Gli interventi per i quali è ammessa la possibilità di applicare il Superbonus del 110% possono essere distinti in:

  • Interventi trainanti per i quali la detrazione del 110% è sempre attribuita (non sono necessari altri interventi);
  • Interventi trainati, per i quali, ad eccezione di casi particolari, la detrazione del 110% è attribuita solo a condizione che siano realizzati insieme ad uno o più degli interventi trainanti.

In questo articolo andremo ad approfondire gli interventi trainanti e trainati per l’applicazione dell’Ecobonus 110%. Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

Quali sono gli interventi trainanti e trainati nell’ecobonus 110%?

Gli elenchi degli interventi trainanti e trainati sono chiariti nella Circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Interventi trainanti

Tra gli interventi trainanti rientrano i seguenti:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, che rientrano nel Sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 D.L. n. 63/2013.

Interventi trainati

Sono interventi trainati:

  • Le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico dell’Ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • L’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

L’Agenzia delle Entrate accorda contemporaneamente la possibilità di beneficiare del Superbonus per entrambi i tipi di interventi, trainati e trainanti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Con riferimento ai quesiti nn. 2) e 3), riguardanti l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, la Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, in relazione agli interventi trainati di efficientamento energetico, il Superbonus spetta: “a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile“.

Al riguardo si evidenzia che, per impianto termico si intende un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Nel rispetto dei requisiti minimi sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di riqualificazione energetica (sia trainanti che trainati) che prevedano opere di demolizione e ricostruzione (lettera d), comma 1, art. 3 DPR n. 380/01).

Rispetto dei requisiti tecnici e miglioramento di due classi energetiche

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di riqualificazione energetica sia trainanti che trainati (commi 1 e 2, art. 119, D.L. n. 34/2020) devono:

  • Rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A al D.L. n. 6 agosto 2020 (interventi di riqualificazione energetica) e nel Decreto MIT 28 febbraio 2017, n. 58 (interventi finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico);
  • Assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati agli stessi, contestuale o successiva (commi 5 e 6, art. 119, D.L. n. 34/20):
    • Il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’estero, oppure, se ciò non è possibile,
    • Il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe più elevata è la A4).

Il miglioramento di classe energetica deve essere dimostrato mediate l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con la Circolare n. 30/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di duplica salto di classe energetica per un edificio condominiale, e conseguente fruizione del superbonus per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni, non è necessario che gli interventi svolti sulle singole unità immobiliari situate all’interno dell’edificio debbano fare il duplice salto di classe energetica. La verifica del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati.

Quali interventi non sono considerati come trainati?

Con la Circolare n. 30/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alcuni specifici interventi non possono essere qualificati come trainati. Si tratta dei seguenti:

  • Interventi di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 D.L. n. 63/2013);
  • Interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (comma 2-quater.1, art. 14, D.L. n. 63/2013);
  • L’intervento di efficienza energetica che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale (comma 2-quater, art. 14 D.L. n. 63/2013).

Non rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus 110% le spese di tinteggiatura della facciata esterna. Per tali interventi resta applicabile il bonus facciate, di cui all’art. 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019 (Risposta ad interpello n. 327/E/2020).

Quali sono le spese strettamente connesse per il superbonus 110%?

Oltre alle spese “tecniche” elencate nell’articolo 5, Decreto 6 agosto 2020, la Circolare n. 24/2020 chiarisce che sono detraibili al 110%, fermi restando i limiti previsti per ciascun intervento, alcune spese connesse, ovvero quelle sostenute per:

  • Il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • L’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (es. effettuazione di perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, tra cui:
    • Le spese relative all’installazione di ponteggi e allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
    • L’IVA corrisposta, se non ricorrono le condizioni per la detrazione. Il D.L. n. 41/2021, con l’inserimento del nuovo comma 9-ter all’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha disposto che è ammessa nel computo dei costi rilevanti ai fini della maxi detrazione del 110%, l’IVA corrisposta in relazione alle spese agevolabili non detraibile anche parzialmente, a prescindere dalle modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente;
    • L’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

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