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Lavoratore in trasferta e lavoratore trasfertista

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Regime fiscale e contributivo applicabile alle indennità corrisposte ai lavoratori in trasferta e ai c.d. “trasfertisti“. Differenze tra lavoratore in trasferta e trasfertista ai fini della disciplina contributiva e fiscale.

Un aspetto da tenere in considerazione quando ti trovi ad dover effettuare un’attività lavorativa fuori dalla ordinaria sede di lavoro è capire se stai operando come:

  • Lavoratore in trasferta
  • Lavoratore trasfertista.

In questo contributo intendo ad analizzare queste differenze, sia da un punto di vista fiscale che contributivo. Il tutto anche alla luce della sentenza della Cassazione in Sezioni Unite n. 27093 del 15 novembre 2017. Sentenza con la quale la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite riguardo al regime contributivo applicabile alle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell’impresa. Questo alla luce dell’articolo 7 quinquies del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016.

Prima di esaminare i punti fondamentali della sentenza pare opportuno evidenziare alcuni aspetti fondamentali delle trasferte dei lavoratori dipendenti. Questo partendo dalla distinzione tra lavoratore in trasferta e lavoratore trasfertista.

Il lavoratore in trasferta

Trasferta del lavoratore
La trasferta si verifica quando un lavoratore viene inviato a lavorare temporaneamente in un’altra località, solitamente a una certa distanza dalla sua sede di lavoro abituale.

La trasferta di lavoro si concreta con un cambiamento provvisorio rispetto a quanto scritto nel contratto di lavoro o lettera di assunzione, in merito al luogo di lavoro del dipendente. Dunque, una possibilità per il datore di lavoro di spostare uno o più dipendenti che rientreranno al termine (della trasferta appunto) nella sede abituale di impiego. Appare superfluo ricordare che con la trasferta si verte in campo assolutamente diverso dal trasferimento del lavoratore. Trasferimento che, invece, si concreta nello spostamento definitivo.

Sotto il profilo economico, proprio per quanto detto, le ore lavorate in trasferta soggiacciono ad una disciplina diversa da quelle lavorate nella sede abituale di lavoro. Al lavoratore in trasferta è riconosciuta un’indennità detta, appunto, di trasferta o diaria e/o il rimborso delle spese da lui sostenute per lo spostamento. Oltre al rimborso delle spese effettive, il lavoratore in trasferta ha diritto a un’indennità di trasferta, che rappresenta un importo forfettario giornaliero o mensile aggiuntivo per coprire le spese aggiuntive sostenute durante la trasferta, come pasti o altre spese incidentali.

L’indennità di trasferta si differenzia a sua volta a seconda che si tratti di:

  • Indennità di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro;
  • Indennità di trasferta all’interno del territorio comunale sede di lavoro.

Rimborsi spesa del lavoratore in trasferta

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese, ai quali dovrà far fronte il datore di lavoro, essi potranno essere effettuati in modo analitico, forfettario o misto. In ogni caso il dipendente dovrà presentare all’azienda la documentazione relativa alle spese, la quale deve essere precisa e dettagliata e riepilogare i dati della trasferta (data, descrizione), i costi sostenuti (documenti di viaggio, fatture hotel) oltre ad essere firmata dal collaboratore in trasferta.

L’indennità di trasferta deve essere riconosciuta anche per i giorni festivi o di sabato e domenica qualora tali giornate rientrino nel periodo della trasferta.

L’indennità è riconosciuta infatti in maniera fissa al dipendente per ogni giorno di lavoro in trasferta. Si ribadisce a tal proposito che trattasi di prestazioni rese fuori dal comune dove ha sede l’azienda o dove è stata definita la sede contrattuale.

Il comma 5 dell’articolo 51 del DPR n. 917/86 prevede tre diversi regimi fiscali per i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente in trasferta.

Rimborso forfettario

La cifra prestabilita – al di là delle spese effettivamente sostenute dal dipendente – risulta:

  • Esente fino a €. 46,48 al giorno, per trasferte all’interno del territorio nazionale;
  • Esente fino a €. 77,46 giornaliere, per le trasferte estero.

Il rimborso è determinato al netto delle spese di viaggio e di trasporto che sono state sostenute dal dipendente e per le quali, presentata idonea documentazione giustificativa, il lavoratore ha diritto al riconoscimento del rimborso.

Rimborso misto

Al dipendente può alternativamente esser dato un rimborso con metodo misto riconoscendo un rimborso spese a pié di lista per il vitto e l’alloggio. Ciò che importa è che il lavoratore, per ottenere il rimborso, deve predisporre, alla fine della trasferta, una distinta analitica delle spese sostenute. Documento a cui deve allegare tutti i giustificativi di spesa necessari per il rimborso, oltre ad una indennità di trasferta ridotta.

