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Lussemburgo: il regime fiscale di tassazione

Qual'è il regime fiscale di tassazione in Lussemburgo per professionisti e imprese? Il Lussemburgo è un Paese UE, che non appartiene alla Black List, per il trasferimento di residenza ed aderisce al CRS.

In questo contributo il regime fiscale e i possibili vantaggi per chi intende trasferirsi in Lussemburgo. Il punto di partenza, quando si parla del Lussemburgo da un punto di vista fiscale è che esso offre un regime fiscale particolare ed unico. Almeno per quanto riguarda i Paesi UE.

Anche se non è un paradiso fiscale, il Lussemburgo unisce regimi fiscali di interesse per le imprese, ed anche per gli individui.

Le imprese, in particolare, possono beneficiare di una vantaggiosa partecipation exemption, sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Ed anche norme interessanti sui fondi di investimento, cartolarizzazione e capitale di rischio.

Inoltre è bassa l’imposta sul valore aggiunto (Iva), e c’è un regime di interessante per il reddito derivante dalla proprietà intellettuale.

Lussemburgo: il regime fiscale di tassazione
Lussemburgo: il regime fiscale di tassazione

Il Lussemburgo ha una rete ben sviluppata di Convenzioni contro le doppie imposizioni, e come membro dell’Unione Europea (“UE”), beneficia dei vantaggi offerti dalle varie direttive in materia di tassazione.

Il suo diritto delle società è estremamente flessibile. Gli individui possono gestire il proprio patrimonio privato in Lussemburgo, senza attivare alcuna imposizione (con le strategie appropriate).

Vediamo, quindi, il regime fiscale di tassazione in Lussemburgo.

Cominciamo!

Le principali imposte lussemburghesi

Le principali imposte riscosse in Lussemburgo sono:

  • Imposta sul reddito delle società (Impôt sur le revenu des collectivités), compreso un contributo di solidarietà;
  • Tassa professionale comunale sul reddito (Impôt commerciale comune sur le bénéfice d’exploitation);
  • Imposte sul reddito individuale (Impôt sur le revenu des personnes physiques);
  • Imposta patrimoniale (Impôt sur la fortune);
  • Iva (Taxesurlavaleurajoutée ‐ “TVA“);
  • Accise (Droits d’accises);
  • Imposta di registro (Droits d’enregistrement) , tra cui , tra l’altro , sul passaggio di proprietà immobiliare e sulle donazioni (Droit de donation);
  • Sottoscrizione (Taxe d’abonnement);
  • Successione e le tasse immobiliari (Droits de succession et de mutation par décès).

Imposte dirette in Lussemburgo

L’imposta sul reddito delle società e imposta sul reddito individuale sono riscossi dai contribuenti sul loro reddito.

Reddito che è diviso in diverse categorie, come reddito d’impresa o reddito da lavoro dipendente.

L’imposta comunale sulle imprese è dovuta sul reddito d’impresa di imprese, società di persone e imprese individuali.

L’imposta patrimoniale è dovuta sul valore netto degli attivi detenuti da imprese.

Queste forme di imposte mirano ad aumentare le entrate da diversi contribuenti secondo i loro mezzi e risorse. L’obiettivo di queste imposte dirette è quello di tassare in modo progressivo il reddito.

Imposte indirette in Lussemburgo

L’Iva in Lussemburgo è un’imposta sui consumi sulle spese, sulla base di un sistema europeo. In particolare la sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977, sostituita dalla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 ( “direttiva Iva” ), ha disciplinato l’applicazione dell’Iva in UE.4

L’imposta di registro, invece, si applica alle attività, quali l’acquisto di beni immobili o la costituzione di una società. All’interno dell’imposta di registro troviamo imposta sulle donazioni è riscossa per la registrazione delle donazioni e imposta di sottoscrizione che è stato inizialmente applicato sulla vendita di titoli, è oggi applicato come una tassa sul capitale delle holding pure e fondi di investimento.

Infine, le autorità pubbliche riscuotono oneri accessori come compenso per i servizi resi agli utenti.

Riscossione delle imposte in Lussemburgo

Le imposte possono anche essere distinte in funzione del modo in cui avviene l’accertamento.

Per alcune imposte, come la tassa sul reddito e sul patrimonio, il contribuente presenta una dichiarazione dei redditi, seguita dall’emissione di un avviso di accertamento fiscale (Bollettino d’ imposizione) da parte delle autorità fiscali lussemburghesi (con l’eccezione della ritenuta alla fonte di recente introduzione del 10% sui redditi derivanti da interesse delle persone fisiche residenti in Lussemburgo).

