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Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2024

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è confermato 2024. Questo incentivo fiscale, che può raggiungere percentuali del 20%, 15%, 10% o 5%, è concepito per rafforzare la competitività delle imprese attraverso la promozione di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.

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Previsto anche per il 2024 il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Rimane primario l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti.

È stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Occorre chiarire che sarà disponibile anche nel 2024 il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il tax credit è pari al 20%, 15, 10 o al 5%. La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti.

Un emendamento al Decreto Anticipi convertito in legge, ha prorogato al 31 luglio 2024 il termine per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta. Mentre sono previste anche maggiori tutele per le aziende e una proroga dei pagamenti al 2024.

Vediamo come funziona il credito d’imposta ricerca e sviluppo, a chi spetta, come richiederlo e a quali spese si riferisce, incluse le novità previste nel 2024.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: di cosa si tratta

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è un aiuto rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla loro dimensione. Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino a fine 2031 per altri, è fruibile in una percentuale del 5, 15, 10 o 20%, a seconda dei settori di investimento.

Scopo dell’agevolazione è sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in innovazione tecnologica, imprese 4.0 e transizione green. Può essere richiesto quindi per tre tipologie di investimenti:

  • Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • Per le attività di design e ideazione estetica.

La misura usa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Questo tax credit, si precisa infine, esiste anche nella sua forma maggiorata, con l’aliquota fino al 45% per le imprese del Sud.

Previsione normativa

La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato al 30 giugno 2024 e fatto slittare al 31 luglio 2024 (con un emendamento al Decreto Anticipi convertito in legge, collegato alla riforma fiscale 2024) il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

L’emendamento al Decreto Anticipi, collegato alla riforma fiscale 2024 ha anche stabilito che la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta al 16 dicembre 2024, anziché il 16 dicembre 2023. Questa modifica mira a fornire ulteriore flessibilità ai contribuenti, considerando la necessità di ottenere la certificazione della conformità delle attività di ricerca e sviluppo, precludendo gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Allo stesso tempo, è stato stabilito che le domande di riversamento già presentate possono essere revocate entro il 30 giugno 2024, a condizione che il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata non sia ancora avvenuto. Vi aggiorneremo non appena vi saranno ulteriori dettagli su queste modifiche.

Il Governo il governo ha prorogato di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Credito d’imposta: a chi spetta

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Vale indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali dell’impresa richiedente.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese:

  • In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • Destinatarie di sanzioni interdittive.

Come funziona il credito d’imposta ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile dai beneficiari in compensazione orizzontale (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97). Una volta presentata domanda e ottenuto l’ok ministeriale, il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere usato indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

L’utilizzo del credito può avvenire a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Esso non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires, né alla determinazione del valore della produzione Irap.

L’agevolazione non rileva, né ai fini del calcolo degli aiuti c.d. “de minimis“, né ai fini del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Utilizzo nel modello F24

Il credito è utilizzabile presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da usare è “6857” per “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, d.l. 23 Dicembre 2013, n. 145”. Deve essere, inoltre, precisato che il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo può essere impiegato unicamente mediante compensazione in tre rate annuali di uguale ammontare. Questo credito non influisce sulla formazione della base imponibile dell’IRPEF o IRES, né incide sul calcolo del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità di richiesta

Per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo le imprese interessate devono inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite PEC, una comunicazione con i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta.

Sul sito del MIMIT è disponibile il modello di comunicazione dei dati (Docx 58 Kb) e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. In caso di problemi tecnici il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.

Come si calcola il credito d’imposta

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Nel caso delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
  • Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green

Invece, per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
  • Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Attività di design e ideazione estetica

Infine per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Spese ammissibili per il credito di imposta ricerca e sviluppo

Possono essere agevolate sono alcune spese per andare a formare l’investimento. Si tratta delle seguenti:

  • Spese per il personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
  • Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati;
  • Spese per contratti di ricerca;
  • Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali;
  • Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

La certificazione preventiva

Viene introdotta a tal fine una disciplina che consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva. Questa deve attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. Questo ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Il provvedimento definisce poi gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

Conclusioni

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato esteso anche al 2024, e grazie ad un emendamento al decreto Anticipi è stato stabilito che la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta al 16 dicembre 2024, anziché il 16 dicembre 2023.

L’aiuto rivolto alle imprese presenti sul territorio italiano è fruibile in una percentuale del 5, 15, 10 o 20%, a seconda dei settori di investimento.

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