Il contribuente che ha versato imposte, non dovute o in eccesso, ha la possibilità di presentare istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso, entro determinati termini. Il rimborso delle imposte effettuate in eccedenza avviene sul conto corrente del contribuente.

Una delle situazioni più annose nelle quali può trovarsi un contribuente è sicuramente quella di aver pagato un’imposta, che in realtà si è rivelata poi non dovuta. Poco importa, in questi casi, se l’errore da cui è scaturito il pagamento indebito è stato proprio o dell’Amministrazione finanziaria. La regola è che chi ha pagato un’imposta non dovuta o superiore a quella richiesta ha diritto ad ottenere il rimborso. Relativamente al rimborso di imposte versate eccedenti a quanto effettivamente dovuto, in caso di:

  • Errore materiale;
  • Duplicazione;
  • Inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

La normativa fiscale nazionale prevede, per le imposte sui redditi, la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso. Molte sono le ipotesi che possono legittimare un successivo rimborso di quanto versato, non potendosi mai escludere un diverso orientamento interpretativo della giurisprudenza e/o dell’amministrazione finanziaria, alla luce del quale quel versamento risulti non più dovuto. In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni utili per predisporre e presentare un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Istanza di rimborso di imposte scaturite da dichiarazione

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Redditi Persone Fisiche il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso. Ricordo che la scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare. Una volta scelto il rimborso del credito, l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, rimborsa la somma spettante. Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L’importo delle imposte versate in eccesso può essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l’Ufficio abbia verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

I contribuenti che utilizzano il modello 730 possono ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, con la busta paga o la rata di pensione. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. In tal caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

E’ opportuno ricordare, a questo proposito che l’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello, effettua dei controlli preventivi. Si tratta di controlli documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro. Credito scaturito anche da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Istanza di rimborso imposte non scaturite da dichiarazione

Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto, è necessaria, di regola, una domanda del contribuente.

A chi deve essere presentata l’istanza di rimborso?

L’istanza di rimborso relativa a imposte dirette può essere presentata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. 

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

Cosa deve contenere?

La presente istanza deve inoltre essere redatta su carta semplice e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  1. Indicazione dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate destinatario dell’istanza con relativo indirizzo;
  2. Informazioni anagrafiche del soggetto istante;
  3. Breve premessa dei fatti per i quali si è dato origine al credito di imposta. Indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all’anno di imposta dei versamenti di cui si chiede il rimborso. Aggiungere gli allegati relativi ai versamenti effettuati anche in copia;
  4. Richiesta di rimborso degli importi;
  5. Motivazioni a sostegno della domanda;
  6. Formula di chiusura e saluti;
  7. Luogo, data e firma leggibile di chi invia l’istanza;

Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

Modalità di presentazione

Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità. L’istanza può essere presentata anche attraverso il servizio “Cassetto fiscale” per telefono al numero 800.90.96.96. presso gli uffici dell’Agenzia.

Termini di decadenza

L’istanza che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento. I principali termini di decadenza per la presentazione dell’istanza sono riepilogati nella seguente tabella:

DOMANDA DI RIMBORSO PERTERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (Irpef, Ires e imp. sostitutive)48 mesi
Versamenti diretti48 mesi
Ritenute operate dal sostituto d’imposta48 mesi
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.48 mesi
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera)36 mesi

Esito dell’istanza

Una volta presentata l’istanza di rimborso, con i termini e le modalità sopra indicate, non resta che attendere una possibile risposta, positiva negativa o assente, da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, possono verificarsi tre ipotesi:

  • La domanda è accolta;
  • La domanda è respinta;
  • L’ufficio non risponde.

