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Lavoro occasionale 2018: guida a Libretto Famiglia e PrestO

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Il Lavoro Occasionale accessorio si caratterizza per l’esercizio di un’attività di lavoro subordinato in modo sporadico, episodico e non abituale. Con il libretto famiglia e i buoni lavoro PrestO’ è possibile svolgere in regola attività di lavoro subordinato a carattere occasionale. Attenzione però, ai limiti economici di reddito. Vediamo i riflessi contributivi ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, del Lavoro Occasionale.

Il Lavoro Occasionale di tipo accessorio è una particolare disciplina fiscale, introdotta per andare a regolamentare il lavoro subordinato.

In particolare si tratta di tutte quelle attività lavorative effettuate sotto l’eterodeterminazione altrui, svolte dai contribuenti in maniera del tutto sporadica, episodica e non abituale nel tempo.

Ad esempio, un soggetto che deve fare una sostituzione come barman per una giornata può utilizzare questa disciplina per essere in regola. Stessa cosa per una commessa, o un’attività di pulizia in condominio, etc.

Prima di entrare in dettaglio voglio ricordarti che la disciplina del Lavoro Occasionale si differenzia da quella del Lavoro Autonomo Occasionale.

Questo in quanto quest’ultima è utilizzabile da coloro che intendono effettuare una prestazione di lavoro in modo del tutto autonomo, e non sotto le dipendenze altrui. Così come previsto dall’articolo 2222 del codice civile.

Le regole del Lavoro Occasionale (articolo 51-bis del D.L. n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017 pubblicata sula Gazzetta Ufficiale n. 144/2017) prevedono una particolare disciplina suddivisa a seconda del soggetto che andrà a richiedere la prestazione lavorativa.

Imprese, Pubblica Amministrazione e professionisti, per le prestazioni lavorative occasionali e saltuarie possono ricorrere a PrestO, il contratto di prestazione occasionale. Le famiglie e i privati, invece, potranno utilizzare il Libretto Famiglia.

In questo contributo ci concentreremo sugli aspetti riguardanti i riflessi fiscali e contributivi che caratterizzano la nuova disciplina del Lavoro Occasionale.

Lavoro occasionale

 

Disciplina del Lavoro Occasionale

Dal 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale di tipo accessorio.

Si tratta di una disciplina fiscale e previdenziale che è andata a sostituire gli abrogati buoni-lavoro c.d. “Voucher Inps“.

Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale possono fare ricorso:

  • Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia;
  • Imprese, professionisti e PA per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO’).

In particolare, il Legislatore ha introdotto il “libretto di famiglia” per le prestazioni occasionali rese ai privati.

Mentre, il “contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)” per le imprese ed i professionisti. Questo con il dichiarato intento di consentirne l’utilizzo per prestazioni occasionali o saltuarie e, nel contempo, garantire un minimo di tutele previdenziali, normative e assistenziali a favore dei prestatori

Tutte le prestazioni di lavoro subordinato di tipo non continuativo potranno essere svolte utilizzando il Libretto Famiglia o i buoni PrestO’. Consentendo a datore di lavoro e lavoratore di essere in regola con la normativa fiscale e previdenziale.

Per questo motivo, che tu sia una famiglia o un impresa, questa disciplina fiscale ti è utile ogni volta che vuoi assumere qualcuno per un’attività di lavoro subordinato non continuativo nel tempo.

Utilizzo della disciplina sul Lavoro occasionale

Privati e famiglie possono utilizzare la disciplina del Lavoro Occasionale accessorio per svolgere:
  • Piccoli lavori domestici. Inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro Occasionale per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.

Infine, gli enti della Pubblica Amministrazione possono utilizzare questo regime nell’ambito dell’attività istituzionale. Tuttavia, solo ed esclusivamente per le seguenti attività:

  • Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • Lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Lavoro occasionale e divieti di utilizzo

E’ fatto divieto di utilizzare la disciplina del Lavoro Occasionale di tipo accessorio nelle seguenti fattispecie.
Per imprese e professionisti:
  • Con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
  • Da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Considerando parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;
  • Da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per gli enti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di utilizzo di questa disciplina:

  • Oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;
  • Oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Limiti da rispettare

Per tutte le categorie di utilizzatori valgono regole comuni. La possibilità di attuare attività di Lavoro Occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:

  • Di €. 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • €. 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • €. 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età. Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
  • Disoccupati che abbiano reso la DID;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI). Ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno.

