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Liquidazione quota del socio in caso di recesso

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La procedura di liquidazione della quota del socio in caso di recesso tra società di persone e società di capitali.

La disciplina del recesso del socio varia a seconda della circostanza che si tratti di società di persone o di capitali, al recesso segue inevitabilmente l’operazione di liquidazione della quota. Lo scioglimento del rapporto sociale fa sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito, rappresentativo del valore della sua quota. In genere, si va a reintegrare il socio dei conferimenti già effettuati, mediante una liquidazione per equivalente monetario. Tuttavia, la disciplina subisce delle modifiche a seconda della tipologia di società che viene in evidenza. Per quanto riguarda le società di capitali, stante la diversa disciplina delle SRL e delle SPA, il legislatore ha previsto differenti discipline.

Per approfondire: “Recesso del socio da SRL: profili civilistici e fiscali“.

Per approfondire: “Recesso del socio di società di persone: guida“.

Il recesso del socio da società

La disciplina del recesso sorge dalla circostanza che tra la società e il singolo socio si instaura un rapporto sulla base di un contratto. In quanto tale questo può essere soggetto a recesso in alcuni casi. In breve, oltre alle ipotesi in cui il socio muoia o sia escluso, si può procedere al recesso laddove ricorrano specifiche condizioni. Sul punto la disciplina si differenzia a seconda che si tratti di una società di persone o di capitali.

Nelle società di persone, il diritto di recesso è disciplinato all’art. 2285 c.c., che individua tre fattispecie:

  • Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso ad nutum);
  • Secondo quanto previsto nel contratto sociale (trattasi in tal caso di recesso convenzionale);
  • Quando sussiste una giusta causa.

Per quanto riguarda le società di capitali, stante la diversa disciplina delle S.r.l e delle S.p.a, il legislatore ha disciplinato in modo parzialmente differente a seconda della tipologia di società che viene in evidenza.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, sono disposte specifiche cause di recesso. Queste hanno la propria fonte non solo nel codice civile ma anche in altre leggi speciali e nello statuto. In particolare, la disciplina legislativa può essere rintracciata all’art. 2473 c.c. il quale prevede una forma di recesso ad nutum, con onere di preavviso di 180 giorni. Le cause del recesso sono:

  • Modificare l’oggetto sociale, se la modifica comporta un cambiamento significativo dell’attività svolta dalla società. A specificare la norma di legge sulla modifica dell’oggetto sociale è intervenuto il Comitato triveneto dei Notai;
  • Modificare il tipo di società ovvero ad effettuare una fusione o una scissione. Diversamente dalle SPA, nelle SRL la fusione e la scissione sono due cause autonome di recesso;
  • Revocare lo stato di liquidazione;
  • Trasferire la sede all’estero;
  • Eliminare una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • Compiere una serie di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
  • Compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma, c.c. È fatto salvo il caso in cui in tale ultima norma citata sia prevista la possibilità di modificare a maggioranza determinati diritti.

Anche nelle società per azioni sono la legge o lo statuto a determinare le ipotesi di recesso del socio con la differenza che nelle SPA esistono cause derogabili e inderogabili previste dalla legge mentre nelle SRL sono tutte inderogabili.

Liquidazione della quota nelle società di persone

Lo scioglimento del rapporto sociale, conseguente all’ipotesi di recesso, fa sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito. Il socio recedente ha diritto ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota. La disciplina per le società di persone si rintraccia all’art. 2289 c.c., che trova applicazione ogniqualvolta si scioglie il rapporto, non necessariamente a causa del recesso. In particolare, la norma prevede:

Lo scioglimento del rapporto sociale, conseguente all’ipotesi di recesso, fa sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito. Il socio recedente ha diritto ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota. La disciplina per le società di persone si rintraccia all’art. 2289 c.c., che trova applicazione ogniqualvolta si scioglie il rapporto, non necessariamente a causa del recesso. In particolare, la norma prevede:

Art. 2289 c.c.Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.  Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.”

Dalla norma si desume che il socio, che abbia provveduto ai conferimenti, non può ottenere la restituzione dei beni. Una volta affidato il diritto di proprietà alla società su certi beni, esso rimano in capo alla stessa società. Dunque, il socio ha diritto al valore dei beni conferiti, quindi si provvederà ad una restituzione del valore monetario degli stessi beni.

La quota dev’essere rimborsata al socio entro sei mesi dall’esercizio del diritto di recesso ma nulla impedisce un pagamento anteriore. L’obbligazione del pagamento nasce in capo alla società e non agli altri soci.

Liquidazione della quota nelle società di capitali

La disciplina della liquidazione della quota del socio nella società di capitale si distingue tra SPA e SRL. La disciplina in tema di SPA è contenuta all’art. 2473 ter c.c. che prevede la disciplina della liquidazione delle azioni rispetto alle quali il socio ha esercitato il recesso.

La liquidazione può avvenire alternativamente nei seguenti modi:

  • Offrendo in opzione agli altri soci le azioni del socio receduto, in proporzione al numero delle azioni possedute. L’offerta in opzione delle azioni dev’essere depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni. Dal deposito decorrono 30 giorni per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci. Il terzo comma dell’articolo 2437-quater infine stabilisce che “Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate”.
  • Collocando presso terzi quelle non acquistate in tutto o in parte;
  • Rimborsandole al socio tramite l’acquisto delle azioni non piazzate in nessuno dei precedenti due modi da parte della società anche utilizzando riserve di utili;
  • Adottando una delibera di riduzione del capitale sociale da eseguire ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile se non ci sono sono utili o riserve disponibili e rimborsando le azioni al socio receduto;
  • Sciogliendo la società dopo aver adottato in sede assembleare la relativa delibera.

Liquidazione e SRL

Mentre nel caso di SRL, la liquidazione della quota del socio è regolata dall’articolo 2473 del codice civile. Ai sensi del secondo comma della norma: 

Art. 2473 c.c.I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349″.

La disciplina dunque della liquidazione della quota prevista dall’art. 2473 c.c. prevede che si proceda al rimborso nei 180 giorni successivi alla comunicazione del recesso, la norma ne individua diverse modalità:

  • Tramite un contratto di cessione di quota ai sensi degli articoli 2470 c.c. quando si tratta di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo dagli stessi individuato. Secondo la dottrina prevalente è autorizzato alla vendita il proprietario della quota e non gli amministratori come avviene nelle SPA;
  • Utilizzando riserve disponibili ed accrescendo la quota del socio receduto nella misura corrispondente in capo agli altri soci e in relazione alle loro partecipazioni;
  • Riducendo il capitale sociale;
  • Sciogliendo la società se nemmeno la riduzione del capitale sociale è sufficiente a rimborsare la quota.

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