La domanda è accolta

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Tuttavia, in caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall’ammontare del rimborso atteso e senza che sia necessario alcun invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:

  • Per gli importi fino a €. 999,99, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti;
  • Per gli importi oltre €. 999,99 e fino a €. 51.645,69, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;
  • Per gli importi superiori a €. 51.645,69, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

La domanda è respinta

In questo caso vi è un’apposita comunicazione che vi sarà notificata dall’Agenzia e che vi spiegherà i motivi del mancato accoglimento della vostra istanza. In questo caso, il contribuente può presentare Istanza di reclamo/mediazione oppure il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

L’ufficio non risponde

In questo caso siamo di fronte al c.d. “silenzio rifiuto“,  e la domanda di rimborso deve ritenersi respinta. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può presentare l’istanza di reclamo/mediazione o ricorrere alla Commissione tributaria. Come potete immaginare se la riposta è negativa le vostre speranze di ottenere il rimborso non finisco qui, ma dovete tentare una via più articolata, che richiederà la consulenza di un dottore commercialista, o di un avvocato esperto in materia fiscale.

Istanza di reclamo mediazione

In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (c.d. “silenzio-rifiuto“), che si forma trascorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda, il contribuente (in persona o attraverso  i suoi consulenti), può intraprendere la via del contenzioso. Dovrà, però, prima presentare l’istanza di reclamo/mediazione (e non il ricorso) se l’imposta di cui chiede il rimborso non supera i €. 20.000.

Per il valore della lite, si deve fare riferimento all’imposta chiesta a rimborso, al netto di interessi o altri accessori. Se la domanda di rimborso riguarda più annualità, il valore della lite è dato dall’importo di ogni singolo periodo d’imposta. Nell’atto di reclamo/mediazione da notificare all’Ufficio competente, il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso. Inoltre, il contribuente o l’ufficio potranno proporre una mediazione. Se sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o si è conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo in Commissione Tributaria Provinciale. Questo con il contestuale versamento del contributo unificato.

Il rimborso d’ufficio delle imposte

Come si è visto, il rimborso è generalmente subordinato alla presentazione dell’istanza da parte del contribuente. In alcune ipotesi, invece, il rimborso deve avvenire d’ufficio. Cioè l’Amministrazione finanziaria, non appena riscontra un credito del contribuente, è tenuta a rimborsarglielo di propria iniziativa. È il caso dei crediti risultanti durante il controllo formale o la liquidazione della dichiarazione dei redditi. Oppure delle somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali e duplicazioni imputabili all’Agenzia delle Entrate.

In questo caso è la stessa Agenzia delle Entrate a comunicarvi l’importo del vostro credito. Lasciando a voi soltanto il compito di comunicare l’Iban del vostro conto corrente per ottenere l’accredito.

Rimborso di imposte pagate con ruolo

L’istanza di rimorso finora esaminata riguarda le ipotesi in cui le somme indebitamente versate non siano state riscosse mediante ruolo dall’Amministrazione finanziaria. Quando vi è stata già iscrizione a ruolo delle imposte, come ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia presentato un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ed abbia contestualmente provveduto al versamento di 1/3 delle imposte, qualora la sentenza sia favorevole allo stesso contribuente, egli ha diritto di ricevere indietro le imposte versate. In questo caso è la stessa Agenzia delle Entrate, che si attiva per fare ottenere al contribuente l’importo versato, nei 90 giorni successivi.

Ad effettuare il rimborso provvederà l’Agente della riscossione su incarico dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate. In caso di inerzia, comunque il contribuente può tutelarsi chiedendo la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente riscosse.

54 COMMENTI

  1. Salve,
    l’Agenzia rimborsa in base alle disponibilità finanziarie che ha disposizione, rispettando le richieste pervenute in ordine cronologico. Per sapere a che punto è la sua pratica si rivolga all’Agenzia, la aggiorneranno sicuramente.