Rimborso analitico

Altro sistema di rimborso consiste nel rimborso analitico consistente nella esposizione dettagliata ed analitica di tutte le spese sostenute dal dipendente nello svolgimento della prestazione lavorativa, nel luogo in cui è stato inviato in trasferta. In questo caso, l’azienda ha l’obbligo di provvedere al totale rimborso sulla base della nota spese presentata dal dipendente, completa di tutti i documenti giustificativi. Va aggiunto che per altre spese, diverse da quelle sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, la normativa fiscale stabilisce che non concorrono a formare il reddito del dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di €. 15,49, elevate ad €. 25,82 per le trasferte all’estero.

Si pensi ad esempio a spese telefoniche, spese di parcheggio, mance.

Tabella di riepilogo: lavoratore in trasferta

PuntoDescrizione
Definizione di trasfertaLavoratore inviato temporaneamente a lavorare in un’altra località rispetto a quella in cui normalmente presta servizio.
Spese di viaggio e alloggioIl datore di lavoro copre le spese di viaggio, alloggio e vitto del lavoratore in trasferta, rimborsandole secondo i costi effettivamente sostenuti.
Indennità di trasfertaIl lavoratore in trasferta ha diritto a un’indennità di trasferta, un importo forfettario giornaliero o mensile per coprire le spese aggiuntive durante la trasferta.
Durata della trasfertaStabilire una data di inizio e una data di fine per la trasferta, definendo chiaramente il periodo in cui si applicano le condizioni speciali di lavoro.
Orario di lavoro e riposoRispetto degli orari di lavoro stabiliti e diritto ai periodi di riposo e pausa previsti dalla legge.
Diritti previdenziali e assicurativi Mantenimento dei diritti previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, come l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la copertura previdenziale.
Trattamento fiscaleI compensi e le indennità di trasferta possono essere soggetti a norme fiscali specifiche.

Il lavoratore trasfertista

Fino ad adesso è stato fatto riferimento al lavoratore in trasferta. Quindi un lavoratore che si sposta dalla sede dell’azienda in modo temporaneo e occasionale. Diverso è il concetto di lavoratore trasfertista. Si definisce tale quel soggetto che contrattualmente è “costretto” a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse. Sono da considerare trasfertisti i lavoratori quando:

  • Dal contratto di lavoro emerga che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro;
  • Il contratto di lavoro non preveda affatto una sede di lavoro predeterminata.

Un lavoratore trasfertista è un dipendente che viene inviato a lavorare in un luogo diverso dalla sua sede di lavoro abituale per un periodo di tempo prolungato. A differenza di un lavoratore in trasferta, il trasfertista si sposta per un periodo di tempo più lungo e spesso cambia residenza temporaneamente per seguire il suo lavoro. La qualificazione del trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo preciso.

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Questo ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del DPR n. 917/86.

Tabella di riepilogo: lavoratore trasfertista

PuntoDescrizione
Definizione e durata della trasfertaUn lavoratore trasfertista è un dipendente che viene inviato a lavorare in un luogo diverso dalla sua sede di lavoro abituale per un periodo di tempo prolungato. La durata della trasferta può variare da alcuni mesi a diversi anni.
Contratto di lavoroIl lavoratore trasfertista può essere assunto con un contratto di lavoro specifico per la trasferta, che definisce le condizioni di lavoro, la durata, il compenso, le spese di viaggio e alloggio, e altri dettagli pertinenti alla situazione specifica.
Rimborso delle speseIl datore di lavoro è responsabile di coprire le spese di viaggio, alloggio e vitto del lavoratore trasfertista durante il periodo di trasferta. Le spese dovrebbero essere rimborsate secondo i costi effettivamente sostenuti dal lavoratore.
Indennità di trasfertaAl lavoratore trasfertista può essere corrisposta un’indennità di trasferta, un importo forfettario giornaliero o mensile per coprire le spese aggiuntive sostenute durante la trasferta, come pasti o altre spese incidentali.
Alloggio e vita quotidianaDurante la trasferta, il lavoratore trasfertista deve trovare un alloggio temporaneo nella nuova località. Questo può includere l’affitto di un appartamento, una stanza in un hotel o altre soluzioni di alloggio. Il lavoratore trasfertista deve adattarsi alla vita quotidiana nella nuova località, comprese le necessità personali e l’integrazione nella comunità locale.
Protezione sociale e previdenzialeDurante la trasferta, il lavoratore trasfertista mantiene generalmente i diritti previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, come l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la copertura previdenziale. È importante verificare le specifiche normative e gli accordi tra i paesi coinvolti per garantire una corretta copertura sociale e previdenziale.
Reintegro nella sede di lavoroAlla fine del periodo di trasferta, il lavoratore trasfertista può tornare alla sua sede di lavoro abituale o essere assegnato a un nuovo incarico o trasferito in un’altra località. Questo può comportare nuove questioni legate al trasferimento o al riposizionamento professionale.
Impatto sulla vita familiareLa trasferta prolungata di un lavoratore trasfertista può influire sulla vita familiare, richiedendo adattamenti e gestione della separazione temporanea, dell’educazione dei figli e delle questioni familiari a distanza.
Benefici e opportunità professionaliNonostante le sfide, la trasferta può offrire benefici e opportunità professionali, come l’acquisizione di nuove esperienze, l’ampliamento della rete professionale e lo sviluppo di competenze interculturali.
Normative e regolamentazioniLa disciplina del lavoratore trasfertista può variare in base alle normative e alle regolamentazioni specifiche dei paesi coinvolti. È importante consultare le leggi nazionali e internazionali pertinenti, nonché gli accordi collettivi e individuali applicabili, per garantire il rispetto delle norme e dei diritti dei lavoratori trasfertisti.

