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Emissione della fattura da parte del professionista

La guida ai termini di emissione della fattura per le operazioni attive. Termine di emissione della fattura del professionista. Il professionista è tenuto ad emettere la fattura al momento di effettuazione dell’operazione, che avviene nel momento in cui il cliente effettua il pagamento del corrispettivo. La fattura deve essere registrata nella contabilità del professionista nel termine di 15 giorni dalla sua emissione.

Se sei un professionista e non sai se stai emettendo nei termini corretti le tue fatture, questo articolo è per te.

I soggetti che svolgono professionalmente un’attività di lavoro autonomo, con partita Iva, c.d. “professionisti” sono tenuti all’emissione della fattura (tranne per alcune prestazioni escluse), nei confronti del soggetto che ha commissionato la prestazione.

Il momento di emissione della fattura è un momento molto importante.

La disciplina Iva del DPR n. 633/72 prevede particolari regole per determinare il termine massimo entro il quale il professionista è tenuto a rilasciare fattura al cliente.

Il momento di emissione, quindi, è il momento in cui la prestazione professionale si considera effettuata.

Soltanto in questo momento l’Iva diventa esigibile da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’emissione della fattura da parte del professionista può comportare alcune perplessità in merito:

  • Alla determinazione del corretto momento di emissione della stessa da parte del professionista,
  • Alla corretta applicazione del meccanismo della ritenuta di acconto.

In questo report voglio analizzare i principali punti critici, attraverso la risposta ad alcune domande che mi vengono poste di frequente sul termine di emissione della fattura da parte del professionista.

L’obiettivo è quello di fornirti una breve ed utile guida che possa aiutarti ad emettere fattura al momento giusto.

Sei pronto? Si comincia!

Emissione della fattura del professionista

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IL CORRETTO MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

L’emissione della fattura è regolata dalle norme vigenti in materia di IVA (articolo 21 del DPR n. 633/72).

Tali norme prevedono che la fattura debba essere emessa entro e non oltre il giorno di effettuazione dell’operazione cui si riferisce.

In pratica, il termine ultimo per emettere la fattura è il momento in cui la prestazione professionale è considerata terminata.

Da questo momento in poi, l’Iva presente in fattura diventa esigibile da parte del professionista.

Quando si considera terminata una prestazione professionale?

Per comprendere quando va emessa la fattura occorre, quindi, precisare qual è il momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Nel nostro caso, trattandosi di una prestazione di prestazione di servizi professionali l’operazione si considera effettuata, al più tardi, nel momento del pagamento del corrispettivo.

Quindi la fattura avente per oggetto la prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento, od anche in un momento precedente.

In questo caso la prestazione professionale si considera conclusa limitatamente all’importo professionale fatturato.

Esempio di termine di emissione della fattura

Ipotizziamo un professionista che ha effettuato una prestazione professionale del valore di €. 1.000 e che ha ricevuto il compenso in acconto di €. 300.

Al momento del incasso dell’acconto il professionista è tenuto ad emettere la fattura di acconto. Fattura che deve riportare come data di emissione, quella di accredito del compenso.

La fattura per il saldo, invece, potrà essere emessa fino al termine ultimo dato da pagamento.

E’ di fondamentale importanza che la fattura sia emessa alla data di effettivo incasso del corrispettivo.



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REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA DEL PROFESSIONISTA

La fattura, una volta emessa deve essere registrata nel registri Ivaentro 15 giorni dalla sua emissione.

Questo elemento è di fondamentale importanza e non è derogabile.

Non tutti i professionisti, però sono tenuti alla registrazione della fattura.

Infatti, a titolo di esempio, tale previsione non è applicabile ai contribuenti minimi, e ai soggetti che adottano il regime forfettario. Entrambi, infatti, sono esonerati dalla tenuta dei registri Iva.

Per loro sarà sufficiente numerare e conservare tutte le fatture emesse.

Se, invece, non applichi questi regimi ma sei in “contabilità semplificata“, diventa fondamentale affidarsi ad un commercialista per registrazione delle fatture.

Se hai bisogno di un commercialista che possa assisterti, contattami!

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SPESE VIVE SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA IN FATTURA

Non concorrono a formare la base imponibile le somme che non costituiscono corrispettivo.

Mi riferisco alle somme che non hanno la natura di controprestazione in denaro (pagamento) della prestazione resa.

L’articolo 15 del DPR n. 633/72 afferma quali sono i casi di esclusione dalla base imponibile Iva.