  2. Mia moglie ha presentato nei termini di legge due domande di rimborso IRPEF per mancata deduzione IRAP relativa al costo del personale. Le istanze sono state regolarmente inviate online nel 2009 e nel 2013 e si riferiscono agli anni dal 2004 al 2011
    Ci è pervenuto solo il rimborso per l’anno 2006 e poi più nulla.
    Poichè ora abbiamo un debito verso Equitalia , che ci imporrà anche il fermo macchina, chiedo se i nostri crediti siano compensabili con il debito Equitalia ( utilizzando l’apposito modulo) oppure si debba attendere la risposta di accoglienza delle nostre istanze da parte dell’Ufficio delle Entrate.
    L’ufficio delle entrate da noi sentito ci ha detto di fare istanza di pagamento relativa alle domande da noi presentate ….. non ci aiutano affatto. Gradirei un Suo cortese parere

  3. Salve, fino a quando l’Agenzia delle Entrate non avrà approvato il rimborso, lo stesso non potrà essere utilizzato per il pagamento (in compensazione) del debito nei confronti di Equitalia. Il consiglio che posso darvi è quello di rivolgervi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che tratta la vostra pratica relativamente al rimborso, in modo da favorire l’esito della richiesta. Vi consiglio di farlo dando mandato al vostro Commercialista. Fino a quando non ottenete l’accettazione della domanda Equitalia non può procedere con la compensazione. Intanto, se non lo avete già fatto, chiedete la rateazione del debito di Equitalia.

  4. Salve,volevo chiederli cortesemente se mi può dare qualche informazione sul Rimborso 730/2015 senza sostituto d’imposta. E’ stato fatto un errore dal Caf Consulenti del Lavoro mandando il mio 730 2 volte ,1 con il cognome sbagliato e la 2 con integrativa correzione.Ho presentato il mio problema all’agenzia delle entrate ,che mi hanno rilasciato un foglio con oggetto:ISTANZA RIMBORSO IMPOSTE DIRETTE-SOLLECITO-RIMBORSO 730 SENZA SOSTITUTO.Lei mi può dire quanto tempo più o meno devo ancora aspettare,o cosa devo fare ?Grazie .PS- L’istanza e stata presentata il 23/01/2017

  5. Purtroppo l’unica cosa che posso dirle è che deve aspettare. Impossibile definire quanto tempo, dipende dagli uffici. Quello che può fare è presentarsi agli uffici chiedendo di parlare con qualcuno della sezione rimborsi.

  6. Buongiorno, ho compilato e inviato la dichiarazione di successione col software online, due giorni dopo accortomi di un errore ho provveduto a inviare la dichiarazione sostitutiva pensando che si intendesse, non potendo fare altrimenti, intervenire sulla prima già inviata. Risultato: mi è stata addebitata due volte l’imposta con prelievo su C\C e a domanda all’ufficio territoriale competente se potevo presentare istanza di rimborso in quanto il defunto e i suoi beni in eredità non si sono duplicati in due giorni mi è stato risposto che il software è così concepito e che quindi a ogni richiesta di voltura corrisponde il pagamento di un’imposta.

  7. Ho chiesto un rimborso per imposte sostitutive da me versate e pagate il 27% al posto del dovuto 12,5% durante 2010 e 2011. Agenzia Entrate mi ha gia’ risposto rifiutando il rimborso dicendo che la domanda e’ stata tardiva cioe’ oltre i 48 mesi previsti dal DPR. Vorrei capire se sono validi i 4 anni della loro norma oppure i 10 dell’indebito arricchimento o simili come voi scrivete in questo articolo ?! Grazie

  8. La regola generale prevede 48 mesi per chiedere il rimborso, i 10 anni riguardano particolari fattispecie.

  9. Nel mio caso la mia banca ha trattenuto imposte alla fonte sui dividendi azionari al 27% al posto dei dovuti 12,5% negli anni 2010 e 2011 ! Questo caso puo’ rientrare nella fattispecie dei 10 anni oppure lascio perdere e accetto rifiuto per istanza tardiva da A.E. ? grazie ancora

  10. Ci sono 48 mesi di tempo per fare istanza di rimborso. In ogni caso la ritenuta sui dividendi azionari è del 26% e se la banca dal 2014 le ha applicato questa ritenuta ha operato correttamente.

