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La cessione delle immobilizzazioni materiali

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La cessione a titolo oneroso di immobilizzazioni materiali genera sia a livello civilistico che fiscale, la rilevazione di una plusvalenza o di una minusvalenza che può assumere natura ordinaria o straordinaria.


Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole destinati a concorrere all’attività produttiva dell’impresa per un periodo superiore ad un esercizio. Le immobilizzazioni materiali rappresentano, quindi, costi comuni a più esercizi, che concorrono ad un processo produttivo pluriennale. Per questo motivo l’imputazione a conto economico dei costi relativi alle immobilizzazioni materiali avviene gradualmente tramite le quote di ammortamento.

Quando le immobilizzazioni immateriali cessano la loro utilità per l’azienda possono essere dismesse, oppure, nel caso in cui esse riservino ancora un certo grado di utilità, possono essere cedute. Questa operazione determina una serie di conseguenze per l’azienda, sia di natura civilistica che fiscale. Vediamo insieme come trattare la cessione delle immobilizzazioni materiali.

La disciplina civilistica della cessione di immobilizzazioni materiali

La cessione o l’alienazione delle immobilizzazioni materiali, secondo quanto previsto dall’OIC 16, origina plusvalenze o minusvalenze. A seguito dell’alienazione, secondo i principi contabili, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  • Accreditare il conto immobilizzazioni per il valore di iscrizione del bene alienato;
  • Addebitare al corrispondente fondo ammortamento il valore ammortizzato riferito al bene ceduto;
  • Addebitare il conto finanziario per il prezzo del bene ceduto;
  • Imputare a Conto Economico l’eventuale differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore residuo del bene che costituisce plusvalenza nel caso di differenza positiva o minusvalenza in caso di differenza negativa.

L’alienazione dell’immobilizzazione comporta l’eliminazione dallo Stato patrimoniale del costo storico del cespite e del correlato fondo ammortamento. Il valore netto contabile del cespite che è alienato “deve tener conto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato” (§ 81).

Le eventuali plusvalenze e minusvalenze sono iscritte rispettivamente nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” e “B.14 – Oneri diversi di gestione“.

DETERMINAZIONE PLU/MINUS VALOREINDIVIDUAZIONECLASSIFICAZIONE IN BILANCIO
PlusvalenzaValore di cessione > Valore contabile residuo del cespiteA.5 – Altri ricavi e proventi
MinusvalenzaValore di cessione < Valore contabile residuo del cespiteB.14 – Oneri diversi di gestione

Il valore contabile residuo è determinato sottraendo dal costo storico (eventualmente rivalutato) il fondo ammortamento accumulato fino alla data di cessione (gli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione di anno) dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

Aspetti IVA

Secondo quanto previsto dall’art. 20 del DPR n. 633/72, le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono alla determinazione del volume d’affari ai fini IVA.

La disciplina fiscale della cessione di immobilizzazioni materiali

L’alienazione delle immobilizzazioni materiali da parte dell’impresa genera, anche ai fini fiscali, una plusvalenza (art. 86 del TUIR) o una minusvalenza (art. 101 del TUIR). Nella maggioranza dei casi la plusvalenza (minusvalenza) è realizzata mediante cessione a titolo oneroso; è possibile tuttavia che la plusvalenza derivi anche dal risarcimento assicurativo a seguito della perdita o del danneggiamento di un bene, dall’assegnazione ai soci di beni immobilizzati, dalla destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa o infine per le imprese individuali da autoconsumo.

La plusvalenza (minusvalenza) realizzata mediante cessione a titolo oneroso è determinata dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo non ammortizzato del bene. Il corrispettivo per la cessione va assunto al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, ossia dei costi di transazione per sostenere l’operazione di trasferimento (spese per perizie tecniche, intermediazione, ecc). Mentre, per costo non ammortizzato si intende il costo fiscalmente riconosciuto del bene, pari alla differenza tra il costo fiscale e il fondo ammortamento fiscale.

Generalmente l’ammontare della plusvalenza determinata contabilmente coincide con quella fiscale. Sempre con maggiore frequenza si riscontra tuttavia una differenza tra l’ammontare contabilizzato e quanto rilevante ai fini fiscali. Tale differenza si manifesta in tutte le ipotesi di disallineamento tra valore civile e fiscale dei beni che si verifica ad esempio con riferimento alla cessione:

  • Dei beni a deducibilità limitata;
  • Dei fabbricati la cui area sottostante è irrilevante ai fini fiscali;
  • Dei fabbricati rivalutati, con o senza effetto fiscale;
  • Dei beni relativi al soggetto avente causa in un’operazione straordinaria effettuata in neutralità fiscale.