Tra essi, di diretta, immediata e molto frequente applicazione per il professionista è quello delle somme avute a rimborso per anticipazioni fatte in nome e per conto del committente.

Classico esempio è quello di contributi unificati, marche da bollo e notifiche, bollettini di c/c postale per versamenti vari, tributi catastali etc.

La norma richiede due distinte condizioni:

  • Le spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;
  • Le anticipazioni devono essere documentate in modo corretto.

Soltanto qualora ricorrano entrambe queste condizioni le spese possono essere considerate come operazioni escluse da Iva.

In questo caso il professionista dovrà indicare in fattura che trattasi di operazioni escluse Iva ex articolo 15 DPR n 633/72.

In caso contrario, invece, queste anticipazioni vanno a costituire reddito per il professionista.

Per questo motivo ti consiglio di prestare la dovuta attenzione quando effettui questo tipo di valutazioni.

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RITENUTA DI ACCONTO: COS’E’ E COME FUNZIONA?

Il professionista che ha svolto una prestazione professionale, al momento del pagamento e della conseguente emissione della fattura, si vede detratta una parte della sua prestazione.

L’importo detratto dalla fattura  costituisce la ritenuta d’acconto.

Il soggetto che ha pagato copre il ruolo del “sostituto d’imposta” ed effettua il versamento all’Erario per conto del professionista che ha subito la ritenuta.

Questo in quanto, al momento del pagamento, al professionista è stata detratta una parte del suo compenso. Compenso che sarà versato all’Erario dal committente.

Tali importi, poi, costituiranno l’importo della ritenuta di acconto.

La ritenuta d’acconto si determina applicando una percentuale (per i residenti in Italia l’aliquota è del 20%) sull’imponibile dal quale devono essere escluse:

  • L’Imposta sul valore aggiunto;
  • Spese anticipate;
  • La rivalsa del 4% sui contributi versati alla cassa di previdenza (quando i contributi vengono versati all’INPS la ritenuta si calcola anche sul 4%).



Compensi da assoggettare alla ritenuta

L’articolo 25 del DPR n. 600/73, stabilisce che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto:

i compensi, comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente

I compensi che costituiscono componenti positivi del reddito professionale, sono sempre soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20% del loro ammontare.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di compensi:

  • Compensi in denaro o in natura per onorari o indennità;
  • Proventi conseguiti in sostituzione di redditi ed indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi professionali; tali somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti e sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte al pari dei redditi professionali;
  • Interessi moratori e per dilazione di pagamento, riscossi a fronte del ritardato pagamento dei compensi professionali. Tali somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui gli interessi sono maturati e quindi sono soggetti a ritenuta alla fonte;
  • Acconti ricevuti a titolo di anticipazione di onorari, di indennità e di altri componenti positivi del reddito professionale soggetti a ritenuta;
  • Rimborsi delle spese sostenute in nome del professionista, ma per conto del cliente (quali, ad esempio, spese di vitto e alloggio documentate, spese di trasferta fuori dal territorio comunale, indennità chilometriche e diarie, biglietti di viaggio, ecc). Tali somme, siano esse incluse negli onorari o indicate separatamente, costituiscono componenti positivi del reddito professionale e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta alla fonte.

Compensi esclusi da ritenuta di acconto

Non concorrono, invece, alla determinazione del reddito professionale, e sono pertanto esclusi dall’applicazione della ritenuta alla fonte i compensi di seguito indicati:

  • Rimborsi delle spese sostenute a titolo di anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente. Quali, ad esempio, acquisto di marche da bollo, pagamento di diritti di cancelleria, pagamento di tasse, ecc. Il relativo documento di spesa dovrà essere intestato al cliente;
  • Contributi obbligatori versati alle Casse di Previdenza professionali, posti dalla legge a carico del cliente. Si tratta, nel caso di specie, del contributo fissato nella misura del 4% degli onorari dalla Cassa Previdenza Avvocati, Architetti, Geometri, Ingegneri, Commercialisti.

Di norma la ritenuta si applica su compensi addebitati da lavoratori autonomi (avvocati, geometri, commercialisti, architetti, geometri, notai, ecc) nei confronti di committenti titolari di una partita Iva.

La ratio della norma consiste nella maggiore affidabilità per lo stato, che il versamento delle imposte venga effettuato, se questo è affidato ad un soggetto terzi rispetto a quello su cui grava l’onere tributario.