Su alcune categorie di reddito, soprattutto stipendi e pensioni, compensi degli amministratori e vari redditi di capitale, l’imposta sul reddito è riscossa mediante ritenuta alla fonte. Tale ritenuta alla fonte esaurisce la pretesa del Lussemburgo in merito alle imposte sul reddito ( ad esempio , per quanto riguarda gli interessi ei dividendi pagati a non residenti) o genera un (rimborsabile) credito d’imposta nei confronti dell’imposta sul reddito.

Per le altre imposte, il contribuente determina direttamente la pressione fiscale e paga l’imposta dovuta all’erario, unitamente alla dichiarazione dei redditi. Questo vale, per esempio, l’Iva e ritenuta alla fonte sui dividendi.

Per l’imposta di registro, ad un intermediario è spesso affidata la determinazione del carico fiscale e la riscossione delle imposte. Lo stesso vale ancora per la tassa di trasferimento immobiliare.

Corporate Income Tax

L’Imposta sul reddito delle società o Impot sur le revenu des Collectivites (IRC) è stata introdotta durante l’occupazione tedesca nel 1940 ‐ 1941 come Körperschaftssteuer.

In conformità con la regola generale che una tassa una volta introdotta non muore mai le autorità fiscali lussemburghesi hanno deciso di mantenere questa legge tedesca anche dopo la guerra. Questa legge è stata poi sostanzialmente modificato dalla loi du 4 decembre 1967 portant sur l’impot sur le revenu.

Double tax treaties

In un contesto internazionale, notevole importanza è anche collegata alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il Lussemburgo ha stipulato quasi 60 accordi di doppia imposizione con i suoi principali partner commerciali.

I seguenti trattati sono efficaci a partire dal 1 agosto 2010:

Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Indonesia, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Moldavia, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, SanMarino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Tailandia, Trinidad, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam.

Lo scopo di questi trattati bilaterali è quello di eliminare la doppia imposizione sul reddito derivante da uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente.

Il Lussemburgo non ha alcun trattato fiscale che copre le imposte di successione e di donazione.

Le autorità fiscali in Lussemburgo

Le autorità fiscali lussemburghesi sono suddivise in tre sezioni, che sono completamente indipendenti tra loro.

L’autorità di imposte dirette (Administration des Contributi Directes) è responsabile in particolare per le imposte sulle società (il termine a imposte sulle società include imposta sul reddito delle società, imposta comunale sulle imprese sul reddito e la solidarietà dovuti dalle aziende) e dell’imposta sul reddito individuale e l’imposta sul patrimonio.

L’autorità fiscale indiretta (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) è incaricata, tra l’altro, per gli accertamenti di: Iva, imposta di registro, successioni, imposte immobiliari, tasse, e l’imposta di sottoscrizione.

Infine, dogane e accise sono affidate all‘Amministrazione des Douanes et des Accises.

Le società lussemburghesi

Le società lussemburghesi sono governate principalmente da una legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

I principi contenuti in questa legge sono simili alle disposizioni in materia di società belghe e, in particolare, dove le società per azioni sono interessate, tengono conto di armonizzazione comunitaria. Pertanto, è fatto spesso riferimento alla dottrina belga e giurisprudenza ai fini della interpretazione delle disposizioni del diritto societario.

Diritto societario lussemburghese riconosce le seguenti tipologie di enti societari:

  • Società per azioni (Société anonyrne ‐ “SA”), così come la società europea (Societas Europeae ‐ “SE”);
  • Società Iimited privata (Société à responsabilité limitée ‐ “S.ar.l.”);
  • La società in accomandita per azioni (Société en accomandita per azioni ‐ “SCA”);
  • Società in accomandita semplice (Société en commandite semplice ‐ “SCS”);
  • Società in nome collettivo (Société en nom collecti f ‐ “SNC”);
  • La società cooperativa (Société coopérative “SC”), compresa la società cooperativa che opera come una società per azioni pubblica, che è stato introdotto nel 1999 per ospitare la società di fondi pensione (Société d’épargne pensione a capitale variabile);
  • Società non commerciale (Société civile);
  • Joint venture (Associazione momentanée);
  • Partecipativa joint venture (Associazione in partecipazione);
  • Gruppo di interesse economico (Groupement d’intérêt éconornique ‐ “GIE”) avente un’attività accessoria  quella dei suoi membri;
  • Gruppo europeo di interesse economico (Groupement européen d’ intérêt economique ‐ “GEM”).

Aspetti legali societari in Lussemburgo

I soci fondatori determinano il contenuto degli articoli dell’atto costitutivo della società che vogliono aprire.