Le predette ipotesi non incidono sulla modalità di contabilizzazione della cessione dei beni; si rende necessaria l’effettuazione delle opportune riprese in sede di dichiarazione in quanto la plusvalenza (minusvalenza) fiscale è diversa da quella contabilizzata. Invece, con riferimento al bilancio relativo all’esercizio in cui vi è l’alienazione dei beni disallineati si dovrà stornare la fiscalità differita iscritta in precedenza nel momento in cui si è verificata la divergenza tra valore civile e fiscale del bene.

Per approfondire: “Plusvalenze Patrimoniali: criteri di tassazione“.

Per approfondire: “Imposte anticipate e differite: la contabilizzazione“.

Rateazione della plusvalenza e imposte differite

Qualora, a seguito della cessione, emerga una plusvalenza, ai soli fini fiscali è possibile, per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, optare per la rateazione della plusvalenza fino ad un massimo di 5 quote annuali. L’opzione ma obbligatoriamente manifestata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzo della plusvalenza.

Nell’ipotesi in cui si opti per la rateazione della plusvalenza è necessario iscrivere le imposte differite, calcolate sull’ammontare della plusvalenza oggetto di differimento. Mentre, ai fini Irap le plusvalenze non sono rateizzabili e quindi non va rilevata per tale imposta la fiscalità differita.

Scrittura contabile di vendita immobilizzazioni materiali

Ipotizziamo che l’impresa Alfa SRL venda un’immobilizzazione materiale nel caso in cui il prezzo di vendita sia superiore a quello del valore contabile del bene. Ipotizziamo un macchinario acquistato per 50.000 euro. Il bene è ammortizzato per 40.000 euro. Il prezzo di vendita del macchinario è di 12.500 euro oltre Iva. Di seguito le scritture contabili relative all’operazione.

Scritture contabili

La prima scrittura da effettuare riguarda lo storno del fondo ammortamento del macchinario per riportare il valore “netto” nel conto macchinari. In questo modo si “chiude” il fondo ammortamento stanziato.

CONTODAREAVERE
FONDO AMM.TO MACCHINARI40.000
MACCHINARI40.000

La seconda scrittura riguarda l’operazione di vendita del macchinario. Il valore dello stesso al netto del fondo nella scheda contabile è pari a 10.000 euro (50.000 di costo storico – 40.000 di fondo ammortamento). Il prezzo di vendita pattuito di 12.500 euro, essendo maggiore rispetto al valore contabile determina l’emersione di una plusvalenza patrimoniale (12.500 – 10.000) = 2.500 euro.

CONTODAREAVERE
CREDITI V/CLIENTI15.250
MACCHINARI10.000
IVA A CREDITO2.750
PLUSVALENZA PATRIMONIALE2.500

Domande frequenti

Cosa regolamenta lo standard OIC 16 in Italia?

Lo standard OIC 16 riguarda la contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali, fornendo linee guida su riconoscimento,

Come viene contabilizzata la cessione di un’immobilizzazione materiale secondo OIC 16?

La cessione di un’immobilizzazione materiale viene contabilizzata eliminando il costo del bene e l’ammortamento accumulato dai conti corrispondenti, registrando eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione.

Qual è l’impatto fiscale della cessione di un’immobilizzazione materiale?

La cessione può generare una plusvalenza o una minusvalenza, calcolata come differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore contabile del bene. Tale risultato può avere impatti fiscali e va considerato nella determinazione del reddito d’impresa.

Come si calcola l’ammortamento di un’immobilizzazione materiale secondo OIC 16?

L’ammortamento viene calcolato distribuendo sistematicamente il costo dell’immobilizzazione, al netto del suo valore residuo, lungo la sua vita utile stimata. La metodologia e i tassi di ammortamento devono essere coerenti con il pattern di consumo dei benefici economici futuri attesi.

È possibile rivedere la vita utile o il metodo di ammortamento di un’immobilizzazione materiale?

Sì, secondo OIC 16, la vita utile e il metodo di ammortamento di un’immobilizzazione devono essere rivisti almeno a ogni chiusura dell’esercizio e, se le aspettative differiscono dalle stime precedenti, i cambiamenti devono essere applicati in modo prospettico come cambiamento di stima.

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