  11. Come gia’ scritto stiamo parlando del 2010 e 2011, ho pagato il 27% contro il dovuto 12,5%.
    Questo caso puo’ rientrare nella fattispecie dei 10 anni oppure lascio perdere e accetto rifiuto per istanza tardiva da A.E. perche’ passati i 48 mesi ? grazie ancora

  12. Questo varrebbe per il mio caso?
    In materia di rimborso Imposte versate in eccedenza e trattenute dal fisco, ad esempio, una recente sentenza della S.C. (la n. 20526/2013) ha previsto, oltre alla pacifica applicazione dell’istituto civilistico dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anche quella dell’arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., allorquando il rigetto della richiesta di rimborso (come nel caso di pagamento non dovuto ed indebitamente trattenuto nelle casse statali), rappresenti un’ingiustizia giuridica e fiscale.
    I giudici della S.C. hanno, inoltre, statuito che in materia di rimborso di imposte corrisposte in eccedenza (nel caso di specie, rimborso Iva) vige il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. (v. Cass. n. 9816/2012; Comm. Trib. Reg. Lombardia, n. 83/2013).

  13. Se vuole fare valere queste sentenze, deve fare ricorso contro il rifiuto ricevuto. Il ricorso ha termine di 60 giorni dalla notifica del rifiuto, altrimenti è prescritta per lei la possibilità di fare ricorso e fare valere davanti al giudice queste sentenze.

  14. I termini per chiedere il rimborso sono quelli indicati nell’articolo. Stiamo parlando, i quasi tutti i casi di 48 mesi.

  15. Locale commerciale dato in affitto. Abbiamo effettuato entrambi (sia io che l’affittuario) il pagamento dell’imposta registro annuale del contratto. Chi deve e come chiedere/ottenere il rimborso? Grazie

  16. Sul contratto è indicato a chi spetta il pagamento, l’altro soggetto può chiedere il rimborso. Se il pagamento dell’imposta di registro è a carico di entrambi, decidete tra voi chi deve chiedere il rimborso.

  17. Salve, io vorrei sapere in quanto tempo viene erogato il rimborso. Il marzo scorso ho presentato domanda di rimborso per un importo superiore versato nella dichiarazione di successione. La domanda è stata accolta e devo dire che al mio sollecito inviato via mail pochi giorni fa ho ricevuto anche gentile risposta dall’agenzia, scoprendo altresì che il rimborso dovutomi è persino superiore a quello che pensavo, ma a quanto pare i tempi per l’accredito sarebbero decisi dalla sede centrale di Roma…qualcuno sa dirmi quali sono? Grazie 🙂

  18. Salve Maria, non è possibile stimare i tempi perché dipendono dalle disponibilità finanziarie della sede centrale. L’unica cosa che può farsi dire è quale mese stanno rimborsando, in base alle istanze accolte.

  19. Buongiorno, avendo rateizzato il pagamento di un’imposta successivamente rivelatasi non dovuta (omessa registrazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il cui mancato perfezionamento è stato giudizialmente accertato) vorrei sapere se con l’istanza di rimborso posso chiedere che mi vengano refuse anche le spese di pagamento rata (da 1,25 Euro per quelle pagate in Posta fino a 3 euro per quelle pagate in Banca) oppure se posso avere rimborsato solo l’importo della rata. Grazie fin d’ora

  20. Buongiorno. Ho chiuso la partita IVA da ditta individuale al 31/12. Gli acconti Irpef e Inps versati a novembre certamente superano di parecchio le tasse che dovrò pagare per l’anno 2017. Non effettuerò successive dichiarazioni dei redditi in quanto trasferirò la residenza fiscale all’estero, quindi non posso andare in compensazione. Posso recuperare sia Irpef che Inps? Quando e a chi dovrei presentare domanda?
    Grazie

