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IRAP: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Circolare n.25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in tema di versamento dell’IRAP previste dal Decreto Rilancio.

L’art. 24 del Decreto Rilancio prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

  • Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, resta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • Della prima rata, pari al 40% ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente, dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti normativamente individuate:

  • Imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici;
  • Banche e altri intermediari finanziari;
  • Con volume di ricavi o compensi superiori “a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

Vediamo quali sono, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, sulle disposizioni in materia di versamento dell’IRAP.

Ambito applicativo

Nel primo quesito viene chiesto se le previsioni di cui all’art. 24 debbano applicarsi anche agli enti non commerciali.

L’Agenzia delle Entrate, precisa che, la Risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, ha chiarito che, le disposizioni introdotte con l’art. 24 “hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati”.

Nella Risoluzione n. 28/E del 2020, l’Agenzia chiarisce che con queste disposizioni il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che le stesse disposizioni non trovano applicazione per talune categorie, ovvero:

  • Per coloro i) “che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
  • ii) “di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
  • iii) con volume di ricavi o compensi superiori “a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

La relazione illustrativa al Decreto, con riferimento ai soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone che “l’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziali nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici”.

Le disposizioni dell’articolo 24 non prevedono l’esclusione espressa degli enti privati non commerciali.

Pertanto, la disciplina resta applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale, sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

Per quanto riguarda l’attività commerciale esercitata, l’ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020, al verificarsi delle condizioni, riguardanti il limite di ricavi conseguiti.

Le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano applicazione con riferimento all’IRAP determinata dall’ente non commerciale, relativamente all’attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente con il metodo “retributivo”.

Determinazione degli acconti IRAP per il periodo d’imposta 2020

Nel quesito n. 3 viene chiesto se il primo acconto dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2020 che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d’imposta, ed il secondo acconto che, invece, deve essere versato debbano essere determinati sull’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta 2019, oppure escludendo tale importo.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.

Pertanto, in linea generale, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:

  • Per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, se l’importo sia superiore a 51,65 euro;
  • Per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, se l’importo sia superiore a 20,66 euro.

Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo storico, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo figurativo.

Utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione

Nel quarto quesito viene chiesto se l’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l’esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale.

Nella risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione esterna, con modello F24 e/o interna.

L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta (compensazione, rimborso o riporto all’anno successivo).

La sezione II del quadro IR deve essere compilata secondo le regole ordinarie, riportando, nel rigo IR28, la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto.

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