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Indici Sintetici Affidabilità fiscale (ISA) 2024

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare le bozze del modello ISA 2024, usato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA sono infatti degli indici che riportano l’affidabilità fiscale di uno specifico contribuente, che può essere un lavoratore autonomo, che può svolgere una attività di impresa, arte o professione. Sono dei veri e propri indicatori con cui l’Agenzia delle Entrate indica l’affidabilità di un certo contribuente, con l’obiettivo di garantire una maggiore collaborazione tra cittadini e fisco. Questi indicatori prendono in considerazione diversi periodi di imposta per riportare tramite un valore qual è l’affidabilità in relazione al versamento delle tasse da parte dei cittadini che lavorano in autonomia o tramite impresa.

Coloro che sono esclusi dall’applicazione di tali Indici non hanno l’obbligo di presentare il modello ISA. Nei casi sopra citati, occorre, indicare a rigo RF1 / RG1 / RE1 del modello Redditi la specifica causa di esclusione, alla compilazione del modello ISA ai fini della (sola) comunicazione dei dati senza “importare” le variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo.

Indici sintetici di affidabilità fiscale: cosa sono?

Gli ISA sono stati introdotti con l’obiettivo di migliorare la trasparenza fiscale tra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare incentivano i cittadini a migliorare il proprio rapporto con il fisco, dichiarando spontaneamente tutti i redditi percepiti e provvedendo così al pagamento delle imposte.

Esiste quindi una scala da 1 a 10, una sorta di votazione finale, con cui il contribuente è individuato e può vedere qual è il proprio grado di affidabilità fiscale, in base a diversi parametri di riferimento. Come riporta l’Agenzia delle Entrate, gli ISA sono un’iniziativa specifica per migliorare la collaborazione tra cittadini e fisco.

Questi indicatori utilizzano un metodo matematico e economico per stabilire l’affidabilità dei singoli contribuenti, individuando quelli che sono affidabili e quelli che si trovano maggiormente in una situazione di rischio.

Chi deve applicare gli ISA?

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA) e che non presentano una causa di esclusione.

Con il termine “attività prevalente” si fa riferimento all’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.

I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA, in questo caso, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

Contribuenti che esercitano più attività

I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA. In tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

Il regime premiale ISA: come funziona?

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
    • 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del DPR n. 600/73, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/72;
  • Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • Esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.

Cause di esclusione dall’applicazione degli ISA

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA devono compilare nel modello Redditi SC, quadro RF, rigo RF1, uno dei seguenti codici di esclusione dall’applicazione.

CODICEDESCRIZIONE
1Inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta
2Cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta
3Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all’art. 54, co. 1 del TUIR, superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli ISA. I decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi/compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito
4Periodo di non normale svolgimento dell’attività
5Determinazione del reddito con criteri “forfettari”
6Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel Modello ISA
7Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA. Qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare dei ricavi dichiarati
8Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettario del reddito di impresa
9ODV e APS che applicano il regime forfettario ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 117/17
10Imprese sociali
11Cooperative, società consortili e consorzi che operano a favore delle imprese socie o associate e cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
12Imprese che esercitano le attività di “trasporto con taxi” (49.32.10) e “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”
13Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U
14Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA

Avvio dell’attività

Prima di tutto vengono esclusi dagli ISA tutti quei contribuenti che hanno avviato una attività professionale o imprenditoriale nel periodo di imposta considerato. Per comprendere nello specifico quali sono i soggetti coinvolti da questo esonero, si va a vedere la data di apertura della partita Iva, con relativo codice Ateco per l’attività specifica svolta.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello numero 479 del 11 novembre 2019 chiarisce che la causa di esclusione ISA relativa all’inizio dell’attività trova applicazione al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA. Questo a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA. In questo caso quando il soggetto interessato andrà a dichiarare i propri redditi, non dovrà compilare il modello ISA. Saranno quindi esonerati i contribuenti che hanno appena avviato un’impresa o un’attività specifica. Questo anche quando è svolta in autonomia in base alle norme sulle attività d’arte o professione. Questa regola quindi prevede che chi ha avviato una nuova attività non verrà incluso nell’iniziativa che riguarda gli ISA.

Il documento, inoltre, ha specificato che:

  • La causa di esclusione in esame (codice “1”) può essere applicata soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato l’apposito modello di richiesta di attribuzione della partita IVA;
  • Per il periodo d’imposta successivo potrà essere “invocata” (eventualmente) la causa di esclusione relativa al “non normale svolgimento dell’attività” (codice “4”).

