Responsabilità per l’organo amministrativo in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. La mancata approvazione del bilancio può derivare da inerzia degli amministratori dalla stessa assemblea. Di seguito cause, profili di rischio e sanzioni legate alla mancata approvazione del bilancio d’esercizio.

L’approvazione del bilancio di esercizio è un adempimento fondamentale per tutte le società di capitali. Mi riferisco, in particolare, sia alle SRL che alle SPA e SAPA. L’assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Tuttavia, nella pratica può accadere che, per varie motivazioni legate all’inerzia di amministratori o all’inerzia dell’assemblea stessa, si arrivi alla mancata approvazione del bilancio di esercizio. In caso di bilancio non approvato è opportuno essere a conoscenza di:

  • Quali sono i profili di responsabilità per l’organo amministrativo, e
  • Quali sono le conseguenze in termini sanzionatori per la società,

legate al mancato deposito del bilancio presso l’ufficio del Registro delle imprese. Di seguito si disciplinano le diverse cause che possono portare alla mancata approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea dei soci. In particolare, in caso di bilancio di esercizio non approvato possono essere rilevati profili sanzionatori per società e amministratori. Il tutto senza dimenticare i riflessi fiscali, legati alle imposte sui redditi.

Fasi del processo di approvazione del bilancio d’esercizio

Il bilancio è il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio al termine di un procedimento che consta delle seguenti fasi:

  • Redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, corredato da una Relazione sulla gestione;
  • Comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle SRL) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
  • Predisposizione da parte del Collegio sindacale (o sindaco unico nelle SRL) e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle Relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all’organo amministrativo;
  • Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le Relazioni dell’organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  • Esame e delibera di approvazione (o meno) da parte dell’assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) ovvero da parte del Consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) ovvero con decisione non collegiale (ove statutariamente prevista) nelle SRL;
  • Deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) presso il Registro delle imprese.

Le norme che il codice civile dedica al bilancio (artt. 2423 – 2435-bis c.c.) si applicano, tra le altre, alle SPA, alle SRL, alle SAPA ed alle società cooperative. Detto questo, andiamo ad analizzare in quali situazioni si può arrivare alla mancata approvazione del bilancio d’esercizio e quali profili di responsabilità si possono sollevare.

Mancata approvazione del bilancio d’esercizio

La mancata approvazione del bilancio di esercizio essenzialmente dipende da due diverse fattispecie:

  • Mancata predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
  • Mancata approvazione dello del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.

Per la società, la mancanza di un bilancio regolarmente approvato, può comportare diverse conseguenze sotto il profilo giuridico. In particolare, le principali conseguenze riguardano gli amministratori e l’organo di controllo. Questi organi, infatti, possono riscontrare eventuali profili di responsabilità, legati sia:

  • All’omesso deposito del bilancio in Camera di commercio, sia
  • Da un punto di vista fiscale, qualora, la mancata approvazione del bilancio abbia reso impossibile presentare la dichiarazione dei redditi della società.

Detto questo, andiamo ad analizzare, in dettaglio le due fattispecie legate alla mancata approvazione del bilancio d’esercizio.

Mancata approvazione del bilancio d’esercizio per inerzia degli amministratori

Il bilancio di esercizio per essere approvato dall’assemblea dei soci, deve essere preventivamente predisposto a cura dell’organo amministrativo della società. L’organo amministrativo, infatti, è chiamato alla redazione del progetto di bilancio, per depositarlo presso la sede sociale (in modo che possa essere visionato dai soci). Il deposito del progetto di bilancio presso la sede della società deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio stesso.

Assieme al progetto di bilancio devono essere allegate la relazione dei sindaci e dell’organo di controllo, ove presenti. Questo iter, previsto dal codice civile può trovare ostacoli alla sua corretta formazione, per diverse cause. Vediamole insieme:

  • Progetto di bilancio predisposto ma non approvato dall’organo amministrativo;
  • Progetto di bilancio sottoposto a osservazioni da collegio sindacale o revisore legale.

Progetto di bilancio predisposto ma non approvato dall’organo amministrativo

L’inerzia dell’organo amministrativo si può riscontrare nel caso in cui il progetto di bilancio sia predisposto, ma non viene approvato dallo stesso organo amministrativo. La mancata approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, solitamente, può dipendente da queste fattispecie:

  • Dal voto contrario da parte della maggioranza degli amministratori;
  • Dalla mancata convocazione dell’organo amministrativo, che avviene a cura del Presidente (in caso di presenza di consiglio di amministrazione o di più amministratori).