  21. Dovrà presentare l’ultima dichiarazione dei redditi in Italia, chiedendo il credito Irpef e Inps a rimborso.

  22. Buongiorno a mio padre (pensionato invalido ) che percepisce una pensione netta di 6500 euro all’anno, allora la pensione di dicembre non gli è stata pagata inclusa la tredicesima ma gli è stata pagata con quella di gennaio da questo complessivo di 1500 gli sono stati addebitati 320 euro con la causale pagamento di imposta irpef anni precedenti ora la questione è se il reddito di mio padre è rimasto invariato questo irpef da dove sla saltata fuori, e anche se fosse stato dovuto, ogni anno i miei hanno diritto a 950 euro di detrazione perche hanno me a carico e hanno anche diritto se non sbalgio anche alla detrazione del pagamento del tiket, l’inps cosa ha fatto invece di tenere conto di queste detrazioni gli ha addebitato/decurtato questi soldi direttamente dasgli arretrati e oltretutto a non non è pervenuta nessuna lettera o documentazione (ovvero calcoli o prove ) ce ne siamo accorti perche sull’estratto conto di mio padre c’era la tabella con l’importo di 320 euro e a fianco la causale c’era scritto imposta irpef anni precedenti. cosa dobbiamo fare?? possono prendere soldi senza argomentare il motivo per cui li prendono? e possono prendere soldi anche quando si ha diritto alle detrazioni ma loro non ne hanno tenuto conto? in questo caso che noi abbiamo diritto alle detrazioni ma i soldi sono stati presi lo stesso cosa dobbiamo fare per riaverli indietro?

  23. Per prima cosa bisogna verificare se la tassazione è stata corretta. Poi eventualmente, si potrà chiedere il rimborso. Faccia vedere il tutto ad un Commercialista di fiducia.

  24. Ho presentato 730 per rimborso IRPEF legge sugli affitti 2014/15/16 senza sostituto Accludendo coordinate bancarie. A tutt’oggi nulla…

  25. Cittadino italiano residente all’estero.Ho presentato istanza di rimborso imposta ricevuta dall’Agenzia di Pescara il 19/6/2013.Il 7/10/2015 detta Agenzia mi ha richiestodi fornire le coordinate bancarie.La lettera e’ stata da me ricevuta il 15/10/2015 ed in essa era indicato che se non avessi risposto entro 30 giorni l’Ufficio avrebbe considerate tale circostanza come rinuncia al rimborso.Mi sono precipitato a rispondere e la mia comunicazione e’ pervenuta all’Agenzia il 5/11/2015 (come da dati forniti dale Poste italiane).A tuttoggi non ho ricevuto alcuna comunicazione di versamento e probabilmente non la ricevero’ mai.Tanto per parlare di tempi lunghi.

  26. Non è detto che non riceverà mai il rimborso. Chieda lo stato di avanzamento della pratica all’ufficio rimborsi dell’Agenzia di Pescara. Se la pratica è terminata i tempi dipendono soltanto dalla disponibilità di denaro dall’Erario.

  27. ho uina figlia di 6 anni nata all’esterop (Cuba) nel 2012 ed e’cittadiona otaliana fino ad oggi (20/06/2018) non SONO MAI STATE OPERATE LA DETRAZIONE DELLírpef PER MIA FIGLIA. oRA C\HIEDO IL RIMBORSO DELLE TRATTENUTE IRPEFG A PARTIRE DALLA NASCITA DI MIA FIGLIA AD OGGI. HO DIRITTO AL RIMBORSO DELL’IRPEF A CURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?? SONO PENSIONATO UNIREDDITO E NON PRESENTO IL MODELLO 730.
    GRAZIE

  28. Per poter sfruttare queste detrazioni non godute dovrebbe ripresentare tutte le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità non ancora prescritte, chiedendo poi gli eventuali crediti a rimborso. Si tratta comunque di una procedura complessa e che ha dei costi, quindi da valutare bene in termini di convenienza.

  29. Buongiorno, chiedo cortesemente informazioni sull’esatta procedura da effettuare per ottenere il rimborso di credito spettante alla mia mamma deceduta il 5/06/3018 dopo aver presentato Modello Unico il 20/06/2018 preciso inoltre di non aver ancora inoltrato nessuna pratica di successione. Ringraziando distintamente saluto.

