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Mancata compilazione del quadro RW: il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso come strumento per sanare le violazioni legate alla ritardata, irregolare od omessa presentazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.

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La mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche comporta l’applicazione di una sanzione fissa di 258 euro se l’omissione viene sanata entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente si applicano le sanzioni percentuali dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (raddoppiate se le attività sono in Paesi Black List).  


In questo articolo voglio mostrarti quali sono le conseguenze legate al mancato inserimento in dichiarazione dei redditi delle attività patrimoniali e finanziarie estere. La disciplina sul monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/90), infatti, obbliga tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia a dichiarare ogni anno le attività detenute in Paesi esteri. Questo sia ai fini di un mero riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia per l’eventuale pagamento di imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

Nella mia esperienza professionale casi di mancata o errata compilazione della dichiarazione in relazione alle attività estere, non sono rari. Classico caso è quello di un soggetto che ha lavorato all’estero per qualche anno, per poi rientrare in Italia. In questi casi, se non si è effettuata una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero, si rimane fiscalmente residenti in Italia, e quindi soggetti a questa disciplina. Solitamente ci si accorge di questo errore soltanto a posteriori, magari nel momento del rientro in Italia. In situazioni come questa, è quindi di fondamentale importanza conoscere le conseguenze di questa mancata comunicazione. Per questo di seguito troverai le conseguenze, in termini sanzionatori della mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Cominciamo!


Indice degli Argomenti

Quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie estere

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi previsto per le persone fisiche (REDDITI PF), le società semplici ed enti equiparati (REDDITI SP) e gli enti non commerciali (REDDITI ENC) che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Il quadro RW del modello REDDITI, è la sezione dichiarativa in cui i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale. Si tratta del monitoraggio legato alla detenzione di attività patrimoniali e finanziarie detenute in Paesi esteri. Tale quadro è stato introdotto ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Esso deve essere compilato dalle:

  • Persone fisiche,
  • Enti non commerciali (tra cui i trust)e
  • Società semplici, ex articolo 5 del DPR n. 917/86,

residenti in Italia.

L’obbligo è esteso anche nonché dai soggetti titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 231/2007. Questo nel caso in cui tali soggetti detengano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Inoltre, tale quadro assolve anche gli obblighi legati al pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili all’estero (IVIE) e delle imposte sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE), di cui al D.L. n. 201/2011. In pratica, attraverso la compilazione del quadro RW l’Amministrazione finanziaria intende andare a monitorare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia detengono in Paesi esteri.

Non sempre, tuttavia, a causa di negligenza e scarsa informazione, i contribuenti effettuano la compilazione di questo particolare e specifico quadro della dichiarazione. Per questo motivo, in virtù delle tantissime domande che ci arrivano su questo argomento ho deciso di andare ad analizzare con particolare dettaglio quali sono le conseguenze legate alla mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche. Partendo da questo vedremo anche come sia possibile intervenire, in particolari situazioni, applicando il ravvedimento operoso.

Esempio 1) delegato al conto corrente estero:
In caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.

Andiamo ad analizzare, sinteticamente, alcune casistiche che possono essere, spesso, frutto di errore od omissione rispetto alla compilazione del quadro RW.

Interposizione di persona e quadro RW

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il caso di possesso indiretto di attività estere da parte del contribuente, quando interviene una interposta persona. Vedasi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 38/E/2013 (§ 1.1) dell’Agenzia delle Entrate. In buona sostanza, siamo di fronte ad interposizione di persona quando dei soggetti hanno l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali che sono formalmente intestate ad un trust (residente o non residente). L’aspetto da ricordare è che ogni qualvolta il trust rappresenti un semplice schermo formale rispetto alla disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio, questo deve essere considerato come soggetto meramente interposto ed il patrimonio (ed i redditi eventualmente prodotti) deve essere dichiarato dai soggetti che ne detengono l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo, si deve tenere conto che le stesse considerazioni fatte per il trust, secondo l’Amministrazione Finanziaria, riguardano anche il caso dell’intestazione fiduciaria dei beni.

Titolare effettivo delle attività estere

Sono tenuti a rispettare gli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, nonostante non siano possessori diretti degli investimenti detenuti all’estero, ne siano titolarli effettivi (ex art. 1, co. 2 lett. pp) e dell’art. 20 D.Lgs. n. 231/07). Il titolare effettivo è la persona fisica nell’interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. In buona sostanza, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Sempre secondo quanto disposto dalla Circolare n. 38/E/2013 devono considerarsi titolari effettivi di un’entità che detiene investimenti all’estero o attività finanziarie estere le persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali cui in ultima istanza è attribuibile:

  • La proprietà diretta o indiretta dell’ente (in caso di partecipazione indiretta, occorre tenere conto degli effetti demoltiplicativi);
  • Il controllo dell’ente, tenendo conto, per le persone fisiche, cumulativamente della proprietà o del controllo riferibile al coniuge dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Investimenti esteri detenuti attraverso società estere white list

Nel caso in cui il soggetto detenga attività estere per il tramite di società estere incorporate in stati white list, il contribuente che detiene una partecipazione definita come rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio (quota di capitale sociale superiore al 25%) deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera. In questo caso, il contribuente non deve applicare l’approccio look through, ovvero l’indicazione anche degli investimenti esteri detenuti dalla società. Aspetto, questo, che riguarda invece la detenzione di investimenti esteri detenuti dal contribuente attraverso l’incorporazione di società estere in stati black list.

Chi è esonerato dal monitoraggio fiscale?

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del quadro RW i seguenti soggetti:

  • Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società alle stesse equiparate ex art. 5 co. 3 lett. a) e b) del TUIR;
  • le società di capitali e gli enti commerciali.

La mancata compilazione del quadro RW: le sanzioni

Prendiamo il caso di un contribuente che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre di ogni anno) non presenti il quadro RW. Sul tema l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, quindi, è quindi possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento operoso. Tuttavia la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.

Ravvedimento quadro RW: sanzioni legate al monitoraggio fiscale

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”). Si tratta di un regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:

  • Una sanzione fissa di 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non black list;
  • Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi black list.

Deve essere evidenziato che in relazione alle sanzioni per monitoraggio fiscale opera l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in relazione al cumulo giuridico. Questo significa che, in caso di pluralità di violazioni commesse si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, se si tratta di violazioni su un unico periodo di imposta.

Presunzioni legali e sanzioni per attività detenute in paradisi fiscali

Per quanto riguarda le attività detenute in Paradisi fiscali prevede il raddoppio dei termini di accertamento per:

  • L’applicazione della presunzione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/09, legata al fatto che le attività estere non dichiarate e detenute in paradisi fiscali, salvo prova contraria, si considerano prodotti con redditi sottratti a tassazione. Si tratta di una presunzione legale relativa con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente;
  • L’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90 per le attività detenute nei paradisi fiscali. Questa presunzione di raddoppio dei termini di accertamento non trova applicazione se il contribuente ha provveduto al ravvedimento del quadro RW.

In ipotesi di investimenti in Paesi black list la sanzione per le violazioni da quadro RW va dal 6% al 30%. Sul punto la Circolare n. 38/E/2013 delle Entrate ha chiarito che il riferimenti ai Paesi BL va effettuato ai Paesi inclusi:

  • Nel DM 4.5.1999 in materia di trasferimento di residenza delle persone fisiche e;
  • Nel DM 21.11.2001 relativo alla disciplina sulle Controlled Foreign Companies.

Tabella: sanzioni legate alle violazioni connesse al monitoraggio fiscale ed ai redditi esteri non dichiarati

Quali sono le sanzioni legate al quadro RW?

Nella tabelle seguente puoi trovare l’indicazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del quadro RW. Le sanzioni riguardano sia il monitoraggi fiscale che le sanzioni reddituali.

FATTISPECIESANZIONE ORDINARIASANZIONE PAESI BLACL LISTNORMA
Monitoraggio fiscale: irregolare compilazione del quadro RWDal 3% al 15% del valore dell’investimentoDal 6% al 30% del valore dell’investimentoArt. 5
del D.L. n. 167/90
Omessa presentazione del quadro RW: se il ritardo
non supera i 90 giorni
258,00 euro258,00 euroArt. 5
del D.L. n. 167/90
Fattispecie di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi (ravvedibile con ravvedimento) con redditi esteriDal 120% al 240% dell’imposta dovutaDal 180% al 360% dell’imposta dovutaArt. 12
del D.L. n. 78/09
Fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con redditi di fonte esteraDal 160% al 320% dell’imposta dovutaDal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo di 500 euro)Art. 12
del D.L. n. 78/09

Codice Tributo per il versamento di sanzioni derivanti dal monitoraggio fiscale e Quadro RW

Per il versamento della sanzione relativa alla dichiarazione tardiva e per quella relativa alla compilazione del quadro RW il versamento deve essere effettuato con modello F24. Per il versamento della sanzione derivante dal monitoraggio fiscale con il quadro RW deve essere utilizzato il seguente codice tributo.

CODICE TRIBUTODESCRIZIONE
8911Sanzioni per il monitoraggio fiscale IVIE e IVAFE

Nel modello F24 deve essere riportato l’anno nel quale è avvenuta la violazione (e non l’anno di imposta della dichiarazione). Tale codice tributo si ritiene applicabile anche per il versamento delle sanzioni derivanti dal quadro RW. Questo in quanto non sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate specifici codici tributo.


Omessa compilazione del Quadro RW: le casistiche di ravvedimento operoso

Andiamo ad analizzare, di seguito, tutte le casistiche di ravvedimento legate alla mancata compilazione del quadro RW. Si tratta di situazioni per le quali, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa è possibile intervenire. Naturalmente, le sanzioni applicabili, variano ed aumentano, con l’aumentare del tempo intercorso dal momento di origine della violazione. Di seguito le varie casistiche possibili con una tabella riepilogativa delle sanzioni applicabili.