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FATTURA DEL PROFESSIONISTA EMESSA IN RITARDO

Come ti ho indicato l’articolo 21 del DPR n. 633/72 definisce quale sia il momento massimo entro il quale il professionista è tenuto ad emettere e consegnare al cliente la fattura.

Se il professionista omette l’emissione della fattura è prevista una sanzione amministrativa, accompagnata da una pena accessoria.

Si applica una sanzione accessoria nei confronti dei professionisti, iscritti in albi o a ordini professionali, che violano l’obbligo di emissione del documento che certifica i corrispettivi (articolo 2 del D.L. n. 138/2011).

In particolare, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine, per un periodo da tre giorni a un mese, quando sono state contestate, nel corso di cinque anni, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Le sanzioni amministrative in caso di omessa fatturazione da parte del professionista sono le seguenti:

  • Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili – sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (con un minimo di €. 516);
  • Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti – sanzione amministrativa dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di €. 516).

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FATTURA DEL PROFESSIONISTA: SERVIZIO DI CONSULENZA

Prima di tutto ti consiglio di leggere questo articolo dedicato alla Fatturazione Elettronica del Professionista.

Se sei un professionista ed hai letto questo articolo significa che riscontri delle problematiche per la tua gestione fiscale.

Capire quando deve essere emessa una fattura è di fondamentale importanza.

Emettere una fattura prima del dovuto, ti comporta il fatto di dover pagare imposte su importi magari non ancora pagati. Al contrario, emettere fattura in ritardo rispetto al limite massimo comporta l’applicazione di una sanzione.

Insomma, è inutile cercare il risparmio fiscale, se non si è in grado neppure di emettere correttamente le proprie fatture.

In ogni caso, se vuoi ricevere una consulenza sulla corretta compilazione della fattura del professionista, contattami pure, attraverso il modulo riportato di seguito.

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Non aspettare ancora, risolvi definitivamente tutti i tuoi dubbi.

Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

55 COMMENTI

  1. Buongiorno. Sono da poco iscritto all’albo professionale e ho deciso di non rientrare nei regimi minini. Sto predisponendo le fatture per conto di un impresa a cui eseguo prestazioni secondo il seguente modello:
    Imponibile 1000
    Ccng 4% 40
    totale imp. 1040
    iva 22% 228
    totale 1268
    Ritenuta 20% 253
    Netto ad avere
    l’azienda paga regolarmente la ritenuta io dovrò versare anche l’iva? Motivo?
    1055
    Netto avere

  2. Lei avendo partita iva con contabilità semplificata è un soggetto passivo iva é quindi é tenuto a liquidare l’iva trimestralmente

  3. sono il signori Enrico vorrei sapere che art.6 comma 3 dpr633/72
    in merito di prestazione di mano dopera e implicito doverla rilascare la fattura prima oppure nel momento del emisione del pagamento del lavoro svolto

  4. Salve,
    l’emissione della fattura per le prestazioni di servizi deve avvenire nel momento di ultimazione della prestazione. Tuttavia, se viene effettuato un pagamento prima della conclusione della prestazione, la prestazione si considera conclusa limitatamente al corrispettivo percepito.

  5. Buon giorno, sono da poco iscritto all’albo professionale e devo preparare la fattura mia al mio dominus per la collaborazione resa e quella del mio dominus al suo cliente. Come devo trattare il c.p.a.? il dominus fattura il 4% al suo cliente ed io il 4% al mio dominus? ma cosi’ ci sarebbe una doppia imputazione. Si elidono per caso?

  6. Salve,
    lei emetterà fattura addebitando C.p.a. del 4% per la prestazione resa all’altro professionista. Poi cosa farà l’altro professionista, o a chi riaddebiterà il costo del suo lavoro, questo è un aspetto separato. L’altro professionista a sua volta rifattura la sua prestazione applicando il C.p.a.. In pratica il professionista che fattura al cliente recuperà il C.p.a. che ha pagato a lei, altrimenti per lui sarebbe un costo. Spero di essermi spiegato.

  7. Salve,
    Rientro nel regime forfettario,in seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione mi e’stato emessa fattura in reverse charge.volevo capire come mi devo comportare.sono esente da IVA?

