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Le agevolazioni fiscali in tema IRAP

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Il Decreto Rilancio, ha previsto un taglio alle imposte. Viene, in particolare, cancellato, il versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020, rimane fermo il versamento dell’acconto versato nel 2019.

La disposizione di riferimento è contenuta nell’articolo 24 del Decreto Rilancio, rubricato “Disposizioni in materia di versamento dell’Irap“, e fa parte degli interventi sulla liquidità alle imprese cercando di sostenerle in questo particolare e difficile momento economico.

E’ previsto l’annullamento del versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta, inoltre non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi il 2020.

Le agevolazioni

Le agevolazioni fiscali in tema IRAP: beneficiari

Sotto il profilo soggettivo la disposizione interessa:

  • Soggetti che esercitano attività di impresa;
  • Esercenti arti e professioni

che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro.

Limite di 250.000.000 euro

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

  • Ricavi caratteristici ex art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa;
  • Compensi ex art. 54, co. 1 del Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Gli esercenti attività d’impresa dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed i ricavi derivanti delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito, come:

  • Plusvalenze patrimoniali;
  • Sopravvenienze attive;
  • Interessi attivi.

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa.

Sono considerati anche i compensi sottoforma di partecipazione agli utili, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Le agevolazioni fiscali in tema IRAP: esclusioni

Sono esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi, i soggetti:

  • Le imprese di assicurazione, le Amministrazioni Pubbliche;
  • Gli intermediari finanziari e le società holding.

In cosa consistono le agevolazioni fiscali in tema IRAP?

L’agevolazione consiste:

  • In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell’acconto;
  • In relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno esonerati dal versamento:

  • Del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;
  • Della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.

Un’impresa con il periodo d’imposta compreso tra il 1° dicembre e il 30 novembre:

  • In relazione al periodo d’imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020la prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020 sarà dovuta così come la seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020. Il saldo in scadenza il 31 maggio 2021, invece, non sarà dovuto;
  • In relazione al periodo d’imposta 1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.

Dimensioni del contribuente

L’agevolazioni previste variano in funzione delle dimensioni del contribuente, in particolare:

  • Coloro che applicano gli Isa,devono versare gli acconti d’imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell’imposta storica;
  • Coloro che non applicano gli ISA, l’agevolazione è del 40% dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta precedente.

La non debenza del primo acconto IRAP non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma è un vero e proprio abbuono, l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

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