Quadro RW: Dichiarazione tardiva o integrativa entro 90 giorni

Si tratta del caso in cui si presenti una dichiarazione entro 90 giorni della scadenza del termine ordinario della dichiarazione dei redditi (30 novembre). Vediamo, di seguito, le due casistiche legate alla presentazione di una dichiarazione tardiva, oppure integrativa nei 90 giorni.

Sanzioni Quadro RW in caso di dichiarazione dei Redditi tardiva

La dichiarazione tardiva è una dichiarazione non presentata nel termine, ma comunque considerata emessa. Questo nel caso in cui la stessa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza. In questo caso le sanzioni applicabili, legate alla mancata compilazione del quadro RW, saranno, alternativamente quelle riportate di seguito:

  • Sanzione per dichiarazione tardiva (nel caso in cui non si sia presentato nei termini il modello Redditi):
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 25,00 (1/10 di €. 250,00 con ravvedimento operoso, applicando il troncamento). Art. 1, co. 1, secondo periodo D.Lgs. n. 471/97;
    • Se sono dovute imposte – Oltre alla sanzione precedente si applica la sanzione del 3,33% (sanzione del 30% ridotto ad 1/10 con ravvedimento operoso) della maggiore imposta dovuta oltre a imposta e agli interessi di mora;
  • Sanzione per omessa compilazione quadro RW e modello Redditi presentato: Sanzione di  €. 25,00 (1/10 di €. 250,00 – con ravvedimento operoso).

TABELLA SANZIONI PER DICHIARAZIONE TARDIVA

SANZIONI PER REDDITISANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
NON SONO DOVUTE IMPOSTE € 250,001/10€ 25
SONO DOVUTE IMPOSTE 30% dell’imposta1/103,00%
SANZIONE RW € 2581/10€ 25

Sanzioni Quadro RW in caso di dichiarazione dei Redditi Integrativa nei 90 giorni

Nel caso in cui si integri la dichiarazione originaria col quadro RW non presentato alla scadenza o presentato incompleto entro 90 giorni le sanzioni sono le seguenti.

NormaTipo di violazioneImporto
Art. 1 c. 1 secondo periodo D.Lgs. n. 471/97Dichiarazione tardiva entro 90 gg€ 250
Art. 5 c. 2 D.L. n. 167/90Quadro RW tardivo entro 90 gg€ 258

In caso di dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni la sanzione cambia a seconda del tipo di errore:

  • Errori rilevabili durante il controllo automatizzato. Caso di presentazione della dichiarazione con RW senza pagamento di IVIE ed IVAFE. La sanzione applicabile è quella per omesso versamento di imposte, pari al 30% (articolo 13 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione riducibile con Ravvedimento Operoso;
  • Errori non rilevabili durante il controllo automatizzato. Si applica la sanzione fissa di € 250 (articolo 8 D.Lgs. n. 471/97). Sanzione su cui applicare la riduzione di 1/9 per Ravvedimento operoso. Solo nel caso in cui la violazione riguardi dividendi o plusvalenze da Paesi BL la sanzione è del 10% del valore non dichiarato con un minimo di € 1.000. Resta ferma la necessità di regolarizzare l’omesso versamento di imposte, a cui è possibile applicare il Ravvedimento operoso.

TABELLA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI

SANZIONI PER REDDITISANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
NON SONO DOVUTE IMPOSTE € 250,001/9€ 27,7
SONO DOVUTE IMPOSTE 30% dell’imposta1/93,33%
SANZIONE RW € 2581/9€ 28,66

Quadro RW: dichiarazione integrativa entro l’anno successivo

Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata). La fattispecie si applica nel caso in cui la presentazione avvenga nel termine successivo ai 90 giorni dalla scadenza originaria ma entro la data di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione (30 novembre dell’anno “x+1“). Questo sempre per le violazioni legate alla mancata compilazione del quadro RW. In questo caso le sanzioni saranno le seguenti:

  • Sanzione perdichiarazione integrativa:
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 31,25 ( 1/8 di €. 250 con ravvedimento operoso);  
    • Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 15% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/8) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;  
    • Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 30% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/8 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
  • Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,375% o 0,75% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW ridotti a 1/8 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.

TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO

SANZIONE PER REDDITI

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
NON SONO DOVUTE IMPOSTE € 2501/8 € 31,25
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% 1/815%
SONO DOVUTE IMPOSTE BL Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% 1/830%

SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
DETENZIONE IN PAESE NO BL Sanzione  dal 3% al 15%1/080,375%
DETENZIONE IN PAESE BL Sanzione dal 6% al 30%1/080,75%

Quadro RW: dichiarazione integrativa presentata entro i due anni

Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata), entro la data di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (30 novembre dell’anno “x+2“), legata alla mancata compilazione del quadro RW. In questo caso le sanzioni saranno le seguenti:

  • Sanzione per ladichiarazione integrativa:
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 35,71 (1/7 di €. 250 con ravvedimento operoso);
    • Se sono dovute imposte da redditi non Black List – Sanzione del 17,14% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/7) dell’imposta dovuta oltre al pagamento dell’imposta e interessi;
    • Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black List – Sanzione del 34,29% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/7 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
  • Sanzione per omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,43% o 0,86% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW sezione II ridotti a 1/7 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.

TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA ENTRO I DUE ANNI SUCCESSIVI

SANZIONE PER REDDITI

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
NON SONO DOVUTE IMPOSTE € 2501/7 € 35,71
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% 1/717,14%
SONO DOVUTE IMPOSTE BL Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% 1/734,29%

SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
DETENZIONE IN PAESE NO BL Sanzione  dal 3% al 15%1/070,43%
DETENZIONE IN PAESE BL Sanzione dal 6% al 30%1/070,86%

Quadro RW: Dichiarazione Integrativa presentata in anni successivi

Si tratta del caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione dei redditi (integrativa rispetto a quella già presentata), successiva al secondo anno rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione. Quindi (30 novembre degli anni “x+3” “+4” “…”), e fino al termine del periodo di accertamento. In questo caso le sanzioni applicabili saranno:

  • Sanzione per la dichiarazione integrativa:
    • Se non sono dovute imposte – Sanzione di €. 41,66 (1/6 di €. 250 con ravvedimento operoso):
    • Se sono dovute imposte da redditi non Black ListSanzione del 20% (sanzione base del 90% dell’imposta dovuta aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero (comma 8, articolo 1, D.Lgs. n. 471/97) ridotta a 1/6 con ravvedimento operoso) oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora;
    • Se sono dovute imposte da redditi in Paesi Black ListSanzione del 40% (sanzione base del 180% (sanzione raddoppiata rispetto alla precedente, articolo 12 D.L. n. 78/2009 in quanto reddito derivante da Paese Black List) dell’imposta dovuta, aumentata di 1/3 in quanto redditi prodotti all’estero, ridotta a 1/6 con ravvedimento) se i redditi esteri sono prodotti in un paese Black List oltre al pagamento dell’imposta dovuta e interessi di mora.
  • Sanzione omessa presentazione del quadro RW. Sanzione dello 0,5% o 1% (3 o 6 per cento degli importi non indicati nel quadro RW sezione II ridotti a 1/6 a seconda che le attività siano situate in paesi non black list o in paesi black list). La sanzione si applica sul valore dell’attività patrimoniale o finanziaria non dichiarata.

TABELLA SANZIONI QUADRO RW PER INTEGRATIVA PRESENTATA IN ANNI SUCCESSIVI

SANZIONE PER REDDITI

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
NON SONO DOVUTE IMPOSTE € 2501/6 € 41,67
SONO DOVUTE IMPOSTE NO BL Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% 1/620%
SONO DOVUTE IMPOSTE BL Sanzione 180% aum. 1/3 = 240% 1/640%

SANZIONE PER MONITORAGGIO FISCALE

CASISTICASANZIONE PIENARIDUZIONE SANZIONESANZIONE RIDOTTA
DETENZIONE IN PAESE NO BL Sanzione  dal 3% al 15%1/060,50%
DETENZIONE IN PAESE BL Sanzione dal 6% al 30%1/061,00%

Ravvedimento di IVIE e IVAFE

Oltre al regime sanzionatorio che abbiamo appena visto deve essere applicato il ravvedimento operoso anche in relazione all’applicazione delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE, che devono essere liquidate attraverso la compilazione del quadro RW. Su questo specifico aspetto deve essere analizzato quanto disposto dall’art. 19, co. 17 e 22 del D.L. n. 201/11. La norma stabilisce che per accertamento, sanzioni, contenzioso, rimborsi e versamenti di IVIE ed IVAFE applicano le disposizioni applicabili per le imposte sui redditi. Anche in questo caso, quindi, è necessario differenziare i casi di dichiarazione infedele e dichiarazione omessa.

Quando il contribuente omette la liquidazione dell’IVIE e/o dell’IVAFE si applicano le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione. Si tratta della sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (ex art. 1, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97). Qualora, invece, il contribuente abbia indicato in maniera infedele le attività estere, versando parzialmente l’IVIE o l’IVAFE la violazione è ricompresa nelle sanzione per infedele dichiarazione, che va dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata (ex art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 471/97). In questi casi non opera il raddoppio delle sanzioni e nemmeno l’aumento ad 1/3 che riguarda i redditi prodotti all’estero (in quanto si tratta di violazioni riguardanti imposte patrimoniali e non sul reddito).

Ulteriore ipotesi si presenta nel caso in cui il contribuente, dopo aver correttamente liquidato le imposte, abbia poi omesso i versamenti. In questo caso si rende applicabile l’ordinaria sanzione amministrativa del 30% o del 15% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 relativa al ritardato versamento delle imposte.

Per l’IVIE e l’IVAFE, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che, entro i termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni degli anni successivi a quello in cui l’errore è stato commesso, si rende necessario presentare una dichiarazione integrativa, versare l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali. Per il versamento della sanzione ridotta, il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate suggerisce di utilizzare il codice tributo 8908. Gli interessi devono essere sommati all’importo dell’imposta dovuta.


Dichiarazione dei redditi omessa e ravvedimento operoso

Arrivati a questo punto voglio affrontare anche la situazione peggiore in cui potresti trovarti. Mi riferisco alla situazione in cui la dichiarazione dei redditi in Italia non è stata presentata. L’aspetto che devi ricordare, in questa fattispecie, è il seguente:

Se la dichiarazione dei redditi originaria sia stata omessa, non è possibile usufruire del ravvedimento operoso.