Acquisto dei buoni e tracciabilità della prestazione

L’acquisto dei buoni deve essere effettuato sulla piattaforma Inps dedicata, con pagamento anticipato.

Questo è il link per accedere al servizio: “Acquisto dei buoni PrestO’ e Libretto Famiglia INPS

Qui, invece, potete trovare il manuale guida alla procedura di attivazione elettronica: “Manuale procedura di attivazione dei buoni

Il valore dei buoni acquistabili è di €. 10,00 lorde. a cui corrisponde un entrata netta per il lavoratore di €. 8,00.  Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti.

Questo anche tramite un intermediario autorizzato ad intrattenere i rapporti con l’Inps, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps.

Piattaforma che effettua anche le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello F24 di versamento, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti.

Le regole di registrazione sono diverse a seconda che si tratti di utilizzatore privato o professionale.

Lavoro Occasionale Accessorio e Regime Sanzionatorio

Comune ad entrambe le tipologie è anche il regime sanzionatorio.

Regime che prevede, in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dei limiti di cui sopra, la trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, e quindi di attivazione del buono, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 500 a €. 2.500. Questo per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di diffida ad adempiere.

Come puoi vedere l’impianto sanzionatorio è fortemente incentrato sulla figura del datore di lavoro. Datore che potrebbe approfittare di questo regime per utilizzarlo in modo errato. Ovvero come alternativa ai contratti di lavoro subordinato. Per evitare questo è stato introdotto questo regime sanzionatorio particolarmente pesante.

Funzionamento del Libretto famiglia

Le famiglie avranno a disposizione un libretto nominativo prepagato.

Si tratta di un libretto contenente titoli dal valore unitario di €. 10,00 da consegnare al prestatore d’opera per ogni ora di lavoro.

Il libretto nominativo, c.d. libretto Famiglia, è acquistabile presso la piattaforma telematica dell’Inps o presso gli uffici postali.

Esso è utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali che possono consistere in:

  • Piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Come detto, il libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di €. 10,00. Ciascuno di essi è utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.

Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:

  • €. 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps;
  • €. 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’attivazione del libretto famiglia avviene attraverso la piattaforma informatica dell’Inps. Ovvero anche avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’istituto.

L’attivazione deve avvenire entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Attivazione che avviene comunicando:

  • I dati identificativi del prestatore;
  • Il compenso pattuito;
  • Il luogo di svolgimento
  • La durata della prestazione.

Nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Funzionamento dei buoni PrestO’ per professionisti e imprese

Gli operatori professionali (imprese e professionisti) possono retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO’“.

Per farlo dovranno osservare una serie di regole intese a garantire il monitoraggio di questo istituto.

Il ricorso al contratto occasionale è vietato nei seguenti casi:

  • Soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
  • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; in edilizia e settori affini;
  • Imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di €. 9,00.

Importo a cui si deve aggiungere la contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso. Ed anche il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.

L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

I compensi sono corrisposti al prestatore direttamente dall’Inps e sono esenti da imposizione fiscale. I compensi non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Comunicazione della prestazione

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente:

  • I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • Il luogo di svolgimento della prestazione;
  • L’oggetto della prestazione;
  • La data e l’ora di inizio ed il termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Se la prestazione non è stata resa, è possibile trasmettere la comunicazione di revoca attraverso la piattaforma informatica Inps. Oppure avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Lavoro occasionale per le imprese agricole

Come regola generale le imprese del settore agricolo non possono utilizzare il contratto di lavoro occasionale.

Questo salvo che che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti. Purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età. Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • Persone in stato di disoccupazione;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il valore del compenso orario non è predeterminato bensì è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, nel settore agricolo il limite di durata non è fissato in 280 ore bensì è ricavabile dividendo l’importo massimo consentito con la retribuzione oraria come sopra individuata.