Procedura da seguire

In particolare, un soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta successivo alla richiesta della partita IVA:

  • Indica la causa collegata con l’inizio attività (codice 1) soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 / AA9). Per individuare il periodo d’imposta di esclusione va fatto riferimento alla data di costituzione della società / apertura della partita IVA;
  • Può indicare la causa connessa al non normale svolgimento dell’attività per il periodo d’imposta successivo.

La causa di esclusione deve essere indicata nel quadro RF / RG / RE del modello REDDITI riportando il codice “1” (non va compilato il mod. ISA).

Nella Circolare numero 17/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di “mera prosecuzione” dell’attività svolta da altri soggetti, sussiste l’esclusione. In particolare, in caso di:

  • Acquisto / affitto d’azienda;
  • Successione / donazione d’azienda;
  • Trasformazione / fusione e scissione;
  • Conferimento d’azienda in una società neocostituita.

Cessazione dell’attività

La seconda possibilità che riguarda gli esoneri dagli ISA è quella che prende in considerazione la cessazione di una attività. I soggetti contribuenti che chiudono la propria posizione IVA sono esonerati dall’applicazione degli ISA. Pertanto, sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2023, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2023. Questo significa che non è necessario per questi contribuenti compilare anche il modello ISA durante la dichiarazione dei redditi, per tutte quelle attività che sono cessate.

Un caso particolare è quello che riguarda le imprese in liquidazione. Questa è la casistica che riguarda nello specifico le società di capitali, per cui la liquidazione non avviene in un unico momento. In questo caso vanno individuate con precisione le date di cessazione dell’attività, e vengono esclusi i periodi di pre-liquidazione e di liquidazione.

In caso di attività cessata definitivamente, va indicato il codice “2” nel quadro RF / RG / RE del modello REDDITI (non va compilato il modello ISA).

Svolgimento dell’attività non normale

Un altro caso di esonero dalla presentazione degli ISA riguarda il momento in cui un’attività non viene svolta in modo normale, secondo diverse eventualità. Sono inclusi prima di tutto i periodi di imposta per cui le società si trovano in liquidazione, come visto in precedenza. Sono anche escluse le situazioni in cui l’impresa non ha ancora avviato l’attività specifica, oppure periodi per cui l’attività ha avuto una sospensione a causa della ristrutturazione di immobili adibiti all’attività aziendale.

Vengono anche escluse situazioni particolari in cui il soggetto che detiene l’azienda la cede in affitto a soggetti terzi, oppure se l’attività viene sospesa attraverso una comunicazione in CCIIAA.

La stesso esenzione si applica se l’attività viene modificata nel corso dell’anno, purché non siano presenti due attività che rientrano nello stesso indice. Vengono esclusi anche casi in cui professionisti sospendono le attività per provvedimenti disciplinari, oppure casi in cui sono avvenuti particolari eventi naturali, come ad esempio eventi sismici, che hanno necessariamente compromesso lo svolgimento dell’attività. Queste esenzioni quindi prendono in considerazione particolari avvenimenti, e da qui si aggiunge anche la situazione legata all’emergenza sanitaria.

Cause di non normale svolgimento dell’attività

Ricapitolando, sono esclusi i soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In particolare, nelle istruzioni ISA sono riportate a titolo esemplificativo:

  • L’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • L’attività produttiva non è iniziata, in quanto:
    • L’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione;
    • Non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;
    • È svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività;
    • Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione;
  • Periodo in cui è stata ceduta in affitto l’unica azienda;
  • Sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione CCIAA;
  • Modificazione attività esercitata nel corso dell’anno;
  • Interruzione attività per la maggior parte del periodo dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Nel caso in cui venga aggiunta in corso d’anno una nuova attività a quella già esercitata, se la nuova attività, sostituisce l’attività precedente in termini di prevalenza dei ricavi, l’esclusione è riconducibile a quella di modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.

La cessazione nell’anno dell’attività prevalente rappresenta una fattispecie riconducibile alla modifica in corso d’anno dell’attività.

La causa di esclusione deve essere indicata nel quadro RF / RG / RE del modello REDDITI riportando il codice “4” (non va compilato il modello ISA).

Superamento ricavi

Un caso di esenzione dal modello ISA è quello in cui vengono svolte più attività, dallo stesso soggetto. In questo caso, quando non rientrano tutte nello stesso modello ISA, e se i ricavi delle attività che non vi rientrano superano il 30% del totale del fatturato, è possibile essere esclusi, secondo le regole sulla multiattività. Inoltre non sono obbligati a trasmettere il modello ISA i soggetti che superano una certa soglia di fatturato. Si tratta di un limite di 5.164.569 euro.