Tabella di confronto: differenze tra lavoratore in trasferta e trasfertista

CaratteristicaLavoratore in trasfertaLavoratore trasfertista
Durata della temporaneitàBreve termine (solitamente alcuni giorni o settimane)Lungo termine (da alcuni mesi a diversi anni)
Sede di lavoroLuogo diverso dalla sede abituale di lavoroCambio di residenza temporanea per seguire il lavoro
Contratto di lavoroSolitamente contratto a tempo determinatoContratto specifico per la trasferta
Spese di viaggio e alloggioGeneralmente coperte dal datore di lavoroGeneralmente coperte dal datore di lavoro
Indennità di trasfertaPossibile ricevere un’indennità per spese extraPossibile ricevere un’indennità per spese extra
Impatto sulla vita familiareSeparazione temporanea dalla famigliaPossibile cambio temporaneo della residenza
Copertura previdenzialeDipende dalla legislazione del paeseDipende dalla legislazione del paese
Opportunità di carrieraPossibili nuove opportunità di lavoroPossibili nuove opportunità di lavoro
Reintegro nella sede abitualeRitorno alla sede abituale di lavoroPossibile trasferimento a un’altra località
Copertura assicurativaDipende dalla legislazione del paeseDipende dalla legislazione del paese

Giurisprudenza sulle spese di trasferta

La Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite riguardo al regime contributivo applicabile alle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell’impresa. Questo, in considerazione della norma di interpretazione emanata nel 2016 (art. 7-quinquies D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1º dicembre 2016, n. 225).

La situazione

La ditta ricorrente svolge lavori di impiantistica in cantieri itineranti posti in luoghi sempre diversi e variabili e corrisponde ai lavoratori una indennità di trasferta per i giorni in cui la prestazione è resa fuori dal comune ove è allocata la sede aziendale, considerandola esente da IRPEF e contribuzione nei limiti stabiliti dalla legge. Riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha sancito dovesse invece applicarsi il regime dei c.d. ‘‘trasfertisti’’.

Stante il contrasto di giurisprudenza, la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite riguardo al regime contributivo applicabile alle indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro opera al di fuori della sede dell’impresa, ritenendo perfettamente lecito l’intervento retroattivo del Legislatore – volto a risolvere l’annoso contenzioso in materia – e ha chiarito il senso dell’espressione anche se corrisposta con carattere di continuità (sentenza n. 27093 del 15/11/2017).

Le Sezioni Unite hanno innanzitutto inquadrato i termini del problema. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che la nozione di trasferta è caratterizzata:

  • Dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l’attività lavorativa;
  • Dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro;
  • Dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore.

Sono considerati trasfertisti abituali i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale. La sussistenza della indicata duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta ha riflessi anche per la determinazione del relativo trattamento ai fini contributivi (e fiscali).

I principi espressi dalla Corte

Dalla sentenza delle Sezioni unite possono trarsi due principi (Cass. civ., sez. unite, n. 27093 del 15 novembre 2017):

  1. In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità, deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile, rispettivamente previsto dalle relative disposizioni (art. 11 Legge n. 467/1984; art. 51, comma 6, DPR n. 917/86);
  2. La disposizione che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha stabilito che:
    • I lavoratori rientranti nella disciplina dei c.d. ’’trasfertisti’’, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni:
      • La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
      • Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
      • La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione ‘‘in misura fissa’’, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta (comma 5 e comma 6 articolo 51 DPR n. 917/86).

Conclusioni

In conclusione, è importante sottolineare le differenze significative tra un lavoratore in trasferta e un lavoratore trasfertista. Mentre entrambi sono impegnati in attività lavorative al di fuori della loro sede abituale, le caratteristiche distintive come la durata della temporaneità, la residenza temporanea, il contratto di lavoro specifico per la trasferta e la copertura delle spese da parte del datore di lavoro li distinguono l’uno dall’altro. Mentre il lavoratore in trasferta affronta brevi periodi di temporaneità e può tornare alla sua sede abituale, il lavoratore trasfertista si trasferisce per un periodo di tempo prolungato, richiedendo un adattamento alla vita quotidiana in un nuovo luogo di residenza. La copertura previdenziale e assicurativa può variare in base alla legislazione del paese di destinazione. Entrambi offrono opportunità di carriera e possono portare a nuove esperienze, ma richiedono una gestione oculata dell’impatto sulla vita familiare. In definitiva, comprendere le differenze tra questi due tipi di lavoratori è essenziale per garantire una corretta gestione delle trasferte e fornire un ambiente di lavoro adeguato e sicuro per i dipendenti coinvolti.

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