Questo in quanto la Legge n. 190/14 non è andata a modificare la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Articolo che sana l’omissione della dichiarazione solo nell’ipotesi di presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario. In tutti i casi di dichiarazione omessa non è possibile beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle base.

E’ consigliabile comunque, presentare la dichiarazione, prima dell’arrivo di un possibile accertamento sui redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, se la dichiarazione omessa viene inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo la sanzione minima applicabile (il 120% è ridotta alla metà) è del 60%.


Esempi di Ravvedimento Operoso del Quadro RW

Compilazione del quadro RW senza versamento di IVIE

Con controllo automatizzato l’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità relativa al mancato versamento. E’ possibile sanare l’irregolarità versando come sanzione solo il 30% dell’imposta non corrisposta, ridotta con ravvedimento partendo da giugno. Mese in cui il tributo doveva essere versato.

Mancata compilazione del quadro RW rettificando la dichiarazione entro i 90 giorni dalla scadenza

Non esiste un controllo automatizzato che rilevi tale errore. E’ possibile inviare una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni versando i seguenti importi:

  • € 250 ridotto ad 1/9;
  • Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non corrisposta con ravvedimento (IVIE e IVAFE);
  • € 258 ridotto ad 1/9 per omesso quadro RW.

Mancata compilazione del quadro RW e non invio della dichiarazione

E’ possibile sanare la posizione, dichiarazione e quadro RW entro i 90 giorni, mediante dichiarazione tardiva.

  • € 250 diviso 10;
  • Sanzione del 30% dell’imposta da quadro RW dovuta e non corrisposta con ravvedimento (IVIE e IVAFE);
  • € 258 diviso 10 per omesso quadro RW.

Mancata compilazione del quadro RW inviando la dichiarazione la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza

E’ possibile sanare la situazione oltre i 90 giorni presentando una dichiarazione integrativa, dichiarando il quadro RW. Su errori rilevabili in sede di controlli automatizzati si deve versare la sanzione per omesso versamento del 30% ridotta con ravvedimento operoso. Su errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati, che determinano infedeltà nella dichiarazione la sanzione è pari al 90%. Il 90% di sanzione assorbe quella relativa al 30%.

Termini decadenziali di accertamento

Vediamo adesso i termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per notificare un avviso per violazioni sul monitoraggio fiscale e quadro RW. In relazione alla natura giuridica dell’operazione essendoci connessione tra omessa/irregolare compilazione del modulo RW ed evasione, in coerenza con quanto sancito da Cass. 23.10.2013 n. 24009 e Cass. 18.12.2014 n. 26848, opererebbe l’art. 43 del DPR n. 600/73, secondo cui:

Art. 43, comma 1 DPR n. 600/73Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Oltre tale termine si prescrive la possibilità di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle violazioni concernenti il monitoraggio fiscale.

In caso di investimento non dichiarato in paesi non collaborativi i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale termine di accertamento delle imposte sui redditi collegate agli investimenti all’estero l’accertamento segue gli ordinari termini previsti per le imposte sui redditi.

Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.

Raddoppio dei termini per violazioni penali

L’art. 43 del DPR n. 600/73 stabilisce che l’accertamento può essere notificato entro il termine decadenziale raddoppiato quando la violazione fiscale integra gli estremi dell’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal DLgs. n. 74/2000. A prescindere dal discorso circa la natura connessa all’evasione delle sanzioni sul modulo RW, a nostro avviso il raddoppio dei termini non può mai essere applicato nel caso dell’art. 5 del D.L. n. 167/90, in quanto le violazioni concernenti il monitoraggio fiscale non hanno rilevanza penale. Lo stesso dicasi per la notifica degli atti relativi all’accertamento dell’IVIE e dell’IVAFE, le cui violazioni non hanno mai rilievo penale.

Attività estere/investimenti detenuti in paradisi fiscali

Ai sensi dell’art. 12 del DL n. 78/2009, se gli investimenti/attività non dichiarati sono detenuti in un paradiso fiscale, i termini di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/73 e 20 del D.Lgs. n. 472/97 sono raddoppiati. Il raddoppio dei termini dovrebbe applicarsi a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2009, in cui il D.L. n. 194/2009, che ha introdotto il raddoppio modificando il D.L. n. 78/2009, è entrato in vigore. Detto raddoppio non può applicarsi per IVIE ed IVAFE, in quanto imposte patrimoniali e non sul reddito.

Per approfondire: “Raddoppio dei termini per violazioni in paradisi fiscali“.

Ravvedimento operoso

L’art. 1 co. 640 della L. 190/2014 ha stabilito che, se viene presentata una dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2 co. 8 del DPR n. 322/98 e 13 del D.Lgs. n. 472/97, i termini di decadenza dal potere di accertamento, in merito agli elementi “rigenerati“, sono computati prendendo come riferimento l’integrativa medesima, e non la dichiarazione originaria, per cui, di fatto, vengono postergati.

Istituti deflattivi del contenzioso

Le sanzioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 167/90 possono essere oggetto di definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, e su ciò non dovrebbero esservi dubbi, visto che tali istituti riguardano tutte le sanzioni. Del pari, dovrebbero essere applicabili senza particolari problemi la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Il discorso è più complesso per l’accertamento con adesione, posto che il D.Lgs. n. 218/97 stabilisce, all’art. 1 co. 1, che possono formare oggetto di adesione le imposte sui redditi, e all’art. 2 co. 5 che la riduzione delle sanzioni riguarda quelle “per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo“. La locuzione “violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo“, valorizzando quanto detto dalle sentenze Cass. 23.10.2013 n. 24009 e 18.12.2014 n. 26848, potrebbe essere idonea a comprendere non solo le sanzioni da inesatta dichiarazione ex art. 8 del D.Lgs. n. 471/97, ma anche quelle in oggetto. Le medesime considerazioni effettuate per l’accertamento con adesione valgono per l’adesione al “PVC“, l’adesione agli inviti al contraddittorio e l’acquiescenza.

Casi in cui il ravvedimento operoso è inopportuno o impossibile

Vi sono dei casi in cui il ravvedimento operoso appare impossibile, o comunque, oltremodo sconsigliabile per una serie di ragioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • Omessa dichiarazione dei redditi;
  • Soggetto delegato sui conti correnti.

Omessa dichiarazione dei redditi

Se la dichiarazione dei redditi è omessa il ravvedimento operoso non risulta la strada percorribile. Tuttavia, se la presentazione della dichiarazione avviene entro un anno dalla scadenza, il ravvedimento operoso appare ancora possibile (si applica la sanzione base del 60%, ovvero la sanzione base del 120% ridotta della metà). Oltre un anno, non vi sono possibilità di usufruire di sconti sulle sanzioni applicabili. Tuttavia, il consiglio che possiamo dare, anche in caso di dichiarazione omessa è quello di presentare comunque la dichiarazione (anche se ti trovi oltre i termini). Infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che trasmette la dichiarazione decorsi i 90 giorni dalla scadenza, quindi in un momento in cui il ravvedimento non sarebbe possibile, può beneficiare comunque di sanzioni fisse. Infatti, secondo la Circolare n. 54/E/2002se le imposte risultano totalmente versate fruendo del ravvedimento operoso per i tardivi pagamenti, la sanzione da omessa dichiarazione viene irrogata nella misura fissa. Tuttavia, non ci sono riduzioni di sanzione per le sanzioni legate all’omesso monitoraggio fiscale ed all’omesso versamento di IVIE e/o IVAFE.

Delegato nei conti correnti

In presenza di delegati nei conti correnti il ravvedimento operoso risulta oltremodo costoso in quanto porta alla moltiplicazione delle sanzioni. Infatti, ciascun delegato deve autonomamente monitorare il conto corrente nel proprio quadro RW. L’unica eccezione all’obbligo di compilazione del quadro RW da parte del delegato è costituita dai delegati nei conti correnti dei frontalieri. Per tali soggetti l’esonero si applica con riferimento dal conto corrente estero per l’accredito degli stipendi derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge ed ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari.

Consulenza fiscale online

Se hai letto questo articolo molto probabilmente è perché ti trovi in una situazione in cui non hai correttamente dichiarato le tue attività estere. Tieni conto che l’Agenzia delle Entrate ogni anno invia lettere di compliance sulle attività estere non dichiarate dai contribuenti.

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Il mio studio può aiutarti a valutare la tua situazione, l’irregolarità, e le possibilità a tua disposizione per la regolarizzazione. Sicuramente, utilizzare il ravvedimento operoso, ove possibile, permette di ridurre notevolmente sanzioni ed interessi. Per questo può essere conveniente sfruttarlo, ma occorre farlo nel modo corretto. Per questo motivo, affidandoti a noi potrai essere seguito in tutto il percorso fino alla regolarizzazione. Affidati a chi ha dedicato tempo, esperienza e dedizione alla scrittura di questo articolo completo sull’argomento.

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136 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    se io ho acquistato delle quote di una società estera nel 2015 ma non mi hanno ancora fruttato nessun guadagno devo compilare il modello? Grazie mille.

  2. Salve, lei è tenuta a compilare il quadro RW di Unico per il solo fatto di detenere azioni di società estere, a prescindere dal guadagno. Il quadro RW riguarda il patrimonio estero dei soggetti residenti fotografato alla fine dell’anno. Dovrà compilare il quadro per ogni anno di detenzione delle azioni estere. Se ha problemi nella compilazione del quadro mi faccia sapere.

  3. Sono residente da tanti anni in Italia.Ho una casa al mio paese al costo di 35000euro,comprata nel 2011.Fino ad oggi non ho compilato mai il quadro RW per le tasse sulle case al estero. Ho deciso di mettere tutto in regola ,devo fare dichiarazione integrativa ? Cosa mi aspeta a pagare se lo faro?

  4. Le conviene sicuramente fare il ravvedimento del quadro RW per tutte le annualità ancora accertabili, pagando l’imposta e le sanzioni ridotte.