  30. La dichiarazione di successione e il credito per imposte dirette spettante sono due cose diverse. Il rimborso deve essere chiesto nell’ultima dichiarazione dei redditi di sua madre. Dichiarazione che presenta l’erede per conto del de cuius. In questo caso di deve chiedere l’eventuale credito a rimborso. Si dovrà poi con apposito modulo comunicare all’Agenzia l’Iban di accredito e poi attendere che l’Agenzia delle Entrate eroghi il credito su conto corrente. Ci vorrà sicuramente qualche mese di tempo.

  31. Salve. durante il 2013 ho lavorato fino al mese di luglio, ma il 2014 non ho fatto dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, peer il quale avrei dovuto avere un rimborso per familiari a carico pari a 1400 euro circa. Posso richiedere questo rimborso ancora? Grazie mille.

  32. Può provare a fare istanza di rimborso allegando la documentazione utile, ma è difficile ipotizzare un riscontro positivo.

  33. Salve, ho aderito alla Definizione Agevolata (cosiddetta Rottamazione-Ter) per delle cartelle iscritte a ruolo e il 31 Luglio parto con la prima rata. Poichè dal 730 di quest’anno mi è uscito fuori un credito Irpef di circa 3.000 euro, la mia domanda è: l’Agenzia delle Entrate mi effettuerà il rimborso oppure me lo bloccherà avendo questo piano rateale in corso? Grazie

  34. So che l’Agenzia Entrate prima di erogare qualsivoglia credito al contribuente, interroga la banca dati della Riscossione per verificare se esistono debiti/cartelle iscritte a ruolo. Ma il pagamento seppur rateale dunque sana la situazione?

  35. Buonasera, sono in attesa di rimborso dopo aver compilato 730 senza sostituto. Nel mio caso lo riceverò non prima di Dicembre ma volevo gentilmente sapere se il bonifico sul mio conto corrente sarà accompagnato anche da una lettera cartacea dell’Agenzia Entrate che avvisa del rimborso. Io ho inserito la mail per le comunicazioni, proprio perchè gradirei non ricevere nulla a casa perchè non mi va che parenti sappiano i fatti miei. E’ inevitabile ricevere la comunicazione?

  36. Buonasera, ho ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate che mi comunica di riscuotere presso un qualsiasi ufficio postale un rimborso Irpef 2016 per istanza. Io non ho mai fatto 730 ne istanze per rimborso. Come posso fare per sapere a cosa si riferisce questo rimborso e che non si tratta di errore? Grazie, Antonella

  37. Salve Antonella, l’Agenzia le ha inviato questa comunicazione perché un’azienda ha inviato una certificazione unica relativa al 2016 per un reddito da lei percepito per il quale ha effettuato una ritenuta. La spiegazione più probabile è questa, ma per averne certezza deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

  38. Buongiorno, ho inviato una richiesta di rimborso alla Cop di Pescara per la dichiarazione 2015, e da allora non ho ricevuto risposta. Ogni anno ho sollecitato per mail , e mi hanno ripetuto che non è previsto l’esame della mia domanda. Quest’anno non mi hanno risposto. Lei crede che devo presentare ricorso? e presso quale Commissione tributaria?
    Grazie in anticipo

  39. Buongiorno,
    Ho il seguente dubbio: l’AdE eroga un rimborso di un credito Irpef da quadro RX (maggiori ritenute applicate da datore di lavoro a un “impatriato”).
    Una volta erogato il rimborso, l’AdE ha comunque facoltà di fare ancora un accertamento (sostanziale e non più automatizzato) e disconoscere il diritto a tale rimborso, richiedendo indietro le somme rimborsate?
    grazie e cordiali saluti

  40. Salve qualcuno può aiutarmi mi è stato accreditato il 23 12 2021 il rimborso su un conto chiuso ho fatto una verifica sul sito del agenzia del entrate ho visto l’errore e il 1/1/2022 ho corretto iban cioè quello attualmente funzionante come devo fare per ricevere il rimborso??? Avviene di nuovo in automatico oppure devo rivolgermi a qualche ente ??? Non do che fare

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