Sono esclusi dagli ISA anche i lavoratori autonomi con regime forfettario, ma non solo. Vengono ulteriormente esclusi da questo obbligo i seguenti soggetti:

  • Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dagli elementi del modello Isa, con codice esonero 6;
  • Contribuenti che partecipano a un gruppo IVA, con codice esonero 14;
  • Cooperative e consorzi che operano solo verso Soci, con codice esonero 11;
  • Cooperative che svolgono attività di trasporto taxi o noleggio con conducente, con codice esonero 12;
  • Corporazioni di piloti di Porto, con codice esonero 13;
  • Enti del terzo settore non commerciali con determinazione forfettaria del reddito di impresa con codice esonero 8;
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con regime forfettario, con codice esonero 9;
  • Imprese sociali, con codice esonero 10.

In tutti questi casi quindi il modello ISA deve essere compilato, ma è possibile inserire il codice specifico per essere esonerati dall’ iniziativa.

La causa di esclusione deve essere indicata nel quadro RF / RG / RE del modello REDDITI riportando i rispettivi codici di esonero (non va compilato il Modello Isa).

Presentazione modello ISA

Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA. Il modello è altresì presentato dai contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione; si tratta, in particolare, dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Si tratta inoltre dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella “ISA” presente sulla prima pagina del modello Redditi 2024 e lo inviano all’Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest’ultimo. Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

Applicazione degli ISA

Con l’ausilio del software “Il tuo ISA” il contribuente, dopo aver acquisito tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate le variabili “precalcolate” e dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli ISA. L’applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell’ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e H, con riferimento all’aliquota IVA, e nella modulistica di alcuni ISA.

Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).

Cosa fare in caso di punteggio ISA inferiore alla soglia minima?

Come anticipato gli ISA sono uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare la compliance di ogni professionista o impresa soggetta a tale adempimento.

Ma, che cosa succede se il risultato ottenuto è inferiore alle attese, ovvero inferiore alla soglia minima prevista?

La situazione di “insufficienza” ottenuta nella votazione può derivare dal terrore di sbagliare. Questo, anche perché è sufficiente un piccolo errore per poter incorrere in sanzioni che a volte possono diventare anche molto salate.

Tali sanzioni riguardano sia se si compila male qualche modulo, sia se si versano pagamenti sbagliati, e sono molto salate quando si omettono dei pagamenti. Si viene multati anche se non si presentano i moduli entro le scadenze corrette, e per tutti questi casi si consiglia comunque di rivolgersi a degli esperti. Solo in questo modo puoi avere la sicurezza che tutto ciò che si è compilato ed inviato sia corretto. Il consiglio è quello di affidarsi ad un dottore Commercialista esperto, in modo che possa occuparsi per te di simulare la situazione e valutare gli esiti prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.

Naturalmente, l’incarico ad un professionista può essere effettuato solo attraverso apposita delega. In tal modo gli conferirai il potere di compilare e simulare i risultati della tua attività.

ISA con valore pari o inferiore a 6: cosa fare?

Sostanzialmente, la situazione che devi verificare di superare è il valore 6. Infatti, al di sopra di questo valore l’ISA si considera “positivo“. Con valore pari o inferiore a 6, invece, l’ISA può portare ad una attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Subire un accertamento non è mai piacevole, per questo motivo, al contribuente è concessa la possibilità di “adeguarsi” al valore indicato dall’ISA per ottenere una valutazione “sufficiente“. L’ISA stesso in questi casi indica quale valore di reddito deve essere aggiunto a quello dichiarato per ottenere una valutazione sufficiente.

Sostanzialmente, se ti trovi in una situazione come questa hai di fronte a te due possibilità. Vediamole:

  • Accettare ed inviare l’ISA con punteggio pari o inferiore a 6. In questo caso il contribuente ha la possibilità di inviare l’ISA con un punteggio non sufficiente. Tuttavia, questo comporta la possibilità di essere inseriti in liste selettive di contribuenti da sottoporre ad accertamento fiscale;
  • Adeguarsi al maggiore reddito indicato dall’ISA per ottenere un punteggio sufficiente. In questo caso il contribuente decide di tassare e versare maggiore IVA su un importo di reddito “presunto” determinato dall’ISA. In questo modo, adeguandosi, si evitano possibilità di ricevere un accertamento fiscale.

Adeguamento del maggior reddito presunto in dichiarazione

Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 10 del D.L. n. 50/17, per i periodi d’imposta in cui operano gli ISA, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili per migliorare il
profilo di affidabilità.