  5. Salve, vorrei sapere se non sono stati fatti delle dichiarazioni RW per l’anno 2014 e 2015 a quali sansioni si va incontro? l’articolo e’ ben fatto ma ci sono molti numeri e non capisco se quelle percentuali vanno applicate alle 258Euro (oltre i 90 giorni) o sono percentuali che vanno sulla giacenza media di ogni anno non dichiarato??

    se potete aiutarmi a capire bene questo ne sarei molto grato.

    grazie mille

  6. Sanzione del 16,66% delle imposte dovute sui redditi e sanzione dello 0,375% sulle imposte patrimoniali per il 2015. Sanzione del 19% per il redditi e dello 0,43% delle patrimoniali per il 2014.

  7. Le spiego la situazione: lavoro con una compagnia estera la quale lavora con una compagnia di crociera (battente bandiera bahamas) dalla quale vengo pagato su una carta di credito/debito con relativo conto on line. Io facendo alcune ricerche mi sembra di aver capito di essere definito “un lavoratore mattimo su navi battenti bandiera estera” il che esenta dalle tassazione in Italia giusto?

    la mia situazione non è facile da capire se devo o no fare questa dichiarazione del quadro RW, lei cosa pensa?

    In secondo luogo,mettiamo il caso che devo fare questa dichiarazione, mi puo far un esempio pratico della sanzione?

    La sanzione sui redditi non dichiarati Cosa significa che la percentuale della sanzione sarà applicata alla giacenza media annua (perche nel quadro rw occorre mettere la giacenza media)??

    Grazie mille

  8. Il paese black list o meno rileva al momento della omessa dichiarazione o al momento del ravvedimento operoso? Es. Svizzera oggi non piu in black list, ma per il 2014 o il 2015 come si considera la sanzione? 0.86 e 0.75% oppure 0.43 e 0.375%?

  9. Buongiorno, versamento di euro 1000 su un c/c croato intestato al broker che mi ha fruttato euro 250 di plusvalenza con i forex. Cosa devo dichiarare? Devo versare il 26% di euro 250 giusto? poi i 250 vanno indicati anche nel quadro RT dell’UNico? Devo compilare anche l’RW? Eventualmente cosa indico nell’RW?
    Grazie per la risposta

  10. Incompleta compilazione quadro RW (dichiarato solo c/c, omessa dichiarazione di una polizza) per anno 2015 in paese WhiteList, no Ivafe.
    0.375 % su importo non dichiarato
    ma anche 31,00 sanzione fissa per dichiarazione integrativa??
    Grazie anticipatamente

  11. Buonasera,nel 2012 ho omesso la presentazione del quadro rm e rw devo versare sia l imposta dovuta con sanzioni e interessi,sia sanzioni per omessa dichiarazione e il ravvedimento con codice 8911 di 41,66?

  12. Deve versare l’imposta dovuta con le sanzioni da dichiarazione omessa. Il ravvedimento in caso di omissione non è applicabile. Non faccia da sola, rischia solo di commettere ulteriori errori.

  13. Buonasera, nel febbraio 2017 abbiamo acquistato 8/24 carati (pari al 33%) di una barca a vela battente bandiera belga ed ormeggiata in Italia costo complessivo E.44.000. Da quanto abbiamo appreso dalle Vostre esaustive spiegazioni, dobbiamo compilare il quadro RW entro il 30 settembre 2018.
    Va segnalato l’intero costo oppure solo il 33%.
    L’intestataria è pensionata e non ha altri redditi nè possidenze, il fatto che possiede il 33% della barca gli produce qualcosa da pagare oppure è meramente informativo?
    Grazie.

  14. Dovrà essere compilato il quadro RW indicando la percentuale di possesso dell’imbarcazione ed il relativo valore. Non ci saranno, a questi fini, imposte da pagare.

  15. Buonasera,nel 2015 o omesso la presentazione del quadro rw per un conto corrente cointestato al 50%. devo pagare le sanzioni e interessi in funzione della mia quota di capitale?

  16. Certamente, dovrà pagare in ragione della sua quota di partecipazione al conto corrente. Dovrà presentare una dichiarazione integrativa.

  17. Buongiorno. a settembre 2015 ho ricevuto del denaro di una una eredità dagli stati Uniti , nel 2016 ho presentato la dichiarazione di successione che è stata regolarmente accettata e per la quale ho pagato tutte le imposte dovute, pensavo che tutto fosse stato fatto bene ma pochi giorni fa ho ricevuto una comunicazione dall’ufficio controlli che mi fa notare la mancata la compilazione del quadro RW (sinceramente non sapevo di doverla fare).
    Ora le chiedo a quali sanzioni vado incontro? Per quale periodo è calcolata la sanzione visto che il capitale è entrato in mio possesso solo a settembre 2015?

    La lettera fa riferimento ad una procedura di collaborazione volontaria entro il 30 settembre 2017, ma la lettera mi è arrivata solo il 20 ottobre e il timbro di invio è del 4 ottobre.

    La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.

  18. La sanzione probabilmente riguarda l’anno 2015, considerato che il quadro deve essere compilato ogni anno, le consiglio di di provvedere a compilarlo a partire dal 2016. Per maggiori info mi contatti in prativato per una consulenza.

  19. Buongiorno, ho un fondo pensione 401K americano. Deve essere dichiarato nel quadro RW insieme agli altri miei conti correnti americani? Quali sono le sanzioni se devo optare per un ravvedimento operoso? Grazie.

  20. Il fondo pensione deve essere dichiarato. Poi per maggiori info personali mi contatti per una consulenza.

  21. Buongiorno.
    Per il 2015 non ho presentato Mod. Unico in quanto titolare di solo reddito da pensione; ho però omesso la presentazione del quadro RW; in questi giorni ricevo lettera da Agenzia Entrate per ravvedermi.
    Posso fare il ravvedimento?
    Grazie
    Nik

  22. Buongiorno. Complimenti per il sito, davvero ben fatto ed utilissimo. Ciononostante, riguardo a questo argomento, alcuni dettagli mi risultano di difficile comprensione per quello che riguarda l’applicazione.
    Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che oggi voglia ricorrere al ravvedimento operoso per la mancata compilazione del riquadro RW in relazione ad un investimento del 2015 in UK di 10000£ che ha avuto una rendita di 1000£ e che non è stato dichiarato nell’ UNICO del 2016 e del 2017. A quanto ammonterebbe la sanzione totale? Da quanto leggo si dovrebbe pagare il 17,14% dell’imposta dovuta, ossia il 26% di 1000£ quindi 44,56£ (mi si perdoni la semplificazione nel calcolo). A questa sanzione andrebbero aggiunte le 260£ di imposta dovuta più gli interessi moratori che mi risultano essere 42,84£. Fino a qui abbiamo circa 350£. A questo punto mi sembra di capire che vada aggiunta anche la sanzione per la mancata compilazione del riquadro RW, ossia, in questo caso, lo 0,43% del capitale non dichiarato (10000£) quindi 43£ In questo modo il totale complessivo delle sanzioni ammonterebbe a circa 393£ (444€ al cambio attuale). Il calcolo da me effettuato a titolo di esempio è corretto oppure non ho compreso quanto esposto nell’articolo? Grazie. Saluti.

  23. Salve Mauro, grazie per i complimenti. Per rispondere alle sue domande e capire se il calcolo è corretto dovrei simulare la costruzione del quadro RW e calcolare le sanzioni. Ci sarebbe da vedere se è omessa o infedele dichiarazione, e poi applicare anche le sanzioni per il quadro RW. Posso fare tutti questi calcoli per lei, se vuole, usufruendo del servizio di consulenza a questo link:s “consulenza fiscale online“.

  24. Salve volevo un chiarimento,

    nel 2015 ho percepito solamente un reddito estero di meno di 7200 euro accredito su un conto estero in Europa. Il reddito e’ relativo solamente a 3 mesi di lavoro.

    Essendo l’unico mio reddito ero esentato dal fare la dichiarazione dei redditi nel 2016. Giusto?

    La giacenza media del conto estero nel 2015 non ha superato i 5000 euro. Quindi non ho nemmeno compilato il quadro RW perche non dovevo pagare l’Ivafe. Pero’ il saldo al 31/12 era circa 6000 euro. Conta la giancenza media del periodo o al 31/12?

    Sono nel giusto? Nel caso avessi sbagliato, faccio ancora in tempo a regolarizzare la posizione? Cosa dovrei fare per mettermi in regola?

    Grazie.

  25. Salve Andrea, per rispondere alle sue domande occorre analizzare in dettaglio la sua situazione. Non è detto che il lavoro estero non vada dichiarato in Italia. Poi per l’Ivafe è da verificare la giacenza media e il valore magsimo di giacenza. Se vuole mi contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  26. Il Fisco mi ha irrogato una sanzione di 75.000 euro per la proprietà (50%) di una barca a vela situata in Italia (Sardegna) ma acquistata da una persona fisica belga (del valore attuale di circa 190.000).
    Ho conservato la bandiera estera per mera semplicità. Con iscrizione in registro belga, paese comunitario.

    Agenzia Entrate sostiene essere “investimento estero” che avrei dovuto indicare nel quadro RW (pur essendo bene sempre detenuto in Italia ad uso esclusivamente personale). Con svariato materiale probatorio (compreso controlli Finanza in maere, pagamento tassa regionale stazionamento, ormeggio stabile in porto sardo…..

    Oltretutto la mia proprietà è solo per la quota del 50% e mi è stata irrogata la sanzione per l’intero.
    In quanto l’ufficio ritiene che la sanzione deve rapportarsi al valore del bene per intero.

    Mi sembra una vicenda che ha dell’incredibile.
    Che ne pensate ?

  27. Vista nel modo in cui la descrive è corretto quanto fatto dall’Amministrazione finanziaria. Gli investimenti patrimoniali e finanziari esteri devono essere dichiarati in RW, altrimenti quelle che ha indicato sono le sanzioni.