  8. Salve,
    i contribuenti che applicano il regime dei minimi, di cui al D.L. n. 98/2011 e il regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/2014, qualora ricevano una fattura di acquisto in regime di reverse charge essi risultano essere debitori d’imposta ai sensi dell’articolo 100 della Legge n. 244/2007 e comma 60 della Legge n. 190/2014, per questo integrano le fatture ricevute in reverse charge e versano l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

  9. Salve.
    Ho saldato una proforma al 30/09/2015 ed il professionista ha emesso la fattura relativa al 02/10/2015.
    La ritenuta sarà da versare al 16/10 o al 16/11?
    Grazie

  10. Salve,
    la ritenuta d’acconto si versa il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura. Se ha pagato al 30/09, verserà la ritenuta al 16/10.

  11. buongiorno
    se uno studio emette delle riba ai clienti con scadenza 30 di ogni mese a fronte di preavvisi di fattura con ritenuta di acconto la Fattura che scaturirà all’atto del pagamento porterà la data del 30 (come la riba) oppure la data dell’ accredito in conto per valuta maturata
    Ringraziando, porgo cordiali saluti

  12. Salve,
    immagino che il problema sorga con la fine dell’anno. La regola prevede che la fattura si emetta al massimo al momento del pagamento. Se, effettivamente il pagamento è avvenuto alla data di valuta maturata, successiva alla data della ri.ba, allora la cosa migliore è emettere fattura alla data della ri.ba in modo da evitare che la certificazione della ritenuta operata non diverga da quella del pagamento. Insomma, per evitare problemi la cosa migliore è che chi emette la fattura e chi poi è tenuto al pagamento della ritenuta effettuino gli adempimenti nello stesso modo, per evitare che la certificazione riporti un mese diverso da quello di effettivo pagamento.

  13. A Maggio 2011 ho inviato ad un professionista (geometra) una Raccomandata r.r. pregandolo di restituirmi la documentazione ed inviarmi la parcella per il lavoro svolto. Da allora non ho più saputo nulla. Per quanto tempo devo ancora attendere la fatturazione, ci sono delle scadenze? Cosa dice la legge? Grazie per la risposta.

  14. La fattura per i professionisti deve essere emessa nel momento in cui la prestazione si considera effettuata, ovvero, al massimo, nel momento in cui risulta pagato il corrispettivo. Quello è il momento massimo per l’emissione della fattura. Se lei ha già pagato la prestazione in quel momento doveva essere emessa la fattura dal parte del professionista.

  15. buongiorno,

    ho il seguente problema, un professionista nel regime dei minimi ha emesso fattura a dicembre 2015, ma il pagamento da pate del cliente è stato effettuato a gennaio 2016.

    Dal 2016 il professionista non è più nel regime dei minimi e quindi dee applicare l’iva e la ritenuta di acconto sulle fatture.

    in questo caso deve riemettere le fatture con iva e ritenuta di acconto ed emettere nota di credito a stornare le vecchie fatture?

  16. In questo caso si dovrà emettere nota di credito per chiudere la fattura emessa nell’anno precedente ed emettere la nuova fattura con Iva e ritenuta d’acconto.

  17. Buongiorno, sono un architetto italiano ed ho svolto dei lavori in Lussemburgo. Nel 2015 ho percepito dei soldi, piccole cifre, e non ho emesso fattura. Adesso però vorrei regolarizzare questa mia situazione. Cosa posso fare?

  18. Può emettere fattura adesso, ma dovrà pagare sanzioni per la ritardata fatturazione e la ritardata presentazione degli elenchi intrastat.

  19. Buongiorno,

    ho sottoscritto un contratto di prestazione d’opera con un’impresa artigiana. La fattura è stata però emessa da un’altra ditta con la disposizione di pagamento su un IBAN intestato a quest’ultima.

    E’ facoltà della prima ditta far emettere fattura da un terzo? Come posso verificare (prova documentale) che tra le due ditte ci sia in effetti un accordo?

    Devo esigere che la fattura sia emessa dalla ditta con la quale ho sottoscritto il contratto onde evitare di pagare un terzo non titolato a ricevere il denaro da me?

    Grazie,
    Marco

  20. Immagino ci sia stata una cessione del credito da un’azienda all’altra, la seconda titolare del credito le emette fattura per incassare. Se fosse così avrebbe dovuto vedersi notificare la cessione del credito, in questo modo avrebbe un documento su cui fare affidamento per effettuare il pagamento a questo terzo soggetto. Senza alcun documento in mano, il rischio di dover pagare due volte è alto. Chieda spiegazioni.