Pertanto, è possibile affermare che, in detta fattispecie, esiste una specifica causa di
non punibilità
 che vale per le imposte sui redditi, per l’IRAP e per l’IVA, in quest’ultimo
caso in merito all’incremento del volume d’affari.

Relativamente ai versamenti (anche a titolo di IVA), il co. 10 dell’articolo richiamato afferma che occorre eseguirli entro i termini per il saldo delle imposte sui redditi.

Qualora il contribuente si “adegui” alle risultanze derivanti dagli ISA senza, successivamente, corrispondere le maggiori imposte dovute, è configurabile la violazione di omesso o tardivo versamento ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/74.

Omessa/infedele presentazione del modello

L’articolo 8comma 1 del D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di sanzioni ed effetti accertativi a carico del contribuente che:

  • Ha effettuato una errata compilazione;
  • Ha effettuato una omissione completa.

Fattispecie che riguardano il modello dei dati rilevanti ai fini ISA. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di accertare il contribuente tramite il metodo induttivo-extracontabile.

A differenza di quanto era previsto in tema di studi di settore, non è più contemplato l’aumento della sanzione da dichiarazione infedele (artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97, che, nella misura base, prevede una penalità dal 90% al 180% dell’imposta) del 10%. Questo per omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli o per indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità insussistenti. Lo stesso dicasi per l’aumento, sempre della sanzione da dichiarazione infedele, del 50%, come conseguenza dell’omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore.

Errori relativi all’indicazione del codice attività

La corretta indicazione del codice attività nella dichiarazione potrebbe rendere non sanzionabile l’errore commesso in occasione dell’invio della dichiarazione di inizio attività
in quanto violazione formale. Detto chiarimento, inerente agli studi di settore, sembra poter valere altresì per gli ISA.

Le sanzioni amministrative

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione che va da 250 a 2.000 euro. Vedi l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97.

Inoltre, l’inesattezza o la incompletezza dei dati potrebbe avere l’ulteriore effetto di impedire l’accesso al regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del D.L. n. 50/17 (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 7.2). Regime che, tra l’altro, inibisce gli accertamenti analitico-induttivi e limita le ipotesi in cui è obbligatorio, ai fini della compensazione, il visto di conformità.

Invito alla regolarizzazione

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Sul punto vedasi l’articolo 1, co, 634 – 636 della Legge n. 190/14.

Dal comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della sanzione.

A tal proposito, il provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 ha previsto l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di presentazione della dichiarazione, di apposito
invito” al contribuente a trasmettere, qualora non l’abbia fatto, il modello ISA, analogamente a quanto previsto per gli studi di settore.

Ne sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione:

  • Non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati;
  • Non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dal modello stesso

Ravvedimento operoso

L’art. 13 del DLgs. 472/97 prevede la possibilità di sanare le violazioni di natura fiscale
mediante il ravvedimento operoso. È quindi possibile ravvedere la violazione in oggetto,
secondo le modalità e i termini indicati dalla norma richiamata.

Il ravvedimento può essere effettuato senza particolari limitazioni temporali, sino al termine per la notifica dell’atto di contestazione della sanzione. Trattandosi di sanzione
non collegata al tributo, l’atto va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione (art. 20 del D.Lgs. n. 472/97).

Effetti del ravvedimento operoso sul c.d. regime premiale

Il grado di affidabilità del contribuente, espresso in una scala da uno a dieci, è presupposto per fruire del regime premiale. Regime che, a seconda del livello di affidabilità, può causare vari effetti, tra cui l’inibizione, per l’Erario, all’effettuazione di accertamenti presuntivi e la riduzione, di almeno un anno, dei termini decadenziali per l’accertamento.

Tuttavia, come sancisce l’art. 9-bis co. 1 del D.L. n. 50/17, il grado di affidabilità, anche ai
fini del regime premiale, si vaglia “sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti”.

L’integrazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini ISA successivamente al termine di presentazione della dichiarazione, in occasione o meno del ravvedimento operoso, potrebbe inibire il regime premiale.

Ciò dovrebbe valere pure quando la dichiarazione sia presentata nei 90 giorni successivi
al termine, oppure quando il ravvedimento, ad esempio della dichiarazione infedele,
avvenga entro i predetti 90 giorni.

Accertamento induttivo extracontabile

Nei casi di omissione della comunicazione rilevante ai fini ISA, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo. Questo, è quanto previsto dall’articolo 39, co. 2 del DPR n. 600/73 e 55 del DPR n. 633/72, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP (art. 9-bis co. 16 del D.L. n. 50/17).