  28. Ho un conto corrente all’estero dal 2014 con una giacenza media di circa 50.000€. Posso fare il ravvedamento operoso. se sì quanto costa sanare la situazione? Grazie

  29. Se vuole possiamo aiutarla ad analizzare la situazione per indicarle come compilare il quadro RW e le sanzioni che ci sarebbero da pagare per sanare la situazione.

  30. Desideravo sapere orientativamente il valore economico del ravvedimento oneroso,ovviamente sia per il ravvedamento che per la compilazione del quadro RW della prossima dichiarazione dei redditi utilizzerò la vostra consulenza.

  31. buongiorno, volevo sapere se nel caso di registrazione della mia barca a vela comprata usata quest’anno (ma che è dell’82 e che pero’ è un natante non immatricolato xkè sotto i 10 metri) sotto bandiera belga devo quindi compilare il quadro RW di quale modello fiscale IRPEF o unico? Ai fini fiscali tale voce compilata è solo una informazione fiscale o ha anche degli bblighi fiscali di ulteriore gettito o pagamenti aggiuntivi?
    grazie per l’attenzione che vorrete dedicarmi.

  32. Sicuramente deve compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrminiali estere, eventualmente sanando le annualità passate per le quali non ha dichiarato. Non ci sono gettiti aggiuntivi in quanto le imbarcazioni estere non sono soggette al pagamento dell’IVIE.

  33. buongiorno e grazie e della vostra risposta.
    il natante non immatricolato risulta attualmente con bandiera italiana e sto pensando di fare il passaggio di bandiera a quella belga ma cmq attualmente la barca ha bandiera italiana e quindi non ci sono pregressi non pagati da sanare. Volevo solo capire se, una volta effettuato il passaggio a bandiera belga per ovvi vantaggi operativi di pura e semplice navigazione, la compilazione del quadro RW era solo un “proforma” a fini chiamiamoli statistici oppure faceva scattare eventuali controlli da parte dell’agenzia dell’entrate.

  34. La compilazione del quadro RW è obbligatoria. La mancata compilazione comporta accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate perché eventualmente può pensare che ci siano motivazioni evasive dietro la non dichiarazione.

  35. Salve, avrei una domanda con riferimento al messaggio di “Grazia Flaim”, in cui si parla di una sanzione di 75.000€ a fronte di un valore di 190.000. Come si è fatto ad arrivare a questa sanzione?
    Se la sanzione è del 3% anche se le sanzioni riguardassero 5 anni la sanzione sarebbe pari a 28.500 (5.700 all’anno). Ora anche ipotizzando il peggiore dei casi, con 5 dichiarazioni omesse, non riesco proprio a capire come sia possibile arrivare a quella cifra.
    Grazie mille

  36. Senza poter vedere la documentazione è difficile da capire come si arriva alla cifra. Non è detto che derivi tutto dal quadro RW.

  37. Ah ok, avevo frainteso la sua risposta, pensavo intendesse che quelle sanzioni (75.000) fossero in linea con il valore dell’imbarcazione (190.000)

  38. Buongiorno,
    Un’informazione, in caso di dichiarazione omessa e quindi con l’impossibilità di usufruire del ravvedimento operoso, considerando un valore di 10.000 Euro, la sanzione alla quale andrei in contro dovrebbe essere quella del 3% su quanto non dichiarato, quindi 300 Euro. Vorrei sapere se anche in questo caso sarebbe possibile usufruire dell’acquiescenza e quindi pagare 1/3 di quanto dovuto (100 Euro). La ringrazio e Le faccio i complimenti per gli articoli, davvero utili.

  39. Le sanzioni in caso di mancata presentazione del quadro RW in caso di dichiarazione omessa dipendono da una serie di variabili. Comunque si è prevista la riduzione delle stesse se si fa acquiescenza. Per maggiori info mi contatti in privato.

  40. Buongiorno,sono cittadina belga ma vivo in Italia dal 1986. Sono disoccupata dal 2015 e non avendo redditi da quest’anno ho smesso di fare la denuncia dei redditi.
    Circa 16 anni fa, non avendo abbastanza soldi per comprare una casa a volo Bologna dove abito, essendo di frequente in Grecia ho trovato una occasione a €90.000 .
    Una piccola vecchia casa vicino al mare che piano piano metto a posto.
    Ai tempi avevo chiedevo sempre al Caf se dovevo inserire nella dichiarazione il possesso di quella casa (acquistata con bonifico bancario dal mio cc in Italia). Sempre mi rispondevano che non c’era bisogno e che comunque ero straniera. Quindi ho continuato negli anni a fare le mie denunce dei redditi senza più ripetere della casa. Nel 2015 ho perso il lavoro. E a breve anche la casa in affitto.
    Ho visto che le regole sono cambiate.
    Cosa devo fare per questa casa in Grecia?? Sono inadempiente?? Devo autodenunciarmi??
    Il valore massimo oggi dopo i lavori fatti sarebbe 150-200.000€.
    La casa la uso solo io in ferie e quindi non è mai stata affittata. Faccio la denuncia in Grecia da anni e pago Imu greca, pari a 450€ annue (m2 140 dopo ristrutturazione. Casa senza riscaldamento ne condizionatori. Infissi vecchi in legno, pavimenti cemento lisciato. Fornelli bombola a gas).
    Attualmente vivo dei miei risparmi, e dell’aiuto del mio compagno che ogni tanto mi versa 300-400 € e faccio la spesa con la sua carta.
    Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto. Sono molto in ansia.
    Buona giornata
    Marianne

  41. Salve Marianne, se vuole posso analizzare la sua situazione tramite consulenza. Mi contatti in privato per un preventivo.

  42. buonasera fiscomania….io lo scorso anno ho operato in due broker di opzioni binarie, e in entrambi ho chiuso in negativo (e di conseguenza l’importo totale dei prelievi è stato inferiore ai depositi)….considerando che non ho maisuperato la giacenza media di 5000 e la giacenza massima di 15000 (e quindi non devo pagare ivafe)…sono costretto a dichiarare nel modello unico (considerando che anche quest’anno sono in perdita come lo scorso anno e quindi non ho piu voglia di fare trading e di conseguenza non ho bisogno di dedurre le minusvalenze in caso di plusvalenze future)?

  43. Quadro RW e dichiarazione di plusvalenze sono due cose diverse. Se ha percepito solo minusvalenze non c’è obbligo di dichiararle.

  44. Ho lavorato in Africa dagli anni 2007 al 2010 purtroppo mi hanno versato il salario su un conto in Svizzera. Ho ricevuto l’accertamento fiscale per gli anni su indicati. Preciso che per mia ignoranza e nessuno mai aveva detto che si doveva compilare il quadro rw . Avevo la residenza nello stato dove lavoravo e li versato le tasse . L’accertamento e su 5 oppure 10 anni retroattivi. Hrazie

  45. Se la finanza ha verificato e accertato l’omessa scrittura del quadro rw, che tipo di sanzioni ci sono? É possibile il ravvedimento per i 3 anni precedenti?

  46. Una volta accertato l’omessa presentazione del quadro, le possibilità sono poche, soprattutto se le è già stato notificato l’accertamento. Se vuole, ne parliamo in privato.

  47. La GdF di Alghero mi ha fatto un controllo mentre ero nel loro porto con la mi barca, con bandiera belga da 2015.
    La barca la possiedo dal 2002 e al fisco è ben nota perché ho avuto dei controlli per il 2007, quando era ancora con bandiera italiana.
    Io non sapevo di dover compilare il quando RW, non avendo spostato la barca e non avendola venduta o comperata. Fra l’altro questa norma mi pare in contrasto con il codice del contribuente, perché mi chiede di dichiarare una cosa che è già nota all’amministrazione in quanto risultante da un atto notarile registrato. Voglio dire che il fisco non può presumere un mio atteggiamento elusivo, perché è perfettamente al corrente che io possiedo questa barca, che sia di bandiera italiana o meno.
    La GdF ha stabilito il valore della barca deducendolo dalla polizza assicurativa, ma il valore di mercato è di molto inferiore.
    Mi pare di capire che nonostante io non abbia evaso nulla, non abbia fatto nulla per nascondere all’estero la barca, dovrò pagare pesanti sanzioni con ravvedimento; o c’è materia per un ricorso?

    Cordiali saluti
    Giuseppe

  48. Salve Giuseppe, da quanto leggo dal suo commento per lei non è più possibile utilizzare il ravvedimento, almeno per l’annualità oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. E’ opportuno, tuttavia, analizzare la situazione per capire come regolarizzare la sua situazione su tutte le annualità non corrette. L’obbligo di indicare le attività patrimoniali estere riguarda tutti i contribuenti, anche si tratta di beni mobili registrati o immobili.

  49. Ho acquistato un terreno agricolo con una casetta in legno in Paraguay nel 1997 per un valore dichiarato in atto notarile di 4000 dollari. Non ho mai compilato il quadro RW anche se ho sempre fatto la dichiarazione dei redditi. Il valore catastale è lievitato negli anni fino agli attuali 23000 Euro e su questo valore ho sempre pagato l’imposta annua alla municipalità del luogo. Ho alcune domande da fare:
    – volendo fare il ravvedimento operoso della mancata compilazione del quadro RW da che anno devo partire sapendo che il 31/12/2017 è scattata la prescrizione delle imposte fino al 2012. Dal 2013 al 2017 quindi devo fare la dichiarazione sostitutiva?
    – L’IVIE è dovuta avendo in questo periodo un valore del terreno dai 18000 ai 23000 Euro ed essendoci se non sbaglio esenzione fino a 26381 Euro?
    – Se rivendo ora che sono passati 21 anni dall’acquisto il terreno per 80000 euro devo pagare le imposte sulla plusvalenza in Italia o basta l’imposta che pago in Paraguay?
    Grazie mille per le risposte che vorrà darmi.

  50. Prima di tutto occorre vedere se siamo di fronte ad una dichiarazione dei redditi omessa o infedele. Poi si può ragionare su come eventualmente rimediare. Sono a disposizione per aiutarla, nel caso mi contatti in privato per una consulenza.

