La rottamazione blocca i pignoramenti presso terzi: con la risposta all’istanza di Interpello n. 128, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pignoramento presso terzi si estingue se il debitore pignorato ha aderito alla rottamazione-ter, anche qualora l’istanza sia stata presentata dopo il provvedimento del giudice che assegna le somme al creditore procedente. In quanto l’ordinanza di assegnazione delle somme non ha natura satisfattiva essendo sottoposta alla condizione sospensiva che il terzo paghi.

Nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate aveva pignorato i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, il quale rendeva una dichiarazione positiva, precisando che i propri crediti non erano immediatamente esigibili essendo dovuti a scadenze future contrattualmente pattuite.

L’art. 72-bis del DPR n. 602/73 nel disciplinare il pignoramento presso terzi, fornisce all’Agente della Riscossione la facoltà di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, e fino a concorrenza del credito per il quale si procede, la somma relativa al credito intimato, senza che nella procedura sia richiesto l’intervento del giudice dell’esecuzione.

la rottamazione blocca i pignoramenti

La rottamazione blocca i pignoramenti presso terzi

Nella fattispecie in esame, invece, è stato necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione che, con apposita ordinanza, ha assegnato i crediti pignorati all’Agenzia Entrate-Riscossione in qualità di creditore procedente.

Successivamente al pignoramento, ma prima che i crediti pignorati fossero esigibili il debitore ha presentato l’istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), effettuando anche al pagamento della prima e della seconda rata dell’importo dovuto per la definizione.

L’art. 3 co. 13 lett. b) del DL n. 119/2018 dispone che:

“il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Il legislatore ha previsto quindi, per le esecuzioni mobiliari e immobiliari, che la definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente per la Riscossione estingue l’esecuzione forzata ad esclusione del caso in cui la definizione sia stata posta in essere dopo che il bene pignorato sia stato aggiudicato a seguito di un incanto con esito positivo.

La norma non prevede esplicitamente che analogo effetto si produce in caso di esecuzione presso terzi, tuttavia l’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019 ha precisato che la presentazione dell’istanza di definizione estingue anche i pignoramenti presso terzi.

La rottamazione blocca i pignoramenti presso terzi: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate confermando l’interpretazione proposta dal contribuente, afferma che:

“dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante”.

Lascia una Risposta