La compensazione orizzontale dei crediti attraverso l’utilizzo del modello F24 è inibita in presenza di ruoli scaduti di natura tributaria di importo superiore a € 1.500.


La compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Questo è quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/10. Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari, ovvero la compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24.

Per questo motivo, prima di effettuare una compensazione è sempre opportuno effettuare una verifica relativa alla presenza di debiti tributari iscritti a ruolo. Per determinare la preclusione alla compensazione deve trattarsi di ruoli scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giorni e non rateizzati o pagati. Questa regola è fondamentale e riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo per oltre la soglia di 1.500 euro. Non è, invece, il caso di debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale, o amministrativa (es. violazioni del codice della strada, sanzioni, etc). In questi casi non vi è preclusione alla possibilità di effettuare compensazioni. Superata la soglia ogni forma di compensazione orizzontale con crediti tributari è preclusa. Andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili su questa tematica di seguito.

Ruoli scaduti di natura tributaria oltre soglia: inibita la compensazione orizzontale

La norma di riferimento da ricordare è l’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. Questa disposizione prevede quanto segue:

Il decreto legge è stato convertito con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, rubricato come “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi“. L’importanza di questa disposizione sta nel fatto che le “compensazioni” rappresentano il principale strumento utilizzato dai contribuenti per assolvere i debiti di natura tributaria.

Con questa norma il legislatore è intervenuto a limitare la possibilità di procedere alla “compensazione orizzontale“. Tale inibizione è prevista nell’ipotesi in cui il contribuente titolare di crediti erariali sia anche debitore, di somme dovute all’Amministrazione finanziaria, di importo superiore a 1.500 euro e che siano definitivamente dovute. In pratica, si tratta delle somme presenti in cartella esattoriale rispetto alla quale il contribuente non abbia:

  • Effettuato il pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, ovvero
  • Effettuato istanza di sospensione dal pagamento o l’istanza di rateazione della cartella.

Ruoli scaduti oltre 1.500 euro: le imposte erariali

Le imposte erariali che fanno scattare il divieto di compensazione sono, in particolare, le seguenti:

  • IRPEF;
  • IVA;
  • IRAP;
  • IRES;
  • Le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (Circolare n. 13/E/2011).

In generale, la Circolare n. 13/E/2011 fa riferimento a tutte le imposte dirette ed indirette, compresa l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti. Rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta.

Determinazione dell’importo di 1.500 di ruoli scaduti

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro di ruolo scaduto è necessario fare alcune puntualizzazioni. Deve essere fatto riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione. Questo computando non solo le imposte, ma anche gli oneri accessori, sanzioni, interessi, aggi, altre spese collegate al ruolo. Ivi comprese le spese di notifica o relative alle procedure esecutive. Il corretto calcolo delle somme iscritte a ruolo è di fondamentale importanza per effettuare solo nei casi dovuti la compensazione orizzontale con il modello F24.

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24. La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione. Pertanto, la permanenza di un debito superiore ai 1.500 euro in occasione di un successivo versamento varrà comunque ai fini della preclusione stessa.

L’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Agenzia delle Entrate Riscossione al proprio Estratto
conto
, cioè all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Ruoli scaduti oltre 1.500 euro: come superare il blocco alla compensazione

Andiamo ad analizzare, a questo punto, la possibilità a disposizione del contribuente per superare il blocco alla compensazione dei crediti tributari. Il corretto comportamento che il contribuente è tenuto ad osservare in presenza di crediti utilizzabili e importi definitivi iscritti a ruolo è preciso.

In prima istanza è necessario assolvere al pagamento del debito scaduto. Solo successivamente vi sarà la possibilità di procedere alla possibilità di effettuare compensazioni nel modello F24. Naturalmente, faccio riferimento a compensazioni tra crediti e debiti erariali. Si ritiene pertanto che il limite previsto dalla disposizione sia un limite assoluto. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare compensazioni. Questo se non assolve, precedentemente, al pagamento del debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. La conseguenza operativa di tale indicazione è quella di un blocco assoluto delle compensazioni. Tale blocco rimane fermo laddove siano superati i limiti numerici del debito iscritto a ruolo e definitivamente scaduto.

La preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto. Tuttavia, è ammesso anche il pagamento attraverso una speciale forma di compensazione.

Compensazione di debiti iscritti a ruolo con crediti erariali nel modello F24

Il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione. Mi riferisco alla possibilità di effettuare nel modello F24 un compensazione tra un credito erariale è un debito iscritto a ruolo. Questa particolare compensazione è concessa al contribuente nell’ottica di liberare i crediti disponibili per l’utilizzo in compensazione. La procedura è relativamente semplice.