  51. buongiorno, per scarsa comunicazione con il mio Commercialista negli anni 2013-14.15-16 non ho dichiarato nel quadro rw di avere la procura del conto di mio marito in Svizzera (conto che è stato regolarmente denunciato dal rw di mio marito e sul quale ha pagato le tasse. Quali conseguenze posso temere? esiste eventualmente la possibilità di ravvedimento operoso? La ringrazio per la sua risposto

  52. La sanzione è quella legata alle violazioni sul monitoraggio fiscale. E’ consigliabile presentare dichiarazioni integrative con ravvedimento operoso.

  53. Buongiorno.
    Ho acquistato una casa in Florida nel 2010 ,regolarmente denunciata nel 2011.
    Il mio commercialista,ma anche l’impiegato dell’Agenzia delle Entrate,sosteneva che in caso di mancanza di variazioni ed essendo in credito di imposta,negli anni successivi si poteva anche non compilare piu il quadro RW.
    È vero ciò?

  54. L’informazione non è corretta, è sempre obbligatorio e consigliabile compilare il quadro RW per la segnalazione dell’immobile posseduto all’estero ai fini del monitoraggio fiscale. Il fatto che non vi fosse IVIE da pagare, è un altro discorso, ed in ogni caso deve essere indicato l’importo dell’IVIE dovuta e delle imposte estere dedotte, per far vedere che non c’è importo da pagare. Adesso occorre regolarizzare le annualità precedenti.

  55. Buongiorno. Nel 2013 ho acquistato un’ imbarcazione immatricolata in Italia. Nel 2015 ho disimmatricolato la barca e l’ ho iscritta in Belgio. Essendo disoccupata ma coproprietaria con mio marito di un’ immobile in Francia, nel 2016 ho presentato l’ Unico limitatamente al solo quadro RW solo per questo immobile senza indicare anche la barca e nel 2017 non ho fatto l’ Unico in quanto avevo venduto l’ immobile in Francia l’ anno prima ed ero disoccupata.
    Quest’ anno ho fatto l’ Unico relativo al 2017. Essendo disoccupata, ho compilato solo il frontespizio e il quadro RW per indicare la sola barca .
    Siccome vorrei mettermi in regola per gli anni 2015 e 2016, stamattina sono andata all’ Agenzia delle Entrate. La consulente mi ha detto che, per fare un ravvedimento operoso, posso scaricare dal sito dell’ agenzia delle entrate i software relativi all’ Unico 2016 e 2017, compilarli e pagare le sanzioni in maniera ridotta.
    Nel dettaglio, per il 2016, avendo presentato l’ Unico per l’ immobile in Francia, mi ha detto che posso fare l’ integrazione indicando anche la barca nel quadro RW.
    Per il 2017 mi ha detto che posso compilare il frontespizio e il solo quadro RW per indicare la barca ex novo.
    Per ciascuno dei 2 anni mi ha detto che devo pagare con F24/codice tributo 8911 la sanzione in misura ridotta pari allo 0,5% del valore della barca risultante dall’ atto di acquisto.
    Le informazioni che ho ricevuto sono in contrasto con quanto scritto qui, in quanto il ravvedimento per omessa dichiarazione dovrebbe essere precluso.
    Devo dedurre che il consulente mi ha dato informazioni errate? La ringrazio in anticipo per la sua risposta.

  56. Il ravvedimento operoso è precluso in caso di dichiarazione omessa, in questi casi le sanzioni sono calcolate direttamente dall’Agenzia e notificate.

  57. scrivo per un chiarimento perché non capisco i termini di applicazioni delle sanzioni.
    Capisco che cé differenza tra dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa. E vorrei capire le sanzioni applicate.
    Nel caso di dichiarazione presentata entro i termini peró omettendo il quadro RW, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione si puó presentare la correttiva.

    Secondo le spiegazioni non mi é chiaro quali saranno le sanzioni applicabili:
    il quadro RW avrebbe dovuto essere compilato sia ai fini del monitoraggio fiscale e pagamento di IVAFE (al 2 per mille)relativamente a un investimento con giacenza media di 22.000 euro; sia solo per pagare l’IVAFE obbligatorio relativamente a altri due investimenti (uno da 5087 e uno da 8092)con giacenza media inferiore a 150000 ma superiore a 5000.
    In questo caso quali sarebbero le sanzioni da applicare?
    Non mi é chiaro se é la: Sanzione per omessa compilazione quadro RW e modello Redditi presentato: Sanzione di €. 25,00 (1/10 di €. 250 con ravvedimento operoso). Oltre ovviamente al dovuto di imposta IVAFE con le sanzioni che non trovo nel dettaglio della spiegazione.
    O se é da ritenere applicabile la sanzione di 258 euro piú l’imposta IVAFE dovuta e le rispettive sanzioni.

    Grazie.

  58. Nel caso che espone la sanzione per il quadro RW (entro 90 giorni) è quella fissa ridotta con ravvedimento operoso oltre al versamento dell’IVAFE con sanzione per omesso versamento, anch’essa ridotta con ravvedimento.

  59. Buongiorno,
    vorrei sapere in quale casistica si rientra (e se è possibile il ravvedimento) nel caso di:
    lavoratore all’estero (UE) per gli anni 2017 e 2018 con mancata iscrizione AIRE e unica entrata lo stipendio estero (su conto corrente aperto all’estero). Mancata dichiarazione dei redditi in Italia, nessun possedimento immobiliare o altra fonte di reddito.
    Grazie.

  60. Salve Chiara, in questo caso la situazione è più complicata rispetto a quella riportata nell’articolo che riguarda il solo monitoraggio fiscale. Nel caso che ha indicato c’è anche una problematica reddituale importante. Se vuole posso analizzare il caso in privato, ma la situazione è più complessa di quella riportata nell’articolo.

  61. Buongiorno,
    nel 2018 ho pagato come al solito l’F24 per azioni dipendenti di una multinazionale francese detenute nel 2017.
    Nel fare il calcolo quest’anno per pagare il nuovo F24 mi sono resa conto che l’anno scorso poi non avevo più inviato il quadro RW.
    Quindi ho pagato l’IVAFE dovuta ma non ho fatto la dichiarazione.
    Se la invio ora con quella di quest’anno, quanto devo pagare di sanzione?
    Grazie

  62. Salve Roberta, prima di tutto attenzione perché l’IVAFE non è dovuta su partecipazioni al capitale di società estere non quotate. Il quadro RW è considerato omesso, quindi deve fare riferimento alle sanzioni relative al paragrafo del ravvedimento del quadro entro un anno dalla scadenza.

  63. Buongiorno,
    sono un lavoratore dipendente (sempre con la stessa azienda) quindi del 730 degli ultimi sono stato sempre esonerato non avendo immobili da rendita o terreni o altro. Dovendo fare un ravvedimento operoso per quadro RW riguardante l’anno 2016, posso farlo lo stesso? la mia dichiarazione dei redditi relativa al 2016 è valida? (anche se non l’ho fatta direttamente in quanto lavoratore dipendente).
    Grazie

  64. Salve Paolo, deve presentare una dichiarazione integrativa per inserire i dati del quadro RW, pagando le eventuali imposte, con sanzioni ridotte con ravvedimento operoso. Se ha bisogno della consulenza di un commercialista mi contatti per un preventivo.

  65. Buongiorno,
    a fine dicembre 2015 mi sono ritrasferito in Italia dopo molti anni passati all’estero.
    Tutti i miei risparmi erano contenuti su un conto corrente estero dello stato in cui vivevo (nessun investimento in titoli, tutto sul conto) che ho mantenuto sul conto estero per un ulteriore anno (2016). Purtroppo, da ignorante, non ho compilato il quadro RW quando ho fatto la dichiarazione nel 2017 relativa ai redditi 2016.

    Ora, luglio 2019, l’AdE mi invia una lettera nella quale mi invita al ravvedimento oneroso.

    Capisco bene che devo versare dal 3% al 15% dell’ammontare delle attività finanziarie detenute all’estero non dichiarate, quindi della giacenza media del cc nel 2016?
    Cioè, per non aver pagato l’ Ivafe di 34,20 euro ora devo pagare dal 3 al 15 % dei miei risparmi di una vita?
    Mi sembra una follia, sto tremando.

    Grazie

  66. Salve Emanuele, le sanzioni indicate sono quelle previste dalla norma. Bisogna fare molta attenzione al rispetto del monitoraggio fiscale. Per questo anche su questo sito facciamo molta attenzione all’informazione su questi temi.

  67. Salve ho ricevuto accertamenti per un’assicurazione estera di 22000 euro relativa al 2016 non dichiarata su quadro RE. Mi è stato detto di compilarlo x solo monitoraggio. In questo caso devo fare un integrativo del 730 e pagare le sanzioni del 15% Drl 3% dell’importo di 22000 euro?

  68. Salve. Un immobile comperato all’estero nel 2015 e mai dichiarato, si può regolarizzare con ravvedimento? L’immobile non è ancora accatastato a causa di lungaggini notarili e perdita di documenti nell’iter della pratica, ma il rogito e il pagamento sono avvenuti 4 anni fa. Oltre alla percentuale IVIE, come si calcolano le sanzioni? E per contattare in privato, quali sono i vostri recapiti? Grazie.

  69. Buonasera, nel 2018 ho acquistato oro da investimento tramite Bullionvault (registrato in GB), poi rivenduto a ottobre 2019.
    Quest’anno ho già inviato la dichiarazione 730 precompilata (relativa al 2018) convinto di dover dichiarare la sola plusvalenza nella prossima dichiarazione, ma mi pare di capire che avrei dovuto compilare anche il quadro RW. Sono ancora in tempo per sanare la mia posizione evitando o limitando le sanzioni previste?
    Grazie

  70. Buongiorno, mia nonna ha sempre vissuto negli Usa fino al 1983 per poi trasferirsi in Italia (trasferendo anche la residenza). Lei ha tenuto negli Stati Uniti un quantitativo importante di denaro risultante da redditi di lavoro e vendita della casa (investiti in strumenti finanziari sicuri), tuttavia non ha mai compilato il quadro rw e non ha mai dichiarato in Italia tali somme. Negli ultimi anni, questo denaro è stato intestato anche a mia madre, mentre dal 2018 è intestato solo a me e mia madre congiuntamente (mia nonna è molto anziana e all’ospizio qui in Italia).
    Domanda: a quanto ammonterebbe la sanzione per dichiarare i soldi ora? La sanzione dal 3% al 15% va moltiplicata per ogni anno di mancata dichiarazione? E in base a quale criterio viene applicato il 3% piuttosto che il 15%?
    Grazie

  71. Salve Andrea, il mio consiglio è quello di regolarizzare le annualità ancora accertabili presentando le dichiarazioni integrative, in questo modo è possibile beneficiare di sanzioni ridotte con ravvedimento operoso. Nel caso in cui sia interessato sono a disposizione per una consulenza in privato.