Lo statuto può essere redatto in tedesco, francese o inglese. Se è in inglese, una traduzione in tedesco o francese deve essere aggiunta. I fondatori quindi devono aprire un conto bloccato con una banca lussemburghese, sotto il nome della società da istituir , in cui sono versati i fondi per il capitale sociale aziendale.

Nel corso della riunione di costituzione, che si terrà alla presenza di un notaio, un certificato (certificat de blocage) rilasciato dalla banca è la prova che questi fondi sono a disposizione della società.

Gli organi amministrativi e di controllo (amministratori e revisore) per una SA, e il gestore di un S.àr.l. sono nominati in  una riunione immediatamente dopo la costituzione.

Al termine di questo incontro, il notaio consegnerà un attestato agli azionisti che indica che l’azienda è in esistenza e nomina i dirigenti aziendali. Va notato che l’azienda viene all’esistenza dalla data di costituzione. L’atto costitutivo dovrà poi essere registrato in Camera di commercio. Il notaio incassa l’imposta di registro e poi ci sarà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Mémorial).

Gli azionisti sono liberi di scegliere il nome della società, ma non possono utilizzare il nome di una società esistente. Se è già utilizzato un nome può essere controllato con il commercio e società di registro. I nomi aziendali possono, tuttavia, non essere prenotati in anticipo con il registro.

Il capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto di una SA deve essere almeno l’equivalente di LUF 1.250.000 (circa EUR 31.000). Di cui almeno il 25 % deve essere versato. La quota capitale di una S.àr.l. può essere limitata a circa 12.500 euro (LUF 500.000) e deve essere interamente versato. Le azioni di un S.àr.l. sono sempre in forma nominativa.

Data la prevalenza del c.d intuitu personae di una società a responsabilità limitata, le azioni possono essere cedute a terzi solo con l’approvazione del 75% del capitale investito.

Le azioni

Mentre sia una S.A. e un S.àr.l. possono avere un solo azionista, una S.àr.l. non può avere più di 40 soci. Non c’è nessun requisito di nazionalità. Gli azionisti possono agire di persona o tramite rappresentante alla riunione di costituzione. Inoltre , si possono utilizzare i servizi di un procuratore per questo scopo, se vogliono mantenere l’anonimato assoluto.

Le azioni di una SA possono essere nominative o al portatore, a condizione che il capitale sociale sia interamente versato.

Le azioni sono liberamente trasferibili, soggette a restrizioni previste dalla statuto. Nessuna imposta di bollo è dovuta in tali trasferimenti.

La responsabilità dei soci è limitata all’importo del capitale che hanno sottoscritto. Le azioni possono o non possono avere un valore nominale. Non esiste un valore nominale minimo per azione in una SA o in un S.àr.l.

Organo amministrativo

Una società per azioni deve avere almeno tre consiglieri, tranne se ha un unico azionista, nel qual caso si può operare con un amministratore unico.

I consiglieri possono essere eletti per un periodo massimo di sei anni e possono essere rieletti. Non sono richieste qualifiche (tranne quando è necessaria una licenza per fare business) e non si applicano i requisiti di nazionalità o residenza.

Per ragioni di sostanza, può essere consigliabile scegliere amministratori Lussemburgo residenti e per garantire consiliari e assembleari si svolgono fisicamente in Lussemburgo.

Gli amministratori non devono essere necessariamente azionisti della società. Se gli azionisti vogliono farlo, possono autorizzare il Consiglio di Amministrazione di nominare un giorno per giorno manager, che non ha bisogno di essere un membro del consiglio, che sarà poi responsabile del business giorno per giorno di la società (Délégué à Ia gestion Journalière).

E ‘ possibile anche in una SA per avere un consiglio di amministrazione (Directoire) e un consiglio di sorveglianza (Conseil de surveiIlance), invece di un consiglio di amministrazione.

Organo di controllo

La società per azioni deve anche avere un sindaco (Commissaire aux Comptes),che sarà incaricato dicontrollare l’attività della società e, più in particolare, della revisione dei conti annuali .

Ancora una volta , qualifiche sono richieste particolari e non ci sono requisiti di nazionalità o residenza.

Accordi possono essere presi ad utilizzare i servizi di un sindaco locale. Il revisore può essere nominato per un periodo massimo di sei anni e può essere rieletto. Le grandi aziende sono tenute ad utilizzare un revisore professionista esterno (Società di Revisione).

Le grandi imprese sono quelle che soddisfano due dei seguenti tre condizioni:

  • Totale dello stato patrimoniale : 3.125 milioni di euro;
  • Fatturato netto : 6,25 milioni di euro
  • Numero medio di dipendenti a tempo pieno: 50.