Pertanto, l’intero imponibile del contribuente, così come il volume di affari, può essere
determinato sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla conoscenza degli uffici. Gli stessi hanno facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili in quanto esistenti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Lo stesso, vale anche se il contribuente, in assenza di incertezza e in maniera palesemente non corretta, indica cause di esclusione dagli ISA o di inapplicabilità insussistenti. Tuttavia, la metodologia induttiva non può essere utilizzata se i modelli inerenti agli ISA sono compilati in maniera inesatta oppure infedele.

Preventivo contraddittorio

La rideterminazione induttiva del reddito presuppone il preventivo contraddittorio con il contribuente. Tale confronto può essere instaurato:

  • In occasione della verifica fiscale (che deve terminare con la redazione del PVC), o
  • Mediante formale convocazione del contribuente.

L’intento del legislatore è quello di evitare che il metodo induttivo extracontabile possa sfociare nell’arbitrarietà.

Invio tardivo del modello ISA

La possibilità di utilizzare l’accertamento induttivo extracontabile presuppone l’omissione del modello. Per questo motivo se il modello (in occasione o meno del ravvedimento operoso) viene presentato tardivamente, non è possibile accertare induttivamente il contribuente.

Tuttavia, questo effetto non può operare se il modello viene presentato dopo l’avvio del controllo fiscale. Vedi il principio della leale collaborazione, di cui all’articolo 10 della Legge n. 212/00.

ISA e dichiarazione integrativa

L’accesso al regime premiale è subordinato alla corretta e tempestiva compilazione del modello ISA. Questo, è quanto prevede l’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 50/17. Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui il contribuente, per errore, ha indicato, in eccesso o in difetto, componenti reddituali che hanno avuto riflesso in tema di ISA.

C’è da dire che il contribuente, in base ad un semplice ripensamento, non può domandare a rimborso quanto versato per effetto dell’adeguamento agli ISA. Quindi, se il contribuente si accorge che, per qualsiasi ragione, era opportuno non adeguarsi, la scelta è irreversibile.

Se, per errore, il contribuente ha compilato il modello in modo da arrecare una situazione di affidabilità superiore a quella reale (indicazione di maggiori ricavi o minori costi), è possibile recuperare le imposte versate, mediante:

Nel caso in cui il contribuente non abbia sanato tale posizione con la dichiarazione integrativa (o tramite rimborso) è possibile far presente la situazione in sede contenziosa.

Conclusioni

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze del modello ISA 2024. Ricordiamo che il modello costituisce parte integrante del modello Redditi 2024 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Sul sito si possono trovare tutti i dettagli, dai beneficiari alle modalità di applicazione dell’ISA. L’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali, avverrà poi con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Cosa sono gli ISA?

Gli ISA, o Indici Sintetici di Affidabilità, sono strumenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per valutare la affidabilità fiscale delle imprese italiane. Basati su una serie di indicatori, gli ISA forniscono un punteggio che riflette il rischio fiscale associato ad un’impresa.

A chi si applicano gli ISA?

Gli ISA si applicano a diverse categorie di contribuenti, principalmente imprenditori individuali, società di persone e di capitali, operanti in vari settori economici. Esistono specifiche categorie e soglie di ricavi annuali che determinano l’applicabilità degli ISA.

Come vengono calcolati gli ISA?

Il calcolo degli ISA avviene attraverso l’analisi di vari indicatori economici, finanziari e fiscali, che variano a seconda della categoria di appartenenza dell’impresa. Tali indicatori sono estratti principalmente dalla dichiarazione dei redditi e dai dati contabili dell’impresa.

Qual è l’importanza del punteggio ISA?

Il punteggio ISA è importante perché influenza la frequenza e la tipologia dei controlli fiscali. Un punteggio elevato indica una maggiore affidabilità fiscale, riducendo potenzialmente le probabilità di controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli ISA influenzano i pagamenti dei tributi?

Gli ISA non influenzano direttamente l’ammontare dei tributi dovuti, ma possono avere un impatto indiretto in termini di agevolazioni fiscali, accesso a regimi premiali o misure di semplificazione amministrativa.

Come si possono migliorare i punteggi ISA?

Per migliorare il punteggio ISA, è fondamentale mantenere una corretta e trasparente gestione fiscale e contabile. Questo include la puntualità e l’accuratezza nelle dichiarazioni fiscali, la coerenza dei dati contabili, e l’adozione di buone pratiche gestionali.

Gli ISA sono obbligatori per tutte le imprese?

No, non tutte le imprese sono soggette agli ISA. Ci sono specifiche esclusioni basate su criteri come il volume di affari, la tipologia di attività e altre condizioni particolari previste dalla normativa.

Sabrina Maestri
Sabrina Maestri
Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.

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