  72. Salve Federico

    Nel 2017 la mia azienda mi ha premiato con delle RSU in vesting per tutto il 2107 per cui mi pare io non debba nulla al fisco per tale anno. A gennaio 2018 un terzo di queste RSU sono state rilasciate su un conto UBS Stati Uniti per un ammontare di circa 3500$ (per queste RSU ho pagato irpef attraverso la vendita di altre RSU a gennaio 2018) con dividendi di 66$ al 31 Dicembre 2018 (le stock hanno perso circa 300$ di valore), ma nella dichiarazione dei redditi fatta quest’anno ho omesso il quadro RW per pura ignoranza in materia.
    Non ho capito quale sia la sanzione da pagare se mi attivo immediatamente con la RW integrativa (imposta dovuta + 30%?)

    Grazie in anticipo per la risposta

  73. Salve Sergio, le sanzioni da pagare sono quelle relative alla dichiarazione infedele ed al monitoraggio fiscale, ridotte con ravvedimento operoso come indicato nell’articolo. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  74. Buonasera potrei sapere per quali anni bisogna inviare i quadri RW nn compilati nelle dichiarazioni presentate , per un conto deposito in svizzera estinto nel 2019 ?
    Grazie

  75. Salve, possiedo una barca immatricolata all’etero dal 2015 e mai dichiarata sul quadro RW perché mi avevano detto che per valori fino a 10000 euro non c’era l’obbligo di farlo. Ho appreso da poco che questa norma è stata soppressa anni fa e vorrei mettermi in regola. IL problema è che durante questi anni non ho presentato nemmeno una dichiarazione dei redditi in quanto non percepivo alcun reddito. Da quanto ho capito nel mio caso sono impossibilitato anche a fare un ravvedimento operoso. Come è quindi sanabile la mia situazione ? Dovrei pagare una sanzione dal 3% al !5% del valore della barca per ogni anno non dichiarato ? O la sanzione (visto che non avrei dovuto pagare imposte sul bene) riguarda solo la mancata presentazione del quadro RW (258 euro a quanto ho capito) ??
    La ringrazio anticipatamente per eventuali chiarimenti

  76. Salve Armando, nella sua situazione è consigliabile presentare adesso le dichiarazioni dei redditi omesse, poi sarà l’Agenzia delle Entrate ad applicarle le sanzioni dovute per il mancato monitoraggio fiscale. Altrimenti, in caso di accertamento le sanzioni applicate saranno più elevate.

  77. Salve sono un lavoratore transfrontaliero con conti in Svizzera sui quali mia moglie ha una procura generale in qualità di delegata.
    Tali conti sono sempre stati dichiarati correttamente da entrambi nel quadro RW negli anni passati, con relativo pagamento di IVAFE.
    Nella mia ultima dichiarazione dei redditi il commercialista ha correttamente indicato tali conti (valore iniziale, giacenza media, picco massimo e calcolo IVAFE), ma nel caso di mia moglie si è dimenticato di indicare il valore massimo in colonna 9, riportando però correttamente tutti gli altri dati (codice paese, valore iniziale che, giacenza media).
    Sto cercando di capire se il fatto di non avere indicato il solo valore massimo (e solo su RW del delegato) sia potenzialmente sanzionabile ai fini del monitoraggio e se quindi produrre una dichiarazione integrativa entro i 90gg per sanare la cosa con sanzioni minime.
    Un suo consiglio in tal senso mi sarebbe prezioso.
    La ringrazio dell’aiuto.

  78. Salve,
    possiedo immobile in Svizzera dal 2010.
    Ho presentato sempre le dichiarazioni dei redditi senza dichiarare nel quadro RW tale immobile.
    Vorrei provvedere con le integrative con sanzione del 6% sul valore dell’immobile per violazione monitoraggio e sanzione 240% dell’Ivie non versata.
    Ma quanti anni devo provvedere a ravvedere?

  79. Buongiorno!
    ho lavorato per parecchi anni comeespatriato in un paese UE ed ho sempre fatto regolarmente la mia dichiarazione dei redditi!
    Rientrato, per ignoranza, non ho più compilato il quadro RW (proprietario di appartamento, conto corrente, assicurazione sulla vita)
    pur presentando sempre la mia dichiarazione per i redditi italiani!!! Domanda: rientro nel caso si tardiva presentazione del quadro RW dopo un anno, dopo due anni e oltre due anni???? Ad oggi é prescritta la dichiarazione dei redditi 2015 per redditi 2014?
    La ringrazio anticipatamente per la sua risposta
    saluti
    Giuliano

  80. Sono cittadino italiano attualmente impegato come funzionario presso un’agenzia della Commissione Europea ed avente come unico reddito lo stipendio da funzionario, che mi viene accreditato su di un conto corrente presso una banca estera.
    Ad oggi non compilo alcuna dichiarazione dei redditi in Italia in quanto in Italia non percepisco alcun reddito e – per il conto corrente estero – rientro nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW previsti dalla circolare dell’agenzia n. 38/E del 23 Dicembre 2013 (“persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati”).
    Ritengo che la mia situazione mi esoneri anche dal pagamento dell’IVAFE, pero’ volevo conferma.
    Nel caso non fosse cosi’ qual’e’ il regime sanzionatorio applicabile ed eventuali modalita’ di regolarizzatione per mancati versamenti pregressi?
    Grazie.

  81. Se detengo un piccolo investimento (500€ massimo) su piattaforma P2P Lending, nel caso di specie October con prestiti ad aziende spagnole, franese e olandesi, con giacenze medie sul conto October inferiori a 5.000€ e redditi (interessi) percepiti di poche decine di euro, devo procedere alla compilazione del quadro RW? A me risulterebbe che non è necessaria per il pagamento dell’IVAFE ma solo ai fini del monitoraggio fiscale eventualmente. Presentando regolare 730 dovrei compilare anche il quadro RW (con frontespizio)? Quali sono le sanzioni se non presento quadro RW?
    Grazie

    Marco

  82. Quello che le posso dire è di verificare bene, perché un investimento finanziario deve essere sempre dichiarato, limiti numerici riguardano solo i conti correnti. Le sanzioni sono indicate nell’articolo.

  83. Ciao Federico, complimenti per il tuo sito che seguo da qualche anno con molto interesse! Sono un funzionario di un’organizzazione internazionale della UE. avrei un’osservazione riguardo alla risposta data il 28 Febbraio pertinente alla compilazione del quadro RW da parte del funzionario UE ove e’ stato affermato che ‘Chi rientra nell’esonero dal monitoraggio fiscale ha anche e di conseguenza esonero dal pagamento delle imposte patrimoniali legate al monitoraggio fiscale’. a rigor di logica dovrebbe essere così. Però, temo che chi rientra nell’esonero dal monitoraggio fiscale sia comunque soggetto al pagamento delle relative imposte. Infatti nelle istruzioni della dichiarazione pre compilata dell’Ade e’ riportato: ‘qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE’. Ciò trova riscontro anche nella circolare 28/E del 2 luglio 2012 ove si afferma che ‘rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, per i quali è previsto l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi’. Vi e’ confusione sull’argomento dato che il quadro RW viene utilizzato sia ai fini del monitoraggio sia per la liquidazione dell’IVAFE. Da ciò’ concluderei che, correggimi se sbaglio, in mancanza di compilazione del quadro RW da parte del funzionario, le sanzioni per l’obbligo sul monitoraggio fiscale non siano applicabili ma quelle per il mancato versamento IVAFE lo sono. E nel caso di un conto corrente infruttifero utilizzato per l’accredito del salario, la sanzione piena dovrebbe essere diEUR 250. Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

  84. Animo grazie per i complimenti. La tua risposta è corretta, logicamente è molto difficile poter offrire risposte compiute dall’analisi di poche righe e ti ringrazio per la segnalazione. La sanzione per omesso versamento senza imposta ha un minimo di 250 euro, corretto.

  85. Ciao Federico, complimenti per il bellissimo articolo, una semplice domanda forse con una difficile risposta ma spero di no.
    Nel caso in cui viene indicato il valore di acquisto di un immobile estero (EU)per quanto riguarda IVIE , anzicche il valore catastale che e’ quello prioritario ho capito nel caso di immobili in paesi Membri che rischio si corre. Purtroppo l’italia considera il WOZ-value olandese come valore catastale ma e’ un valore di mercato aggiornato tutti gli anni a tutti gli effetti per cui in 2 anni e’ aumentato di 100k e non ha nulla a che vedere con il valore catastale stabile da decenni per quanto concerne gli immobili Italiani. Per cui tecnicamente usare questo valore (WOZ-value) non e’ corretto (malgrado le patrimoniali olandesi si basino su questo valore) in quanto e’ penalizzante rispetto alla valutazione Italiana degli immobili italiani. Siccome c’e’ la possibilita di scelta vorrei capire alle brutte cosa succede e se ci possono essere sanzioni. Grazie.

  86. Grazie Sergio. Le posso dire che in caso di controlli se il valore indicato non è considerato corretto l’Agenzia delle Entrate applica le sanzioni indicate nell’articolo sulla maggiore imposta dovuta sull’immobile.