  21. Buongiorno
    sono uno chef e F&B manager e vorrei fare il consulente ristorativo, cosa devo fare?
    devo aprire una partita iva come contribuente minimo oppure altro?
    grazie

  22. Deve operare come professionista, operando con partita Iva. Se vuole la contatto in privato, per analizzare la sua situazione personale e scegliere il miglior regime fiscale per la sua situazione personale.

  23. Buongiorno.
    L’avvocato ha terminato la sua prestazione 3 anni e mezzo fa e non ha mai emesso parcella e nessuna altra forma di richiesta. Inoltre non ha concordato alcun preventivo.
    Ora, dopo così tanto tempo, chiama per avere dei soldi.
    Che tempi aveva per emettere parcella o fattura?

  24. La prestazione del professionista termina, al massimo, al momento del pagamento, quindi nel momento in cui emette fattura. Se la prestazione del professionista è stata effettuata e lui può dimostrarlo dopo la messa in mora chiederà un decreto ingiuntivo per avere il suo compenso.

  25. Grazie. Non è stato concordato un preventivo e dopo l’ultima prestazione (negativa) non si è fatto più vivo.
    Come devo comportarmi a così larga distanza?

  26. Lui ha diritto al compenso se può dimostrare di aver svolto la sua attività concordata con voi. Mi rivolgerei ad un legale.

  27. Se non erro, il professionista ha un tempo massimo di 3 anni per pretendere/richiedere il pagamento della prestazione

  28. Per le parcelle dei professionisti, l’articolo 2956 del Codice Civile prevede in 3 anni la prescrizione presuntiva del diritto alla riscossione. In linea generale, questo termine decorre dalla prestazione. E’ sufficiente anche solo una lettera del professionista in cui si chiede la riscossione del credito per evitare al prescrizione. Bisogna fare attenzione!

  29. Salve,
    l’anno scorso ho percepito un compenso in acconto durante i lavori e non ho emesso fattura.
    Adesso i lavori sono chiusi e vorrei chiedere il saldo ed emettere una fattura totale.
    Come posso fare? Ci sono delle sanzioni?

  30. Buonasera,
    Alcune domande: se si conclude un lavoro al 15 novembre, e si emette fattura lo stesso giorno (categoria libero professionista ingegnere), ma il pagamento lo si riceve il 15 dicembre, può andar bene?
    Ed inoltre, se si conclude il lavoro, ma non avendo la certezza del pagamento si attende l’emissione della fattura, emettendo nel frattempo una notula professionale, può andar bene?
    Grazie

  31. La fattura si emette al momento del pagamento, altrimenti deve essere emesso un progetto di notula.

  32. Grazie per la risposta. Come sa però molte aziende necessitano di fattura che provvedono a pagare a 30 giorni dffm o 60 giorni dffm. In questo caso come si potrebbe procedere?
    Grazie

  33. Buonasera, ho pagato il compenso di un avvocato con assegno bancario che e’ stato regolarmente incassato nel mese di novembre 2017.
    Dopo aver sollecitato la fattura, questa mi’ e’ stata inviata datata gennaio 2018. Premetto che il legale ha emesso la fattura in regime forfettatio non soggetto ad iva né a ritenuta di acconto ai sensi dell’ art.1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014.
    Desidero cortesemente sapere se e’ stata corretta l’emissione della fattura dopo 2 mesi o e’ irregolare.

    Grazie in anticipo

  34. L’emissione della fattura successiva al pagamento è sicuramente irregolare per un professionista.

  35. Buonasera,
    oggi mi è pervenuta una lettere di sollecito da parte di un legale del mio ex commercialista, anni 2010-11, chiusi attività il mese di giugno di quest’ultimo anno.
    Mi chiede una somma astronomica – 10 volte superiore a un compenso dovutogli 7 anni fa.
    Non mi ha mai avvertito con nessuna raccomandata, invio fattura e neanche personalmente mediante telefono.
    Inoltre non mi ha presentato neanche una proforma scritta, fattura etc., per la quale gli è dovuta una somma sconcertante del genere.
    Come può essere possibile dopo 7 anni chiedere una somma assurda del genere?

    Cordialmente
    Vinicio

  36. Vinicio, la cosa è possibile soltanto se il credito non è prescritto, quindi deve poter dimostrare di averle sollecitato il pagamento e di aver regolarmente emesso fattura pro forma. La differenza è data dagli interessi intercorsi con il passare del tempo. Impossibile dire in questo momento se il credito è ancora valido. Certo è che se fossi in lei farei vedere il tutto ad un legale.