Deve essere evidenziato che l’ipotesi di un progetto di bilancio predisposto ma non approvato dall’organo amministrativo è scarsamente verificata nella realtà. La maggior parte delle PMI italiane, infatti, hanno un organo amministrativo spesso monocratico che realizza ed automaticamente approva il progetto di bilancio. L’ipotesi di voto contrario o mancata convocazione dell’organo amministrativo, di fatto, si verificano soltanto in caso di società di capitali di grandi dimensioni, con una compagine societaria variegata, ognuna portatrice di interessi diversi e spesso divergenti. In questi casi l’organo amministrativo è spesso composto da molti membri ed in questo caso il verificarsi di ipotesi di dissidio sono frequenti. Quando si verificano situazioni come quelle descritte, gli amministratori hanno predisposto la bozza di bilancio. Tuttavia, l’organo amministrativo chiamato ad approvarlo non viene convocato o non determina l’approvazione. Quando si verifica l’ipotesi di mancata approvazione del bilancio per mancata approvazione dello stesso da parte dell’organo amministrativo possono esserci dei profili di responsabilità per gli amministratori stessi e per l’organo di controllo (in subordine). Questo tipo di responsabilità la responsabilità può sfociare:

  • Nella revoca dell’organo amministrativo (articolo 2383, comma 3, c.c.);
  • Nell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci (articolo 2393 c.c.).

Per approfondire: “Azione di responsabilità contro gli amministratori“.

Progetto di bilancio oggetto di osservazioni dal collegio sindacale o dalla società di revisione legale

Questa casistica di inerzia dell’organo amministrativo deriva dalle osservazioni poste sul bilancio dell’organo di controllo e/o dall’organo di revisione. Quello che accade in questi casi è che l’organo di controllo chiede formalmente all’organo amministrativo di rivedere e correggere il progetto di bilancio secondo le osservazioni rilevate. L’aspetto rilevante in questa fattispecie è che, in caso di inerzia nella correzione del progetto di bilancio, l’organo di controllo o l’organo di revisione possono emettere un giudizio con rilievi sul bilancio. Nei casi più gravi si può presentare la fattispecie dell’emersione di un giudizio negativo, o di impossibilità di esprimere un giudizio.

Su questa ipotesi è opportuno sottolineare che qualora l’assemblea non approvi il bilancio predisposto dall’organo amministrativo, non vi sono profili di rischio per l’organo amministrativo. Gli amministratori, infatti, hanno soltanto in dovere di predisporre la bozza di bilancio e non il dovere di far approvare il bilancio alla società.

L’aspetto che deve essere evidenziato è che sia in caso di mancata predisposizione o di mancata correzione della bozza di bilancio, si arriverà ad una mancata convocazione dell’assemblea dei soci. Mi riferisco alla convocazione dell’assemblea che deve prevedere come ordine del giorno l’approvazione del bilancio d’esercizio della società. Questo aspetto, la mancata convocazione dell’assemblea, determina un evidente profilo di responsabilità per l’organo amministrativo. In particolare è possibile l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 2631 c.c. Questa disposizione prevede che agli amministratori e ai sindaci che omettono la convocazione dell’assemblea nei casi previsti dalla Legge o dallo statuto, sono puniti con la sanzione pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Tale sanzione è comminata, parimenti, anche ai sindaci della società. Questo a meno che gli stessi non abbiano provveduto nei tempi, a convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio, a seguito dell’inerzia degli amministratori.

Mancata approvazione del bilancio d’esercizio per inerzia dell’assemblea dei soci

La mancata approvazione del bilancio d’esercizio potrebbe essere causata anche dall’inerzia dell’assemblea dei soci. Infatti, nel caso in cui:

  • Il progetto di bilancio sia stato regolarmente approvato dall’organo amministrativo (nei termini);
  • Il progetto di bilancio sia stato messo a disposizione dei soci;
  • L’assemblea dei soci sia stata convocata regolarmente,

la mancata approvazione del bilancio non può che dipendere da una inerzia della stessa assemblea. In questo caso, nessun profilo di responsabilità può essere imputato agli amministratori, che hanno regolarmente adempiuto ai loro doveri. In caso di mancata approvazione del bilancio per inerzia da parte dell’assemblea dei soci, occorre distinguere alcune ipotesi. Vediamole, di seguito, in dettaglio. Si tratta delle seguenti:

  • L’assemblea dei soci non raggiunge i quorum necessari all’approvazione del bilancio d’esercizio;
  • L’assemblea dei soci non approva il bilancio per presenza di voti contrari.

L’assemblea dei soci non raggiunge i quorum necessari all’approvazione del bilancio

Questa fattispecie si realizza quando i soci non partecipano all’assemblea. Oppure, quando non si raggiungono, in assemblea, i quorum necessari per l’approvazione del bilancio. Tale casistica si riscontra soprattutto nelle SRL. Questo accade quando non si raggiungono, in prima o in seconda convocazione, i quorum costitutivi o deliberativi presenti nell’atto costitutivo. Nelle SPA questo evento è più raro. Infatti, il terzo comma dell’articolo 2369 cc prevede che in seconda convocazione l’assemblea deliberi sugli oggetti per i quali avrebbe dovuto deliberare nella prima. Questo qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Questa particolare fattispecie, che determina la mancata approvazione del bilancio, rappresenta un importante indicatore. Essa stabilisce una casistica di impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n 3 c.c. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, bisogna ricordarlo, rappresenta cause di scioglimento della società. In questo caso gli amministratori sono chiamati a ravvisare tale causa di scioglimento e convocare la stessa assemblea:

  • Per la messa in liquidazione della società;
  • In caso di inerzia dei soci, a chiedere l’intervento del tribunale per la messa in liquidazione.