Nella sezione del modello F24 “Accise si utilizza il codice tributoRUOL” (Risoluzione n. 18/E/2011). Questo in corrispondenza degli importi a debito versati. Nella riga dedicata alla sezione Erario, invece, può essere inserito il codice tributo del credito erariale che si intende utilizzare in compensazione. Una volta effettuata la compensazione la stessa deve essere comunicata ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Comunicazione della compensazione di ruoli scaduti ad Agenzia Entrate Riscossione

L’effettuazione della compensazione tra debito iscritto a ruolo e credito erariale deve essere comunicata ad Agenzia Entrate Riscossione. La comunicazione si rende necessaria in tutti quei casi in cui non viene effettuato il totale pagamento del debito iscritto a ruolo con la compensazione con il modello F24.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo un debito iscritto a ruolo per 2.000 euro che viene interamente compensato con un credito Iva. In questo caso la comunicazione ad Agenzia Riscossione non è necessaria. Al contrario se il debito iscritto a ruolo è di 2.000 euro e viene compensato solo per 600 per restare sotto la soglia dei 1.500 euro, la compensazione deve essere indicata ad AdE Riscossione. In questo modo l’Agenzia viene messa al corrente del ruolo che si intende compensare.

Esiste un apposito modulo per questa comunicazione, che riportiamo anche di seguito:

Nella comunicazione deve essere indicato il ruolo che è stato pagato tramite la compensazione. L’estinzione dei debiti iscritti a ruolo tramite compensazione è ammessa a prescindere dall’importo (superiore o inferiore di 1.500 euro) e dall’avvenuta scadenza del debito.

La comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere è da ritenersi tuttavia non necessaria qualora, contestualmente, il contribuente versi la totalità delle somme dovute, ancorché utilizzi la compensazione per pagare una parte solamente del debito scaduto, purché col medesimo F24 paghi le rimanenti somme con altro mezzo, ad esempio versando denaro contante.


Sanzioni amministrative

L’inosservanza del blocco alla compensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro è oggetto di sanzione. Infatti, in caso di inosservanza di questa disposizione normativa il contribuente è soggetto a sanzione amministrativa. Nel caso in cui il contribuente proceda comunque alla compensazione in caso di inibizione vi è l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato.


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Domande frequenti

Cosa significa il divieto di compensazione per ruoli scaduti oltre 1.500 euro?

Significa che se un contribuente ha un debito tributario (ruolo) superiore a 1.500 euro e questo debito è scaduto, non può utilizzare eventuali crediti fiscali per compensare tale debito.

Qual è lo scopo di questo divieto?

Lo scopo è incentivare i contribuenti a pagare i tributi entro le scadenze stabilite e ridurre il rischio di accumulo di debiti fiscali non saldati.

Cosa accade se si tenta di compensare un debito scaduto superiore a 1.500 euro?

Se si tenta una compensazione non consentita, il debito originario rimane insoddisfatto e il contribuente potrebbe essere soggetto a sanzioni o interessi per il mancato pagamento.

Come posso sapere se ho debiti fiscali scaduti?

I contribuenti possono verificare i propri debiti fiscali accedendo ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate o contattando direttamente l’ente impositore.

9 COMMENTI

  1. Salve, volevo sapere i ruoli scaduti ma non ancora notificati al contribuente valgono ai fini del raggiungimento della soglia dei 1.500 euro? Capita di frequente, entrando sul sito dell’ Agenzia Riscossione, di vedere delle somme iscritte a ruolo senza la data di notifica che risulta vuota in quanto deve ancora arrivare la cartell a casa

  2. Buongiorno, noi abbiamo un cliente con delle iscrizioni a ruolo sospese in attesa che l’Agenzia delle Entrate valuti la regolarità del “condono” ex DL 119/2018 (l’Agenzia ha tempo fino al 31.12.2020).
    Il cliente ci chiede se può nel frattempo compensare il suo credito IVA con altri tributi o se queste iscrizioni a ruolo, anche se sospese, possono precludere questa possibilità.
    Grazie.

  3. Salve, volevo chiedere: nella determinazione delle sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato, devo quindi escludere quei ruoli in cui siano stati recuperati i contributi inps. Grazie

  4. Buongiorno volevo un chiarimento relativamente al fatto che bisogna verificare che i crediti utilizzati in compensazione in presenza di ruolo, siano esistenti poiché solo in tal caso si può applicare la disposizione di cui all’ art 31 comma 1 dl 78. In particolare dove si pone l’ accento sulla circostanza che il credito è inesistente se manca il presupposto costitutivo e se la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui al 36 bis o ter. Cosa significa?… se c’è un 36 bis o ter che recupera il credito gli uffici nn potranno applicare la sanzione di cui all’ art 31?….. e per valutare l’ esistenza del credito è sufficiente per es. guardare all’ anno di riferimento indicato in delega relativamente all’ importo compensato e quindi accertarmi ad esempio che la dichiarazione ( es anno imposta 2013)chiuda con un credito oppure controllare l’ utilizzo del credito nel corso delle annualità successive fino all’ anno in cui mi è stata applicata la sanzione di cui all’ art 31 quindi fino all’ anno di imposta 2016?grazie

  5. Buonasera, il mio dubbio è: il divieto di compensazione riguarda qualsiasi tipologia di credito (ad esempio anche il credito beni strumentali) o solo crediti erariali come iva irap ires?

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