  37. Il credito professionale si prescrive nel termine di 3 anni dalla data della prestazione. Temo che l’avvocato stia giocando sporco…

  38. Buonasera, sono sempre io. Come mi avete consigliato sono andato da un avvocato: dice che tre anni è la prescrizione presuntiva, se dovessi giurare di aver pagato no avendo una bolla andrei incontro a conseguenze spiacevoli – penali. La prescrizione dice è di 10 anni. Questi giorni mi farà sapere come procedere, mi sembra di aver capito che dovrà pattuire la cifra da pagare.

    Cortesemente

  39. Buonasera,
    ieri sono andato dall’avvocato; dopo un breve colloquio insiste sul patteggiamento circa
    la disputa sopra citata in questo sito. Ha paura che, chiedendo la prescrizione
    la controparte apra una disputa in tribunale: Lei dice – l’avvocato – che il giudice potrebbe farmi giurare di aver pagato. A me sembra strana questa cosa! Io al massimo posso avvalermi della legge della prescrizione presuntiva e basta. Perché mai dovrei giurare? Che senso ha che io giuri? Lei, però insiste. Mi vuole far patteggiare la metà della cifra indicata nel sollecito dell’avvocato, oltretutto una cifra assurda. Sono passati 7 anni, non ho né fattura, né alto tipo di sollecito, neanche una telefonata. Che consiglio mi date? Qualcuno può darmi una mano per capire meglio la faccenda?
    Ringrazio anticipatamente
    Vinicio

  40. Salve Vinicio, l’unico che può aiutarla a chiarire i suoi dubbi è un legale. Vediamo se c’è qualcuno tra i nostri lettori che può aiutarla.

  41. un professionista emette notula in data 02/05 a fronte di un mio pagamento con bonifico in data 30/04, la ritenuta di acconto la devo pagare in data 16/05 con mese di riferimento 4 (aprile), oppure il 18/06 con mese di riferimento 5 (maggio)?
    Grazie

  42. La ritenuta di acconto si versa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura.

  43. la ritenuta va comunque versata al 16/05 – vale la data del pagamento! al 30/04 poteva anche esserci una proforma di fattura non importa che la fattura sia stata emessa il 02/05.

  44. buongiorno.. ho firmato un contratto datato 04/04/2017 per una consulenza tecnica di parte in cui come ultimo pagamento era indicato 120 gg dalla stipula.. 4 rate da 305 € iva inclusa che non potendo permettermi il consulente mi ha concesso dilazione di pagamenti.. ho finito di pagare l’ultima rata a gennaio 2018
    Il consulente mi ha fatto solo danni e non ha risolto nulla ma a parte questo le fatture che ho ricevuto sono 3 non 4 come dovuto e nell’ultima ricevuta (il III acconto per intendersi) c’è scritto SALDO consulenza
    Ho chiesto molte volte l’ultima fattura che non è mai arrivata che è stata pagata con un acconto a novembre 2017 ed un saldo a gennaio 2018..
    Stamani mi arriva una fattura datata gennaio 2018 .. chiedo se è regolare oppure l’acconto dato nel 2017 doveva essermi fatturato nell’anno
    Grazie

  45. L’acconto pagato nel 2017 doveva essere regolato da fattura separata rispetto a quella ricevuta nel 2018.

  46. Grazie per la risposta.. cosa dovrei fare adesso secondo voi? pretendere la giusta fattura oppure andare all’Agenzia delle Entrate? e soprattutto mi conviene?

  47. Chiedere la correzione della fattura con l’indicazione che altrimenti andrà all’Agenzia.

  48. L’emissione della fattura coincide con l’effettivo incasso. Per effettivo incasso intendiamo disponibilità sul conto corrente professionale o anche assegno bancario. Es. mi pagano con assegno bancario in data 31/12/2018 che prende valuta 03/01/2019. Quando dovrei emettere fattura? Il 31/12/2018 o il 03/01/2019. Grazie e buona giornata.

  49. La fattura si emette quando la somma è realmente disponibile. Quindi se l’assegno ha valuta nel 2019 la fattura si emette in questa annualità.

  50. Salve ho Emesso una fattura il 28 novembre 2019 con pagamento a60 giorni quindi incassata il 28 gennaio 2020 , mi chiedevo se va calcolata nel reddito del 2019 data di emissione fattura o nel 2020 data d’incasso ??

  51. Buonasera, il commercialista è tenuto ad accettare pagamenti con carta di credito e a rilasciare ricevuta per prestazione servizio al privato cittadino? Grazie

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