Lavoro occasionale nelle amministrazioni pubbliche

Gli enti e le istituzioni pubbliche possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale. Questo indipendentemente dal numero di dipendenti in forza ma solo in occasioni specificatamente individuate:

  • Nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • Nello svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Fermo restando che è comunque richiesto il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il mancato rispetto dei vincoli economici non comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato. Questo tuttavia, non esime da responsabilità e da eventuali azioni di responsabilità.

Infografica riassuntiva sul lavoro occasionale

Lavoro occasionale accessorio: consigli

La disciplina del Lavoro Occasionale riguarda tutte quelle attività di lavoro espressamente richiamate dalla normativa ed indicate nell’articolo.

La disciplina può essere utilizzata da tutti coloro che intendono svolgere un’attività di lavoro dipendente del tutto sporadica e non continuativa nel tempo.

Per tutte le attività professionali ed economiche per le quali il Lavoro Occasionale non può trovare applicazione (lavoratori agricoli, attività professionali continuative, etc), restano in vigore le attuali norme legate sia alla prestazione occasionale (articolo 2222 del c.c.) per i professionisti che operano senza continuità, o all’apertura della partita Iva per tutte le attività professionali ed economiche.

L’esercizio di un attività con le regole del Lavoro Occasionale può essere effettuata e sfruttata da tutti quei soggetti che prevedono di non superare i limiti economici sia in riferimento al singolo committente che alla totalità delle prestazioni annue. Superare queste soglie comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

Per questo motivo, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività vi consigliamo di consultarvi sempre con un Commercialista, in modo da capire quale disciplina fiscale sia la più idonea alla vostra situazione personale e all’attività che volete andare a svolgere.

Se vuoi raccontarci la tua esperienza, lasciaci un commento.

7 COMMENTI

  1. …ti chiesto scusa, non ho capito…io faccio prestazione occasionale per una ditta, di solito faccio ricevuta annuale da euro 4790, mi pagano ancora con bonifico bancario? Grazie Federico ciao.

  2. L’articolo è dedicato al lavoro occasionale, per attività assimilabili a quelle di lavoro dipendente, come può essere anche il tuo caso. Il pagamento avviene con i buoni, esattamente come in precedenza i Voucher. Con il buono in mano si ha diritto ad ottenere l’importo netto.

  3. Relativamente al libretto di famiglia, desidero sapere se e come siano consultabili dagli utilizzatori gli elenchi dei prestatori che si iscrivono all’INPS, da cui ricevono un PIN , a cui forniscono domicilio e , ove posseduto , l’IBAN. Solo così può incentivati il mercato.

  4. salve
    siamo una piccola associazione di volontariato non profit , volevamo chiedere se è possibile retribuire e in che forma dei ragazzi disabili psichici e fisici per piccoli lavori. tipo giardinaggio o piccole manutenzioni.
    potremmo usare il libretto lavoro ?
    grazie per la cortesia.

  5. buongiorno, avrei una domanda un po’ particolare alla quale non riesco a trovare una risposta
    sono l’erede di una persona che operava in regime di prestazione occasionale senza Partita IVA e mi trovo di fronte alla richiesta da parte di una persona con partita iva, di una fattura o meglio una nota di ritenuta d’acconto, che non è stata emessa in quanto il mio parente è deceduto improvvisamente prima di poterlo fare
    vorrei sapere che cosa devo fare, se in quanto attività saltuaria e occasionale, come erede ho qualche dovere o se una volta deceduta la persona, è da considerarsi chiusa ogni sua attività in vita…
    inoltre questa persona ha lasciato intendere di volersi rivalere per il lavoro svolto, anche se ho le email che testimoniano la chiusura dei rapporti tra le parti
    non essendoci partita iva o altro è come se l’attività non fosse mai esistita a livello di impresa, anche se la persona dichiarava tutti i guadagni (ovviamente tali guadagni erano sotto i 5000 euro)?
    grazie

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