  87. Buongiorno Federico,
    Complimenti per il sito molto ben fatto.
    Nel giugno dell’anno scorso ho acquistato un piccolo immobile alle isole Canarie che ha un valore catastale di circa 38k Euro, normalmente compilo il modello 730 tramite il mio datore di lavoro come sostituto d’imposta ma il modello RW non è contemplato, devo obbligatoriamente compilare il modello Unico o esiste la possibilità di presentare il modello 730 menzionando nell’apposito riquadro l’IVIE versato con F24 e poi successivamente integrare separatamente il modello RW?
    Inoltre, l’IVIE da me dovuta nel 2020 è relativa ai sei mesi del 2019 e a tutto il 2020?
    Grazie

  88. buon giorno dott. Migliorini,
    buon giorno ho letto degli articoli su fiscomania grazie per averli pubblicati. naturalmente mi si sono aperti dei dubbi.

    parliamo di paese no black list

    dallla dichirazione dei redditi del 2017 in poi non ho più dichiarato nel quadro rw un terreno non affittato del valore circa di 300.000 euro e chiedo conferma dalla non obbligatorietà di dichiarazione. le imposte ivie sono assolte dal pagamento all’estero di una patrimoniale per importo molto superiore che la compensa.

    ma il problema credo esiste per il conto corrente estero in quanto per un errore materiale ho riportato uno zero in meno in dichiarazione rw.. cod 1. anziche E 2.270.770 milioni , ho scritto 227.077,00 per cui non ho dichiarato circa 2 milioni …
    anche in questo caso l’ivafe non era dovuta sempre in virtu del pagamento di una tassa patrimoniale sul conto corrente
    ho letto che la sanzione sarebbe di 250 euro.. che ridotta per il fatto che farei un ravvedimento dovrebbe ammontare a circa 50 euro..

    Esatto?

    grazie per una cortese risposta

  89. Complimenti per il sito, mi trovo molte volte a leggere i vs. articoli. Avrei un dilemma sul conteggio delle sanzioni in caso di conto corrente cointestato, le percentuali applicabili sono poi commisurate alla percentuale di possesso quindi 50% in caso di conto corrente cointestato, oppure ciascun cointestatario deve pagare la sanzione sull’importo della giacenza media. Esempio Giacenza media del conto corrente estero non dichiarata in RW € 100.000 conto corrente cointestato ad A e B, la sanzioni di A è il 3% di € 100.000 o il 3% rapportato poi alla quota di possesso? Non so se sono riuscita ad esporre il mio dilemma

    Grazie mille per l’eventuale disponibilità

  90. Salve, quando si parla di sanzione dal 3 al 15% in base a cosa viene deciso quale sara’ poi la % sanzionabile, e di solito quale applicano ? Grazie

  91. La scelta è dell’Agenzia delle Entrate che valuta ed applica la sanzione che ritiene opportuna. Si parte sempre dalla sanzione minima ed a seconda di alcune variabili (gravità, rischio frode, etc) viene aumentata fino a raggiungere l’importo massimo.

  92. Sono rientrato dall’estero ad agosto 2018, dopo essere stato residente all’estero iscritto all’Aire per diversi anni.
    Ho mantenuto un conto corrente in valuta straniera all’estero, che ho domandato di indicare nelle dichiarazioni che ho fatto in Italia (quest’anno per i redditi del 2019, e la dichiarazione fatta nel 2019 per i redditi dell’anno 2018, nel quale non sono stato fiscalmente residente in Italia essendoci stato meno di 183 giorni).
    Devo fare ravvedimento operoso per entrambe le dichiarazioni? Il conto corrente non paga interessi, è comunque soggetto A IVAFE?

  93. Buongiorno,
    mi è arrivata una lettera di compliance in cui mi viene segnalata la mancata compilazione del quadro RW per un conto corrente detenuto in Spagna dove ero stato assunto usufruendo delle agevolazioni relative alla legge Beckham. Ero obbligato a dichiarare questo conto corrente? e nel caso, presentando una dichiarazione integrativa, la sanzione è del 3% ridotta di 1/6?

  94. buongiorno, va precisato che:
    Sanzione 90% aum. 1/3 = 120% ( non va aumentata di un terzo la sanzione per ivafe o ivie).

    agenzia delle entrate (Risoluzione n. 82 del 24122020)

  95. A causa di un conto corrente estero cointestato con mia moglie per cui era obbligatoria la dichiarazione RW, per errore dichiarato al 100% solo da me (attribuendomi tutti i costi, ricavi, interessi e dividendi), si rende necessaria correggere le dichiarazioni dei redditi (a seguito di ricezione di lettera di compliance). La cosa diventa molto onerosa in quanto guadagni da capital gain in precedenza compensati su vari anni, se riportati al nuovo intestatario non potrebbero essere più ammortizzati (a causa del fatto che le perdite risalgono al 2015, un anno non più ravvedibile).
    Si noti che i guadagni non sono stati omessi, ma semplicemente attribuiti interamente a me.
    E’ prevista (o consigliabile) in una situazione del genere la possibilità di compilare il quadro RW mancante del cointestatario, ma mantenendo i ricavi dichiarati in precedenza inalterati (cioè solo sulla mia dichiarazione)?

  96. Buongiorno, volevo chiedere cosa conviene fare nel caso di bitcoin, eth o altro detenuti già da 2-3 anni, ma mai venduti. Conviene fare una dichiarazione tardiva o basta inserirli nella prossima? E su come dichiararne il cambio, ho sentito parecchi dire che vanno dichiarati al valore del 1 gennaio e che sotto i 52.000€ non sono soggetti a tassazione. Grazie e complimenti per gli articoli.

  97. Ogni annualità è a se stante, quindi occorre valutare le irregolarità passate e valutare come poter intervenire. Per la normativa di tassazione delle valute virtuali può fare riferimento ad articoli specifici presenti sul sito, altrimenti ci contatti per una consulenza.

  98. Buongiorno. La legge prevede che si debba compilare il modulo RW nel caso che si habbia la firma su un conto corrente estero nella Comunità Europea pur non essendo cointestatari? Grazie.

  99. Buongiorno,
    chiedo un consiglio, io sono proprietaria di 1/3 insieme ai miei fratelli che hanno 2/3 di una proprietà in USA.
    Mio padre, mancato 3 anni fa aveva l’usufrutto a vita e ora è passata alla mia matrigna che vive li.
    Non ho mai dichiarato la proprietà in Italia visto che ci viveva mio padre e non dava nessun tipo di reddito e sinceramente non ci ho nemmeno pensato visto che non ho mai fatto la dichiarazione dei redditi in passato.
    Ora, mio fratello vorrebbe comprare la mia parte e sicuramente dovrò dichiarare la proprietà in Italia prima che mi arrivano i soldi in banca.
    Ci sono sanzioni pesanti per l’omissione della compilazione quadro RW? E’ consigliato il ravvedimento operoso per sanare la mia situazione?
    grazie!!!

  100. Le sanzioni sono quelle indicate nell’articolo. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  101. Buongiorno
    Ho depositato una cifra intorno ai 2000€ presso una piattaforma di cambio valute digitali nel 2017 con sede nel in GB.
    Non ho mai dichiarato tale deposito, fra l’altro mi trovo con il valore corrispondente dimezzato.
    Ora vorrei effettuare ravvedimento operoso e presentare integrazione al 730.
    A quanto ammonterebbe la sanzione per omessa dichiarazione per gli anni precedenti ?
    Grazie

  102. Occorre capire bene tutte le violazioni commesse prima di poter indicare le sanzioni da applicare e nel caso se può o meno beneficiare di sanzioni ridotte. Se vuole analizzare in dettaglio la sua situazione ci contatti in privato per una consulenza, la aiuteremo.

  103. Buongiorno, leggo sul web che molte persone stanno ottenendo profitti dalla piattaforma AI Marketing, con probabile sede in UK o Hong Kong o Russia. Si tratta di un bot automatico passivo che tramite Affiliate Marketing guadagna dal cashback delle vendite ottenute investendo il tuo capitale in ads e pubblicità online. Credo possa essere assimilato ad un investimento estero. I guadagni, non credo superiori a poche migliaia di euro all’anno, probabilmente anche meno, possono essere trasferiti tramite le piattaforme QIWi, Payeer o Bitcoin. Se si decidesse di investire in un sistema del genere, come ci si dovrebbe comportare dal punto di vista fiscale? Grazie mille

  104. Sicuramente ci sarebbero obblighi per il monitoraggio fiscale e per le imposte sui redditi, a prescindere dai volumi investiti. Se vuole approfondire ci contatti in privato per una consulenza, la aiuteremo.

  105. Per curiosità, avere una sanzione del 3% piuttosto che del 15% dipende da qualche fattore o è completamente causale?
    grazie

  106. E’ una valutazione che effettua l’Agenzia delle Entrate in relazione a diverse variabili, generalmente viene applicato il minimo se non vengono individuati comportamenti fraudolenti.

  107. Buongiorno,
    ho presentato il 730 a maggio 2021 e il modello redditi PF, rigo RW, a novembre 2021.
    L’ho ripresentato 1 settimana fa perché avevo sbagliato gli importi.
    Devo pagare qualche sanzione, tramite F24, per questa dichiarazione integrativa del modello PF … ?
    Se si, a quanto ammonta e che codice devo inserire nel modello F24 ?
    Grazie.

  108. Salve,
    ho un lavoro come dipendente e personalmente non ho mai dovuto fare dichiarazioni dei redditi. Ho cominciato ad investire sulla piattaforma etoro a metà del 2020, tra guadagni e perdite, a fine anno ero in minusvalenza.
    Domanda:
    Non avendo fatto nessuna dichiarazione nel 2021 del conto etoro (RW, ivafe,ecc.), se dichiaro oggi le minusvalenze del 2020 con le relative sanzioni come detto nel presente articolo, posso detrarle dalle plusvalenze che devo presentare quest’anno?
    grazie

  109. Sono iscritta all’AIRE dal 1988, dichiaro e pago le tasse in base al mio reddito complessivo nel paese di residenza fiscale e dichiaro e pago le tasse in Italia per il reddito originato in Italia. Secondo lei come mai ricevo comunicazione “Mancata compilazione del quadro RW” ? Grazie, Laura.

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