alcool, registrato al CPNP come “cosmetico detergente”, non passa a IVA a zero, ma resta al 22%. Se ho interpretato male vi chiedo di correggermi.

  8. Buongiorno
    sulla fattura quale articolo dobbiamo citare? esente art. 124 del dl 34/2020 ? è prevista l’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 ?

  9. Non ci sono indicazioni precise su questo aspetto, ma quanto indicato appare condivisibile. Con l’esenzione Iva si rientra nel campo di applicazione dell’imposta di bollo.

  10. L’ esenzione iva e’ alida anche per le lavorazioni c/terzi? Mi spiego meglio: ricevo in c/lavorazione da una ditta produttrice di mascherine certificate il tessuto idoneo che taglio e confeziono in maschera. Il reso lavorato, oggetto di prestazione, è esente da iva? Grazie.

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