L’imposta sui conferimenti

La costituzione di una società in Lussemburgo comporta il pagamento dell’imposta sui conferimenti (Droit d’ apport). Imposta che si applica sul valore del capitale sociale sottoscritto dai soci alla costituzione e sui successivi aumenti di capitale sociale.

L’imposta sui conferimenti ha un aliquota dello 0,5%.

Una società è considerata una società lussemburghese ai sensi di legge, se ha la sede di direzione effettiva nel paese o se la sua sede statutaria sia in Gran Ducato del Lussemburgo.

L’imposta sui conferimenti applicata a tutte le persone giuridiche Lussemburgo non importa quale sia la loro attività. L’imposta sui conferimenti è applicata anche alla creazione di una stabile organizzazione di una società estera (non UE), in Lussemburgo e sul trasferimento della sede di direzione effettiva o della sede legale di una società in Lussemburgo.

Questo a condizione che la società in questione non è stato soggette all’imposta sui conferimenti in un altro
Stato membro dell’UE.

Imposta sul reddito delle società in Lussemburgo

Gli enti societari residenti fiscalmente in Lussemburgo sono tenuti al pagamento di un’imposta sul reddito del 28,80%.

Si tratta di un’aliquota complessiva che tiene conto di differenti imposte.

  • Imposta sui redditi della società: 22,05% (21% nel caso di redditi superiori ai 15.000 euro, più l’imposta di solidarietà del 5%) 20% nel caso di redditi inferiori ai 15.000 euro;
  • Imposta commerciale comunale: 6,75%.

Le società di capitale residenti sono, in ogni caso, assoggettate ai redditi mondiali, il che vale quanto dire, che la base imponibile è rappresentata dalla sommatoria dei dei redditi ovunque questi siano prodotti. Questa tassazione viene effettuata con riserva delle disposizioni dei trattati fiscali conclusi con il Lussemburgo.

Le imposte pagate all’estero in questo caso danno, in generale, diritto ad un credito d’imposta in Lussemburgo

L’anno di imposta va dal primo al trentuno dicembre. La dichiarazione dei redditi della societa deve essere presentata annualmente entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposte sul reddito delle persone fisiche in Lussemburgo

Tutti redditi, cioè quelli che derivano da lavoro dipendente o autonomo, pensione, rendite, affitti, lavoro in agricoltura e silvicoltura e quelli da capitali, sono invece soggetti all’imposta sulle persone fisiche.

In Lussemburgo tutti i contribuenti vengono suddivisi in tre classi principali secondo la loro situazione familiare.

Vi sono la classe 2 per le coppie (che vengono considerate in maniera congiunta), la classe 1A per coloro che sono soli e hanno superato i 65 anni di età, e la classe 1 per chi è solo, ma è al di sotto dei 65 anni.

Per ogni classe sono poi previste delle suddivisioni ulteriori per indicare il numero di persone a carico e le aliquote e le detrazioni vengono applicate secondo la classe di appartenenza.

Sistema fiscale in Lussemburgo: consulenza

In questo articolo ho cercato di riassumerti il sistema fiscale di tassazione presente in Lussemburgo. Questo Paese della UE è sicuramente tra i principali da tenere in considerazione per il tax planning, soprattutto in ambito societario.

Da quanto hai potuto leggere in questo articolo non vi sono, apertamente, dei vantaggi fiscali importanti in Lussemburgo. Infatti, i principali vantaggi sono legati alla detenzione di holding in Lussemburgo (le più famose sono sicuramente le Holding lussemburghesi del 1929). Ho dedicato a questo argomento un contributo che ti invito a leggere al link sottostante:

Se desideri approfondire questi aspetti con un professionista esperto, segui il link sottostante per metterti in contatto con me. Effettueremo insieme una sessione di consulenza per analizzare la tua situazione fiscale attuale e sciogliere i tuoi dubbi sul tuo tax planning.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

1 COMMENTO

  1. salve, chiedo scusa per il disturbo, sono un piccolo socio di una trattoria in lussemburgo, vivo in italia , quindi non sono dipendente della trattoria ma ho solo il 10% delle quote della societa’, la mia domanda e’ questa, e’ vero che se vendendo l’intera societa’ lo stato lussemburghese prende il 26% dal totale di vendita e un susseguente altro 26% sulla quota di vendita spettante ad ogni socio ? se qualcuno puo’ darmi delle risposte su come funziona sarei grato, in poche parole stiamo vendendo questa societa’ quali sarebbero gli oneri spettanti allo stato del lussemburgo ? grazie
    saluti
    Antonio

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