Voto contrario dei soci al bilancio

La seconda casistica di inerzia dell’assemblea dei soci nell’approvazione del bilancio riguarda il voto contrario dei soci al bilancio. Questa fattispecie si può ravvisare in alcune casistiche:

  • Quando i soci non condividono le politiche di bilancio degli amministratori;
  • Quando non ritengano corrette le valutazioni o appostazioni contabili o ritengano non presenti le condizioni di continuità aziendale. Condizioni che il progetto di bilancio attesta.

Naturalmente, il voto contrario su atto prodotto dagli amministratori, non può che palesare un atto di sfiducia contro di questi. Atto a cui dovrebbe seguire, di norma, la revoca del mandato da parte della stessa assemblea. La fattispecie a cui più frequentemente si assiste è quella di società con partecipazioni paritetiche tra i soci. In caso di disaccordo o mancanza di voti la compagine può portare alla mancata approvazione del bilancio.


Mancata approvazione del bilancio e profili sanzionatori per l’organo amministrativo

Come anticipato, la mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea può comportare l’emergere di profili sanzionatori sull’organo amministrativo. Le sanzioni pecuniarie nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, prevede per ciascun membro dell’organo amministrativo (e se presenti per ciascun sindaco) il pagamento: 

  • Da 45,78 euro a 458,67 euro nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti; 
  • Da 137,33 euro a 1.376 euro nel caso di ritardi superiori.

In caso di mancato deposito del bilancio a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell’assemblea, vi è giurisprudenza (Trib. Brescia 13.05.2002) che ritiene che la sanzione amministrativa, di cui all’articolo 2630 c.c., non possa essere comminata per questa fattispecie. 

Il deposito in camera di commercio del bilancio non approvato

L’assenza di un bilancio regolarmente approvato, dovrebbe indurre a non ritenere possibile il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese istituito nella Camera di commercio. Questo, in quanto, le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi. Il tutto, vanificando, di fatto, la ratio della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.

Il codice civile, agli articoli 2478-bis per le SRL e 2435 per le SPA prevede che sia il bilancio (e non il progetto), ad essere depositato presso il Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Tuttavia, potrebbe essere utile depositare il bilancio non approvato, con corredato il verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione. Questo in quanto, in questo caso la pubblicazione avrebbe un valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio. Questo però, a condizione che la Camera di Commercio accetti anche il deposito di documenti non approvati dall’assemblea.


Implicazioni fiscali della mancata approvazione del bilancio

La mancata approvazione del bilancio può portare anche a risvolti a carattere fiscale. Alle società di capitali è imposto il versamento dell’IRES dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC). Articolo 17, comma 1, del DPR n. 35/01. Questo, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini. La mancata approvazione del bilancio, quindi:

  • Non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico;
  • Non è fonte di esenzione nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Ove, invece, la dichiarazione dei redditi non venga presentata nei termini, l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico della società. La sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250,00 euro. Tuttavia, se la dichiarazione omessa verrà presentata entro il termine di quella relativa all’anno successivo, la sanzione base si riduce del 50%. Quindi, la sanzione va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200,00 euro. Oltre a queste sanzioni amministrative, l’omessa presentazione della dichiarazione è causa di ricorso ad accertamenti induttivi, ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 600/73, in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa devono fare gli amministratori per evitare responsabilità fiscali?

In ipotesi di mancata approvazione del bilancio di esercizio, appare sicuramente preferibile che gli amministratori predispongano la dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) sulla base dei dati in loro possesso, con i quali hanno predisposto il progetto di bilancio, anche se non approvato dall’assemblea dei soci. In questo modo possono procedere anche al versamento delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) nei termini prescritti dalla normativa fiscale. Inoltre, in questo modo essi eviteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate, ed eviteranno il sostenimento di spese a carico della società. Questo sia per le sanzioni amministrative, che per eventuali contenziosi derivanti da accertamenti induttivi effettuati dall’Amministrazione finanziaria.


Mancata approvazione del bilancio d’esercizio: conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti le principali casistiche legate alla mancata approvazione del bilancio d’esercizio. Come hai visto si può trattare di cause inerenti l’inerzia degli amministratori, o l’inerzia dell’assemblea dei soci. In entrambi i casi il risultato che si ottiene è sempre quello di un bilancio che rimane in bozza, e non diventa un documento societario ufficiale.

Nel caso in vi siano problematiche legate all’organo amministrativo particolare attenzione deve essere prestata alla possibile azione di responsabilità che può essere esercitata. In altri casi, comunque, si può ravvisare una perdita di fiducia da parte dell’assemblea nei confronti degli amministratori. Quindi, è possibile arrivare ad una revoca del mandato per gli stessi. In questi casi, se sei un socio è opportuno farsi assistere da un consulente. In questo modo potrai avere ben chiari i vari profili di rischio e di responsabilità nella tua casistica.

Se hai bisogno di qualcuno che analizzi la tua situazione che possa offrirti consigli utili, contattami! Segui il link seguente per metterti in contatto con me per una consulenza personalizzata.

Se, invece, desideri ulteriormente approfondire questo argomento ti lascio con una ulteriore lettura.

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